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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3464/2022 VG
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 4.04.2025 sentita la relazione del Giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 aprile 205, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento in epigrafe indicato, promosso ai sensi degli art. 316, quarto comma,
337 bis e ss. c.c., 737 c.p.c. e 38 disp. att. c.c. nel testo novellato dall'art. 3 l. n.
219/2012
DA nata a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Eufemia Maruska Frigerio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
1 (c.f. ), residente in [...] C.F._2
Sacco e Vanzetti n.8, rappresentato e difeso dall' Avv. EN Chindamo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Sulle seguenti conclusioni:
- parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Como, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
1) Affidare la minore in via esclusiva alla madre, in subordine disporne Persona_1
l'affido ai servizi sociali.
2) Disporre che venga collocata presso la madre, ove manterrà la residenza. Per_1
3) Disporre a carico del padre il contributo mensile di € 400,00 per il mantenimento di
, soggetto a rivalutazione ISTAT come per Legge (l'assegno di € 300,00 previsto Per_1 nel maggio 2019, rivalutato ISTAT, oggi è pari ad € 350,44) e ciò a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso.
4) Disporre che le spese extra assegno siano regolamentate come da Protocollo del
Tribunale di Como e divise fra i genitori al 50%.
5) Ordinare che l'assegno unico – o altri futuri emolumenti che dovessero essere previsti – vengano percepiti esclusivamente da , come sta avvenendo Parte_1
attualmente.
6) Ordinare a il pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di € 2.867,00 per rivalutazione ISTAT non corrisposta, come da tabella -conteggio allegato”.
- parte resistente:
“S'insiste nell'accoglimento di tutte le richieste formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta ed atti tutti”; letto il ricorso introduttivo del procedimento, promosso da contro Parte_1
genitori della minore (nata il [...]), nata da CP_1 Per_1
relazione more uxorio; premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012, la competenza funzionale in materia è stata attribuita al Tribunale ordinario;
rilevato che:
2 - con ricorso depositato il 22.11.2022, la parte ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di affido della LI minore e in particolare: a) disporre in merito alle modalità di affido di in esito alla richiesta CTU della psicologa/psicoterapeuta, Per_1
volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti e ad indagare il malessere di Per_1
ed il suo fondamento eziologico, b) mantenere la collocazione prevalente di Per_1
presso la madre, c) stabilire il diritto/dovere di visita del padre secondo quanto
[...] verrà stabilito in esito alla CTU;
d) disporre il versamento di € 400,00 mensili a carico del signor in favore della signora quale contributo al mantenimento di CP_1 Pt_1
oltre al 50% delle spese come da Protocollo del Tribunale di Como;
e) disporre Per_1 che la ricorrente sarà l'unica beneficiaria della totalità dell'Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) istituito dal D.Lgs. n. 230 del 21 dicembre 2021 n. 46 e, comunque, di ogni altro contributo pubblico a favore dei figli, che verrà incassato interamente dalla stessa ad ulteriore titolo di concorso del padre al mantenimento di
Per_1
- con decreto del 19.12.2022, veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 14.2.2023;
- il resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 27.01.2023, nella quale – condivisa la necessità di disporre CTU sulle capacità genitoriali - concludeva per la permanenza dell'affido congiunto come disposto dal Tribunale per i minori di
Milano in data 7.05.2019 (con collocamento della minore presso la madre);
– sentite diffusamente le parti alla udienza del 14.2.2023, il Collegio – con decreto del
27.02.2023 - licenziava CTU sulle capacità genitoriali e per approfondire circa le criticità emerse con riverbero pregiudizievole per la minore;
– la CTU – dopo avere ampiamente sentito i genitori e la LI minore – esponeva una quadro di estrema conflittualità genitoriale ( i genitori “sono totalmente presi in un gioco perverso in cui nessuno riesce a prevalere nettamente e, nel quale, entrambi sono solo parzialmente consapevoli sia della perdita personale che ne deriva, molto meno ancora dei danni che -per questo giocare- si sono prodotti e si producono in , Per_1 pag. 55 CTU”; ed ancora: “Come conseguenza di questa annosa incapacità di trovare una soluzione ed un equilibrio, pur essendo soggetti di per sé dotati di risorse a tal fine, è risultato inibito -in forme diverse tra l'uno e l'altro- l'esercizio “al meglio” delle loro funzioni genitoriali e, conseguentemente, vi sono stati limiti riguardo
