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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Enrico Fontanini Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore - estensore Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1501/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GRANUCCI GIANLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca in via delle Ville Nord n. 1008 e in Indirizzo Telematico presso il difensore, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 13/11/2024, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha depositato ricorso in data 21.05.2024 per ottenere la pronuncia di Parte_1
separazione personale dal coniuge esponendo che: in data 11.07.2020, a Massa, ella contraeva matrimonio con - atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
suddetto Comune al n. 36, parte 1, anno 2020; un mese prima del matrimonio, dall'unione nasceva il figlio nato a [...] l'[...]; la relazione tra i coniugi è stata Persona_1
molto difficile a causa delle gravi condotte poste in essere dal anche di rilievo CP_1
penale, ai danni della moglie e del figlio;
la situazione familiare era talmente complessa e difficile che, in data 03.11.2021, il P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Genova - competente in relazione alla residenza del minore, al tempo fissata in Massa - chiedeva aprirsi procedura per addivenire alla dichiarazione di adottabilità del
Contr minore di cui al procedimento n. 38/2021 r.g. in tale ambito, emergeva come Per_1
ella fosse da anni vittima di violenza fisica e psicologica da parte del marito, gravato da molteplici denunce e precedenti di polizia, il quale, per i suddetti maltrattamenti compiuti in danno della coniuge, veniva attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere;
stante le molte fragilità rilevate anche a carico della madre, in data 13.11.2023, con sentenza n.
116/2023 emessa a definizione del suddetto procedimento, il Tribunale per i Minorenni di
Genova, pronunciando non luogo a provvedere circa la dichiarazione di adottabilità del minore, dichiarava la decadenza di dall'esercizio della responsabilità Controparte_1
genitoriale sul figlio nonché la revoca della sospensione di Per_1 Parte_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio e della nomina del tutore del minore, al contempo affidando il minore al Comune di residenza, con collocamento presso la madre e il fratello (nato il [...] da una successiva relazione della donna) nella struttura di Per_2
accoglienza ove ella si trova;
attualmente, dunque, sia la propria residenza che quella del minore – comunque in carico ai Servizi sociali di Viareggio - è stabilita presso la casa famiglia Via del Malfatti n. 6; dal punto di vista lavorativo, Parte_2
ella attualmente non ha alcun impiego;
quanto al allo stato detenuto, in data CP_1
11.04.2024 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova,
ha emesso nei suoi confronti ordine di scarcerazione per espulsione Controparte_3
dal territorio dallo Stato.
pagina 2 di 7 Ha concluso chiedendo: pronunciarsi la separazione personale dal marito Controparte_1
preso atto della sentenza n. 116/2023 pubblicata il 13.11.2023 dal Tribunale per i Minorenni di Genova nel procedimento RG 38/2021, confermare la decadenza del CP_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore revocare la Per_1
sospensione della stessa dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio preso Per_1
atto della sentenza del Tribunale per i Minorenni di cui sopra, confermare l'affidamento del minore al Servizio sociale competente, limitando la responsabilità Persona_1
genitoriale della madre relativamente alle scelte educative e scolastiche e agli interventi demandati ai Servizi sociali e sanitari, tenendo conto delle indicazioni della madre medesima;
conferire al Servizio sociale un mandato di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, garantendo la prosecuzione della presa in carico della madre da parte del SSM competente;
regolamentare i rapporti di con i congiunti e con il padre secondo le modalità ritenute Per_1 più adeguate all'interesse del minore;
disporre che alla scadenza dei 24 mesi dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova, l'affido all'Ente si debba intendere cessato automaticamente, salvo che il Servizio non ravvisi i presupposti per mantenere misure limitative della responsabilità genitoriale della madre;
revocare il divieto di espatrio del minore porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno Persona_1
mensile di Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore
[...]
oltre alla metà delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, così come indicate Per_1
nell'apposito Protocollo adottato da questo Tribunale.
