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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 12.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le memorie conclusionali depositate dalle parti
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 1756 del R.G. dell'anno 2023 vertente
T R A
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Castelnuovo di Conza (SA), via Sandro Pertini n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Imbriani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Caposele (AV), via S. Michele n. 1, giusta mandato ad litem in atti;
PEC: Email_1
- Attrice -
e
, (C.F. , in persona del Sindaco l.r.p.t., prof. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso - in virtù di procura in atti ed in esecuzione della Persona_1 determina dirigenziale n. 89 del 14.3.2023 (prot. generale n. 1429 con pari data) - dall'avv. Barbato Iannuzzi
(C.F. ), insieme con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio a Salerno C.F._2 in via L. Cassese 19; PEC: .salerno.it; Email_2 CP_2
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, il assumendo che: Controparte_3
- l'istante era assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica e precisamente di proprietà in capo al Comune di Castelnuovo di Conza (SA), il quale, disponeva a favore della sig.ra giusto Pt_1
Decreto Dirigenziale n. 11 del 12.02.2013, prot. n. 811 del 12.02.2013 e RB di scelta alloggio in data 06.03.2013, alloggio di edilizia residenziale pubblica di patrimonio comunale, ubicato nel territorio del Comune di Castelnuovo di Conza, via S. Pertini n. 21, identificato al f.glio 7, p.lla 305 sub. 5
Alloggio 6, piano S1-1-2 di metri quadrati 88,86 – Deposito mq. 18.13- SNR mq. 36.60, Cat. A/2, classe 5, Vani 6,5;
- in data 05.09.2014 il Comune di Castelnuovo di Conza (SA), ufficio tecnico, per il tramite del geom. stipulava regolare contratto di locazione con la sig.ra CP_4 Parte_1
- il locale assegnato alla sig.ra era stato da sempre interessato da fenomeno di infiltrazione di Pt_1 acqua piovana che rendeva insopportabile ed insalubre la permanenza nello stesso e detta problematica era stata continuamente rappresentata al Comune di Castelnuovo di Conza;
- in data 11.04.2022 si originava un incendio di notevoli dimensioni (intervenivano i IL del Fuoco) che interessava il piano terra dell'alloggio assegnato alla sig.ra e tale incendio oltre a danneggiare lo Pt_1 stabile, con gravi conseguenze dal punto di vista statico, distruggeva tutto ciò che era presente al piano terra nonché ai piani superiori (mobilio, attrezzi elettronici) a causa del forte calore sprigionatosi;
attualmente lo stabile è inagibile e, pertanto, non può essere utilizzato per dimorare;
- nessuna Ordinanza di interdizione e/o similare era stata posta in essere da parte del Comune di
Castelnuovo di Conza (SA);
- in data 12.04.2022, prot. n. 2087, il Comune, per il tramite del geom. ordinava all'attrice: “di CP_4 provvedere ai lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza sotto la direzione di tecnico abilitato e qualificato del solaio posto nel deposito dell'abitazione ubicata in Via Sandro Pertini, n°21. A scopo cautelativo si ritiene necessario che in quel deposito non vi sia accesso alle persone per possibile caduta di materiali”;
- in seguito a diffida e messa in mora del 16.05.2022 il Comune di Castelnuovo di Conza (SA) procedeva ad assegnare un alloggio temporaneo alla ricorrente, disattendendo le altre richieste ossia un sopralluogo congiunto sullo stabile danneggiato con tecnici qualificati in contraddittorio con l'adozione di ogni provvedimento del caso nonché il ripristino dello stabile nella qualità di proprietario;
in data
31.05.2022 la scrivente invitava, nuovamente, il a presenziare ad un sopralluogo congiunto CP_1 tenutosi in data 07.06.2022 senza, però, la partecipazione dello stesso e la sig.ra nominava un Pt_1 proprio CT per una perizia sullo stabile;
- inutili risultavano i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
pagina 2 di 9 Pertanto, parte attrice concludeva al fine di: “accertare e dichiarare che il di Castelnuovo di Conza CP_1
(SA), nella persona del sig. Sindaco p.t., è responsabile della mancata manutenzione straordinaria sull'immobile assegnato alla sig.ra e interessato da incendio sito in via S. Pertini n. 21, identificato al f.glio 7, p.lla 305 sub. 5 Parte_1