3 all'assolvimento della responsabilità genitoriale e alla funzione educativa , anche con riferimento alla capacità del singolo genitore di garantire alla prole l'accesso alla figura dell'altro genitore, di cui chiede il Giudice. All'incapacità di interagire sensatamente tra loro (di avere una comunicazione efficace e pervenire a decisioni condivise) ha certamente corrisposto una riduzione delle opportunità personali per
, le scelte via via fatte non hanno sempre visto al loro centro la bambina (ora Per_1
ragazzina), e alcune trascuratezze (quali la mancata cura ortognatodontica) lo confermano, pag. 56 CTU”), ed obliterava un concreto rischio di pregiudizio per la minore, oggi ragazza adolescente, (“La situazione psicofisica della minore preoccupa per la rilevante componente inibitoria e ritrattiva, con molta ansia sociale, manifestata già nel corso delle scuole medie e mantenutasi oltre, fondata su rilevanti elementi di insicurezza;
non del tutto tranquilli lascia anche la sensazione di vuotezza di cose in grado di appassionarla”, pag. 57 CTU);
– alla udienza del 30.1.2024, il giudice relatore invitava le parti a valutare la opportunità di rivolgersi ad un Coordinatore Genitoriale per superare – nell'esclusivo interesse della LI - i meccanismi conflittuali descritti dalle parti e riscontrati nel corso delle OO.PP. dal CTU;
– alla successiva udienza del 10.4.2024, la ricorrente dichiarava di non essere disponibile ad aderire al percorso di mentre il resistente dichiarava di voler Pt_2
aderire;
- con successiva integrazione peritale del 12.11.2024, il CTU concludeva che, stante la completa assenza di disponibilità al dialogo tra i genitori (“Nulla è cambiato, in senso migliorativo, rispetto a quanto osservato e descritto in passato, né i genitori paiono aver minimamente recepito il senso delle considerazioni allora svolte e dei richiami che direttamente avevo loro esposto sui rischi, per , di una deriva personale in Per_1 tutto questo contesto”, pag. 6 integrazione peritale), la miglior forma di tutela per la minore fosse quello di un affido di all'Ente con potere dello stesso di mediare Per_1
tra i genitori e decidere in caso di conflitto insanabile tra i genitori;
- alla udienza del 25.11.2024 veniva audita dal Giudice la minore che Per_1
confermava il quadro estremamente conflittuale nei confronti della figura paterna, manifestando tuttavia un interesse alla ricostruzione dei rapporti coi parenti paterni ed
4 in particolare con il fratellino, EN, di anni 5 (figlio del resistente e della di lui attuale compagna) e chiedeva che “le decisioni per me le prendesse solo mia madre”; preso atto di quanto sopra;
rilevato ancora che con note autorizzate in vista della discussione finale, la parte ricorrente concludeva – tenuto conto anche di quanto dichiarato in sede di audizione dalla minore - per l'affido esclusivo alla madre (e solo in subordine per l'affido all'Ente), ribadendo altresì le domande di carattere patrimoniale;
mentre la parte resistente concludeva per l'affido all'Ente come suggerito dal CTU;
ritenuta la causa matura per la decisione, essendo il materiale probatorio raccolto nel corso del procedimento sufficiente, senza necessità di acquisire le ulteriori registrazioni delle più recenti conversazioni, che le parti, con rispettive e contrapposte istanze, hanno chiesto di acquisire;
potendo semmai rimarcarsi come le allegate difficoltà di comunicazione tra i due genitori e tra padre e LI confermano semmai il quadro di relazioni altamente conflittuali già emerso all'esito della CTU;
ritenuto parimenti che la causa possa essere decisa senza necessità di ulteriori articolazioni difensive, avendo le parti ampiamente esposto le proprie difese negli atti di causa;
considerato che, l'affido condiviso presuppone un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima, nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana;