In data 22.10.2024 è pervenuta una relazione di aggiornamento urgente da parte dei Servizi sociali del , i quali hanno segnalato la pendenza, presso il Tribunale per Controparte_4
i Minorenni di Firenze, della procedura di adottabilità del minore (proc. n. Persona_1
2565/2024), aperta su ricorso del P.M. del 20.09.2024; contestualmente, hanno allegato il decreto di fissazione dell'udienza collegiale per la contestazione dello stato di abbandono il giorno 17.01.2025, con cui è stata altresì disposta la sospensione della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore provvisorio del minore, nonché decreto provvisorio emesso ex art. 10 L. 184/1983 con cui il Tribunale per i Minorenni, in data 17.10.2024, dando atto del “fallimento del progetto predisposto dal minore a causa della fragilità della madre che, preso atto dell'incapacità di gestire i figli all'interno della
pagina 3 di 7 comunità, decideva di “affidare ad altri” i propri figli in attesa di riprendere in mano la propria vita”, ha confermato le predette statuizioni, affidando il minore, “che di fatto non ha mai avuto una vera famiglia ed è stato abbandonato per due volte dalla madre”, al Servizio sociale di Viareggio, con il compito di mantenere il collocamento in una comunità per soli bambini e disponendo darsi corso alla procedura per l'individuazione di una idonea famiglia.
Il resistente, a fronte della regolarità della notifica nei suoi confronti, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 13.11.2024, preso atto della relazione dei Servizi sociali e del provvedimento provvisorio del Tribunale per i Minorenni del 17.10.2024, parte ricorrente ha insistito unicamente sulla pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi sin dalle successive immediatezze del matrimonio, occorso l'11.07.2020, atteso che circa un anno dopo il resistente è stato attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere per i maltrattamenti posti in essere in danno della ricorrente e del figlio, rimanendo in stato detentivo anche in espiazione della pena irrogata. Peraltro la ricorrente, in data 15.12.2022, ha avuto un figlio da un altro uomo ed attualmente convive con la nuova compagna, come dalla stessa dichiarato all'udienza del 13/11/2024.
A quella stessa udienza, il procuratore di parte ricorrente, preso atto dei provvedimenti assunti medio tempore dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, ha insistito solamente per la pronuncia inerente alla separazione, sostanzialmente rinunciando alle ulteriori domande che erano state formulate nel ricorso introduttivo e che avevano ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e la statuizione economica in punto di mantenimento della prole.
Sotto questo profilo, occorre necessariamente dare conto dell'aggiornamento pervenuto in via urgente da parte dei Servizi sociali del in data 22/10/2024, dal quale è Controparte_4
emersa la pendenza, presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, del procedimento n. RG
pagina 4 di 7 2565/2024 per la dichiarazione di adottabilità del minore, aperto su richiesta del P.M.M., nell'ambito del quale è stata fissata l'udienza per la contestazione dello stato di abbandono il
17.01.2025 ed è stato emesso il decreto ex art. 10 legge 183/1984, con il quale sono stati adottati provvedimenti provvisori quali la sospensione della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore provvisorio del bambino, affidato ai Servizi
Sociali di Viareggio e collocato presso una comunità educativa per soli minori, con attivazione dell'iter di individuazione di una famiglia affidataria.
Ritiene questo Tribunale che, nonostante la competenza esclusiva del Tribunale per i
Minorenni con riguardo alla procedura di adottabilità di cui agli artt. 8 ss legge 183/1984 – con esclusione di ogni nesso di pregiudizialità tra quel giudizio e quello separativo pendente dinanzi a questo Tribunale e senza che rilevi il criterio della prevenzione ai fini del radicamento della competenza – il Tribunale ordinario, adito in sede di separazione personale, non possa esimersi, in presenza di figli minori, dal dettare le disposizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le decisioni che le due autorità giudiziarie sono chiamate ad assumere nell'ambito delle due diverse procedure hanno ad oggetto accertamenti affatto diversi, così come differente è la loro finalità, “dal momento che le decisioni sull'affidamento dei minori sono assunte al fine di risolvere una situazione di conflitto genitoriale anche se possono sfociare nella necessità di un affidamento a terzi ed in una valutazione negativa in ordine alla responsabilità genitoriale di uno dei due genitori. Nell'altro giudizio, l'accertamento ha una natura molto più ampia, avendo ad oggetto le definitive ed irreversibili condizioni di esistenza del minore che versi in una condizione di grave vulnus e pericolo per la propria crescita psico fisica a causa dell'abbandono (da accertarsi) determinato dalle condotte dei genitori” (Cass., ord. n.
