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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2. Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3. Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1017/2023 RG, vertente
TRA
con sede legale a AN IA (SA) Parte_1
in via Irno – Loc. Sardone, in persona del legale rappresentante p.t., sig. , Parte_2
elettivamente domiciliata a in Piazza Vittorio Veneto n. 35, presso lo studio dell'avv. Pt_1
Claudio Mastrolia dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
1 E
titolare dell'omonima ditta PASTICCERIA D'AUTORE Controparte_1 [...]
, con sede legale in Cava de' Tirreni (SA), nonchè Avv. Controparte_2
LOMBARDI Barbara in proprio, elettivamente domiciliati in Caserta, alla via G. Alois n.
15, presso lo studio dell'avv. Barbara Lombardi, che lo rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato in calce alla comparsa di risposta in appello;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 989/2023, resa in data 3/3/2023 dal Tribunale di
Salerno; in materia di somministrazione e comodato d'uso;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
23/1/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 6/10/2023,
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 989/2023 del Parte_1
3/3/2023 (pubblicata il 6/3/2023 e mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. Rigetta la domanda;
2. Rigetta la
domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dall'attrice;
3. Condanna l'attrice, in persona del
l.r.p.t., al rimborso in favore della convenuta, in persona del l.r.p.t., delle spese di lite, che
liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa
come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Barbara Lombardi>.
In effetti, previo invito di negoziazione assistita del 25/5/2016 conclusosi con esito negativo,
con atto di citazione ritualmente notificato in data 5/1/2017, la società
[...]
conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_3
[..
[...] innanzi al Tribunale di Salerno, rappresentando di avere
[...]
sottoscritto con la convenuta ditta in data 2/7/2015 un contratto di comodato e somministrazione, con il quale la convenuta si impegnava ad acquistare in esclusiva da
[...]
caffè tostato, in confezioni da 1 Kg della qualità Parte_1
Toledo Elite e merceologie affini e zucchero, con previsione di somministrazione in quantitativi mensili su base annua complessiva non inferiore a 30 kg;
che la durata del contratto era stabilita in sessanta mesi tacitamente rinnovabili;
che il prezzo della fornitura sarebbe stato quello di listino in vigore al momento dell'ordine; che l'attrice concedeva in comodato alcune attrezzature (macchina da caffè, addolcitore acqua, macinatore
[...]
e , indicate nel documento di trasporto n. 592 del 1\7\2015, CP_4 Controparte_5
allegato al contratto;
che le parti all'art. 11 concordavano che, in caso di cessazione anticipata del contratto per qualsiasi inadempimento della PASTICCERIA D'AUTORE,
quest'ultima, oltre ad essere tenuta alla restituzione delle attrezzature e dei materiali di consumo ricevuti in comodato, avrebbe dovuto corrispondere all'attrice sia un risarcimento del danno, pari al mancato guadagno per mancata somministrazione dal momento della cessazione sino al termine naturale del contratto originario o prorogato, sia un risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patito;
che le parti individuavano quale foro esclusivo quello di;
che in data 21/1/2016 la PASTICCERIA convenuta interrompeva Pt_1
immotivatamente e senza preavviso il rapporto contrattuale, smontando autonomamente i macchinari ricevuti in comodato, che un addetto de Parte_1
[... provvedeva a ritirare. La società attrice, pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto a causa dell'inadempimento della PASTICCERIA e, per l'effetto,
condannarla a corrispondere all'attore complessivi € 11.630,00 a titolo di risarcimento del danno ex punti 11.1.1 e 11.1.2 del contratto, oltre interessi moratori ex d. lgs 231/02 e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e la condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.
3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
, contestando l'avverso dedotto ed evidenziando Controparte_3
che l'interruzione del rapporto contrattuale era intervenuta per esclusiva responsabilità della società attrice a causa delle problematiche legate alla scarsa qualità del prodotto fornito e al malfunzionamento, stragiudizialmente comunicato (formale messa in mora a mezzo pec dell'1/2/2016), dei macchinari forniti in comodato. Quindi, la convenuta instava per la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della società attrice, per non avere garantito “costantemente lo standard qualitativo del suo prodotto al fine del
raggiungimento dell'obiettivo – qualità in tazza” (art.
