TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 2146/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 16.4.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. GROSSI Luca, C.so Umberto I n.103 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
(con ricorso depositato in data 20.12.2024) avverso un avviso di addebito (n.383 2024 00014651 03 000) recante l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €10.410,37 per “contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale/gestione artigiani” relativi all'anno 2018, con riferimento agli utili prodotti dalla società della quale il ricorrente è socio, Parte_2 benché gli stessi non fossero stati distribuiti ai soci, ma interamente accantonati a fondo di riserva straordinaria e dunque benché il ricorrente non avesse mai percepito il relativo reddito di partecipazione.
Il ricorrente eccepiva la decadenza ex art.25, comma 1, D.Lgs.46/1999, la violazione dell'art.24, comma 3, D.Lgs.46/1999 (richiamando il già proposto giudizio di accertamento negativo avverso l'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti, iscritto al n.1093/2024 R.G.) e, nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa contributiva.
L' si costituiva in giudizio rappresentando che “per mero errore è stato iscritto CP_1
a ruolo il credito oggetto dell'avviso di addebito opposto essendo già oggetto di opposizione l'avviso bonario del 6/12/2023. Di qui la revoca dell'avviso di addebito opposto”.
Domandava pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, il procuratore della parte ricorrente prendeva atto dell'avvenuto sgravio, insistendo per la condanna al pagamento delle spese del giudizio, richiamando altresì la Sentenza del Tribunale di Pescara n.133/2025 in data 26.2.2025 che aveva accolto il ricorso per accertamento negativo sopra richiamato.
Nel prendere atto dell'avvenuta revoca dell'avviso di addebito opposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e pronunciata l'estinzione del giudizio con la presente sentenza, in applicazione del principio per il quale “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000-Rv. 541106; conforme, Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020, Rv. 657307 - 01).
Con riferimento alla regolamentazione delle spese, liquidate in dispositivo, va
2 ritenuta la soccombenza virtuale dell' , che difatti ha riconosciuto CP_1
l'illegittimità del provvedimento impugnato, provvedendo al suo annullamento, ma solo dopo l'introduzione del giudizio, e nonostante la pregressa proposizione di ricorso amministrativo e poi del richiamato ricorso giudiziale di accertamento negativo (che peraltro nelle more di questo giudizio è stato accolto da questo Tribunale con Sentenza n.133/2025 in data 26.2.2025).
Considerato il comportamento collaborativo dell'Ente, che si è attivato prontamente in autotutela sia pure dopo la proposizione del giudizio, le spese possono essere compensate nella misura di un mezzo e per la quota residua seguono la soccombenza dell' . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa fra le parti nella misura di un mezzo le spese del giudizio e condanna l' a rifondere a la quota residua, che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi €1.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso spese di contributo unificato di €43,00.
Così deciso in Pescara in data 16.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
3