14842/2015). Principi, questi, che seppure pronunciati nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 38 disp.att. c.c., sono da ritenersi ancora compatibili con la recente riscrittura della disposizione.
Ciò premesso, il contenuto della relazione dei Servizi sociali di Viareggio e dei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni rappresentano elementi necessari e sufficienti per pervenire ad una decisione.
pagina 5 di 7 Posta la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre del minore, rimasto contumace nel presente giudizio, già precedentemente pronunciata, deve essere limitata la responsabilità genitoriale della madre, alla luce delle gravi mancanze e fragilità dimostrate, da ultimo, con l'abbandono del figlio minore presso la comunità che li ospitava – fatto che ha, appunto, determinato l'apertura della procedura in corso d'istruzione al T.M. - con riguardo alle scelte educative, scolastiche, sanitarie e residenziali.
Si conferma, pertanto, l'ampio affidamento del minore ai Servizi sociali del Comune di
Viareggio, con collocamento presso una comunità idonea, la cui individuazione è rimessa ai
Servizi medesimi e salvi i successivi sviluppi della procedura in corso presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.
Nessuna statuizione economica in punto di mantenimento della prole viene, invece, assunta in questa sede, considerato che il minore non è collocato presso la madre, la quale, si ripete, non ha peraltro insistito per la relativa pronuncia.
Le spese processuali si dichiarano compensate, in ragione della natura costitutiva della pronuncia richiesta e della mancata opposizione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia la separazione personale tra nato a [...] il Controparte_1
20.05.1997 e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio il Parte_1
11.07.2020 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa all'anno 2020, parte 1, atto n. 36;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Conferma l'affidamento del minore ai Servizi sociali del Persona_1 CP_4
, limitando la responsabilità genitoriale della madre con riguardo alle scelte
[...]
educative, scolastiche, sanitarie e residenziali;
pagina 6 di 7 IV) Dispone che il minore sia collocato in un'idonea struttura, che verrà individuata dai
Servizi affidatari nell'ambito della procedura in corso presso il Tribunale per i Minorenni di
Firenze, salvi i successivi sviluppi della medesima;
V) Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Enrico Fontanini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Enrico Fontanini Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore - estensore Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1501/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GRANUCCI GIANLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca in via delle Ville Nord n. 1008 e in Indirizzo Telematico presso il difensore, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 13/11/2024, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha depositato ricorso in data 21.05.2024 per ottenere la pronuncia di Parte_1
separazione personale dal coniuge esponendo che: in data 11.07.2020, a Massa, ella contraeva matrimonio con - atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
suddetto Comune al n. 36, parte 1, anno 2020; un mese prima del matrimonio, dall'unione nasceva il figlio nato a [...] l'[...]; la relazione tra i coniugi è stata Persona_1
molto difficile a causa delle gravi condotte poste in essere dal anche di rilievo CP_1
penale, ai danni della moglie e del figlio;
la situazione familiare era talmente complessa e difficile che, in data 03.11.2021, il P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Genova - competente in relazione alla residenza del minore, al tempo fissata in Massa - chiedeva aprirsi procedura per addivenire alla dichiarazione di adottabilità del
Contr minore di cui al procedimento n. 38/2021 r.g. in tale ambito, emergeva come Per_1
ella fosse da anni vittima di violenza fisica e psicologica da parte del marito, gravato da molteplici denunce e precedenti di polizia, il quale, per i suddetti maltrattamenti compiuti in danno della coniuge, veniva attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere;
stante le molte fragilità rilevate anche a carico della madre, in data 13.11.2023, con sentenza n.
116/2023 emessa a definizione del suddetto procedimento, il Tribunale per i Minorenni di
Genova, pronunciando non luogo a provvedere circa la dichiarazione di adottabilità del minore, dichiarava la decadenza di dall'esercizio della responsabilità Controparte_1
genitoriale sul figlio nonché la revoca della sospensione di Per_1 Parte_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio e della nomina del tutore del minore, al contempo affidando il minore al Comune di residenza, con collocamento presso la madre e il fratello (nato il [...] da una successiva relazione della donna) nella struttura di Per_2
accoglienza ove ella si trova;
attualmente, dunque, sia la propria residenza che quella del minore – comunque in carico ai Servizi sociali di Viareggio - è stabilita presso la casa famiglia Via del Malfatti n. 6; dal punto di vista lavorativo, Parte_2
ella attualmente non ha alcun impiego;
quanto al allo stato detenuto, in data CP_1
11.04.2024 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova,
ha emesso nei suoi confronti ordine di scarcerazione per espulsione Controparte_3
dal territorio dallo Stato.