5.7 del contratto) e avere fornito prodotti di scarsa qualità e conseguenziale scarso gradimento. La convenuta, inoltre,
eccepiva la vessatorietà delle clausole contrattuali, non accettate in maniera espressa ex art. 1341 c.c., n. 13 e n. 11 del precedente contratto del 17\7\2014.
Di poi, espletata la prova orale ammessa (cfr. ordinanza del 6/12/2018, nonchè verbali di udienza dell'8/3/2019 con i testi ed , del 19/7/2019 con i testi Testimone_1 Tes_2
e , il Tribunale decideva la causa con la sentenza qui Testimone_3 Testimone_4
gravata, con la quale rigettava la domanda attorea di risoluzione e la richiesta di condanna per lite temeraria, ponendo le spese processuali a carico della società attrice con attribuzione in favore dell'avv. Barbara Lombardi.
In particolare, il giudice di prime cure, rilevato che risultava incontestata tra le parti, oltre che documentalmente provata, l'esistenza del contratto di comodato e somministrazione sottoscritto in data 2/7/2015, il quale modificava il precedente accordo del 17/7/2014,
rilevava che le eccezioni di nullità per vessatorietà delle clausole n. 13 ed n. 11 della convenzione del 2014, articolate dalla medesima, si palesavano inconferenti. Quindi, il
Tribunale sulla base delle risultanze probatorie concludeva per la mancata dimostrazione dell'eccepita scarsa qualità del caffè fornito, mentre riteneva provato il dedotto malfunzionamento dei macchinari concessi in comodato, come dichiarato anche dai testi
4 e . Invero, il giudice di prime cure, manifestando Testimone_5 Testimone_3
dubbi in merito all'attendibilità delle dichiarazioni dei testi di parte attrice, legati da un rapporto di lavoro con la società riteneva, invece, che le Controparte_6
testimonianze addotte da parte convenuta, benchè padre e cognato del CP_1
fossero veritiere, avendo i testi riferito di circostanze contrarie all'interesse del titolare della pasticceria, ossia che il macchinario “guasto” era stato smontato dallo stesso CP_1
in violazione dello specifico divieto previsto in contratto. Per inciso, affermava il Tribunale
che la diversa clausola n.
6.1 del contratto era vessatoria nella misura in cui non consentiva la restituzione dell'attrezzatura prima della fine naturale o prorogata del contratto, così
limitando di fatto la possibilità del comodatario di sollevare eccezioni.
Di conseguenza, il Tribunale escludeva qualsiasi inadempimento imputabile alla CP_7
convenuta, con assorbimento della domanda riconvenzionale da questa proposta.
Con l'impugnazione in esame, censurava la Parte_1
sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere provato il malfunzionamento della macchina del caffè sulla base delle sole dichiarazioni testimoniali di parte convenuta,
offrendo una motivazione illogica e contraddittoria, in quanto, dapprima, rilevava dubbi sull'attendibilità di tutti i testi escussi per poi affermare la non credibilità dei testi di parte attrice, senza una adeguata motivazione;
- il Tribunale di Salerno avrebbe errato nel dichiarare la vessatorietà della clausola contrattuale n.
6.1 della convenzione, andando oltre quanto eccepito dallo stesso convenuto e in contrasto con quanto nella stessa sentenza affermato, ossia che l'unico contratto vigente era quello del 2015, nel quale non vi era la clausola incriminata;
- il giudice di prime cure sarebbe incorso nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ritenendo dimostrato un fatto che la stessa convenuta aveva escluso - che le attrezzature erano state smontate dalla convenuta, quando quest'ultima aveva
5 eccepito nella comparsa di costituzione e risposta che i macchinari erano stati “smontati...e
ritirati da personale addetto della ” -; Parte_1
- in ragione dei motivi addotti, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non rilevare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria in capo all'odierna appellata;
- di conseguenza, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente condannato
[...]
l pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Barbara Parte_1
LOMBARDI, di cui chiedeva la restituzione (cfr. bonifici del 31/3/2023 di € 2.000,00, del
17/4/2023 di € 2.000,00 e del 23/5/2023 di € 2.074,17).