Alloggio 6, piano S1-1-2. di metri quadrati 88,86 – Deposito mq. 18.13- SNR mq. 36.60, Cat. A/2, classe 5, Vani
6,5. Accertare e dichiarare che il Comune di Castelnuovo di Conza, nella persona del Sindaco p.t., all'atto della consegna dell'immobile NON ha mai consegnato all'assegnatario alcuna certificazione utile attestante la regolarità e conformità dell'impianto elettrico. Accertare e dichiarare, previa nomina di TU tecnica, che la rete elettrica presente in detto alloggio non
è di fatto a norma di legge e l'innesco dell'incendio che ha cagionato danni per tutto lo stabile rendendolo inagibile è conseguenza di questa grave irregolarità. Accertare l'entità dei danni subiti dall'istante in seguito all'incendio previa nomina
TU. Conseguentemente determinare anche un risarcimento danni, da determinare in via equitativa, in capo all'intero nucleo familiare essendo quest'ultimo destinatario di una condotta penalmente rilevante in capo al proprietario dell'immobile. Vinte le spese di giudizio, nessuna voce esclusa, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il Controparte_1
in persona del Sindaco l.r.p.t., che impugnava la documentazione prodotta da controparte, in
[...] particolare la relazione tecnica di parte, nonché l'atto di citazione in ogni circostanza di fatto e deduzione, chiedendo di sentir accolte le seguenti conclusioni: “rigettare le domande spiegate dalla sig.ra nei Parte_1 confronti dell'Ente locale, in quanto inammissibili e/o comunque infondate, con vittoria di spese.”.
Inoltre, parte convenuta dava atto che, per i medesimi fatti, la sig.ra proponeva davanti al Pt_1
Tribunale di Salerno ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 4970/2022), dichiarato inammissibile dal Giudice designato, dott.ssa Ilaria Bianchi, con ordinanza, depositata in atti, resa all'udienza del 26.10.2022.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletate TU, lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 12.11.2025 per discussione orale e decisione ex art. 281- sexies c.p.c., disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., autorizzando, altresì, le parti al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti i fatti di causa, occorre preliminarmente soffermarsi sulla questione della responsabilità del in relazione alla mancata manutenzione, quale locatore dell'alloggio di edilizia residenziale CP_1 pubblica (E.R.P.).
A tal proposito, l'art. 1575 c.c. stabilisce che il locatore è tenuto a consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, mantenerla in stato da servire all'uso convenuto, garantirne il pacifico godimento durante la locazione;
tali obblighi trovano ulteriore specificazione nell'art. 1556 c.c. che pone a carico del locatore, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Inoltre, l'art. 1577 c.c. dispone che: “Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. […]” mentre l'art. pagina 3 di 9 1578 c.c. stabilisce che: “[…] Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che nell'ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria (Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 15721 del 27/07/2015).
Nel caso di specie, a fronte della documentazione depositata in atti (in particolare RB IL del
Fuoco di Lioni, RB sopralluogo IL Urbani del Comune di Castelnuovo di Conza (SA), Segnalazioni
e Istanza di sopralluogo, documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi) e delle TU espletate, ben può dirsi provato il concreto accadimento così come allegato in atto di citazione.
Invero, la locazione in questione trae origine dal contratto stipulato in data 05.09.2014 tra il e l'attrice a seguito dell'assegnazione disposta ai sensi della normativa regionale in materia di CP_1 edilizia residenziale pubblica (contratto di locazione E.R.P.), che si innesta nel quadro del rapporto locativo
E.R.P. disciplinato anche dalla Legge regionale Campania n. 18/1997 e successive modifiche.
Il contratto di locazione stipulato dalle parti, all'all'art. 19, pone a carico del la CP_1 manutenzione straordinaria delle parti comuni e impianti non attribuibili alla responsabilità del conduttore.
In relazione a ciò, la conduttrice regolarmente assegnataria, segnalava reiteratamente gravi problematiche di infiltrazioni di acqua piovana fin dagli anni precedenti all'evento dannoso.
