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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 46/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 46/2022 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 18 gennaio 2022 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 7 maggio 2025
OGGETTO: d a
[...] (C.F. – P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
cod.: P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Galleria Marconi n. 2,
con il patrocinio dell'avv. Joseph Lerose (PEC
e dell'avv. Michele Campaniello Email_1
(PEC entrambi del foro di Email_2
Bologna ed elettivamente domiciliata agli indirizzi digitali dei difensori,
giusta mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
1 c o n t r o
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del liquidatore pro tempore, con sede legale in P.IVA_3
Castiglione delle Stiviere (MN), Via Cavour n. 56/58, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Grasso del foro di VA (PEC
ed elettivamente domiciliata Email_3
presso all'indirizzo digitale del difensore giusta mandato allegato alla comparsa di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di VA n. 1/2022
pubblicata in data 4 gennaio 2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita – contrariis reiectis – ritenere
fondati i motivi esposti con il presente gravame e in riforma della sentenza
n. 1/2022, pubblicata il 4/1/2022 (rep. 2/2022) dal Tribunale Civile di
VA:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'irritualità/inammissibilità/nullità/inesistenza
della costituzione di primo grado di ' del 14/5/2019, avvenuta a CP_1
mezzo di deposito cartaceo in Cancelleria poiché in violazione delll'art.
16-bis decreto legge 18/10/2012 n. 179 combinato disposto commi 4 e 1
2 con ogni conseguente declaratoria;
- accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, erroneità della C.T.U. e
dell'impugnata sentenza per i motivi indicati nel presente gravame, con
ogni conseguente declaratoria;
- accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, erroneità
dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. e della loro
decorrenza dalla data della domanda e, per l'effetto, ritenere applicabili,
sull'eventuale credito di li interessi di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. CP_1
e la loro decorrenza dal deposito della sentenza con ogni conseguente
rideterminazione;
- accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, erroneità della
soccombenza prevalente di e, per l'effetto, operare fra le parti, Pt_1
nella misura ritenuta di giustizia, la rideterminazione ed imputazione
delle spese di lite del primo grado di giudizio e di C.T.U.
- In ogni caso accogliere integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo
opposto, conseguentemente confermarne la sua revoca e, comunque,
accertare e dichiarare che nulla è dovuto, per qualsiasi titolo e/o ragione,
dalla alla . Parte_1 CP_1 Controparte_1
- In denegata ipotesi rideterminare l'eventuale credito di
[...]
e ridursi secondo giustizia e/o equità Controparte_1
l'entità del dovuto dalla anche in forza dell'eccezione di Parte_1
compensazione formulata dall'appellante, dell'applicazione degli
3 interessi di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. e della loro decorrenza dalla
pubblicazione della sentenza.
- In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nel primo
grado di giudizio, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, per qualsiasi
titolo e/o ragione, dalla alla Parte_1 Controparte_1
nonché accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali
[...]
tutti di parte appellata e, per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del liquidatore/legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non) subiti e subendi, la
somma di € 106.454,70, o quella diversa maggiore o minore che dovesse
risultare di giustizia e/o, comunque, riscontrata in corso di causa, anche
con valutazione equitativa, il tutto oltre gli interessi legali e rivalutazione
monetaria dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso, condannare
al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 51.112,16 o di quella diversa maggiore Parte_1
o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre gli interessi moratori
e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali del doppio grado di
giudizio.
In via istruttoria
In forza della domanda riconvenzionale spiegata e del rigetto operato dal
4 giudice di prime cure, si insiste nell'ammissione di C.T.U. contabile nei
termini indicati alla pag. n. 7 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2
cpc datata 3/09/2019.”
Dell'appellata:
“in via principale, nel merito:
RIGETTARE per le ragioni esposte nel presente atto, perché infondato,
l'atto di appello ex adverso proposto e per l'effetto
CONFERMARE integralmente la impugnata sentenza;
in via istruttoria:
RESPINGERE le istanze istruttorie svolte con l'atto di appello da Pt_1
per i motivi dedotti nel presente atto.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1
proposto, innanzi al Tribunale di VA, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2053/2018 emesso in favore della società Controparte_1
per l'importo di € 164.864,12 oltre interessi e spese di lite
[...]
chiedendo che, in via preliminare, fosse respinta l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito la società opponente ha chiesto che ne fosse disposta la revoca
5 e/o l'annullamento nonché dichiarata l'inefficacia e fosse dichiarato che essa nulla doveva per qualsiasi titolo o ragione alla società opposta;
in via subordinata la società opponente ha chiesto che l'eventuale credito della società opposta fosse ridotto secondo giustizia e/o equità anche in forza dell'eccezione di compensazione che essa aveva sollevato;
in via riconvenzionale ha chiesto che fosse accertato e dichiarato che essa nulla doveva per qualsiasi titolo o ragione alla società opposta e che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, quest'ultima fosse condanna a pagarle la somma di € 106.454,70 oltre accessori, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta dovuta, a titolo di risarcimento del danno nonché la somma di € 51.112,16 oltre accessori, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta dovuta. A sostegno delle pretese azionate la società opponente ha allegato che essa svolgeva, fra le altre, attività di custodia, deposito, lavaggio, pulizia e servizi di approntamento alla vendita di autoveicoli nuovi in favore di diverse concessionarie;
che essa dal 1° gennaio 2014 e fino al 9 novembre 2018 si era avvalsa dei servizi della società opposta operante presso l'Area 7 dell' di Bologna;
Parte_2
che in data 22 giugno 2017 la società opposta aveva comunicato la disdetta del “contratto di deposito auto e servizi di logistica” in essere fra le parti dal 1° gennaio 2014; che nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo
2018 il rapporto era proseguito fra le parti per facta concludentia; che in tale frangente la società opposta aveva imposto prezzi delle prestazioni con addebito di servizi e quantità in eccesso abusando della propria posizione negoziale dominante;
che nel mese di aprile 2018 le parti
6 avevano sottoscritto un nuovo contratto con effetto retroattivo al 1°
gennaio 2018; che nel corso del rapporto la società opposta si era ripetutamente resa inadempiente ed aveva posto in essere condotte vessatorie e contrarie ai principi di correttezza e buona fede;
che in particolare si erano verificati tre furti con sottrazione di nove autovetture;
che, inoltre, a causa dell'incauta movimentazione e dell'esposizione alle intemperie delle vetture custodite queste avevano subito danni materiali;
che, ancora, la società opposta si era rifiutata di consegnarle le autovetture in deposito pretendendo illegittimamente il pagamento del proprio asserito credito;
che essa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la consegna di tali autovetture ed aveva ottenuto la riconsegna delle stesse solo a seguito di accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario;
che la condotta illecita della società opposta aveva danneggiato la propria immagine commerciale e compromesso i rapporti in essere con la concessionaria “FCA CP_2
che aveva minacciato azioni e sospeso i pagamenti;
che essa,
[...]
in data 9 novembre 2018, aveva comunicato alla società opposta la risoluzione del contratto.
