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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 28/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3998/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elett.te dom.to in Napoli alla via Calata Capodichino 243 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Costanzo
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Ersilio Luca Capone e con questo elettivamente domiciliato nel suo studio in Napoli alla via Giuseppe Recco n. 23
RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. CP_2
De Gasperi 55 (Sede ) presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo rappresenta e difende CP_2 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione comunicazione preventiva di fermo amministrativo CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0718202400011591000 notificatagli in data 12.02.2024 limitatamente ai contributi previdenziali IVS relativi all'avviso di addebito n. 371/2022/0017888073/000 presuntivamente notificato il 14.01.2023 emesso dall' di Napoli per l'importo di CP_2
€ 1.097,19. Chiedeva, pertanto, sulla base della mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto, la decadenza ex art. 25 dlgs 46/99 nonché l'inesattezza del calcolo delle sanzioni e delle somme aggiuntive, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata con il conseguente suo annullamento;
il tutto con vittoria di spese. L in persona del l.r.p.t, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità della domanda giudiziale per carenza di interesse ad agire e chiedeva, nel merito, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. L si costituiva, a sua volta, in giudizio eccependo, Controparte_3 in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, anch'essa, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. All'odierna udienza il Tribunale osserva che: La domanda giudiziale va rigettata sulla base delle considerazioni che seguono.
Va, in via preliminare, evidenziato che il presente ricorso ha ad oggetto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0718202400011591000 avente ad oggetto l'autovettura 1.3 , notificata in data 12.02.2024, CP_4 CP_5 limitatamente alle voci riportate a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive dell'avviso di addebito n. 371/2022/0017888073/000 presuntivamente notificato il 14.01.2023. Ciò posto, l'atto impugnato è un preavviso di fermo amministrativo ossia l'atto endo- procedimentale a cui il concessionario fa ricorso, prima e solo eventualmente, di procedere all'esecuzione della misura cautelare del fermo amministrativo dei beni mobili registrati, nella specie dei veicoli a motore. L'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro Automobilistico in tale evenienza è preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo. Il preavviso ha, quindi, il contenuto duplice di recare l'invito al debitore di adempiere spontaneamente l'obbligazione (di fonte tributaria o non), con la possibilità di impedire, in tal modo, il compimento di atti dell'esecuzione esattoriale o ad essa prodromici e di recare l'avvertimento, la manifestazione ad opera del concessionario dell'intento di procedere - in caso di perdurante inadempimento - al fermo amministrativo del bene mobile registrato, il quale - si ripete - viene a giuridica esistenza soltanto e unicamente con l'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri mobiliari. Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite 11 maggio 2009 n. 10672: "Il preavviso di fermo è stato istituito dall' con nota n. 57413 del 9 Controparte_1 aprile 2003, disponendo che i concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia, cioè, provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si può provvedere a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' dispone, inoltre, che nell'ipotesi Controparte_1 di persistente inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1, secondo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4, in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo". Di recente, la Cass. SSUU. N. 26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che " in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria
o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20)” (conf. Cass. civile sez. lav., 20/04/2023 n.10595). In definitiva, se il preavviso di fermo risulta compiuto dal Concessionario e venuto a conoscenza del contribuente, può consentire la tutela recuperatoria nel caso in cui si contesti l'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto e contestualmente si introduca un vizio formale dell'atto presupposto (ad es. difetto di motivazione, decadenza, violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente) e/o una difesa di merito (quale ad es. la non debenza dei contributi per assenza dell'obbligo di pagamento per carenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, quale l'estinzione del debito per il decorso della prescrizione dei crediti). Nei restanti casi, l'impugnazione del preavviso di fermo può dare ingresso ad un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria e riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione per fatti sopravvenuti ( quali l'estinzione totale o parziale dell'azione esecutiva per prescrizione, pagamento spontaneo o adesione alla rottamazione…), sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6
- 3, n. 32243 del 13/12/2018 e, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 14/03/2024 n.6844).