pagina 2 di 7 Ha concluso chiedendo: pronunciarsi la separazione personale dal marito Controparte_1
preso atto della sentenza n. 116/2023 pubblicata il 13.11.2023 dal Tribunale per i Minorenni di Genova nel procedimento RG 38/2021, confermare la decadenza del CP_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore revocare la Per_1
sospensione della stessa dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio preso Per_1
atto della sentenza del Tribunale per i Minorenni di cui sopra, confermare l'affidamento del minore al Servizio sociale competente, limitando la responsabilità Persona_1
genitoriale della madre relativamente alle scelte educative e scolastiche e agli interventi demandati ai Servizi sociali e sanitari, tenendo conto delle indicazioni della madre medesima;
conferire al Servizio sociale un mandato di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, garantendo la prosecuzione della presa in carico della madre da parte del SSM competente;
regolamentare i rapporti di con i congiunti e con il padre secondo le modalità ritenute Per_1 più adeguate all'interesse del minore;
disporre che alla scadenza dei 24 mesi dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova, l'affido all'Ente si debba intendere cessato automaticamente, salvo che il Servizio non ravvisi i presupposti per mantenere misure limitative della responsabilità genitoriale della madre;
revocare il divieto di espatrio del minore porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno Persona_1
mensile di Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore
[...]
oltre alla metà delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, così come indicate Per_1
nell'apposito Protocollo adottato da questo Tribunale.
In data 22.10.2024 è pervenuta una relazione di aggiornamento urgente da parte dei Servizi sociali del , i quali hanno segnalato la pendenza, presso il Tribunale per Controparte_4
i Minorenni di Firenze, della procedura di adottabilità del minore (proc. n. Persona_1
2565/2024), aperta su ricorso del P.M. del 20.09.2024; contestualmente, hanno allegato il decreto di fissazione dell'udienza collegiale per la contestazione dello stato di abbandono il giorno 17.01.2025, con cui è stata altresì disposta la sospensione della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore provvisorio del minore, nonché decreto provvisorio emesso ex art. 10 L. 184/1983 con cui il Tribunale per i Minorenni, in data 17.10.2024, dando atto del “fallimento del progetto predisposto dal minore a causa della fragilità della madre che, preso atto dell'incapacità di gestire i figli all'interno della
pagina 3 di 7 comunità, decideva di “affidare ad altri” i propri figli in attesa di riprendere in mano la propria vita”, ha confermato le predette statuizioni, affidando il minore, “che di fatto non ha mai avuto una vera famiglia ed è stato abbandonato per due volte dalla madre”, al Servizio sociale di Viareggio, con il compito di mantenere il collocamento in una comunità per soli bambini e disponendo darsi corso alla procedura per l'individuazione di una idonea famiglia.
Il resistente, a fronte della regolarità della notifica nei suoi confronti, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 13.11.2024, preso atto della relazione dei Servizi sociali e del provvedimento provvisorio del Tribunale per i Minorenni del 17.10.2024, parte ricorrente ha insistito unicamente sulla pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi sin dalle successive immediatezze del matrimonio, occorso l'11.07.2020, atteso che circa un anno dopo il resistente è stato attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere per i maltrattamenti posti in essere in danno della ricorrente e del figlio, rimanendo in stato detentivo anche in espiazione della pena irrogata. Peraltro la ricorrente, in data 15.12.2022, ha avuto un figlio da un altro uomo ed attualmente convive con la nuova compagna, come dalla stessa dichiarato all'udienza del 13/11/2024.
A quella stessa udienza, il procuratore di parte ricorrente, preso atto dei provvedimenti assunti medio tempore dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, ha insistito solamente per la pronuncia inerente alla separazione, sostanzialmente rinunciando alle ulteriori domande che erano state formulate nel ricorso introduttivo e che avevano ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e la statuizione economica in punto di mantenimento della prole.