Si è costituita la società depositando Controparte_1
comparsa di costituzione in formato cartaceo in data 14 maggio 2019 con la quale ha contestato l'opposizione evidenziando come fosse stata fornita la piena prova del credito azionato;
come le compensazioni eccepite dalla società opponente fossero già state considerate nel calcolo del quantum
ancora dovutole;
come la domanda di risarcimento del danno fosse infondata in quanto, da un lato, almeno sette autovetture oggetto di furto
7 non erano state prese in carico dalla società opposta e, d'altro lato, non risultava comprovato che la società opponente avesse dovuto risarcire il danno in relazione alla Fiat 500 effettivamente oggetto di furto;
come non fosse stata offerta alcuna prova in relazione al rivendicato risarcimento del danno non patrimoniale e del danno da perdita di chance. Sulla base delle argomentazioni che precedono la società opposta ha chiesto che fosse concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 4 giugno 2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed è stato autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. E' stata disposta C.T.U. contabile ed è stata espletata l'istruttoria testimoniale;
all'esito la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Sono state precisate le conclusioni e sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 1/2022 pubblicata in data 4 gennaio 2022 il Tribunale di
VA ha parzialmente accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, condannando la società opponente a pagare alla società opposta la somma capitale attualizzata alla data della sentenza di €
163.874,30, ponendo a carico della società opponente le spese di C.T.U. e condannando la società opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite.
In particolare il Giudice di primo grado:
- ha respinto l'eccezione di inammissibilità della costituzione in formato cartaceo sollevata da parte opposta ritenendo che prima dell'entrata in
8 vigore del d.l. 18/20 la costituzione della parte che non fosse già
precedentemente costituita potesse avvenire in forma cartacea;
- ha respinto l'eccezione di nullità della C.T.U. evidenziando come il perito d'ufficio avesse utilizzato i documenti già versati in atti ed avesse estratto i dati posti a fondamento di alcuni dei documenti prodotti dalla banca dati della società opposta utilizzando un software specificamente autorizzato dal Giudice e nel contraddittorio delle parti;
- ha richiamato le considerazioni svolte dal C.T.U. contabile che ha integralmente condiviso in ordine alla ricostruzione del saldo dare/avere fra le parti;
- ha evidenziato come i danni derivanti da eventi atmosferici fossero stati espressamente esclusi dall'oggetto del contratto stipulato fra le parti;
- ha respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e da perdita di chance per carenza di prova;
- ha posto a carico della società opponente le spese di C.T.U. in applicazione del principio della soccombenza;
- ha determinato il credito della società opposta in linea capitale in €
132.156,69 sul quale ha computato gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. quantificando la somma dovuta al momento della pronuncia della sentenza in € 168.874,30 respingendo, invece, la domanda formulata da parte opposta di riconoscimento anche della rivalutazione monetaria in quanto debito di valuta e non di valore;
- ha condannato la società opponente alla rifusione delle spese di lite della società opposta in applicazione del principio della soccombenza.
9 Avverso detta decisione ha interposto appello la società Parte_1
articolando nove motivi di gravame.
Si è costituita la società Controparte_1
resistendo al gravame avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 7 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la società censura la Parte_1
decisione di primo grado per erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 16-bis d.l. 179/12 dovendosi ritenere l'obbligatorietà della costituzione telematica della società appellata: la doglianza non può essere condivisa. La stessa lettera dell'art. 16-bis d.l. 179/12, nel testo applicabile
ratione temporis, smentisce la tesi di parte appellante: la disposizione richiamata, infatti e per quanto di interesse, recitava al primo comma “il
deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle
parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche”; sulla base della norma sopra emarginata può esclusivamente argomentarsi che difensori delle parti non precedentemente costituite ben potevano depositare gli atti processuali ed i documenti in formato cartaceo. Nel caso di specie la società opposta non poteva essere
10 considerata quale parte costituita neppure facendo riferimento al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (da perfezionare esclusivamente in modalità telematica anche all'epoca in cui la società opposta esercitò
l'azione monitoria) in quanto il Supremo Collegio ha espressamente chiarito la natura di autonomo giudizio ordinario di cognizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 3649/12; cfr. anche più di recente Cass. 7020/19) e non di impugnazione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 40110/21): ne discende che non potendo ritenersi che la società
fosse precedentemente costituita in giudizio, Controparte_1
la stessa ben poteva costituirsi depositando la comparsa di costituzione ed i documenti allegati in formato cartaceo. Tale conclusione trova conforto,
come ben esplicitato dal Giudice di primo grado, nel fatto che solo successivamente alla costituzione della società opposta in primo grado il legislatore ha inteso modificare l'assetto normativo imponendo con l'art. 83 comma 11 d.l. 18/20 l'obbligo di deposito di tutti gli atti ed i documenti esclusivamente con modalità telematiche.
Con il secondo motivo di impugnazione la società lamenta il Parte_1
vizio di ultra-petizione e la conseguente violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. per aver il Giudice di primo grado preso in considerazione le produzioni e le domande formulate dalla società nel giudizio di opposizione nonostante l'inesistenza e comunque l'insanabilità
della costituzione cartacea alla luce della precedente costituzione in giudizio con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo: la censura non può trovare accoglimento sulla base delle argomentazioni già svolte in
11 relazione al primo motivo di gravame. Si ribadisce che, come univocamente chiarito dal Supremo Collegio, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce impugnazione del decreto ingiuntivo ed introduce un autonomo ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza nel merito della pretesa azionata dal creditore in via monitoria (sull'autonomia del giudizio cfr. Cass. 3649/12 ed in precedenza in senso conforme Cass. 1184/07, Cass. 11762/04, Cass. 7188/03, Cass.