Ciò posto, avuto riguardo al caso in esame, il preavviso in oggetto riguarda, ratione materiae, un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS richiesti dall . CP_2
Vi è, quindi, giurisdizione del GO e competenza funzionale del Giudice del lavoro. Tanto premesso va, in via preliminare, rilevato che la domanda giudiziale va qualificata come una forma di opposizione ex artt. 24 e 29 Dlgs 46/99 avendo parte ricorrente dedotto, in via esclusiva, l'omessa notifica dell'avviso di addebito posto a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta (proposta, pertanto, in funzione recuperatoria come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015) al fine di eccepire, rispettivamente, l'insussistenza dell'obbligo contributivo per inesattezza del calcolo delle sanzioni e delle somme aggiuntive nonché la decadenza ex art. 25 dlgs 46/99. In relazione a questo ultimo profilo, infatti, l'eccezione di decadenza ex art. 25 dlgs 46/99 rientra nell'ambito dei rilievi formali che, costituendo un'opposizione ex art. 617° comma cpc, richiamato dall'art. 29 del dlgs 46/99, devono essere proposti entro
20 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo per cui può essere esaminata solo se tempestiva. Ciò posto, trattasi, in entrambi i casi, di opposizione da ritenersi tempestiva in quanto proposta, rispettivamente, entro il 40 ° ed il 20° giorno dalla avvenuta conoscenza, sia pure tardiva, degli atti impugnati considerata l'avvenuta notifica, in data 12.02.2024, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato depositato in data 19.02.2024. In proposito si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 02 settembre 2020, n. 18256: “…14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); conf. Cass. 01.03.2019 n.6166 secondo cui “L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge” (conf. Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023
n.7156). Tanto premesso l'opposizione va, però, rigettata in quanto dalla documentazione allegata agli atti del giudizio (cfr. copia delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna allegate alla produzione dell emerge l'avvenuta notifica, a mezzo pec, CP_2 in data 14.01.2023, presso l'indirizzo di posta elettronica " , Email_1 dell'avviso di addebito n. 371/2022/0017888073/000. La notificazione dell'avviso di addebito è stata effettuata ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede, espressamente, la notifica mediante posta elettronica certificata rinviando, per le relative modalità, alle disposizioni del decreto n. 68/2005.
In tema la Cassazione a Sezioni Unite, con decisione n. 10266, pubblicata il 27/04/2018, ne afferma la validità e ritualità ed entra nel merito anche del formato della firma digitale affermando che quelli utilizzati offrono “garanzie di autenticità” ed enuncia il seguente principio di diritto: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e
<*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci….”. D'altro canto, nel caso di specie, nulla il ricorrente ha dedotto in merito all'indirizzo di posta elettronica " presso cui è stata effettuata la notifica Email_1 dell'avviso di addebito presupposto. Ne consegue che la tutela recuperatoria auspicata dal ricorrente per far valere l'insussistenza dell'obbligo contributivo per inesattezza del calcolo delle sanzioni e delle somme aggiuntive nonché la decadenza ex art. 25 dlgs 46/99 è inammissibile in quanto tardiva. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda va, pertanto, rigettata. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) rigetta la domanda giudiziale;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, per ciascuno degli enti resistenti, in € 341,00 per compenso professionale oltre oneri accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario Ersilio Luca Capone per l . Controparte_6
Così deciso in Napoli in data 28/05/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 28/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3998/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elett.te dom.to in Napoli alla via Calata Capodichino 243 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Costanzo
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Ersilio Luca Capone e con questo elettivamente domiciliato nel suo studio in Napoli alla via Giuseppe Recco n. 23
RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. CP_2
De Gasperi 55 (Sede ) presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo rappresenta e difende CP_2 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione comunicazione preventiva di fermo amministrativo CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0718202400011591000 notificatagli in data 12.02.2024 limitatamente ai contributi previdenziali IVS relativi all'avviso di addebito n. 371/2022/0017888073/000 presuntivamente notificato il 14.01.2023 emesso dall' di Napoli per l'importo di CP_2
€ 1.097,19. Chiedeva, pertanto, sulla base della mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto, la decadenza ex art. 25 dlgs 46/99 nonché l'inesattezza del calcolo delle sanzioni e delle somme aggiuntive, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata con il conseguente suo annullamento;
il tutto con vittoria di spese. L in persona del l.r.p.t, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità della domanda giudiziale per carenza di interesse ad agire e chiedeva, nel merito, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. L si costituiva, a sua volta, in giudizio eccependo, Controparte_3 in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, anch'essa, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. All'odierna udienza il Tribunale osserva che: La domanda giudiziale va rigettata sulla base delle considerazioni che seguono.
