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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 970/24 Oggi 12 febbraio 2025 alle ore 13,35 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Giovanni Camici, noto all'Ufficio per la parte ricorrente, l'Avv. Andrea Rosso, noto all'Ufficio, per l' , e l'Avv. Massimo Autieri, CP_1 noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in CP_2
atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stessei procuratori delle parti si rimettono a giustizia insistendo l'Avv. Camici per la già richiesta distrazione e chiedendo i difensori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (immediatamente sospesa dalle ore 13,40 alle ore 15,06 per causa R.G. 178/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 13,39).
Alle ore 19,02 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 19,03
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 970 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente a San Quirico D'Orcia (SI), elettivamente domiciliato Roma (RM), Via Controparte_3
Monte Zebio n. 30, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Maria Camici dal quale è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
:
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, viale Europa n. 190, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Rosso, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Paleocapa 16/2 B Savona, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA anche
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_5 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2, Siena, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: altre ipotesi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90803410 88/000 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' e l' , in persona dei rispettivi Controparte_3 CP_2 CP_1 legali rappresentanti pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: A) In via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà dell'intimazione di pagamento opposta, per le ragioni esposte in premessa;
B) Nel merito, in accoglimento dei motivi fondanti l'opposizione, annullare l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90803410 88 000 e i seguenti avvisi di addebito n. 397 2014 0026513578 000, n. 397 2015 0014963264 000, n. 397
2016 0010901571 000, n. 397 2016 0027670582 000, n. 397 2017 0014148163 000, n. 397 2018
0007242892 000, n. 397 2018 0030071867 000; C) Condannare, in solido, le parti convenute al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale Ill.mo; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
previa ogni declaratoria meglio vista:1) Respingere, in tutto o in parte, il ricorso
e le domande proposte da in quanto inammissibili e comunque infondate, in Controparte_3
fatto ed in diritto 2) Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.”
Si è costituito, altresì, in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'ill.mo sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa: - nel merito : respingere tutte le domande promosse da;
- in Controparte_3
ogni caso : condannare la ricorrente al pagamento di onorari e spese del giudizio;
- in ogni caso, nella residuale ipotesi di accoglimento delle domande attoree, mandare esente il presente Istituto dal pagamento delle spese di giudizio ed onorari, per i motivi di cui in narrazione.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 26 marzo 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa Con la presente opposizione impugnando l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90803410
88/000 la ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi agli avvisi di CP_2 addebito A) n. 397 2014 0026513578 000 per complessivi € 7.540,81, asseritamente notificato in data 20.01.2015; B) n. 397 2015 0014963264 000 per complessivi € 7.457,75, asseritamente notificato in data 22.12.2015; C) n. 397 2016 0010901571 000 per complessivi € 2.788,,11, D) n. 397 2016 0027670582 000 per complessivi € 2.762,28, asseritamente notificato in data 19.12.2016; E) n. 397 2017 0014148163 000 per complessivi € 5.549,60, asseritamente notificato in data 05.02.2018; F) n. 397 2018 0007242892 000 per complessivi € 4.179,83, asseritamente notificato in data 19.07.2018; G) n. 397 2018 0030071867 000 per complessivi €
2.798,90, asseritamente notificato in data 07.02.2019, trattandosi di crediti previdenziali relativi agli anni dal 2012 al 2018, quindi inevitabilmente prescritti stante il decorso del quinquennio in assenza di notifica degli atti presupposti e di validi atti interruttivi della prescrizione, chiedendo l'annullamento dell'atto direttamente impugnato e di detti avvisi. Si è costituita in giudizio contestando che potesse ritenersi maturata la prescrizione, CP_1 depositando atti interruttivi della stessa notificati alla ricorrente ed evidenziando la carenza di legittimazione passiva in ordine ai crediti se prescritti anteriormente all'iscrizione a ruolo. CP_2 Si è poi costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando gli CP_2 assunti avversari, depositando documentazione attestante la notifica degli atti prodromici, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi formali dell'atto notificato dall'Agente investito della riscossione, come eccepiti dalla ricorrente, eccependo, in ordine ai vizi propri degli atti prodromici la tardività del ricorso e contestando, infine, che la prescrizione riguardi il diritto dell'Ente, mai maturata, mentre, ove maturata successivamente all'investitura dell'Agente della riscossione, la legittimazione passiva sarebbe dell'Ente e non dell' , insistendo per l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe. CP_2
Solo a seguito delle costituzioni avversarie e nelle note autorizzate la ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia sena la relativa attestazione di conformità e, comunque, l'inefficacia probatoria della stessa. Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa. Sulla inutilizzabilità della documentazione prodotta L'eccezione di inutilizzabilità ai fini probatori della documentazione depositata in copia dall'amministrazione costituita trattandosi di mere copie fotostatiche non autenticate, stante la genericità della stessa è infondata aderendo il giudicante all'orientamento giurisprudenziale che afferma che “….va ribadito che l'art. 2719 c.c., esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta nella sua conformità all'originale ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde (cfr. ex plurimis, Cass. n. 13425 del 2014). Si è in particolare affermato (cfr. Cass. n. 7775 del 2014; conf. n. 7105 e n. 12730 del 2016; v. da ultimo Cass. n. 4053 del 2018) che “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (Cass. n. 12737 del 2018)….. deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione…” (v. Cass. N. 11142/21). L'eccezione in parte qua va disattesa e respinta e la documentazione depositata dichiarata pienamente valida ed utilizzabile ai fini del decidere.