12311/97; sulla natura di giudizio ordinario di cognizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo cfr. solo fra le più recenti Cass.
41110/21, Cass. 7020/19; cfr. anche tra le più recenti Cass. 32792/21 e
Cass. 15224/20 che chiariscono come la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda monitoria devono essere presenti al momento della decisione e non al momento del ricorso per decreto ingiuntivo, affermazione che conferma l'autonomia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alla domanda monitoria).
Con il terzo motivo di appello la società lamenta la nullità Parte_1
della C.T.U. e l'inutilizzabilità delle relative risultanze in ragione della violazione del principio dispositivo, del principio dell'onere della prova e del diritto alla prova contraria: la censura si fonda sull'illegittimità
dell'accoglimento da parte del Giudice di primo grado delle istanze formulate dal C.T.U. di utilizzare documentazione versata in atti ulteriore rispetto a quella indicata nel quesito postogli e di interrogare il software in uso presso la società per acquisire Controparte_1
informazione a conferma o smentita dei risultati ottenuti dall'esame dei
12 documenti: anche questa censura non può essere condivisa. Il quesito posto al C.T.U. dal Giudice di primo grado recitava “Ricalcoli il C.T.U. le
posizioni contabili dare/avere tra le parti relative all'anno 2018 e relative
al secondo contratto intercorso a far data dal 01/01/2018 evidenziando in
particolare se all'esito dell'indagine risulti una posizione a credito o a
debito della parte convenuta opposta ed eventualmente a quanto ammonti.
Limiti la sua indagine alle partite sorrette da documentazione contabile
regolarmente emessa e registrata fra le parti tralasciando quindi le voci
di danno quali per esempio il danno da perdita di chance e di immagine
di cui si occuperà direttamente il Giudice in sentenza”; con istanza depositata in data 25 gennaio 2021 il C.T.U. ha evidenziato come la limitazione dell'indagine “alle partite sorrette da documentazione
contabile regolarmente emesse e registrate tra le parti” imponesse l'esame delle sole fatture e bolle di consegna che, peraltro, precludeva ex
ante l'acquisizione della base di partenza essendo tali documenti insufficienti a descrivere il quadro complessivo originario dei veicoli in deposito e custodia presso la società opposta. A fronte di tale rilievo tecnico il Giudice di primo grado ha accolto l'istanza ed ha autorizzato l'esame dei soli documenti già prodotti dalle parti nelle varie estensioni di formato e l'interrogazione del software in uso presso la società opposta
(odierna appellata) a soli fini di conferma o smentita dei risultati emergenti dall'esame della documentazione già positivamente acquisita. La
ricostruzione in fatto delle vicende che hanno determinato l'ampliamento del quesito originariamente formulato evidenziano chiaramente come non
13 via sia stata alcuna violazione del principio dispositivo o del principio dell'onere della prova ovvero del diritto alla prova contraria:
l'ampliamento del quesito, infatti, non ha implicato l'acquisizione e l'esame di nuovi documenti non precedentemente prodotti fra le parti con la conseguenza che risultano pienamente rispettati i principi ed i diritti di cui lamenta la violazione. In senso contrario non vale obiettare che l'utilizzo del software in uso presso la società opposta (odierna appellata)
avrebbe comportato una violazione del principio del contraddittorio ovvero una compromissione del diritto alla prova contraria della società
opponente (odierna appellante): in realtà la relazione depositata (che sul punto non risulta censurata) dà atto del fatto che l'interrogazione del software in uso presso la società opposta (odierna appellata), che aveva in ogni caso mera finalità di conferma o smentita delle risultanze documentali già positivamente acquisite, è avvenuta alla presenza di entrambi i C.T.P. con la conseguenza che non risulta configurabile alcuna violazione del contraddittorio ovvero alcuna compromissione del diritto alla prova del contrario. In questo quadro si inserisce anche “il prospetto
riassuntivo delle entrate e delle uscite” richiesto dal C.T.U. alla società
opposta (odierna appellata) che rappresenta esclusivamente il risultato di un'interrogazione al software la cui valenza probatoria era limitata alla finalità di conferma o smentita della residua documentazione in atti, tanto
è vero che nella relazione il C.T.U. dà conto sia di tutte le incongruenze fra le risultanze di tale prospetto con i dati emergenti dalla documentazione già prodotta agli atti sia dei ragionevoli aggiustamenti. Ne discende che,
14 sotto i profili emarginati da parte appellante con il motivo di gravame in esame, non può in alcun modo ritenersi la nullità della C.T.U. disposta in primo grado.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante eccepisce l'inutilizzabilità
della C.T.U. per indeterminatezza atteso che lo stesso C.T.U. ammette nell'elaborato di non essere stato in grado di quantificare esattamente l'entità del credito vantato dalla società opposta (odierna appellata): si ribadisce che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale viene accertata la fondatezza del credito che è stato azionato in via monitoria;
in sede di giudizio di opposizione, quindi, l'ammontare del credito può essere quantificato sia sulla base degli risultati probatori direttamente emergenti dagli atti, sia sulla base di elementi presuntivi che inducono a ritenere positivamente acquisita la prova in ordine alla sussistenza del credito nella minor misura indicata dall'Ausiliario del Giudice. La C.T.U. disposta in primo grado dà
pienamente conto degli elementi mancanti o incongruenti e delle ragioni logiche e tecniche che hanno concorso nella ricongiunzione dei dati acquisiti per la quantificazione del credito vantato dalla società appellata nei confronti della società appellante: tale impostazione è stata pienamente condivisa dal Giudice di primo grado e viene integralmente condivisa da questa Corte in quanto, seppure non possa dirsi che il credito per le prestazioni rese come quantificato dal C.T.U. è integralmente sorretto da prova documentale, può dirsi che tale minor credito deve ritenersi positivamente acquisito al presente giudizio sulla base della valutazione
15 integrata delle risultanze documentali e di elementi presuntivi discendenti dall'applicazione dei criteri della logica, della miglior tecnica contabile e della specifica esperienza professionale dell'Ausiliario del Giudice. Ne
discende che anche tale motivo deve essere disatteso.