Pertanto, l'odierna appellante così concludeva: <
1. accertare e dichiarare che, in data
21.01.2016, si è risolto il contratto stipulato il 2.07.2015 da “ Parte_1
e la “ ” a causa dell'inadempimento di
[...] Controparte_3
quest'ultima e, per l'effetto condannare , codice fiscale Controparte_2
- titolare della ditta individuale “ C.F._1 Controparte_3
”, avente P.IVA - a corrispondere all'appellante complessivi €
[...] P.IVA_1
11.630,00 a titolo di risarcimento del danno ex punti 11.1.1 e 11.1.2 del contratto del
2.07.2015, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex
d.lgs 231/02 e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. condannare l'avv. Barbara
Lombardi, codice fiscale a versare all'appellante la somma di € C.F._2
6.074,17, ricevuta in qualità di avvocato antistatario nel giudizio di primo grado, oltre
interessi legali dall'incasso della suddetta somma al soddisfo;
3. condannare l'appellato
, codice fiscale , al pagamento delle spese di lite Controparte_2 C.F._1
(spese non imponibili, compenso professionale, spese forfettarie 15%) del doppio grado di
giudizio, applicando i parametri previsti dal D.M. 55/2014 (così come modificati dal D.M.
147/2022) e maggiorandoli fino al 30% -bis del D.M. 55/2014
(https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-
6 10;55~art4!vig=) per aver depositato i propri scritti con collegamenti ipertestuali, oltre
CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario >.
Si costituivano in appello con unica comparsa gli appellati, , titolare Controparte_3
dell'omonima ditta , nonché Controparte_3
l'avv. LOMBARDI Barbara, eccependo in via preliminare l'inammissibilità
dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis cpc, nonché contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per il rigetto dell'appello.
In seguito, acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 6/2/2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 23/1/2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 28/1/2025, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23/1/2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e, pertanto, vada accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame sia ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme agli artt. 342bis e 348bis c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
7 l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
Orbene, nel caso in esame, da un'attenta lettura dell'atto di appello, nonostante la confusa rappresentazione, sono evincibili i motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma, ragion per cui l'appello è ammissibile.
B. Risoluzione ex art. 1456 cc e valutazione delle prove.
Con più motivi che si esaminano congiuntamente, per ragioni di logica e di economia espositiva, in quanto afferenti alla medesima questione, l'odierna appellante lamentava da parte del giudice di prime cure l'errata interpretazione e valutazione dei fatti e delle prove acquisite, fornendo una motivazione illogica e contraddittoria. In sostanza, per la società
appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere provato il malfunzionamento
8 della macchina del caffè sulla base delle sole dichiarazioni testimoniali di parte convenuta,
offrendo una motivazione illogica e contraddittoria, in quanto, dapprima, rilevava dubbi sull'attendibilità di tutti i testi escussi, per poi affermare la non credibilità dei testi di parte attrice senza un'adeguata motivazione.
Ritiene la Corte che i motivi in esame siano in parte fondati.
Giova, in via preliminare, chiarire che il contratto del 2\7\2015, stipulato dalle parti in causa,
si presenta come un contratto complesso di somministrazione di caffè con comodato gratuito delle attrezzature connesse, la cui causa prevalente è costituita dalla fornitura di caffè,
rispetto alla quale il comodato assume una funzione meramente ancillare. Con la conseguenza che a detta prestazione che deve farsi riferimento al fine di valutare il dedotto inadempimento.
A tal riguardo, però, già il primo giudice ha accertato in maniera definitiva – manca un appello incidentale sul punto – che il on ha dimostrato l'eccepito difetto di CP_1
qualità del caffè fornito. Il che, dunque, sarebbe di per sé già sufficiente a decretare l'inadempimento imputabile alla ditta appellata per l'ingiustificato improvviso mancato ordine del quantitativo di caffè pattuito.
Ma vi è di più.
Invero, pur volendo considerare l'eccepito malfunzionamento del macchinario concesso in comodato come “concausa” del contratto complesso in esame – ma così non è per le motivazioni di cui sopra – le risultanze istruttorie emerse in primo grado non consentono di ritenere provata la circostanza contestata.
