Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 19/06/2023, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 01910/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2021, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pistone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali è domiciliato per legge in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento emanato dall'U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- – Area I – Prot. N.-OMISSIS- di rigetto rispetto all'aggiornamento informazione antimafia interdittiva prot.-OMISSIS-, emanata dal Prefetto della provincia di-OMISSIS-, -OMISSIS-;
- del provvedimento emanato dall'U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- di informazione antimafia interdittiva prot. -OMISSIS-;
- della informazione antimafia interdittiva emanata con provvedimento n.-OMISSIS-da parte della Prefettura U.T.G. di -OMISSIS-, adottata nei confronti della ditta individuale -OMISSIS-;
- di ogni eventuale ulteriore atto e/o provvedimento, a oggi sconosciuto, di interdizione di autorizzazioni, revoca autorizzazioni ed erogazioni, blocco informatico, annotazione sul casellario informatico della informativa interdittiva antimafia o di eventuale atto in danno dell'odierno ricorrente, a oggi sconosciuto, emanato dalla competente Prefettura a seguito della trasmissione dei provvedimenti di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque, presupposto, connesso e/o consequenziale, limitatamente a quanto di interesse rispetto al procedimento con il presente ricorso incoato, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 19 gennaio 2021 e depositato il 16 febbraio 2021, parte ricorrente ha impugnato i seguenti provvedimenti:
- il provvedimento emanato dall’U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- – Area I – Prot. N.-OMISSIS-di rigetto rispetto all’aggiornamento informazione antimafia interdittiva prot.-OMISSIS-, emanata dal Prefetto della provincia di -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- il provvedimento emanato dall’U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- di informazione antimafia interdittiva prot. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di-OMISSIS-: “ Conferma la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 nei confronti della ditta individuale -OMISSIS- …”;
- l’informazione antimafia interdittiva emanata con provvedimento n.-OMISSIS-da parte della Prefettura U.T.G. di-OMISSIS-, adottata nei confronti della ditta individuale -OMISSIS-.
Avverso i detti atti, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione del d. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e segnatamente degli artt. 67, 84, 89 bis e 91. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 25, 41 e 42 della Costituzione, anche in relazione a quanto disposto dall'art 16 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (c.d. Trattato di Nizza) e dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo (c.d. CEDU), artt. 6 e 7, oltre che dei paragrafi 3 e 4 del protocollo addizionale n. 7. Violazione e/o falsa applicazione del principio di tassatività e di specificità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta e travisamento. Violazione e falsa applicazione l. 241/90, art. 3. Carenza di motivazione.
Contesta parte ricorrente l’illegittimità dell’iter logico e motivazionale del provvedimento emanato dall’U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- – Area I – Prot. N.-OMISSIS- poiché avulso da ogni concreta contestazione e constatazione di effettivo pericolo di infiltrazioni mafiose con riferimento alla ditta individuale ricorrente, avendo fatto riferimento solo ed esclusivamente a una misura di sorveglianza di p.s. per contestazioni risalenti addirittura agli anni ’90, a fronte di assoluzioni/proscioglimenti del ricorrente, permanendo a suo carico semplicemente contestazioni sanzionate con multe o ammende.
II) Violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità.
Nel caso all’esame, il provvedimento interdittivo risulterebbe sanzionabile sotto il profilo dell’eccesso di potere, poiché la misura impugnata incide sulla sfera privata, senza trovare una proporzionata giustificazione in specifiche e motivate esigenze di interesse pubblico.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al giudizio, eccependo l’irricevibilità dell’impugnazione del provvedimento n. -OMISSIS-, nelle premesse del quale è stato espressamente richiamato il precedente provvedimento prot. n. -OMISSIS-, che quindi assume la configurazione di atto presupposto; entrambi i provvedimenti sarebbero divenuti definitivi.
L’unico atto impugnato nei termini sarebbe quello di cui al prot. n.-OMISSIS-, il quale non avrebbe, però, carattere provvedimentale bensì ricognitivo.
Nel merito, ha ritenuto l’infondatezza del ricorso.