Dalle considerazioni che precedono in ordine al terzo e quarto motivo di gravame discende che resta assorbita la quinta censura sollevata da parte appellante (contrarietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui aderisce alla C.T.U.): si osserva, infatti, che l'adesione alle conclusioni rassegnate dal Perito d'Ufficio è ampiamente motivata dalla piena condivisibilità delle ragioni logiche, tecniche e di esperienza professionale che il C.T.U., a seguito di una minuziosa ricongiunzione delle emergenze ed incongruenze probatorie, ha posto a sostegno della rideterminazione in
minus del credito dell'appellata.
Con il sesto motivo di appello la società lamenta Parte_1
l'immotivato rigetto della domanda riconvenzionale che essa aveva svolto in primo grado avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali nonché dei danni da perdita di chance ed all'immagine. Dal punto di vista formale la censura risulta infondata in quanto il Giudice di primo grado fonda il rigetto sul mancato assolvimento da parte dell'odierna appellante dell'onere probatorio su di essa gravante;
la doglianza risulta anche infondata nel merito. Quanto al danno patrimoniale come indicato da parte appellante a pag. 15/16 dell'atto di citazione in appello si osserva che la stessa parte appellata e, quindi, anche il C.T.U. hanno già detratto dal credito della società appellata nei confronti della società appellante
16 l'importo di € 1.500,00 relativo alla rivalsa sofferta dall'appellante per il furto dell'autoveicolo AT BO (cfr. doc. 27 di parte appellata – cfr.
elaborato di C.T.U. depositato in primo grado pag. 12/13) con la conseguenza che la censura risulta del tutto infondata essendo stato tale danno già riconosciuto in favore della società appellante. Quanto al danno non patrimoniale costituito dal danno all'immagine si osserva che, come seppur sinteticamente argomentato dal Giudice di primo grado, manca la prova di tale danno: in proposito osserva questo Collegio che l'allegazione in primo grado è stata estremamente generica, tanto generica da risultare sostanzialmente inefficace, tanto che – pur ammesse le prove orali articolate da parte opponente (odierna appellante) nei cap. 5 e 6 – non può
ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine ad un effettivo danno all'immagine sofferto da parte della società appellante in conseguenza della condotta tenuta dalla società appellata. La circostanza, pur positivamente acquisita, che siano state emesse note di credito da parte della società appellante nei rapporti con le concessionarie con le quali essa collaborava in ragione di contestazioni per un computo eccessivo di giorni di giacenza da parte della società appellata resta neutra rispetto alla prova del danno all'immagine ed alla reputazione commerciale in quanto non prova, al di là della nota di credito già computata sotto il profilo del danno patrimoniale, la lesione del bene immateriale, lesione che il Supremo
Collegio ha ripetutamente chiarito non essere in re ipsa (cfr. recentemente per tutte Cass. 19551/23, Cass. 34026/22, Cass. 4005/20). Sotto questo profilo non risulta dirimente che la concessionaria e CP_2 CP_2
17 abbia diffidato la società appellante alla restituzione di alcuni veicoli ed abbia successivamente sospeso i pagamenti in quanto nella diffida (cfr.
doc. 25 di parte appellante – fascicolo di primo grado) è specificamente evidenziato che e era a conoscenza del fatto che le CP_2 CP_2
condotte contestate, delle quali era comunque responsabile contrattualmente la società appellante, erano di fatto imputabili alla società
appellata. Quanto, infine, al danno da perdita di chance si osserva che parte appellante riferisce il danno alla risoluzione del contratto comunicatale dalla (cfr. doc. 18 di parte appellante – fascicolo di primo Parte_3
grado), evidentemente concessionaria RC (vedi timbro in calce al doc. 18 richiamato), che peraltro fa riferimento ad un allegato inadempimento dell'odierna società che è oggetto di scrutinio innanzi al
Tribunale di Bologna secondo quanto affermato nel provvedimento impugnato che, sul punto, non risulta in alcun modo censurato (cfr.
sentenza impugnata pag. 8).
Con il settimo motivo di gravame la società appellante lamenta l'erroneità
ed illegittimità dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c: anche questo motivo di impugnazione non può essere condiviso. Nel contratto stipulato fra le parti, infatti, non è in alcun modo previsto il saggio degli interessi dovuti in ipotesi di ritardo nel pagamento dei corrispettivi: attesa la natura di soggetti commerciali di entrambe le parti l'applicazione degli interessi nella misura del quarto comma di cui all'art. 1284 c.c. risulta del tutto legittima ed anzi si pone a favore della società appellante che, diversamente, sarebbe stata tenuta al pagamento
18 degli interessi nella misura di cui al d.lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo.
Dalle considerazioni che precedono discende che resta assorbito l'ottavo
motivo di gravame con il quale è stata censurata la decorrenza degli interessi riconosciuta dal Giudice di primo grado, dalla domanda giudiziale al saldo esattamente come previsto dall'art. 1284 quarto comma c.c. Invero proprio alla luce del tenore letterale della disposizione applicata e del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. 231/02 gli interessi legali nella misura di cui al successivo art. 5 (interessi legali per le transazioni commerciali)
potevano essere riconosciuti con decorrenza dal dovuto al saldo effettivo.
Con il nono motivo di appello la società appellante censura il regolamento delle spese operato dal Giudice di primo grado: in particolare è lamentata l'omessa compensazione delle spese di lite e di C.T.U. nonostante la parziale soccombenza anche della società appellata. Anche tale motivo di impugnazione deve essere disatteso alla luce del rilievo che la società
appellante è risultata pressoché integralmente soccombente in primo grado rispetto alla domanda azionata in via monitoria dall'odierna società
appellata ed è risultata integralmente soccombente sulla domanda riconvenzionale svolta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con la conseguenza che la decisione del Giudice di primo grado di porre integralmente le spese a carico della società appellante sulla base del
decisum risulta pienamente condivisibile.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza della società
19 appellante e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività
processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal
D.M. 147/22– in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio),
€ 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
VA n. 1/2022 pubblicata in data 4 gennaio 2022;
2) condanna la società appellante alla rifusione all'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