rilevato che, nel caso di specie, la perdurante elevata conflittualità e la totale indisponibilità al dialogo ed al confronto reciproco dei genitori, che emerge dalla espletata CTU e dalle dichiarazioni delle parti rese alle varie udienze, non consente ai genitori di collaborare in modo costruttivo e proficuo nell'esclusivo interesse della LI (con preoccupanti ricadute sulla sua stabilità emotiva e sulla sua crescita, come evidenziato dalla CTU) al fine di condividere le scelte educative ed organizzative che la riguardano, incidendo negativamente sulle capacità genitoriali di entrambi. In particolare, anche la integrazione peritale del CTU evidenzia che “Nulla è cambiato, in senso migliorativo, rispetto a quanto osservato e descritto in passato, né i genitori paiono aver minimamente recepito il senso delle considerazioni allora svolte e dei richiami che direttamente avevo loro esposto sui rischi, per , di una deriva Per_1 personale in tutto questo contesto” pag. 6 integrazione CTU;
5 ritenuto che, in tale contesto, l'affidamento all'Ente e la limitazione della responsabilità genitoriale risultano l'unica misura che possa assicurare le decisioni necessarie nell'interesse della minore (per il non lungo tempo che la separa dal compimento della maggiore età) , mediare le posizioni dei due genitori e sostenere la minore – anche previo supporto piscologico, se necessario - nel rapporto relazionale non solo con la figura paterna, ma anche con la famiglia paterna, ed in particolare con il fratellino EN (rispetto al quale ha apertamente manifestato desiderio di Per_1
ricostituzione di una qualche forma di rapporto); ritenuto, quanto al collocamento della minore che, come concordemente chiesto dalle parti (e confermato dal CTU) deve essere mantenuto il suo collocamento presso la madre - figura stabile di riferimento, (è “sempre stata il punto fermo affettivo e gestionale, assolutamente centrale nell'esistenza di , il polo di stabilità e Per_1 referenza”, pag. 58 CTU); ritenuto necessario, visto il quadro di grave conflittualità, incaricare i Servizi Sociali di competenza per madre e LI (Comune di Caglio), con l'ausilio di quello del padre
(Comune di Senago, dove egli tutt'ora risulta residente), al fine di regolamentare le frequentazioni padre- LI, stabilendone il relativo calendario, con possibilità di incremento graduale, ed altresì di ripristinare, nel corso del tempo, e coi dovuti accorgimenti volti ad assicurare il benessere di tutti i soggetti coinvolti, i contatti tra la minore ed il nucleo famigliare paterno, ed in particolare con il fratellino Per_1
EN; rilevato, quanto agli aspetti economici, che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI-
I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098).
Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore;
evidenziato al riguardo che dalle rispettive dichiarazioni delle parti sugli aspetti patrimoniali, aggiornate all'attualità, emerge che la parte ricorrente abbia modificato la
6 propria posizione lavorativa, divenendo dipendente di società privata, con corrispettivo annuo lordo di circa 18 mila euro (oltre a circa 3mila euro derivanti da attività di lavoro autonomo/d'impresa), mentre il resistente percepisce uno stipendio, quale insegnante, di 28 mila euro annui circa (1600 euro netti/mese), oltre ad una rendita da immobile in locazione per 400 euro al mese. L'assegno unico risulta percepito integralmente dalla ricorrente, collocataria della minore. Sotto il profilo passivo, parte ricorrente documenta il pagamento di euro 300 mensili per soddisfare le esigenze abitative
(immobile in locazione), mentre entrambi i genitori documentano spese mensili per rimborso finanziamenti/mutui (di circa 900 euro per ciascuna delle due parti); ritenuto, pertanto, tenuto conto degli elementi reddituali che emergono dalla documentazione depositata, che possa essere confermato l'attuale contributo al mantenimento della LI da parte del padre, pari ad € 300 mensili (importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Como, come disposto con provvedimento del
Tribunale per i Minori di Milano in data 7.5.2019; ritenuto, altresì, che l'assegno unico debba essere integralmente percepito dalla ricorrente, in quanto genitore collocataria della minore;
ritenuto che la natura necessaria della controversia unitamente alla reciproca soccombenza avuto riguardo alle questioni economiche, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite e di CTU, queste ultime liquidate con separato decreto;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DISPONE l'affidamento della minore (nata il [...]) al comune di Persona_1
Caglio con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza del minore, che saranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
2. DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga la minore collocata presso la madre, nella casa familiare, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che l'Ente Affidatario predisponga – con gradualità, e previo supporto psicologico della minore, se necessario, e con possibilità di eventuale progressivo ampliamento - un calendario di visite padre/LI, raccordandosi con il STM di Senago
