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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
CONTE MARIO, Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3381/2023 depositato il 14/06/2023
proposto da
Ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229013170219 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.6.2023 Ricorrente 1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 29620229013170219 notificata in data 18/12/2022; con il quale è stato richiesto il pagamento dell'importo pari ad € 33.712,22, relative a sei cartelle di pagamenti e tre avvisi INPS
Lamenta il ricorrente la mancata notifica delle cartelle prodromiche e chiede l'annullamento dell'intimazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita, eccependo il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle relative a contravvenzioni al codice della strada ovvero ad avvisi INPS e sostenendo, per le altre, la regolarità della notifica e dell'imposizione e chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riferimento alle somme richieste con l'atto impugnato con riguardo alle infrazioni al codice della strada, in quanto atto rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, ed agli avvisi INPS, di competenza del giudice del lavoro.
Per la parte restante il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha lamentato, invero, la mancata notifica delle cartelle impugnate.
La doglianza è infondata, avendo la resistente fornito regolare prova dell'avvenuta notifica delle relative cartelle e della mancata impugnazione proposta nei confronti delle stesse.
In presenza di tale situazione, ritiene questa Commissione che l'impugnazione vada rigettata, con condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 750,00 per spese in favore della resistente.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento n.
29620130034199916000 e n. 29620130053412100000 per essere competente il giudice ordinario, nonché agli avvisi di addebito INPS n. 59620130001997744000, n.
59620130004151405000 e n. 59620140001012533000.
Rigetta, nel resto, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 750,00 per spese in favore della resistente.
Palermo 14.1.2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
CONTE MARIO, Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3381/2023 depositato il 14/06/2023
proposto da
Ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229013170219 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.6.2023 Ricorrente 1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 29620229013170219 notificata in data 18/12/2022; con il quale è stato richiesto il pagamento dell'importo pari ad € 33.712,22, relative a sei cartelle di pagamenti e tre avvisi INPS
Lamenta il ricorrente la mancata notifica delle cartelle prodromiche e chiede l'annullamento dell'intimazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita, eccependo il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle relative a contravvenzioni al codice della strada ovvero ad avvisi INPS e sostenendo, per le altre, la regolarità della notifica e dell'imposizione e chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riferimento alle somme richieste con l'atto impugnato con riguardo alle infrazioni al codice della strada, in quanto atto rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, ed agli avvisi INPS, di competenza del giudice del lavoro.
Per la parte restante il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha lamentato, invero, la mancata notifica delle cartelle impugnate.
La doglianza è infondata, avendo la resistente fornito regolare prova dell'avvenuta notifica delle relative cartelle e della mancata impugnazione proposta nei confronti delle stesse.
In presenza di tale situazione, ritiene questa Commissione che l'impugnazione vada rigettata, con condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 750,00 per spese in favore della resistente.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento n.
29620130034199916000 e n. 29620130053412100000 per essere competente il giudice ordinario, nonché agli avvisi di addebito INPS n. 59620130001997744000, n.
59620130004151405000 e n. 59620140001012533000.
Rigetta, nel resto, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 750,00 per spese in favore della resistente.
Palermo 14.1.2026