20 CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est.
Maura Mancini
Il Presidente
Giuseppe Magnoli
21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 46/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 46/2022 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 18 gennaio 2022 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 7 maggio 2025
OGGETTO: d a
[...] (C.F. – P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
cod.: P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Galleria Marconi n. 2,
con il patrocinio dell'avv. Joseph Lerose (PEC
e dell'avv. Michele Campaniello Email_1
(PEC entrambi del foro di Email_2
Bologna ed elettivamente domiciliata agli indirizzi digitali dei difensori,
giusta mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
1 c o n t r o
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del liquidatore pro tempore, con sede legale in P.IVA_3
Castiglione delle Stiviere (MN), Via Cavour n. 56/58, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Grasso del foro di VA (PEC
ed elettivamente domiciliata Email_3
presso all'indirizzo digitale del difensore giusta mandato allegato alla comparsa di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di VA n. 1/2022
pubblicata in data 4 gennaio 2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita – contrariis reiectis – ritenere
fondati i motivi esposti con il presente gravame e in riforma della sentenza
n. 1/2022, pubblicata il 4/1/2022 (rep. 2/2022) dal Tribunale Civile di
VA:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'irritualità/inammissibilità/nullità/inesistenza
della costituzione di primo grado di ' del 14/5/2019, avvenuta a CP_1
mezzo di deposito cartaceo in Cancelleria poiché in violazione delll'art.
16-bis decreto legge 18/10/2012 n. 179 combinato disposto commi 4 e 1
2 con ogni conseguente declaratoria;
- accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, erroneità della C.T.U. e
dell'impugnata sentenza per i motivi indicati nel presente gravame, con
ogni conseguente declaratoria;
- accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, erroneità
dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. e della loro
decorrenza dalla data della domanda e, per l'effetto, ritenere applicabili,
sull'eventuale credito di li interessi di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. CP_1
e la loro decorrenza dal deposito della sentenza con ogni conseguente
rideterminazione;
- accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, erroneità della
soccombenza prevalente di e, per l'effetto, operare fra le parti, Pt_1
nella misura ritenuta di giustizia, la rideterminazione ed imputazione
delle spese di lite del primo grado di giudizio e di C.T.U.
- In ogni caso accogliere integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo
opposto, conseguentemente confermarne la sua revoca e, comunque,
accertare e dichiarare che nulla è dovuto, per qualsiasi titolo e/o ragione,
dalla alla . Parte_1 CP_1 Controparte_1
- In denegata ipotesi rideterminare l'eventuale credito di
[...]
e ridursi secondo giustizia e/o equità Controparte_1
l'entità del dovuto dalla anche in forza dell'eccezione di Parte_1
compensazione formulata dall'appellante, dell'applicazione degli
3 interessi di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. e della loro decorrenza dalla
pubblicazione della sentenza.
- In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nel primo
grado di giudizio, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, per qualsiasi
titolo e/o ragione, dalla alla Parte_1 Controparte_1
nonché accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali
[...]
tutti di parte appellata e, per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del liquidatore/legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non) subiti e subendi, la
somma di € 106.454,70, o quella diversa maggiore o minore che dovesse
risultare di giustizia e/o, comunque, riscontrata in corso di causa, anche
con valutazione equitativa, il tutto oltre gli interessi legali e rivalutazione
monetaria dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso, condannare
al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 51.112,16 o di quella diversa maggiore Parte_1
o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre gli interessi moratori
e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali del doppio grado di
giudizio.
In via istruttoria
In forza della domanda riconvenzionale spiegata e del rigetto operato dal
4 giudice di prime cure, si insiste nell'ammissione di C.T.U. contabile nei
termini indicati alla pag. n. 7 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2
cpc datata 3/09/2019.”
Dell'appellata:
“in via principale, nel merito:
RIGETTARE per le ragioni esposte nel presente atto, perché infondato,
l'atto di appello ex adverso proposto e per l'effetto
CONFERMARE integralmente la impugnata sentenza;
in via istruttoria:
RESPINGERE le istanze istruttorie svolte con l'atto di appello da Pt_1
per i motivi dedotti nel presente atto.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1
proposto, innanzi al Tribunale di VA, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2053/2018 emesso in favore della società Controparte_1
per l'importo di € 164.864,12 oltre interessi e spese di lite
[...]
chiedendo che, in via preliminare, fosse respinta l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito la società opponente ha chiesto che ne fosse disposta la revoca
5 e/o l'annullamento nonché dichiarata l'inefficacia e fosse dichiarato che essa nulla doveva per qualsiasi titolo o ragione alla società opposta;
in via subordinata la società opponente ha chiesto che l'eventuale credito della società opposta fosse ridotto secondo giustizia e/o equità anche in forza dell'eccezione di compensazione che essa aveva sollevato;
in via riconvenzionale ha chiesto che fosse accertato e dichiarato che essa nulla doveva per qualsiasi titolo o ragione alla società opposta e che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, quest'ultima fosse condanna a pagarle la somma di € 106.454,70 oltre accessori, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta dovuta, a titolo di risarcimento del danno nonché la somma di € 51.112,16 oltre accessori, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta dovuta. A sostegno delle pretese azionate la società opponente ha allegato che essa svolgeva, fra le altre, attività di custodia, deposito, lavaggio, pulizia e servizi di approntamento alla vendita di autoveicoli nuovi in favore di diverse concessionarie;
che essa dal 1° gennaio 2014 e fino al 9 novembre 2018 si era avvalsa dei servizi della società opposta operante presso l'Area 7 dell' di Bologna;
Parte_2
che in data 22 giugno 2017 la società opposta aveva comunicato la disdetta del “contratto di deposito auto e servizi di logistica” in essere fra le parti dal 1° gennaio 2014; che nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo
2018 il rapporto era proseguito fra le parti per facta concludentia; che in tale frangente la società opposta aveva imposto prezzi delle prestazioni con addebito di servizi e quantità in eccesso abusando della propria posizione negoziale dominante;
che nel mese di aprile 2018 le parti
6 avevano sottoscritto un nuovo contratto con effetto retroattivo al 1°
gennaio 2018; che nel corso del rapporto la società opposta si era ripetutamente resa inadempiente ed aveva posto in essere condotte vessatorie e contrarie ai principi di correttezza e buona fede;
che in particolare si erano verificati tre furti con sottrazione di nove autovetture;
che, inoltre, a causa dell'incauta movimentazione e dell'esposizione alle intemperie delle vetture custodite queste avevano subito danni materiali;
che, ancora, la società opposta si era rifiutata di consegnarle le autovetture in deposito pretendendo illegittimamente il pagamento del proprio asserito credito;
che essa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la consegna di tali autovetture ed aveva ottenuto la riconsegna delle stesse solo a seguito di accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario;
che la condotta illecita della società opposta aveva danneggiato la propria immagine commerciale e compromesso i rapporti in essere con la concessionaria “FCA CP_2
che aveva minacciato azioni e sospeso i pagamenti;
che essa,
[...]
in data 9 novembre 2018, aveva comunicato alla società opposta la risoluzione del contratto.