3. Parte ricorrente ha depositato memorie e documentazione nel corso del giudizio.
Da ultimo, con memoria, ha fatto presente di avere presentato domanda di controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 innanzi al Tribunale di-OMISSIS- - Sezione Misure di Prevenzione, la cui udienza di discussione è stata fissata per la data del 24 maggio 2023; ha chiesto, pertanto, il rinvio della trattazione del giudizio in esame in quanto “ gli esiti del predetto procedimento risulterebbero sicuramente significativamente incidenti su quello oggetto di valutazione in questa sede ”.
4. Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va rigettata la richiesta di rinvio da ultimo proposta dalla parte ricorrente per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 73, co. 1-bis, c.p.a.
La richiesta si fonda sulla circostanza che, in data -OMISSIS-, è stata depositata dal ricorrente innanzi al Tribunale di-OMISSIS- - sezione misure di prevenzione un’istanza di controllo giudiziario ex art. 34-bis, co. 6, d. lgs. n. 159 del 2011.
A tal riguardo, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 6, 7 e 8 del 2023) ha chiarito che:
- sulla base delle disposizioni vigenti, va affermata la tesi dell’autonomia dei procedimenti (amministrativo e del controllo giudiziario) e che la pendenza del controllo giudiziario – a domanda dell’impresa destinataria di un’interdittiva antimafia – non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva e non impedisce che vada definito senza ritardo il giudizio amministrativo di impugnazione contro quest’ultima;
- non possono all’opposto essere condivise né la tesi della «pregiudizialità processuale» tra il giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia e il procedimento di controllo giudiziario, per cui «gli effetti del controllo giudiziario presupporrebbero la pendenza del giudizio amministrativo», né la tesi dell’acquiescenza che comporterebbe l’improcedibilità del ricorso avverso l’interdittiva per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel caso di specie, a quanto sopra va aggiunto che oggetto della presente controversia non è l’interdittiva, ma il provvedimento prefettizio di reiezione della richiesta di aggiornamento dell’interdittiva antimafia del -OMISSIS-, non impugnata nei termini.
La condivisione della tesi di parte ricorrente – secondo cui i due procedimenti sarebbero strettamente correlati a tal punto da richiedere il rinvio del giudizio in esame – comporterebbe, secondo quanto ritenuto dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze su citate, un’aporia sul piano logico, nella misura in cui essa si base sull’avvertita esigenza di impedire non già decisioni contrastanti ma una decisione di carattere eventualmente sfavorevole sull’impugnazione della reiezione di aggiornamento, che si suppone – in assenza di un presupposto normativo – possa vanificare obiettivi di risanamento dell’impresa infiltrata dal fenomeno mafioso.
In altri termini, non sono state evidenziate dalla parte ricorrente - né sono evidenti in atti – circostanze che possano condurre questo Tribunale a valutare, ai sensi dell’art. 73, co. 1-bis c.p.a., la sussistenza delle situazioni eccezionali che, sole, possono consentire il rinvio della trattazione della causa, tale non essendo – per quanto detto – la presentazione della domanda di controllo giudiziario.
2. Il ricorso è in parte irricevibile e per il resto infondato.
3. Come correttamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato, tardiva è l’impugnativa dell’interdittiva prot. n. -OMISSIS-) di conferma della sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011 nei confronti della ditta ricorrente.
Parimenti tardiva è l’impugnativa dell’informazione interdittiva emanata con provvedimento prot. n.-OMISSIS-.
4. Tempestiva è invece l’impugnativa dell’atto prot. n.-OMISSIS-, di reiezione della richiesta di aggiornamento di interdittiva antimafia, impugnativa che, tuttavia, si rivela in parte inammissibile e per il resto infondata per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Va dato atto che l’atto in questione muove da una richiesta di aggiornamento di interdittiva emanata dalla Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, quest’ultima divenuta inoppugnabile per quanto sopra esposto.
In tale ultimo provvedimento, la Prefettura:
- premetteva che, in data -OMISSIS-, era stata adottata un’informazione antimafia interdittiva nei confronti del ricorrente, in quanto destinatario di misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale;
- accertava che a quella data il ricorrente non aveva ottenuto la riabilitazione e che, pertanto, persistevano nei suoi confronti gli effetti ostativi di cui al combinato disposto degli artt. 67 e 70 del d. lgs. n. 159 del 2011;
- prendeva atto, peraltro, che il-OMISSIS-la Procura della Repubblica di -OMISSIS- aveva esercitato “ l’azione penale nei confronti di 84 persone perché si associavano tra loro allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati di cui falso, truffa all’AGEA, riciclaggio ed autoriciclaggio. Tra queste, -OMISSIS- ritenuto tra i promotori del sodalizio criminoso composto in gran parte da familiari dello stesso, che il successivo -OMISSIS-, sono stati destinatari di decreti di sequestro preventivo e notifica di avviso di conclusioni di indagini preliminari ”;
- confermava, pertanto, la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011 nei confronti della ditta ricorrente.
