Articolo 47 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 46Articolo 48
Versione
22 agosto 1907
Art. 47.

In aggiunta alle somme di L. 4,862,500 e di L. 2,450,000, che restano ancora da stanziare, rispettivamente per opere di correzione dei corsi d'acqua e per bonificazioni secondo la legge 28 luglio 1902, n. 342 , sono autorizzate le maggiori spese di L. 8,267,500 per le prime e di L. 540,000 per le seconde, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a cominciare dall'esercizio 1908-909.

Il riparto della complessiva spesa di L. 16,120,000 negli esercizi dal 1907-908 al 1923-924 e l'assegnazione di essa ai vari lavori, sono stabiliti nelle tabelle D ed E allegate alla presente legge.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907