Si è costituita la società depositando Controparte_1
comparsa di costituzione in formato cartaceo in data 14 maggio 2019 con la quale ha contestato l'opposizione evidenziando come fosse stata fornita la piena prova del credito azionato;
come le compensazioni eccepite dalla società opponente fossero già state considerate nel calcolo del quantum
ancora dovutole;
come la domanda di risarcimento del danno fosse infondata in quanto, da un lato, almeno sette autovetture oggetto di furto
7 non erano state prese in carico dalla società opposta e, d'altro lato, non risultava comprovato che la società opponente avesse dovuto risarcire il danno in relazione alla Fiat 500 effettivamente oggetto di furto;
come non fosse stata offerta alcuna prova in relazione al rivendicato risarcimento del danno non patrimoniale e del danno da perdita di chance. Sulla base delle argomentazioni che precedono la società opposta ha chiesto che fosse concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 4 giugno 2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed è stato autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. E' stata disposta C.T.U. contabile ed è stata espletata l'istruttoria testimoniale;
all'esito la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Sono state precisate le conclusioni e sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 1/2022 pubblicata in data 4 gennaio 2022 il Tribunale di
VA ha parzialmente accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, condannando la società opponente a pagare alla società opposta la somma capitale attualizzata alla data della sentenza di €
163.874,30, ponendo a carico della società opponente le spese di C.T.U. e condannando la società opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite.
In particolare il Giudice di primo grado:
- ha respinto l'eccezione di inammissibilità della costituzione in formato cartaceo sollevata da parte opposta ritenendo che prima dell'entrata in
8 vigore del d.l. 18/20 la costituzione della parte che non fosse già
precedentemente costituita potesse avvenire in forma cartacea;
- ha respinto l'eccezione di nullità della C.T.U. evidenziando come il perito d'ufficio avesse utilizzato i documenti già versati in atti ed avesse estratto i dati posti a fondamento di alcuni dei documenti prodotti dalla banca dati della società opposta utilizzando un software specificamente autorizzato dal Giudice e nel contraddittorio delle parti;
- ha richiamato le considerazioni svolte dal C.T.U. contabile che ha integralmente condiviso in ordine alla ricostruzione del saldo dare/avere fra le parti;
- ha evidenziato come i danni derivanti da eventi atmosferici fossero stati espressamente esclusi dall'oggetto del contratto stipulato fra le parti;
- ha respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e da perdita di chance per carenza di prova;
- ha posto a carico della società opponente le spese di C.T.U. in applicazione del principio della soccombenza;
- ha determinato il credito della società opposta in linea capitale in €
132.156,69 sul quale ha computato gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. quantificando la somma dovuta al momento della pronuncia della sentenza in € 168.874,30 respingendo, invece, la domanda formulata da parte opposta di riconoscimento anche della rivalutazione monetaria in quanto debito di valuta e non di valore;
- ha condannato la società opponente alla rifusione delle spese di lite della società opposta in applicazione del principio della soccombenza.
9 Avverso detta decisione ha interposto appello la società Parte_1
articolando nove motivi di gravame.
Si è costituita la società Controparte_1
resistendo al gravame avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 7 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la società censura la Parte_1
decisione di primo grado per erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 16-bis d.l. 179/12 dovendosi ritenere l'obbligatorietà della costituzione telematica della società appellata: la doglianza non può essere condivisa. La stessa lettera dell'art. 16-bis d.l. 179/12, nel testo applicabile
ratione temporis, smentisce la tesi di parte appellante: la disposizione richiamata, infatti e per quanto di interesse, recitava al primo comma “il
deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle
parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche”; sulla base della norma sopra emarginata può esclusivamente argomentarsi che difensori delle parti non precedentemente costituite ben potevano depositare gli atti processuali ed i documenti in formato cartaceo. Nel caso di specie la società opposta non poteva essere
10 considerata quale parte costituita neppure facendo riferimento al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (da perfezionare esclusivamente in modalità telematica anche all'epoca in cui la società opposta esercitò
l'azione monitoria) in quanto il Supremo Collegio ha espressamente chiarito la natura di autonomo giudizio ordinario di cognizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 3649/12; cfr. anche più di recente Cass. 7020/19) e non di impugnazione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 40110/21): ne discende che non potendo ritenersi che la società
fosse precedentemente costituita in giudizio, Controparte_1
la stessa ben poteva costituirsi depositando la comparsa di costituzione ed i documenti allegati in formato cartaceo. Tale conclusione trova conforto,
come ben esplicitato dal Giudice di primo grado, nel fatto che solo successivamente alla costituzione della società opposta in primo grado il legislatore ha inteso modificare l'assetto normativo imponendo con l'art. 83 comma 11 d.l. 18/20 l'obbligo di deposito di tutti gli atti ed i documenti esclusivamente con modalità telematiche.
Con il secondo motivo di impugnazione la società lamenta il Parte_1
vizio di ultra-petizione e la conseguente violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. per aver il Giudice di primo grado preso in considerazione le produzioni e le domande formulate dalla società nel giudizio di opposizione nonostante l'inesistenza e comunque l'insanabilità
della costituzione cartacea alla luce della precedente costituzione in giudizio con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo: la censura non può trovare accoglimento sulla base delle argomentazioni già svolte in
11 relazione al primo motivo di gravame. Si ribadisce che, come univocamente chiarito dal Supremo Collegio, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce impugnazione del decreto ingiuntivo ed introduce un autonomo ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza nel merito della pretesa azionata dal creditore in via monitoria (sull'autonomia del giudizio cfr. Cass. 3649/12 ed in precedenza in senso conforme Cass. 1184/07, Cass. 11762/04, Cass. 7188/03, Cass.