4.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che la richiesta di aggiornamento non può costituire uno strumento per eludere i termini decadenziali di impugnazione dell’interdittiva del -OMISSIS-, non potendosi in questa sede fare valere doglianze (inammissibili) avverso quest’ultima.
4.3. Fermo restando tutto quanto sopra premesso, va osservato che la Prefettura ha ritenuto di pronunciarsi con un non accoglimento (sulla richiesta di riabilitazione) avuto riguardo alla circostanza che il sig. -OMISSIS- risulta destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. emessa in data -OMISSIS-dalla Corte di Appello di-OMISSIS-, senza che ad oggi sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione ai sensi dell’art. 70 codice antimafia.
Ha altresì ricordato la Prefettura che l’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione prevista dal libro 1, titolo 1, capo II costituisce una delle cause di divieto, sospensione o decadenza nei rapporti con la pubblica amministrazione secondo quanto disposto dall’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011 e che gli effetti interdittivi derivanti dall’applicazione definitiva di una misura di prevenzione cessano soltanto a seguito della concessione della riabilitazione.
4.3.1. Orbene, ritiene il Collegio che non appare illogica la determinazione della Prefettura anche avuto riguardo alla circostanza che, successivamente all’applicazione della suddetta misura di prevenzione, non sono mancati decreti penali di condanna nei confronti del ricorrente (sia pure per reati che non hanno rilevanza ai fini antimafia) e soprattutto elementi di controindicazione (ai fini antimafia) nei suoi confronti; a tal riguardo, vale osservare che:
- la Corte di Appello di-OMISSIS-, con ordinanza del -OMISSIS-, ha rigettato la richiesta di riabilitazione avanzata dal ricorrente in quanto il giudice ha ritenuto che le condanne di cui a decreti penali ivi indicate costituiscono note negative in ordine al suo comportamento e prove contrarie a quella richieste dal legislatore ai fini della riabilitazione (per la quale sono richieste prove effettive e costanti di buona condotta); e ancora ha ritenuto che “l’inserimento del nominativo del -OMISSIS-nelle informative del ROS costituisce comunque indice del gravitare e dei perduranti contatti del -OMISSIS-con il mondo della criminalità organizzata, elemento che si pone anch’esso in antitesi con la “buona condotta” richiesta per la riabilitazione richiesta ”;
- da tale data non risultano ulteriori richieste di riabilitazione del ricorrente;
- e ancora l’interdittiva del -OMISSIS- (inoppugnata) prendeva atto, come detto, che il-OMISSIS-la Procura della Repubblica di -OMISSIS- aveva esercitato “ l’azione penale nei confronti di 84 persone perché si associavano tra loro allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati di cui falso, truffa all’AGEA, riciclaggio ed autoriciclaggio. Tra queste, -OMISSIS- ritenuto tra i promotori del sodalizio criminoso composto in gran parte da familiari dello stesso, che il successivo -OMISSIS-, sono stati destinatari di decreti di sequestro preventivo e notifica di avviso di conclusioni di indagini preliminari ”.
4.3.2. Quanto poi alle intervenute pronunce giudiziali in favore del ricorrente, le stesse non appaiono risolutive ai fini del chiesto aggiornamento, atteso che – fermo quanto sopra -, esse non restituiscono l’intero quadro dei procedimenti penali pendenti nei confronti del sig. -OMISSIS-, specie con riferimento a quello relativo all’ultima Operazione su citata, a cui si dà rilievo nella citata interdittiva del -OMISSIS-.
4.4. In conclusione, ritiene il Collegio che il ricorso sia in parte irricevibile e per il resto infondato, secondo quanto esposto.
5. Le spese, tuttavia, possono essere in via d’eccezione compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di TA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e per il resto infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.