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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 229 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Daniela Vallifuoco e Sergio Turrà presso cui el.te dom.to Parte_1 in Napoli alla via G. Sanfelice 24
Appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Filomena Luogo presso cui el.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_1
Santa Lucia
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 7.2.2025, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 6 del 2.1.2025 del
Tribunale di Napoli che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla sua richiesta di condanna della Regione al pagamento di una somma di euro 81826,85 per omissione contributiva relativa al periodo dal 20.12.83 al 17.4.90 o in via subordinata alla costituzione della rendita vitalizia.
Con un primo motivo deduceva che la costituzione della regione era inesistente perché la copia della procura non era firmata.
Con il secondo e terzo motivo l'appellante deduceva che la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario sia perché gli effetti dell'omissione contributiva si era realizzati nel 2017 quando era andato in pensione pur avendo subito tale omissione nel periodo prima indicato sia perché si trattava di accertare un inadempimento della di verificare la condizione di lavoratore subordinato in via “subordinata”. CP_1
Si costituiva la ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata perché ben motivata. All'esito del giudizio tenutosi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato anche se con una diversa motivazione sulla giurisdizione.
A parere della Corte la giurisdizione appartiene alla Corte dei Conti in quanto l'attuale appellante aveva in primo grado richiesto che l'omissione contributiva fosse accertata e la condannata al pagamento CP_1 delle somme per omissione contributiva per poter “ conseguire un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello in godimento” (pagina 7 del ricorso di primo grado).
D'altra parte il creditore dell'omissione contributiva non poteva che essere l'ente previdenziale che aveva ricevuto direttamente il danno da inadempimento. L'appellante poteva agire perché l'inadempimento fosse poi risarcito con il versamento dei contributi a suo favore all'ente previdenziale o con la costituzione della rendita vitalizia sempre a suo favore come richiesto sempre nel ricorso di primo grado e ribadito in appello.
In ogni caso assumeva preciso e precipuo rilievo la condizione di pensionato dell'appellante e dell'importo della sua pensione . La Cassazione a tale proposito afferma che “Le controversie aventi ad oggetto le domande consequenziali di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei di pensione dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile in base al criterio di collegamento col rapporto pensionistico, che costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale”. ( Cass, sez un. 27.2.2025 n. 5236).
Inoltre l'appellante aveva chiesto non in via subordinata ma principale che fosse accertato un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 1983 al 1990 dove la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo
. Infine l'appellante aveva già avanzato analogo giudizio amministrativo con le stesse pretese ma il giudice amministrativo aveva dichiarato perento il ricorso dopo aver accertato la sua giurisdizione.
Quindi anche sotto questo aspetto era sceso il giudicato. Le spese si compensano data la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto
Napoli 10.6.2025 Il Presidente rel.
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 229 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Daniela Vallifuoco e Sergio Turrà presso cui el.te dom.to Parte_1 in Napoli alla via G. Sanfelice 24
Appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Filomena Luogo presso cui el.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_1
Santa Lucia
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 7.2.2025, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 6 del 2.1.2025 del
Tribunale di Napoli che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla sua richiesta di condanna della Regione al pagamento di una somma di euro 81826,85 per omissione contributiva relativa al periodo dal 20.12.83 al 17.4.90 o in via subordinata alla costituzione della rendita vitalizia.
Con un primo motivo deduceva che la costituzione della regione era inesistente perché la copia della procura non era firmata.
Con il secondo e terzo motivo l'appellante deduceva che la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario sia perché gli effetti dell'omissione contributiva si era realizzati nel 2017 quando era andato in pensione pur avendo subito tale omissione nel periodo prima indicato sia perché si trattava di accertare un inadempimento della di verificare la condizione di lavoratore subordinato in via “subordinata”. CP_1
Si costituiva la ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata perché ben motivata. All'esito del giudizio tenutosi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato anche se con una diversa motivazione sulla giurisdizione.
A parere della Corte la giurisdizione appartiene alla Corte dei Conti in quanto l'attuale appellante aveva in primo grado richiesto che l'omissione contributiva fosse accertata e la condannata al pagamento CP_1 delle somme per omissione contributiva per poter “ conseguire un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello in godimento” (pagina 7 del ricorso di primo grado).
D'altra parte il creditore dell'omissione contributiva non poteva che essere l'ente previdenziale che aveva ricevuto direttamente il danno da inadempimento. L'appellante poteva agire perché l'inadempimento fosse poi risarcito con il versamento dei contributi a suo favore all'ente previdenziale o con la costituzione della rendita vitalizia sempre a suo favore come richiesto sempre nel ricorso di primo grado e ribadito in appello.
In ogni caso assumeva preciso e precipuo rilievo la condizione di pensionato dell'appellante e dell'importo della sua pensione . La Cassazione a tale proposito afferma che “Le controversie aventi ad oggetto le domande consequenziali di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei di pensione dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile in base al criterio di collegamento col rapporto pensionistico, che costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale”. ( Cass, sez un. 27.2.2025 n. 5236).
Inoltre l'appellante aveva chiesto non in via subordinata ma principale che fosse accertato un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 1983 al 1990 dove la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo
. Infine l'appellante aveva già avanzato analogo giudizio amministrativo con le stesse pretese ma il giudice amministrativo aveva dichiarato perento il ricorso dopo aver accertato la sua giurisdizione.
Quindi anche sotto questo aspetto era sceso il giudicato. Le spese si compensano data la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto
Napoli 10.6.2025 Il Presidente rel.