Sulle omesse notifiche degli atti presupposti
Lamenta la ricorrente che non vi sarebbe prova delle notifiche degli atti presupposti con conseguente nullità derivata dell'atto qui direttamente impugnato. Emerge, invece, dalla documentazione versata in atti dalle parti resistenti che tutti gli atti presupposti sono stati notificati nei modi di legge alla . Controparte_3
Fermo quanto sopra, in particolare va evidenziato, infatti, come la documentazione prodotta dall' , se si guardano i singoli numeri delle raccomandate, peraltro indicate in ogni singolo CP_2
AVA, comprovi inequivocabilmente la notifica di validi atti interruttivi. La raccomandata n. 65028720720759-7 relativa all'AVA del 9.12.2014 risulta notificata a mani della ricorrente;
come pure quella n. 64979211570-9 relativa all'AVA del 9.9.2017 e quella 6498080964-5 relativa all'Ava del 9.6.2018, nonché quella 65028720759-7 relativa all'AVA del 9.12.2014; mentre la raccomandata 65036584554-0 relativa all'AVA 9.4.16 e quella 65034466768-6 relativa all'AVA del 24.09.2015 risultano notificate per compita giacenza (imputet sibi la ricorrente) e l'atto 68960558321-0 relativo all'AVA del 7.12.2018 risulta notificata via pec. Incontestata e pacifica la notifica dell'atto direttamente impugnato e provata per tabulas dalla documentazione dell' la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2017 CP_1
9021808134000, che risulta notificata in data 23.07.2017 effettuata via pec e dell'intimazione di pagamento n. 097 20229028262544000, la cui notifica risulta perfezionata in data 07.12.2022, mediante deposito presso la Casa Comunale.
Orbene la documentazione depositata in atti dalle altre parti comprova pienamente che tutti gli atti prodromici sia dell' che successivamente dell'Ente incaricato della riscossione, CP_2 asseritamente mai ricevuti prima, sono stati tutti regolarmente notificati, ricevuti o conoscibili dalla ricorrente con l'ordinaria diligenza. Da quanto sopra deriva, in primis, che non possono essere fatti valere in questa sede vizi formali o di merito attinenti ai suddetti atti, che si sono ormai pienamente perfezionati a seguito della mancata impugnazione nei termini di legge ed in secondo, ma non meno rilevante luogo, che anche il credito dagli stessi riportato è definitivo né è maturata alcuna prescrizione, stante l'efficacia interruttiva di dette notifiche e le sospensioni disposte ex lege per le norme covid-19. Già tale circostanza rende infondata e pretestuosa l'impugnazione proposta. Sulla eccepita prescrizione A questo punto va rilevato che emerge, dalla documentazione depositata in atti dalle parti che la ha avuto conoscenza piena conoscenza degli atti prodromici tutti regolarmente CP_3 notificati e validamente idonei ad interrompere la prescrizione, poi ulteriormente interrotta dagli atti medio tempore notificati dalle resistenti come dimostra la documentazione prodotta. A ciò si aggiunga che anche recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire “….. nonostante che in alcune più remote pronunce (v. ad es. Cass. n. 59 del 08/01/2003 e n. 12531 del
27/08/2003) si sia ritenuta l'ammissibilità della mera denuncia di mancata notifica dell'atto presupposto, in quanto da quest'ultima discenderebbe l'illegittimità dell'emissione della cartella, deve ritenersi che alla deduzione di tardiva conoscenza dell'atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti destinato a spiegare - seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell'atto conseguenziale - i suoi effetti. Ciò in quanto, in tema di opposizione a cartella di pagamento proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, con finalità "recuperatoria" delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione, la finalità stessa - e il rito che da essa consegue come applicabile - esclude in radice la possibilità che sia lasciata all'impugnante (come invece, in ragione della procedimentalizzazione della formazione della pretesa, si ammette in materia tributaria - cfr. Cass. Sez. U. n. 5791 del 04/03/2008; v. recentemente Cass. n. 19145 del 28/09/2016) la scelta dell'impugnare o no cumulativamente l'atto presupposto e l'atto consequenziale. Invero, il fatto stesso che nell'ipotesi in esame, esclusa ogni ridondanza ex se della mancata notifica dell'atto presupposto sulla validità della cartella, ammettere l'impugnazione recuperatoria di questa equivale semplicemente ad ammettere, nel settore dell'opposizione alle sanzioni amministrative, una rimessione in termini per il rimedio giudiziario;