7 (competente per il padre), secondo le modalità e i tempi ritenuti più idonei e tutelanti per la minore, e provveda a mantenere un'attenta presa in carico del nucleo familiare, demandando all'Ente medesimo, per il tramite dei Servizi Sociali competenti territorialmente di:
- completare l'approfondimento psicosociale sulla situazione del nucleo familiare, sulle qualità della relazione della minore con ciascun genitore, sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti, sulla loro capacità di garantire la figura dell'altro e di favorirne un accesso sereno, sui tempi più idonei di frequentazione tra il padre e la LI, fornendo tutti gli elementi utili sull'esito degli interventi che verranno avviati per poter verificare la conformità all'interesse della minore dell'assetto disposto con il presente provvedimento;
- vigilare sul rispetto del predisponendo calendario di visite padre/LI, verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni tra il padre e la LI, intervenendo immediatamente a rimodularne tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi della minore, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori, della situazione psicofisica della minore;
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo eventualmente anche domiciliari (ADM in primo luogo) e/o di supporto psicologico per i genitori e la minore;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, al fine di attenuare il clima di conflittualità ancora così acceso tra le parti e aiutare le medesime ad assumere un ruolo genitoriale maggiormente responsabile e collaborativo che miri all'esclusivo interesse della prole, nonché eventuali percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consenta loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici presenti in entrambi;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando in ogni caso immediatamente situazioni di pregiudizio per i minori;
4. CONFERMA, a carico del resistente, l'obbligo di versare alla ricorrente euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento indiretto della LI (importo soggetto a
8 rivalutazione monetaria secondo indici Istat) entro il giorno 28 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Como;
6. DISPONE l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della ricorrente;
7. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
8. PONE definitivamente le spese della CTU a carico di ciascuna parte nella misura del
50%.
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite, all' Comune di Caglio ed all' . Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 04.04.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
9
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 4.04.2025 sentita la relazione del Giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 aprile 205, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento in epigrafe indicato, promosso ai sensi degli art. 316, quarto comma,
337 bis e ss. c.c., 737 c.p.c. e 38 disp. att. c.c. nel testo novellato dall'art. 3 l. n.
219/2012
DA nata a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Eufemia Maruska Frigerio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
1 (c.f. ), residente in [...] C.F._2
Sacco e Vanzetti n.8, rappresentato e difeso dall' Avv. EN Chindamo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Sulle seguenti conclusioni:
- parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Como, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
1) Affidare la minore in via esclusiva alla madre, in subordine disporne Persona_1
l'affido ai servizi sociali.
2) Disporre che venga collocata presso la madre, ove manterrà la residenza. Per_1
3) Disporre a carico del padre il contributo mensile di € 400,00 per il mantenimento di
, soggetto a rivalutazione ISTAT come per Legge (l'assegno di € 300,00 previsto Per_1 nel maggio 2019, rivalutato ISTAT, oggi è pari ad € 350,44) e ciò a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso.
4) Disporre che le spese extra assegno siano regolamentate come da Protocollo del
Tribunale di Como e divise fra i genitori al 50%.
5) Ordinare che l'assegno unico – o altri futuri emolumenti che dovessero essere previsti – vengano percepiti esclusivamente da , come sta avvenendo Parte_1
attualmente.
6) Ordinare a il pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di € 2.867,00 per rivalutazione ISTAT non corrisposta, come da tabella -conteggio allegato”.