12311/97; sulla natura di giudizio ordinario di cognizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo cfr. solo fra le più recenti Cass.
41110/21, Cass. 7020/19; cfr. anche tra le più recenti Cass. 32792/21 e
Cass. 15224/20 che chiariscono come la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda monitoria devono essere presenti al momento della decisione e non al momento del ricorso per decreto ingiuntivo, affermazione che conferma l'autonomia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alla domanda monitoria).
Con il terzo motivo di appello la società lamenta la nullità Parte_1
della C.T.U. e l'inutilizzabilità delle relative risultanze in ragione della violazione del principio dispositivo, del principio dell'onere della prova e del diritto alla prova contraria: la censura si fonda sull'illegittimità
dell'accoglimento da parte del Giudice di primo grado delle istanze formulate dal C.T.U. di utilizzare documentazione versata in atti ulteriore rispetto a quella indicata nel quesito postogli e di interrogare il software in uso presso la società per acquisire Controparte_1
informazione a conferma o smentita dei risultati ottenuti dall'esame dei
12 documenti: anche questa censura non può essere condivisa. Il quesito posto al C.T.U. dal Giudice di primo grado recitava “Ricalcoli il C.T.U. le
posizioni contabili dare/avere tra le parti relative all'anno 2018 e relative
al secondo contratto intercorso a far data dal 01/01/2018 evidenziando in
particolare se all'esito dell'indagine risulti una posizione a credito o a
debito della parte convenuta opposta ed eventualmente a quanto ammonti.
Limiti la sua indagine alle partite sorrette da documentazione contabile
regolarmente emessa e registrata fra le parti tralasciando quindi le voci
di danno quali per esempio il danno da perdita di chance e di immagine
di cui si occuperà direttamente il Giudice in sentenza”; con istanza depositata in data 25 gennaio 2021 il C.T.U. ha evidenziato come la limitazione dell'indagine “alle partite sorrette da documentazione
contabile regolarmente emesse e registrate tra le parti” imponesse l'esame delle sole fatture e bolle di consegna che, peraltro, precludeva ex
ante l'acquisizione della base di partenza essendo tali documenti insufficienti a descrivere il quadro complessivo originario dei veicoli in deposito e custodia presso la società opposta. A fronte di tale rilievo tecnico il Giudice di primo grado ha accolto l'istanza ed ha autorizzato l'esame dei soli documenti già prodotti dalle parti nelle varie estensioni di formato e l'interrogazione del software in uso presso la società opposta
(odierna appellata) a soli fini di conferma o smentita dei risultati emergenti dall'esame della documentazione già positivamente acquisita. La
ricostruzione in fatto delle vicende che hanno determinato l'ampliamento del quesito originariamente formulato evidenziano chiaramente come non
13 via sia stata alcuna violazione del principio dispositivo o del principio dell'onere della prova ovvero del diritto alla prova contraria:
l'ampliamento del quesito, infatti, non ha implicato l'acquisizione e l'esame di nuovi documenti non precedentemente prodotti fra le parti con la conseguenza che risultano pienamente rispettati i principi ed i diritti di cui lamenta la violazione. In senso contrario non vale obiettare che l'utilizzo del software in uso presso la società opposta (odierna appellata)
avrebbe comportato una violazione del principio del contraddittorio ovvero una compromissione del diritto alla prova contraria della società
opponente (odierna appellante): in realtà la relazione depositata (che sul punto non risulta censurata) dà atto del fatto che l'interrogazione del software in uso presso la società opposta (odierna appellata), che aveva in ogni caso mera finalità di conferma o smentita delle risultanze documentali già positivamente acquisite, è avvenuta alla presenza di entrambi i C.T.P. con la conseguenza che non risulta configurabile alcuna violazione del contraddittorio ovvero alcuna compromissione del diritto alla prova del contrario. In questo quadro si inserisce anche “il prospetto
riassuntivo delle entrate e delle uscite” richiesto dal C.T.U. alla società
opposta (odierna appellata) che rappresenta esclusivamente il risultato di un'interrogazione al software la cui valenza probatoria era limitata alla finalità di conferma o smentita della residua documentazione in atti, tanto
è vero che nella relazione il C.T.U. dà conto sia di tutte le incongruenze fra le risultanze di tale prospetto con i dati emergenti dalla documentazione già prodotta agli atti sia dei ragionevoli aggiustamenti. Ne discende che,
14 sotto i profili emarginati da parte appellante con il motivo di gravame in esame, non può in alcun modo ritenersi la nullità della C.T.U. disposta in primo grado.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante eccepisce l'inutilizzabilità
della C.T.U. per indeterminatezza atteso che lo stesso C.T.U. ammette nell'elaborato di non essere stato in grado di quantificare esattamente l'entità del credito vantato dalla società opposta (odierna appellata): si ribadisce che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale viene accertata la fondatezza del credito che è stato azionato in via monitoria;
in sede di giudizio di opposizione, quindi, l'ammontare del credito può essere quantificato sia sulla base degli risultati probatori direttamente emergenti dagli atti, sia sulla base di elementi presuntivi che inducono a ritenere positivamente acquisita la prova in ordine alla sussistenza del credito nella minor misura indicata dall'Ausiliario del Giudice. La C.T.U. disposta in primo grado dà
pienamente conto degli elementi mancanti o incongruenti e delle ragioni logiche e tecniche che hanno concorso nella ricongiunzione dei dati acquisiti per la quantificazione del credito vantato dalla società appellata nei confronti della società appellante: tale impostazione è stata pienamente condivisa dal Giudice di primo grado e viene integralmente condivisa da questa Corte in quanto, seppure non possa dirsi che il credito per le prestazioni rese come quantificato dal C.T.U. è integralmente sorretto da prova documentale, può dirsi che tale minor credito deve ritenersi positivamente acquisito al presente giudizio sulla base della valutazione
15 integrata delle risultanze documentali e di elementi presuntivi discendenti dall'applicazione dei criteri della logica, della miglior tecnica contabile e della specifica esperienza professionale dell'Ausiliario del Giudice. Ne
discende che anche tale motivo deve essere disatteso.