onde solo contestando anche nel merito la pretesa sanzionatoria si potrà escludere che la nullità della notifica del verbale sia suscettibile di sanatoria ove non siano allegate ulteriori difese rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell'atto presupposto (in questo senso
v. Cass. n. 15149 del 18/07/2005, anche richiamata dalla recente n. 16282 del 04/08/2016, secondo cui l'opposizione recuperatoria si ha quando "l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella"; la sentenza del 2016 esplica le ragioni per le quali si debba trattare di una opposizione cognitiva, e non esecutiva, intendendo l'opponente "far valere le contestazioni circa il procedimento di formazione del titolo che prima non ha potuto far valere").
6.4. In altri termini, deve affermarsi il principio di diritto per cui "in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto….".(Ordinanza 23/10/2018, n. 26843) Detto principio (seppur reso in diversa materia) è applicabile anche al caso di specie, poichè con l'opposizione de qua non viene proposta alcuna impugnazione di merito delle cartelle impugnate, lamentando esclusivamente vizi formali, infondati e smentiti per tabulas, ed eccependo l'intervenuta prescrizione, mentre gli atti depositati dalle resistenti attestanti le tempestive notifiche, con conseguente interruzione della prescrizione e successiva decorrenza, dimostrano che alcuna prescrizione si è ad oggi maturata
Anche in parte qua, quindi, l'opposizione è infondata e va integralmente disattesa e respinta.
Sulla carenza di legittimazione passiva come sollevata dalle resistenti nei rispettivi atti
Le resistenti nel costituirsi in giudizio hanno indicato i profili in base ai quali sarebbero carenti di legittimazione passiva, motivi che meritano accoglimento, in quanto in ordine al diritto di credito originario la legittimazione passiva spetta all' , rendendo fondata l'eccezione in parte CP_2 Cont qua sollevata da e;
in ordine ai vizi formali degli atti esecutivi di recupero la CP_1 legittimazione passiva è di CP_1
Sulle spese di lite Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e rilevato nessuna delle parti ha depositato nota spese vengono liquidate sulla base dei criteri di cui al D.M.
147/22 ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in atti limitatamente agli atti impugnati per un valore complessivo di circa 33.000,00 euro e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria, quindi, in complessivi €. 5.810,00 per onorari ex D.M. 147/22 oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti, somma che la ricorrente dovrà versare in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Sulla condanna ex art. 96, u.c., c.p.c.
Passando alla disamina del comportamento processuale tenuto il giudice ritiene di dover sanzionare la parte ricorrente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, u.c., c.p.c. dovendosi evidenziare che la ricorrente ha ancora una volta e reiteratamente agito in giudizio pur consapevole di essere priva di qualsiasi prova delle sue asserzioni smentite per tabulas da documentazione prodotta.
Ciò si evince in parte proprio dal fatto che le uniche doglianze che la parte ritiene di introdurre nel procedimento con il suo atto di opposizione, sono relative ad eccezioni inerenti vizi formali degli atti manifestamente infondate e smentite dalla documentazione versta in atti dalle controparti.
Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96, coma III,
c.p.c. elevabile anche ex officio. Tale condanna serve, infatti, anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata Del resto corre l'obbligo rilevare che il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente come nell'ipotesi di cui all'articolo 96, primo comma, c.p.c., ma non esige la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal Giudice anche d'ufficio, sulla base degli elementi emersi all'esito del giudizio. Infatti, l'istituto presenta una natura mista sanzionatoria risarcitoria, ove la liquidazione viene operata in via equitativa dal decidente, tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
Ciò è coerente con quanto anche recentemente affermato dal Supremo Collegio che ha chiarito che “…La ratio dell'istituto delineato nell'art. 96 comma 3 c.p.c. è assolutamente pubblicistica, come conferma d'altronde la natura sanzionatoria e non risarcitoria della condanna. Si tratta, invero, di un presidio del processo dal suo abuso, ovvero dalla lesione dell'interesse collettivo, id est pubblico, a un adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale, che ovviamente si rispecchia sull'esigenza della ragionevole durata del processo. La norma presuppone anche un criterio di imputazione soggettiva, da intravedere nel dolo o nella colpa grave. Quantomeno abuso con colpa grave deve riscontrarsi in una impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante. E ancora, deve riconoscersi un abuso con mala fede o colpa grave nel caso in cui, senza alcun dubbio, l'impugnazione viene utilizzata per una funzione diversa da quella che il legislatore le affida. Così avviene, per esempio, qualora si presenti una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità (cfr. in quest'ultimo senso la già citata Cass. sez. 6 - 3, ord. 22 febbraio 2016 n. 3376). Infine, non può non rilevare quel che è sempre stato il presupposto sotto il profilo soggettivo già del primo comma dell'articolo 96, cioè la conclamata infondatezza (la "temerarietà") della prospettazione giuridica con cui si agisce o con cui ci si difende, vale a dire una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere (cfr. ancora la già citata Cass. sez. 6 - 3, ord. 18 novembre 2014 n. 24546, nonché
Cass. sez. 3, 30 dicembre 2014 n. 27534 e Cass. sez. 6 - 3, 21 gennaio 2016 n. 1115): infondatezza che non rileva soltanto in relazione al diritto sostanziale, ma deve rapportarsi anche al rito processuale, e dunque a quanto concerne le modalità di proposizione del diritto sostanziale (per esempio, una rappresentazione del diritto sostanziale del tutto generica ed assertiva, priva di alcuna specifica illustrazione). Tutti aspetti che, ovviamente, sono ben idonei a riflettersi, previo il necessario accertamento su chi ha operato nel caso concreto le scelte abusive, sulla responsabilità professionale del difensore: nel caso in cui questa sussista e l'assistito agisca nei confronti del suo avvocato, viene a configurarsi - logico e inevitabile completamento del presidio posto dal legislatore a una corretta utilizzazione dello strumento processuale - una fattispecie di sanzione per via indiretta a carico della parte tecnica in forza di iniziativa della parte sostanziale (aspetto, questo, che non a caso riecheggia parzialmente l'altro affidamento all'iniziativa privata che si rinviene nell'articolo 96, terzo comma, cioè, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, la riscossione ad opera della parte vittoriosa della sanzione dal suo avversario), così giungendo tendenzialmente a un pieno effetto deflattivo/preventivo di tutela dell'adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale…” (v. Cass. 19285/16). Del resto, anche successivamente, un orientamento costante della Suprema Corte ha chiarito che “..la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. (Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017)….” (v. Cass. 21055/19), non può sfuggire, infatti, che la norma richiamata ha introdotto nel nostro codice l'istituto dei "punitive damages" per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia. L'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, cui il giudicante aderisce, è stato poi, ulteriormente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c., che prevede, all'ultimo comma, una condanna in favore della cassa delle ammende, con ciò solo confermando il carattere sanzionatorio e deflattivo verso l'abuso del processo. Per le dette considerazioni, quindi, si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'attore anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, III comma, c.p.c. e tutto quanto sopra considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari alla somma sopra liquidata per le spese di lite ai sensi del D.M. n. 147/22. Visto l'art. 96 c.p.c. u.c. condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta il ricorso, per quanto in motivazione, perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto conferma integralmente, l'atto impugnato conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle somme ivi intimate, per i titoli per cui è giudizio;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna la ricorrente al pagamento in favore delle resistenti costituite delle spese del presente procedimento liquidate, in favore di ogni parte, in complessivi €. 5.810,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti;
- visto l'art. 96, III comma, c.p.c. condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di €.
5.810,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria;
- visto l'art. 96, u.c., condanna, infine, la ricorrente al pagamento della soma di €. 3.000,00 in favore della cassa delle ammende
Siena, 26 marzo 2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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