Va, in via preliminare, evidenziato che il presente ricorso ha ad oggetto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0718202400011591000 avente ad oggetto l'autovettura 1.3 , notificata in data 12.02.2024, CP_4 CP_5 limitatamente alle voci riportate a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive dell'avviso di addebito n. 371/2022/0017888073/000 presuntivamente notificato il 14.01.2023. Ciò posto, l'atto impugnato è un preavviso di fermo amministrativo ossia l'atto endo- procedimentale a cui il concessionario fa ricorso, prima e solo eventualmente, di procedere all'esecuzione della misura cautelare del fermo amministrativo dei beni mobili registrati, nella specie dei veicoli a motore. L'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro Automobilistico in tale evenienza è preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo. Il preavviso ha, quindi, il contenuto duplice di recare l'invito al debitore di adempiere spontaneamente l'obbligazione (di fonte tributaria o non), con la possibilità di impedire, in tal modo, il compimento di atti dell'esecuzione esattoriale o ad essa prodromici e di recare l'avvertimento, la manifestazione ad opera del concessionario dell'intento di procedere - in caso di perdurante inadempimento - al fermo amministrativo del bene mobile registrato, il quale - si ripete - viene a giuridica esistenza soltanto e unicamente con l'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri mobiliari. Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite 11 maggio 2009 n. 10672: "Il preavviso di fermo è stato istituito dall' con nota n. 57413 del 9 Controparte_1 aprile 2003, disponendo che i concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia, cioè, provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si può provvedere a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' dispone, inoltre, che nell'ipotesi Controparte_1 di persistente inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1, secondo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4, in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo". Di recente, la Cass. SSUU. N. 26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che " in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria
o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20)” (conf. Cass. civile sez. lav., 20/04/2023 n.10595). In definitiva, se il preavviso di fermo risulta compiuto dal Concessionario e venuto a conoscenza del contribuente, può consentire la tutela recuperatoria nel caso in cui si contesti l'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto e contestualmente si introduca un vizio formale dell'atto presupposto (ad es. difetto di motivazione, decadenza, violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente) e/o una difesa di merito (quale ad es. la non debenza dei contributi per assenza dell'obbligo di pagamento per carenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, quale l'estinzione del debito per il decorso della prescrizione dei crediti). Nei restanti casi, l'impugnazione del preavviso di fermo può dare ingresso ad un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria e riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione per fatti sopravvenuti ( quali l'estinzione totale o parziale dell'azione esecutiva per prescrizione, pagamento spontaneo o adesione alla rottamazione…), sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6
- 3, n. 32243 del 13/12/2018 e, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 14/03/2024 n.6844).
Ciò posto, avuto riguardo al caso in esame, il preavviso in oggetto riguarda, ratione materiae, un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS richiesti dall . CP_2
Vi è, quindi, giurisdizione del GO e competenza funzionale del Giudice del lavoro. Tanto premesso va, in via preliminare, rilevato che la domanda giudiziale va qualificata come una forma di opposizione ex artt. 24 e 29 Dlgs 46/99 avendo parte ricorrente dedotto, in via esclusiva, l'omessa notifica dell'avviso di addebito posto a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta (proposta, pertanto, in funzione recuperatoria come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015) al fine di eccepire, rispettivamente, l'insussistenza dell'obbligo contributivo per inesattezza del calcolo delle sanzioni e delle somme aggiuntive nonché la decadenza ex art. 25 dlgs 46/99. In relazione a questo ultimo profilo, infatti, l'eccezione di decadenza ex art. 25 dlgs 46/99 rientra nell'ambito dei rilievi formali che, costituendo un'opposizione ex art. 617° comma cpc, richiamato dall'art. 29 del dlgs 46/99, devono essere proposti entro
20 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo per cui può essere esaminata solo se tempestiva. Ciò posto, trattasi, in entrambi i casi, di opposizione da ritenersi tempestiva in quanto proposta, rispettivamente, entro il 40 ° ed il 20° giorno dalla avvenuta conoscenza, sia pure tardiva, degli atti impugnati considerata l'avvenuta notifica, in data 12.02.2024, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato depositato in data 19.02.2024. In proposito si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 02 settembre 2020, n. 18256: “…14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); conf. Cass. 01.03.2019 n.6166 secondo cui “L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge” (conf. Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023
n.7156). Tanto premesso l'opposizione va, però, rigettata in quanto dalla documentazione allegata agli atti del giudizio (cfr. copia delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna allegate alla produzione dell emerge l'avvenuta notifica, a mezzo pec, CP_2 in data 14.01.2023, presso l'indirizzo di posta elettronica " , Email_1 dell'avviso di addebito n. 371/2022/0017888073/000. La notificazione dell'avviso di addebito è stata effettuata ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede, espressamente, la notifica mediante posta elettronica certificata rinviando, per le relative modalità, alle disposizioni del decreto n. 68/2005.
In tema la Cassazione a Sezioni Unite, con decisione n. 10266, pubblicata il 27/04/2018, ne afferma la validità e ritualità ed entra nel merito anche del formato della firma digitale affermando che quelli utilizzati offrono “garanzie di autenticità” ed enuncia il seguente principio di diritto: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e
<*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci….”. D'altro canto, nel caso di specie, nulla il ricorrente ha dedotto in merito all'indirizzo di posta elettronica " presso cui è stata effettuata la notifica Email_1 dell'avviso di addebito presupposto. Ne consegue che la tutela recuperatoria auspicata dal ricorrente per far valere l'insussistenza dell'obbligo contributivo per inesattezza del calcolo delle sanzioni e delle somme aggiuntive nonché la decadenza ex art. 25 dlgs 46/99 è inammissibile in quanto tardiva. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda va, pertanto, rigettata. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) rigetta la domanda giudiziale;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, per ciascuno degli enti resistenti, in € 341,00 per compenso professionale oltre oneri accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario Ersilio Luca Capone per l . Controparte_6
Così deciso in Napoli in data 28/05/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario