Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 729/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 729/2023 R.G.A.C.C., promossa da
e rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Parte_1 Parte_2
Vito Nanna
- Appellanti -
nei confronti di in proprio ed in qualità di erede testamentaria dell'originaria Controparte_1
convenuta , rappresentata e difesa come in atti dal prof. avv. Michele Lobuono CP_2
- Appellata -
nonché di
(già ), in persona del legale Controparte_3 Controparte_4
rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dal prof. avv. Roberto Gaetano Filograno
1
*******
OGGETTO: “Divisione di beni caduti in successione”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza dell'11.2.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Il 15.2.2011 è deceduto, senza prole, il quale, con testamento Persona_1
olografo del 28.1.2011, aveva istituito eredi universali la moglie ed i nipoti CP_2 [...]
e riservando alla coniuge l'usufrutto vitalizio su tutti i suoi CP_1 Pt_2 Parte_1
beni.
2. – Al momento della morte del “de cuius” il compendio ereditario era costituito da un fabbricato sito a Cassano delle Murge e da somme di denaro giacenti presso la Controparte_4
.
[...]
3. – Il 13.6.2011 esercitando la facoltà di scelta prevista dall'art. 550 co. 2 CP_2
cod. civ., ha comunicato ai tre nipoti coeredi di voler conseguire la piena proprietà della quota di riserva a lei spettante ai sensi dell'art. 540 cod. civ. (pari alla metà dell'asse ereditario).
4. – Con atto di citazione notificato il 13.10.2011 e hanno Pt_1 Parte_2
convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, la zia l'altra coerede CP_2 [...]
e la “ , chiedendo di accertare l'invalidità della Controparte_1 Controparte_4
dichiarazione unilaterale di esercizio della facoltà prevista dall'art. 550 co. 2 cod. civ. da parte della zia;
ordinare alla Banca di non effettuare alcun pagamento in favore delle convenute delle somme già appartenute al testatore fino all'accertamento della loro attribuzione “pro quota” ai successori;
disporre la formazione dell'inventario dei beni ereditari, anche al fine di valutare la lesione della legittima;
assegnare le singole quote a tutti gli aventi causa dell'ereditando, previa formazione e sorteggio delle stesse;
condannare la zia al pagamento delle spese di lite.
2 5. – Le due convenute-persone fisiche si sono costituite in giudizio, hanno contrastato la domanda attorea, sollevando eccezioni in rito e di merito, chiedendone la reiezione.
5.1. – Anche la si è costituita in giudizio ed ha chiesto la declaratoria di propria CP_4
esenzione da ogni responsabilità per i pagamenti disposti in favore di e Controparte_1
la quale è deceduta nel 2014, “pendente iudicio”, dopo aver istituito sua erede CP_2
universale la predetta NI con testamento pubblico del 1°.3.2011.
5.2. – IN si è costituita in giudizio in qualità di erede testamentaria Controparte_1
della zia defunta.
6. – Con sentenza n. 1485/2023, pubblicata il 21.4.2023, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, ha dichiarato inammissibile l'eccezione d'improponibilità della domanda di divisione formulata da ha rigettato l'istanza di estromissione proposta Controparte_1
da costei;
ha dichiarato inammissibile le domande degli attori dirette ad ottenere la formazione dell'inventario e l'accertamento dell'eventuale lesione di legittima in favore di ha CP_2
accertato la validità della dichiarazione ex art. 550 co. 2 cod. civ. effettuata da quest'ultima e conseguentemente ha dichiarato che l'eredità di si è devoluta “ex lege” Persona_1
per la quota di 4/6 in favore della NI (di cui 3/6 in qualità di erede della Controparte_1
zia ed 1/6 in qualità di erede testamentaria del “de cuius”) e per la quota di 1/6 CP_2
ciascuno in favore degli altri nipoti e ha condannato gli attori, in solido Pt_1 Parte_2
tra loro, alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta Controparte_1
nonché della , subentrata a “ . Controparte_5 Controparte_4
7. – Avverso la pronunzia e ha proposto appello, articolato in due Pt_1 Parte_2
motivi, chiedendo, in via “cautelare”, la sospensione della sua efficacia esecutiva e, nel merito, di riformarla nella parte in cui li ha condannati al pagamento integrale delle spese processuali.
8. – e si sono costituite in giudizio ed hanno concluso Controparte_1 CP_3
per la dichiarazione d'inammissibilità od il rigetto dell'impugnazione.
3 9. – Con ordinanza del 28.11.2023 l'adita Corte di Appello ha respinto l'istanza di
“inibitoria” ex art. 283 cpc, invitando le parti a valutare l'opportunità di definire bonariamente la controversia al fine di evitare un aggravio di costi processuali.
10. – Concesso il termine per il deposito di note difensive conclusive, all'udienza dell'11.2.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
11. – L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
12. – Il primo motivo del gravame – testualmente rubricato “Valutazione incompleta del
giudice di I grado della fattispecie sottoposta alla sua attenzione” – si sostanzia nel seguente apparato contestativo: “Il Giudice di primo grado, dopo aver disatteso la dedotta inammissibilità
sulla competenza collegiale sollevata dalla convenuta, sulle eccezioni sul mancato esperimento del
tentativo di obbligatorio di mediazione e di inosservanza delle disposizioni tra sede principale e
sede distaccata, ha rigettato la richiesta di estromissione dal giudizio di , Controparte_1
ha disatteso anche la legittimità della domanda attorea nei confronti della Controparte_4
ritenendo che la stessa sia stata formulata del tutto genericamente. Ha invece accolto
[...]
parzialmente la domanda degli attori di accertamento del valore dell'asse ereditario e di
assegnazione delle quote ereditarie, ed è giunto attraverso un ragionamento tortuoso e
giuridicamente inconferente alla conclusione che essendo l'unica erede del de CP_2
cuius alla stessa e alla sua erede testamentaria Persona_2 Controparte_1
spetta la quota di 3/6 del patrimonio ereditario, mentre ai suoi nipoti , Parte_1 Pt_2
e spetta la quota ereditaria di 1/6 ciascuno. Alla luce delle
[...] Controparte_1
suaccennate considerazioni non è dato di capire il ragionamento del primo Giudice che ha
ritenuto di condannare i SIg.ri e al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2
giudizio di primo grado sia nei confronti della SI.ra , in proprio e nella Controparte_1
qualità di erede della SI.ra , sia nei confronti della CP_2 Controparte_4
.
[...]
4 12.1. – Invero, detto motivo non supera il preliminare vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc giacché con esso gli appellanti non indicano, nel rispetto dell'anzidetta disposizione codicistica, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in tal modo non consentendo alle controparti e né al giudice del gravame di individuare i lamentati errori, in fatto ed in diritto, in cui sarebbe incorso il Collegio di prime cure.
13. – Con il secondo motivo gli impugnanti hanno eccepito la violazione degli artt. 91 e 92
cpc, sostenendo che la (asserita) incoerenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Bari quantomeno a compensare fra le parti le spese di lite. In realtà, al Collegio sembrerebbe di poter inferire logicamente che gli appellanti intenderebbero dolersi del fatto che il giudice di primo grado non abbia tratto le giuste conclusioni decisorie, in punto di regolazione delle spese processuali, pur dopo aver dichiarato inammissibile l'eccezione d'improponibilità della domanda di divisione formulata da e Controparte_1
respinto la sua istanza di estromissione dal giudizio.
13.1 – Orbene, tralasciando il rilievo che la suddetta eccezione d'inammissibilità, proposta dalla parte totalmente vittoriosa nel merito, non dà luogo ad un'ipotesi di reciproca soccombenza fra le parti e che l'istanza di estromissione risulta formulata dalla convenuta in via di mero subordine (cfr. l'epigrafe della sentenza appellata nella parte in cui sono trascritte le conclusioni delle parti), in ogni caso non può censurarsi la pronunzia impugnata nella parte in cui il Tribunale
di Bari, regolando fra le parti le spese di lite e facendo uso della facoltà prevista dall'art. 92 co. 2
cpc (“può”), non ha inteso compensare, neppure parzialmente, gli oneri economici del processo,
avendo evidentemente ritenuto che il rigetto dell'istanza di estromissione dal processo rivesta una valenza assolutamente trascurabile nell'economia complessiva della decisione, per avere gli attori,
attraverso la proposizione di un'azione infondata nel merito, dato esclusiva causa all'insorgenza della lite.
14. – La disciplina delle spese del grado di appello soggiace al criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate in base al valore indeterminabile della controversia ed in favore di entrambe le
5 parti vittoriose, con la “dimidiazione” dell'importo medio della sola fase di trattazione/istruttoria,
in ragione della mancata ammissione di mezzi di prova.
15. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti sanciti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2
con atto di citazione del 25.5.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1485/2023,
pubblicata il 21.4.2023, nei confronti di e , così Controparte_1 Controparte_3
provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.469,00, a titolo di compenso professionale,
per ciascuna di dette parti vittoriose, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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