- parte resistente:
“S'insiste nell'accoglimento di tutte le richieste formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta ed atti tutti”; letto il ricorso introduttivo del procedimento, promosso da contro Parte_1
genitori della minore (nata il [...]), nata da CP_1 Per_1
relazione more uxorio; premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012, la competenza funzionale in materia è stata attribuita al Tribunale ordinario;
rilevato che:
2 - con ricorso depositato il 22.11.2022, la parte ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di affido della LI minore e in particolare: a) disporre in merito alle modalità di affido di in esito alla richiesta CTU della psicologa/psicoterapeuta, Per_1
volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti e ad indagare il malessere di Per_1
ed il suo fondamento eziologico, b) mantenere la collocazione prevalente di Per_1
presso la madre, c) stabilire il diritto/dovere di visita del padre secondo quanto
[...] verrà stabilito in esito alla CTU;
d) disporre il versamento di € 400,00 mensili a carico del signor in favore della signora quale contributo al mantenimento di CP_1 Pt_1
oltre al 50% delle spese come da Protocollo del Tribunale di Como;
e) disporre Per_1 che la ricorrente sarà l'unica beneficiaria della totalità dell'Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) istituito dal D.Lgs. n. 230 del 21 dicembre 2021 n. 46 e, comunque, di ogni altro contributo pubblico a favore dei figli, che verrà incassato interamente dalla stessa ad ulteriore titolo di concorso del padre al mantenimento di
Per_1
- con decreto del 19.12.2022, veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 14.2.2023;
- il resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 27.01.2023, nella quale – condivisa la necessità di disporre CTU sulle capacità genitoriali - concludeva per la permanenza dell'affido congiunto come disposto dal Tribunale per i minori di
Milano in data 7.05.2019 (con collocamento della minore presso la madre);
– sentite diffusamente le parti alla udienza del 14.2.2023, il Collegio – con decreto del
27.02.2023 - licenziava CTU sulle capacità genitoriali e per approfondire circa le criticità emerse con riverbero pregiudizievole per la minore;
– la CTU – dopo avere ampiamente sentito i genitori e la LI minore – esponeva una quadro di estrema conflittualità genitoriale ( i genitori “sono totalmente presi in un gioco perverso in cui nessuno riesce a prevalere nettamente e, nel quale, entrambi sono solo parzialmente consapevoli sia della perdita personale che ne deriva, molto meno ancora dei danni che -per questo giocare- si sono prodotti e si producono in , Per_1 pag. 55 CTU”; ed ancora: “Come conseguenza di questa annosa incapacità di trovare una soluzione ed un equilibrio, pur essendo soggetti di per sé dotati di risorse a tal fine, è risultato inibito -in forme diverse tra l'uno e l'altro- l'esercizio “al meglio” delle loro funzioni genitoriali e, conseguentemente, vi sono stati limiti riguardo
3 all'assolvimento della responsabilità genitoriale e alla funzione educativa , anche con riferimento alla capacità del singolo genitore di garantire alla prole l'accesso alla figura dell'altro genitore, di cui chiede il Giudice. All'incapacità di interagire sensatamente tra loro (di avere una comunicazione efficace e pervenire a decisioni condivise) ha certamente corrisposto una riduzione delle opportunità personali per
, le scelte via via fatte non hanno sempre visto al loro centro la bambina (ora Per_1
ragazzina), e alcune trascuratezze (quali la mancata cura ortognatodontica) lo confermano, pag. 56 CTU”), ed obliterava un concreto rischio di pregiudizio per la minore, oggi ragazza adolescente, (“La situazione psicofisica della minore preoccupa per la rilevante componente inibitoria e ritrattiva, con molta ansia sociale, manifestata già nel corso delle scuole medie e mantenutasi oltre, fondata su rilevanti elementi di insicurezza;
non del tutto tranquilli lascia anche la sensazione di vuotezza di cose in grado di appassionarla”, pag. 57 CTU);
– alla udienza del 30.1.2024, il giudice relatore invitava le parti a valutare la opportunità di rivolgersi ad un Coordinatore Genitoriale per superare – nell'esclusivo interesse della LI - i meccanismi conflittuali descritti dalle parti e riscontrati nel corso delle OO.PP. dal CTU;
– alla successiva udienza del 10.4.2024, la ricorrente dichiarava di non essere disponibile ad aderire al percorso di mentre il resistente dichiarava di voler Pt_2
aderire;