In primo luogo, deve rilevarsi come la società appellante non avesse assunto alcuna garanzia in relazione al funzionamento dei macchinari concessi in comodato: per l'art 5 del contratto
“il comodante-somministrante non fornisce garanzie, né assume responsabilità sul
funzionamento dell'attrezzatura. Ogni questione in ordine al corretto funzionamento
9 dell'attrezzatura, dovrà essere dalla parte somministrata immediatamente segnalata alla
parte somministrante, e questa si farà carico di risolvere il problema”.
Inoltre, questa Corte non condivide il giudizio di attendibilità espresso dal primo giudice in relazione alle prove testimoniali assunte.
Di fronte a dichiarazioni diametralmente opposte tra i testi addotti da parte attrice, dipendenti de e quelli di parte convenuta, padre e cognato Parte_1
del ritiene la Corte che le testimonianze di e CP_1 Testimone_3 [...]
non superino il vaglio di attendibilità, se guardate nel loro complesso. Non è Tes_4
possibile, infatti, procedere ad una analisi delle dichiarazioni dei suddetti testi in maniera atomistica, come ha fatto il primo giudice, laddove ha escluso la valenza probatoria delle loro dichiarazioni in relazione alla eccepita scarsa qualità del caffè fornito, per poi ritenere credibile quanto dagli stessi riferito sul malfunzionamento del macchinario, solo perché
affermavano che era stato smontato dallo stesso circostanza da considerarsi CP_1
per il Tribunale sfavorevole alla parte.
Innanzitutto, lo smontaggio del macchinario non costituisce circostanza sfavorevole al non essendo stato espressamente previsto nel contratto del 2015 - unica CP_1
fonte delle obbligazioni in esame - alcun obbligo dello stesso di non provvedere allo smontaggio dell'eventuale macchinario malfunzionante in proprio.
Ma soprattutto, non potendosi qualificare come circostanza sfavorevole al somministrato\comodatario, viene meno l'unica base sulla quale il primo giudice ha costruito la valutazione di maggiore attendibilità dei testi di parte convenuta rispetto a quelli di parte attrice.
D'altra parte, a prescindere dal legale di parentela\affinità dei due testi, il giudizio di totale inattendibilità di e trova un ulteriore argomento Testimone_3 Testimone_5
nell'esclusione da parte del Tribunale della prova del difetto della merce somministrata, di cui proprio i due testimoni riferivano. La loro testimonianza, infatti, risulta smentita da
10 elementi documentalmente acquisiti e non contestati: il concordava la CP_1
somministrazione di caffè tostato tipo “ ” (cfr. contratto in atti) e detta qualità Persona_1
era sempre ordinata e fornita alla PASTICCERIA appellata, come emerge dalle fatture allegate, mentre il teste riferiva, in maniera inverosimile, che dopo le Testimone_5
lamentele del figlio la partita di caffè veniva cambiata.
Di contro, il semplice rapporto di lavoro che legava gli altri due testi con la società appellante non può di per sé escludere l'attendibilità delle loro dichiarazioni.
E' noto, infatti, che la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi,
atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio,
mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano "legati da rapporto di lavoro dipendente con la società
appellante" ed ha sul punto cassato la decisione impugnata) [cfr.
Cass. n. 16529 del 21/08/2004; Cass. Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Cass.
Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024 ].
11 Nessun rilievo, peraltro, assume ad opinione della Corte la declaratoria di vessatorietà della clausola n.
6.1 della convenzione, come statuito dal primo giudice1.
A ben vedere, infatti, la clausola del contratto del 2\7\2015 presenta una formulazione diversa da quella riportata nella sentenza appellata: in realtà, l'art. n.
6.1 dice solo che il comodatario\somministrato non può restituire l'apparecchiatura oggetto di comodato prima della scadenza, naturale o prorogata, ma tale “divieto” non è esteso al caso di malfunzionamento, né limita la facoltà del somministrato di sollevare eccezioni2.
In conclusione, deve ritenersi che in assenza della prova dell'eccepita scarsa qualità del caffè
fornito – come accertato in via definitiva già dal primo giudice – e del malfunzionamento delle attrezzature in comodato, come verificato dalla Corte, comporta il riconoscimento dell'inadempimento ingiustificato del e legittima la dichiarazione della CP_1
società appellante di volersi valere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del contratto sottoscritto dalle parti in causa (cfr. anche lettera dell'avv. Mastrolia
dell'1\2\2016).
C. Risarcimento del danno, penale.
Con la domanda originaria, ribadita qui in appello, Parte_1
[...
chiedeva la condanna della ditta appellata al risarcimento dei danni conseguenti alla cessazione anticipata del contratto per inadempimento del comodatario-somministrato,
predeterminato all'art. 11.1 dell'accordo del 2\7\2015 nel mancato guadagno per la 1 D'altro canto, la clausola 6.1 della convenzione, ove vieta al comodatario somministrato di restituire l'attrezzatura prima della fine naturale o prorogata del contratto si palesa vessatoria, nella misura in cui essa non consente la restituzione della attrezzatura che, nel corso del rapporto abbia manifestato vizi e non sia stata riparata a spese del comodante come da da clausola 5.5.; una siffatta clausola, invero, si palesa vessatoria in quanto, di fatto, crea una limitazione della facoltà del comodatario di proporre eccezioni (nella specie di eccepire il malfunzionamento della macchina e di chiederne la sostituzione, così obbligandolo a proseguire nel rapporto pur nella impossibilità di servirsi congruamente dell'attrezzatura)> (cfr. pag. 10 della sentenza n. 989\2023).
12 mancata somministrazione dal momento della cessazione sino al termine naturale del
contratto originario o prorogato> e calcolato nella complessiva somma di € 11.630,00, oltre interessi moratori ex Dlgs 231\2002 e rivalutazione.
Orbene, sebbene la predetta clausola può essere sussunta nell'alveo della “penale”,
prevedendo un risarcimento predeterminato in caso di cessazione anticipata del rapporto3 –
la penale è una previsione negoziale con funzione rafforzativa del vincolo contrattuale,
nonché con funzione di liquidazione convenzionale, preventiva e forfettaria della prestazione risarcitoria, che esige la prova del solo inadempimento imputabile - una corretta interpretazione della stessa conduce a un risarcimento ben più basso rispetto a quello richiesto da parte appellante.
A ben guardare, infatti, l'oggetto del contratto in contestazione prevede espressamente l'obbligo per il comodatario-somministrato di ordinare un quantitativo annuo, su base mensile, non inferiore a 30 Kg per la durata del contratto, ossia fino al 2\7\2020. Quindi, a prescindere dagli ordinativi effettuati dal ei primi sei mesi del contratto, la CP_1
penale va computata sull'impegno minimo pattuito: considerato il prezzo del caffè di € 16,00
al kg, come emergente dalle fatture in atti, per 30 Kg annui, tenuto conto che la fornitura si
è interrotta in data 21\1\2016, ossia 4 anni e 5 mesi prima della scadenza naturale del contratto, il “risarcimento” ammonta alla complessiva somma di € 2.120,00. Su detta somma sono dovuti anche gli interessi dalla domanda al soddisfo, ma non la richiesta rivalutazione,
in quanto la penale è un debito di valuta.
3 In materia di clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell'articolo 1382 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché la stessa può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto "ex post", in un momento successivo al verificarsi dell'inadempimento (cfr. Cass., Ordinanza n. 11548 del 03/05/2023). 13 D. Responsabilità aggravata in primo grado.
Con l'appello in esame, avanzava domanda di Parte_1
condanna ex art. 96 cpc dell'appellato, per aver dolosamente Controparte_8
resistito in primo grado alle domande di parte attrice, mistificando i fatti di causa.
Premesso che la società appellante non inseriva il presente motivo in maniera specifica nelle conclusioni dell'atto di appello, ritiene, comunque, la Corte che la domanda di condanna per lite temeraria sia infondata.
Giova ricordare che si distinguono due diverse ipotesi di lite temeraria, atteso che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza,
configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile,
volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto,
richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass.
n. 3830 del 15/02/2021; Cass. Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Ordinanza n. 29812
del 18/11/2019).
Peraltro, la domanda di risarcimento da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che,
mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata, nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell'impugnazione, valutata con riguardo non tanto alle domande proposte, quanto, piuttosto, alla palese e strumentale infondatezza dei motivi dell'appello e,
più in generale, alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di gravame (cfr. Cass. n. 7620 del 26/03/2013): come nel caso di motivi palesemente
14 inammissibili, impugnazione sulla base di norma abrogata da lungo tempo ovvero di impugnazione sulla base di motivo del tutto estraneo alla decisione.
Secondo la Suprema Corte, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede la prova incombente,
alla parte istante, sia dell'an che del quantum debeatur, ovvero che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 3388/07; Cass. 9080 del 15/04/2013). D'altra parte, pur considerando che la parte, la quale debba sostenere una lite, va incontro ad una serie di disagi, quali, a titolo di esempio, l'apprensione connessa all'esito del giudizio, la perdita di tempo e di denaro per la ricerca della documentazione probatoria e per la consultazione del proprio legale, e via discorrendo;
tuttavia, per integrare gli estremi della lite temeraria è necessario che tali aggravi non siano quelli ordinari, frutto cioè di una normale dialettica processuale, ma, al contrario, quelli particolarmente ampliati ed odiosi connessi ad una subita aggressione con una lite del tutto temeraria. In altri termini, la parte istante deve dimostrare di aver subito un pregiudizio tale da non poter essere compensato, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso.
Nel caso di specie, difetta qualsiasi prova della mala fede e\o della colpa grave della società
appellante (art. 96, comma 1, cpc), così come dell'abuso dell'impugnazione di cui al comma terzo dell'art. 96 cpc, nei sensi sopra specificati.
In conclusione, per tutte le predette motivazioni l'appello va per quanto di ragione accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi la risoluzione del contratto di somministrazione e comodato stipulato dalle parti in causa in data 2\7\2015 e condannata la ditta appellata al pagamento della somma di € 2.120,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
15 E. Restituzione somme avv. Barbara Lombardi.
La riforma della sentenza di primo grado, nella quale l'odierna appellante veniva condannata al pagamento delle spese processuali della PASTICCERIA convenuta con attribuzione in favore dell'avv. Barbara LOMBARDI, comporta in via automatica la condanna del difensore alla restituzione delle somme percepite a tale titolo, pari ad € 6.074,17 come documentato
(cfr. bonifici del 31\3\023 di € 2.000,00, del 17\4\2023 di € 2.000,00 e del 23\5\2023 di €
2.074,17), oltre interessi legali dalla domanda, stante la buona fede.
F. Spese processuali
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate,
così come in dispositivo, con maggiorazione del 10% ex art. 4, comma 1bis, solo per il secondo grado, nonchè attribuzione in favore dell'avv. Claudio Mastrolia per dichiarato anticipo.
Di contro, non soggiace al principio della soccombenza in tema di spese di lite l'avv.
LOMBARDI, non essendo di fatto una vera e propria parte.
E' noto, infatti, che l'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio,
in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può
considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito (cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. 6225 del 24/02/2022).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, in qualità di titolare della DITTA PASTICCERIA D'AUTORE Controparte_3
DI BOTTIGLIERI ALFERIO, nonché nei confronti dell'avv. BARBARA LOMBARDI
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
16 1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 989/2023, pubblicata in data 6/3/2023 dal Tribunale di Salerno,
- DICHIARA la risoluzione del contratto di somministrazione e comodato stipulato dalle parti in causa in data 2\7\2015;
- CONDANNA l'appellato, quale titolare della DITTA Controparte_3
PASTICCERIA D'AUTORE DI , al pagamento della Controparte_3
somma di € 2.120,00, oltre interessi dalla domanda;
- CONDANNA l'avv. Barbara LOMBARDI alla restituzione in favore della società
appellante, della somma di € 6.074,17, Parte_1
oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2. CONDANNA l'appellato al pagamento in favore dell'appellante,
[...]
delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida nella Parte_1
somma di € 282,18 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Claudio Mastrolia;
3. CONDANNA l'appellato al pagamento in favore dell'appellante,
[...]
delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida Parte_1
nella somma di € 382,50 per esborsi ed € 1.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Claudio Mastrolia.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi-
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il contratto del 2\7\2015 all'art.
6.1 recita: Il “comodatario-somministrato” non può restituire l'apparecchiatura oggetto di comodato prima ella scadenza, naturale o prorogata, del presente contratto e, per tutto il tempo della relativa durata>.