Dalle considerazioni che precedono in ordine al terzo e quarto motivo di gravame discende che resta assorbita la quinta censura sollevata da parte appellante (contrarietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui aderisce alla C.T.U.): si osserva, infatti, che l'adesione alle conclusioni rassegnate dal Perito d'Ufficio è ampiamente motivata dalla piena condivisibilità delle ragioni logiche, tecniche e di esperienza professionale che il C.T.U., a seguito di una minuziosa ricongiunzione delle emergenze ed incongruenze probatorie, ha posto a sostegno della rideterminazione in
minus del credito dell'appellata.
Con il sesto motivo di appello la società lamenta Parte_1
l'immotivato rigetto della domanda riconvenzionale che essa aveva svolto in primo grado avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali nonché dei danni da perdita di chance ed all'immagine. Dal punto di vista formale la censura risulta infondata in quanto il Giudice di primo grado fonda il rigetto sul mancato assolvimento da parte dell'odierna appellante dell'onere probatorio su di essa gravante;
la doglianza risulta anche infondata nel merito. Quanto al danno patrimoniale come indicato da parte appellante a pag. 15/16 dell'atto di citazione in appello si osserva che la stessa parte appellata e, quindi, anche il C.T.U. hanno già detratto dal credito della società appellata nei confronti della società appellante
16 l'importo di € 1.500,00 relativo alla rivalsa sofferta dall'appellante per il furto dell'autoveicolo AT BO (cfr. doc. 27 di parte appellata – cfr.
elaborato di C.T.U. depositato in primo grado pag. 12/13) con la conseguenza che la censura risulta del tutto infondata essendo stato tale danno già riconosciuto in favore della società appellante. Quanto al danno non patrimoniale costituito dal danno all'immagine si osserva che, come seppur sinteticamente argomentato dal Giudice di primo grado, manca la prova di tale danno: in proposito osserva questo Collegio che l'allegazione in primo grado è stata estremamente generica, tanto generica da risultare sostanzialmente inefficace, tanto che – pur ammesse le prove orali articolate da parte opponente (odierna appellante) nei cap. 5 e 6 – non può
ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine ad un effettivo danno all'immagine sofferto da parte della società appellante in conseguenza della condotta tenuta dalla società appellata. La circostanza, pur positivamente acquisita, che siano state emesse note di credito da parte della società appellante nei rapporti con le concessionarie con le quali essa collaborava in ragione di contestazioni per un computo eccessivo di giorni di giacenza da parte della società appellata resta neutra rispetto alla prova del danno all'immagine ed alla reputazione commerciale in quanto non prova, al di là della nota di credito già computata sotto il profilo del danno patrimoniale, la lesione del bene immateriale, lesione che il Supremo
Collegio ha ripetutamente chiarito non essere in re ipsa (cfr. recentemente per tutte Cass. 19551/23, Cass. 34026/22, Cass. 4005/20). Sotto questo profilo non risulta dirimente che la concessionaria e CP_2 CP_2
17 abbia diffidato la società appellante alla restituzione di alcuni veicoli ed abbia successivamente sospeso i pagamenti in quanto nella diffida (cfr.
doc. 25 di parte appellante – fascicolo di primo grado) è specificamente evidenziato che e era a conoscenza del fatto che le CP_2 CP_2
condotte contestate, delle quali era comunque responsabile contrattualmente la società appellante, erano di fatto imputabili alla società
appellata. Quanto, infine, al danno da perdita di chance si osserva che parte appellante riferisce il danno alla risoluzione del contratto comunicatale dalla (cfr. doc. 18 di parte appellante – fascicolo di primo Parte_3
grado), evidentemente concessionaria RC (vedi timbro in calce al doc. 18 richiamato), che peraltro fa riferimento ad un allegato inadempimento dell'odierna società che è oggetto di scrutinio innanzi al
Tribunale di Bologna secondo quanto affermato nel provvedimento impugnato che, sul punto, non risulta in alcun modo censurato (cfr.
sentenza impugnata pag. 8).
Con il settimo motivo di gravame la società appellante lamenta l'erroneità
ed illegittimità dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c: anche questo motivo di impugnazione non può essere condiviso. Nel contratto stipulato fra le parti, infatti, non è in alcun modo previsto il saggio degli interessi dovuti in ipotesi di ritardo nel pagamento dei corrispettivi: attesa la natura di soggetti commerciali di entrambe le parti l'applicazione degli interessi nella misura del quarto comma di cui all'art. 1284 c.c. risulta del tutto legittima ed anzi si pone a favore della società appellante che, diversamente, sarebbe stata tenuta al pagamento
18 degli interessi nella misura di cui al d.lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo.
Dalle considerazioni che precedono discende che resta assorbito l'ottavo
motivo di gravame con il quale è stata censurata la decorrenza degli interessi riconosciuta dal Giudice di primo grado, dalla domanda giudiziale al saldo esattamente come previsto dall'art. 1284 quarto comma c.c. Invero proprio alla luce del tenore letterale della disposizione applicata e del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. 231/02 gli interessi legali nella misura di cui al successivo art. 5 (interessi legali per le transazioni commerciali)
potevano essere riconosciuti con decorrenza dal dovuto al saldo effettivo.
Con il nono motivo di appello la società appellante censura il regolamento delle spese operato dal Giudice di primo grado: in particolare è lamentata l'omessa compensazione delle spese di lite e di C.T.U. nonostante la parziale soccombenza anche della società appellata. Anche tale motivo di impugnazione deve essere disatteso alla luce del rilievo che la società
appellante è risultata pressoché integralmente soccombente in primo grado rispetto alla domanda azionata in via monitoria dall'odierna società
appellata ed è risultata integralmente soccombente sulla domanda riconvenzionale svolta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con la conseguenza che la decisione del Giudice di primo grado di porre integralmente le spese a carico della società appellante sulla base del
decisum risulta pienamente condivisibile.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza della società
19 appellante e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività
processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal
D.M. 147/22– in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio),
€ 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
VA n. 1/2022 pubblicata in data 4 gennaio 2022;
2) condanna la società appellante alla rifusione all'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
20 CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est.
Maura Mancini
Il Presidente
Giuseppe Magnoli
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