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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
N. 3227 / 2024 R.G.
Successivamente, all'udienza del 23/5/2025, sono presenti i procuratori delle parti:
- Avv. INNOCENTI, per parte attrice;
- Avv. MONTECUCCO, per parte convenuta.
I difensori precisano le conclusioni rispettivamente come da atto di citazione e da comparsa di risposta.
L'Avv. INNOCENTI insiste come nei propri atti e in particolare sul fatto che la IG.ra ha confessato Pt_1
l'indipendenza dei figli, come si legge a pag. 3 della sentenza di divorzio, prodotta. In subordine è disponibile a versare la differenza tra la sospensione dei versamenti e la confessione della IG.ra pari a € 4.600. Pt_1
L'Avv. MONTECUCCO richiama i propri atti e in particolare il fatto che in difetto di modifica del provvedimento che dispone l'assegno, l'eventuale sopravvenuta indipendenza economica dei figli – peraltro contestata - è irrilevante.
I difensori fanno presente che non assisteranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Prima sezione
composto dal
Dott. Pietro Spera giudice unico ha pronunciato la seguente TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile s e n t e n z a nel procedimento civile promosso da
- Avv. Bianca INNOCENTI. Parte_2
Parte attrice-opponente.
C o n t r o
- Avv. Maurizio MONTECUCCO. Parte_3
Parte convenuta-opposta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore-opponente, richiamando la citazione, ha riproposto anche le eccezioni:
- pregiudiziale, di nullità del precetto per mancanza di mandato e
- preliminare, di difetto di legittimazione attiva della convenuta in relazione all'azione esecutiva.
Sul punto si richiamano le considerazioni già esposte nell'ordinanza 22/11/2024, a seguito delle quali dette eccezioni sono state respinte.
In particolare:
- l'eccezione di nullità del precetto per mancanza di mandato è infondata per la validità anche in questa fase della procura conferita nel processo di cognizione (v.
Cass. n. 26296 del 14/12/2007) nonché – ad abudantiam – per la sanatoria ex art. 182 CPC conseguente alla procura nella comparsa di risposta e alla presenza personale della parte unitamente al difensore alle udienze;
- l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta in conseguenza della sopravvenuta indipendenza economica dei figli è infondata in quanto “il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare
"ipso facto", in assenza di un accertamento giudiziale, TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze” (v. Cass.
n. 22491 del 19/10/2006).
2.
Passando al merito, parte attrice-opponente ha insistito negli argomenti già esposti nella fase cautelare circa la pacifica indipendenza economica dei figli, la mancanza di coabitazione con la madre e la condivisione della sospensione dei versamenti da parte della convenuta con tacita rinuncia agli stessi. Ha qualificato quindi le richieste economiche della convenuta come prive di causa e la sua pretesa un arricchimento senza causa.
Va tuttavia rilevato che – come già sopra esposto – la
Suprema corte ha stabilito che “Il diritto a percepire
l'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i coniugi, può essere modificato
o estinguersi solo mediante la procedura di cui all'art.
710 cod. proc. civ., con la conseguenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare "ipso facto", in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere
l'accertamento di tali circostanze” (v. Cass. n. 22491 del
19/10/2006).
Poiché nella specie è pacifico che l'opponente abbia chiesto la modifica del contributo al mantenimento dei figli solo nel novembre 2023 e che la convenuta abbia preteso il pagamento fino a ottobre 2023, consegue dal principio di diritto ora esposto che le domande di parte attrice devono essere respinte. E ciò a prescindere dalla eventuale indipendenza economica dei figli.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo (valore della causa;
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile compensi medi per fasi di studio e introduttiva, minimi per fasi trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opposta, liquidate in complessivi € 3.387,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Il Giudice
Pietro Spera
N. 3227 / 2024 R.G.
Successivamente, all'udienza del 23/5/2025, sono presenti i procuratori delle parti:
- Avv. INNOCENTI, per parte attrice;
- Avv. MONTECUCCO, per parte convenuta.
I difensori precisano le conclusioni rispettivamente come da atto di citazione e da comparsa di risposta.
L'Avv. INNOCENTI insiste come nei propri atti e in particolare sul fatto che la IG.ra ha confessato Pt_1
l'indipendenza dei figli, come si legge a pag. 3 della sentenza di divorzio, prodotta. In subordine è disponibile a versare la differenza tra la sospensione dei versamenti e la confessione della IG.ra pari a € 4.600. Pt_1
L'Avv. MONTECUCCO richiama i propri atti e in particolare il fatto che in difetto di modifica del provvedimento che dispone l'assegno, l'eventuale sopravvenuta indipendenza economica dei figli – peraltro contestata - è irrilevante.
I difensori fanno presente che non assisteranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Prima sezione
composto dal
Dott. Pietro Spera giudice unico ha pronunciato la seguente TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile s e n t e n z a nel procedimento civile promosso da
- Avv. Bianca INNOCENTI. Parte_2
Parte attrice-opponente.
C o n t r o
- Avv. Maurizio MONTECUCCO. Parte_3
Parte convenuta-opposta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore-opponente, richiamando la citazione, ha riproposto anche le eccezioni:
- pregiudiziale, di nullità del precetto per mancanza di mandato e
- preliminare, di difetto di legittimazione attiva della convenuta in relazione all'azione esecutiva.
Sul punto si richiamano le considerazioni già esposte nell'ordinanza 22/11/2024, a seguito delle quali dette eccezioni sono state respinte.
In particolare:
- l'eccezione di nullità del precetto per mancanza di mandato è infondata per la validità anche in questa fase della procura conferita nel processo di cognizione (v.
Cass. n. 26296 del 14/12/2007) nonché – ad abudantiam – per la sanatoria ex art. 182 CPC conseguente alla procura nella comparsa di risposta e alla presenza personale della parte unitamente al difensore alle udienze;
- l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta in conseguenza della sopravvenuta indipendenza economica dei figli è infondata in quanto “il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare
"ipso facto", in assenza di un accertamento giudiziale, TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze” (v. Cass.
n. 22491 del 19/10/2006).
2.
Passando al merito, parte attrice-opponente ha insistito negli argomenti già esposti nella fase cautelare circa la pacifica indipendenza economica dei figli, la mancanza di coabitazione con la madre e la condivisione della sospensione dei versamenti da parte della convenuta con tacita rinuncia agli stessi. Ha qualificato quindi le richieste economiche della convenuta come prive di causa e la sua pretesa un arricchimento senza causa.
Va tuttavia rilevato che – come già sopra esposto – la
Suprema corte ha stabilito che “Il diritto a percepire
l'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i coniugi, può essere modificato
o estinguersi solo mediante la procedura di cui all'art.
710 cod. proc. civ., con la conseguenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare "ipso facto", in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere
l'accertamento di tali circostanze” (v. Cass. n. 22491 del
19/10/2006).
Poiché nella specie è pacifico che l'opponente abbia chiesto la modifica del contributo al mantenimento dei figli solo nel novembre 2023 e che la convenuta abbia preteso il pagamento fino a ottobre 2023, consegue dal principio di diritto ora esposto che le domande di parte attrice devono essere respinte. E ciò a prescindere dalla eventuale indipendenza economica dei figli.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo (valore della causa;
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile compensi medi per fasi di studio e introduttiva, minimi per fasi trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opposta, liquidate in complessivi € 3.387,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Il Giudice
Pietro Spera