- con successiva integrazione peritale del 12.11.2024, il CTU concludeva che, stante la completa assenza di disponibilità al dialogo tra i genitori (“Nulla è cambiato, in senso migliorativo, rispetto a quanto osservato e descritto in passato, né i genitori paiono aver minimamente recepito il senso delle considerazioni allora svolte e dei richiami che direttamente avevo loro esposto sui rischi, per , di una deriva personale in Per_1 tutto questo contesto”, pag. 6 integrazione peritale), la miglior forma di tutela per la minore fosse quello di un affido di all'Ente con potere dello stesso di mediare Per_1
tra i genitori e decidere in caso di conflitto insanabile tra i genitori;
- alla udienza del 25.11.2024 veniva audita dal Giudice la minore che Per_1
confermava il quadro estremamente conflittuale nei confronti della figura paterna, manifestando tuttavia un interesse alla ricostruzione dei rapporti coi parenti paterni ed
4 in particolare con il fratellino, EN, di anni 5 (figlio del resistente e della di lui attuale compagna) e chiedeva che “le decisioni per me le prendesse solo mia madre”; preso atto di quanto sopra;
rilevato ancora che con note autorizzate in vista della discussione finale, la parte ricorrente concludeva – tenuto conto anche di quanto dichiarato in sede di audizione dalla minore - per l'affido esclusivo alla madre (e solo in subordine per l'affido all'Ente), ribadendo altresì le domande di carattere patrimoniale;
mentre la parte resistente concludeva per l'affido all'Ente come suggerito dal CTU;
ritenuta la causa matura per la decisione, essendo il materiale probatorio raccolto nel corso del procedimento sufficiente, senza necessità di acquisire le ulteriori registrazioni delle più recenti conversazioni, che le parti, con rispettive e contrapposte istanze, hanno chiesto di acquisire;
potendo semmai rimarcarsi come le allegate difficoltà di comunicazione tra i due genitori e tra padre e LI confermano semmai il quadro di relazioni altamente conflittuali già emerso all'esito della CTU;
ritenuto parimenti che la causa possa essere decisa senza necessità di ulteriori articolazioni difensive, avendo le parti ampiamente esposto le proprie difese negli atti di causa;
considerato che, l'affido condiviso presuppone un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima, nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana;
rilevato che, nel caso di specie, la perdurante elevata conflittualità e la totale indisponibilità al dialogo ed al confronto reciproco dei genitori, che emerge dalla espletata CTU e dalle dichiarazioni delle parti rese alle varie udienze, non consente ai genitori di collaborare in modo costruttivo e proficuo nell'esclusivo interesse della LI (con preoccupanti ricadute sulla sua stabilità emotiva e sulla sua crescita, come evidenziato dalla CTU) al fine di condividere le scelte educative ed organizzative che la riguardano, incidendo negativamente sulle capacità genitoriali di entrambi. In particolare, anche la integrazione peritale del CTU evidenzia che “Nulla è cambiato, in senso migliorativo, rispetto a quanto osservato e descritto in passato, né i genitori paiono aver minimamente recepito il senso delle considerazioni allora svolte e dei richiami che direttamente avevo loro esposto sui rischi, per , di una deriva Per_1 personale in tutto questo contesto” pag. 6 integrazione CTU;
5 ritenuto che, in tale contesto, l'affidamento all'Ente e la limitazione della responsabilità genitoriale risultano l'unica misura che possa assicurare le decisioni necessarie nell'interesse della minore (per il non lungo tempo che la separa dal compimento della maggiore età) , mediare le posizioni dei due genitori e sostenere la minore – anche previo supporto piscologico, se necessario - nel rapporto relazionale non solo con la figura paterna, ma anche con la famiglia paterna, ed in particolare con il fratellino EN (rispetto al quale ha apertamente manifestato desiderio di Per_1
ricostituzione di una qualche forma di rapporto); ritenuto, quanto al collocamento della minore che, come concordemente chiesto dalle parti (e confermato dal CTU) deve essere mantenuto il suo collocamento presso la madre - figura stabile di riferimento, (è “sempre stata il punto fermo affettivo e gestionale, assolutamente centrale nell'esistenza di , il polo di stabilità e Per_1 referenza”, pag. 58 CTU); ritenuto necessario, visto il quadro di grave conflittualità, incaricare i Servizi Sociali di competenza per madre e LI (Comune di Caglio), con l'ausilio di quello del padre
(Comune di Senago, dove egli tutt'ora risulta residente), al fine di regolamentare le frequentazioni padre- LI, stabilendone il relativo calendario, con possibilità di incremento graduale, ed altresì di ripristinare, nel corso del tempo, e coi dovuti accorgimenti volti ad assicurare il benessere di tutti i soggetti coinvolti, i contatti tra la minore ed il nucleo famigliare paterno, ed in particolare con il fratellino Per_1
EN; rilevato, quanto agli aspetti economici, che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI-
I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098).
Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore;
evidenziato al riguardo che dalle rispettive dichiarazioni delle parti sugli aspetti patrimoniali, aggiornate all'attualità, emerge che la parte ricorrente abbia modificato la
6 propria posizione lavorativa, divenendo dipendente di società privata, con corrispettivo annuo lordo di circa 18 mila euro (oltre a circa 3mila euro derivanti da attività di lavoro autonomo/d'impresa), mentre il resistente percepisce uno stipendio, quale insegnante, di 28 mila euro annui circa (1600 euro netti/mese), oltre ad una rendita da immobile in locazione per 400 euro al mese. L'assegno unico risulta percepito integralmente dalla ricorrente, collocataria della minore. Sotto il profilo passivo, parte ricorrente documenta il pagamento di euro 300 mensili per soddisfare le esigenze abitative
(immobile in locazione), mentre entrambi i genitori documentano spese mensili per rimborso finanziamenti/mutui (di circa 900 euro per ciascuna delle due parti); ritenuto, pertanto, tenuto conto degli elementi reddituali che emergono dalla documentazione depositata, che possa essere confermato l'attuale contributo al mantenimento della LI da parte del padre, pari ad € 300 mensili (importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Como, come disposto con provvedimento del
Tribunale per i Minori di Milano in data 7.5.2019; ritenuto, altresì, che l'assegno unico debba essere integralmente percepito dalla ricorrente, in quanto genitore collocataria della minore;
ritenuto che la natura necessaria della controversia unitamente alla reciproca soccombenza avuto riguardo alle questioni economiche, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite e di CTU, queste ultime liquidate con separato decreto;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DISPONE l'affidamento della minore (nata il [...]) al comune di Persona_1
Caglio con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza del minore, che saranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
2. DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga la minore collocata presso la madre, nella casa familiare, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che l'Ente Affidatario predisponga – con gradualità, e previo supporto psicologico della minore, se necessario, e con possibilità di eventuale progressivo ampliamento - un calendario di visite padre/LI, raccordandosi con il STM di Senago
7 (competente per il padre), secondo le modalità e i tempi ritenuti più idonei e tutelanti per la minore, e provveda a mantenere un'attenta presa in carico del nucleo familiare, demandando all'Ente medesimo, per il tramite dei Servizi Sociali competenti territorialmente di:
- completare l'approfondimento psicosociale sulla situazione del nucleo familiare, sulle qualità della relazione della minore con ciascun genitore, sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti, sulla loro capacità di garantire la figura dell'altro e di favorirne un accesso sereno, sui tempi più idonei di frequentazione tra il padre e la LI, fornendo tutti gli elementi utili sull'esito degli interventi che verranno avviati per poter verificare la conformità all'interesse della minore dell'assetto disposto con il presente provvedimento;
- vigilare sul rispetto del predisponendo calendario di visite padre/LI, verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni tra il padre e la LI, intervenendo immediatamente a rimodularne tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi della minore, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori, della situazione psicofisica della minore;
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo eventualmente anche domiciliari (ADM in primo luogo) e/o di supporto psicologico per i genitori e la minore;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, al fine di attenuare il clima di conflittualità ancora così acceso tra le parti e aiutare le medesime ad assumere un ruolo genitoriale maggiormente responsabile e collaborativo che miri all'esclusivo interesse della prole, nonché eventuali percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consenta loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici presenti in entrambi;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando in ogni caso immediatamente situazioni di pregiudizio per i minori;
4. CONFERMA, a carico del resistente, l'obbligo di versare alla ricorrente euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento indiretto della LI (importo soggetto a
8 rivalutazione monetaria secondo indici Istat) entro il giorno 28 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Como;
6. DISPONE l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della ricorrente;
7. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
8. PONE definitivamente le spese della CTU a carico di ciascuna parte nella misura del
50%.
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite, all' Comune di Caglio ed all' . Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 04.04.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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