Sotto questo profilo, occorre necessariamente dare conto dell'aggiornamento pervenuto in via urgente da parte dei Servizi sociali del in data 22/10/2024, dal quale è Controparte_4
emersa la pendenza, presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, del procedimento n. RG
pagina 4 di 7 2565/2024 per la dichiarazione di adottabilità del minore, aperto su richiesta del P.M.M., nell'ambito del quale è stata fissata l'udienza per la contestazione dello stato di abbandono il
17.01.2025 ed è stato emesso il decreto ex art. 10 legge 183/1984, con il quale sono stati adottati provvedimenti provvisori quali la sospensione della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore provvisorio del bambino, affidato ai Servizi
Sociali di Viareggio e collocato presso una comunità educativa per soli minori, con attivazione dell'iter di individuazione di una famiglia affidataria.
Ritiene questo Tribunale che, nonostante la competenza esclusiva del Tribunale per i
Minorenni con riguardo alla procedura di adottabilità di cui agli artt. 8 ss legge 183/1984 – con esclusione di ogni nesso di pregiudizialità tra quel giudizio e quello separativo pendente dinanzi a questo Tribunale e senza che rilevi il criterio della prevenzione ai fini del radicamento della competenza – il Tribunale ordinario, adito in sede di separazione personale, non possa esimersi, in presenza di figli minori, dal dettare le disposizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le decisioni che le due autorità giudiziarie sono chiamate ad assumere nell'ambito delle due diverse procedure hanno ad oggetto accertamenti affatto diversi, così come differente è la loro finalità, “dal momento che le decisioni sull'affidamento dei minori sono assunte al fine di risolvere una situazione di conflitto genitoriale anche se possono sfociare nella necessità di un affidamento a terzi ed in una valutazione negativa in ordine alla responsabilità genitoriale di uno dei due genitori. Nell'altro giudizio, l'accertamento ha una natura molto più ampia, avendo ad oggetto le definitive ed irreversibili condizioni di esistenza del minore che versi in una condizione di grave vulnus e pericolo per la propria crescita psico fisica a causa dell'abbandono (da accertarsi) determinato dalle condotte dei genitori” (Cass., ord. n.
14842/2015). Principi, questi, che seppure pronunciati nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 38 disp.att. c.c., sono da ritenersi ancora compatibili con la recente riscrittura della disposizione.
Ciò premesso, il contenuto della relazione dei Servizi sociali di Viareggio e dei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni rappresentano elementi necessari e sufficienti per pervenire ad una decisione.
pagina 5 di 7 Posta la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre del minore, rimasto contumace nel presente giudizio, già precedentemente pronunciata, deve essere limitata la responsabilità genitoriale della madre, alla luce delle gravi mancanze e fragilità dimostrate, da ultimo, con l'abbandono del figlio minore presso la comunità che li ospitava – fatto che ha, appunto, determinato l'apertura della procedura in corso d'istruzione al T.M. - con riguardo alle scelte educative, scolastiche, sanitarie e residenziali.
Si conferma, pertanto, l'ampio affidamento del minore ai Servizi sociali del Comune di
Viareggio, con collocamento presso una comunità idonea, la cui individuazione è rimessa ai
Servizi medesimi e salvi i successivi sviluppi della procedura in corso presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.
Nessuna statuizione economica in punto di mantenimento della prole viene, invece, assunta in questa sede, considerato che il minore non è collocato presso la madre, la quale, si ripete, non ha peraltro insistito per la relativa pronuncia.
Le spese processuali si dichiarano compensate, in ragione della natura costitutiva della pronuncia richiesta e della mancata opposizione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia la separazione personale tra nato a [...] il Controparte_1
20.05.1997 e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio il Parte_1
11.07.2020 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa all'anno 2020, parte 1, atto n. 36;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Conferma l'affidamento del minore ai Servizi sociali del Persona_1 CP_4
, limitando la responsabilità genitoriale della madre con riguardo alle scelte
[...]
educative, scolastiche, sanitarie e residenziali;
pagina 6 di 7 IV) Dispone che il minore sia collocato in un'idonea struttura, che verrà individuata dai
Servizi affidatari nell'ambito della procedura in corso presso il Tribunale per i Minorenni di
Firenze, salvi i successivi sviluppi della medesima;
V) Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Enrico Fontanini
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