Sul punto, occorre rilevare quanto riportato nel verbale dell'Ufficio Polizia Municipale, prot. n. 87 del 13 novembre 2021- Registro Polizia Locale, avente ad oggetto lo Stato dei luoghi dell'alloggio E.R.P. assegnato alla sig.ra , sito in Via Sandro Pertini, con annessa documentazione fotografica, Parte_1 ove si legge che: “L'anno duemilaventuno, addì tredici, del mese di novembre, il sottoscritto Agente di Parte_2
Polizia Locale del Comune di Castelnuovo di Gonza, in seguito a richiesta verbale del Sindaco pro tempore Prof.
[...]
di eseguire un sopralluogo presso l'abitazione descritta in oggetto, per documentare lo stato dei Persona_1 luoghi, a mezzo fotografia, e precisamente macchie di infiltrazione d'acqua ed eccessiva umidità. Alle ore 13,300 del giorno
12/11/2021, ha effettuato un sopralluogo unitamente alla richiedente, constatando che effettivamente vi sono delle macchie d'acqua, presumibilmente piovana, e tutta la parete esposta a sud/est si presenta piena di umidità e muffa. Si precisa che detta parete è quella situata nell'intercapedine tra l'altro alloggio ed è sprovvista di intonato e chiusura con scossalina di lamiera. Lo stato dei luoghi è documentato a mezzo di fotografie digitali, che vengono allegate al presente verabale. Tanto si verbalizza per quanto di competenza e se ne rilascia copia all'interessata, che ne ha fatto richiesta, per gli usi consentiti.”. pagina 4 di 9 Da quanto sopra, le sollecitazioni dell'attrice per la verifica delle condizioni abitative in cui versava, rimanevano prive di adeguati interventi manutentivi da parte del nonostante, prima dell'incendio CP_1 in questione, risultava documentalmente provato che l'alloggio era afflitto da gravi difetti consistenti in infiltrazioni di acqua dalle pareti nonché umidità, non sanate nel corso degli anni e tali da incidere sulla sicurezza e salubrità dell'abitazione.
In data 11.04.2022 si verificava un incendio di rilevanti proporzioni che interessava l'alloggio dell'attrice, determinando la completa distruzione del piano terra e l'inagibilità dell'intero edificio.
L'intervento dei IL del Fuoco e le successive comunicazioni dell'ufficio tecnico comunale confermano la gravità dei danni e l'urgenza di lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza. A tal proposito, si evidenzia la relazione del comando provinciale dei IL del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, che con intervento n° 2938 del 11.04.2022 comunicavano: “in data odierna personale VV.
F. del distaccamento di Lioni e di questo Comando è intervenuto in Castelnuovo Di Conza (Sa) in via s. Pertini n. 21 per incendio di un deposito a piano terra. Il personale VV.F. intervenuto ha riferito di essere intervenuti nella località sopra indicata ed aver rilevato sul posto che il solaio del deposito a seguito dell'incendio era danneggiato. Per quanto sopra rappresentato, ritienesi necessario, a tutela della pubblica e privata incolumità, disporre ad horas: lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza sotto la direzione di tecnico abilitato e qualificato e nelle more, a scopo cautelativo, ritienesi necessario disporre anche la non agibilità delle aree interessate da possibile caduta di materiale.”.
In seguito, il Comune comunicava, prot. n. 2087 del 12.04.2022, alla sig.ra che: “A seguito della Pt_1 comunicazione da parte del Comando Provinciale dei IL del Fuoco del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile, acquisita al protocollo n° 2054 del 11 aprile 2022 (Intervento n° 2938 del 11 aprile 2022 per incendio deposito al piano terra), SI
ORDINA alla S.V. di provvedere ai lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza sotto la direzione di tecnico abilitato e qualificato del solaio posto nel deposito dell'abitazione ubicata in Via Sandro Pertini, n° 21. A scopo cautelativo si ritiene necessario che in quel deposito non vi sia accesso alle persone per possibile caduta di materiali.”.
In tale ottica, la presunzione di responsabilità a carico del conduttore in caso di incendio, invocata dal ex art. 1588 c.c., secondo cui: “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che CP_1 avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile […]” si ritiene superata dall'attrice mediante la prova documentale e tecnica delle infiltrazioni.
La causa dell'incendio è da ricondurre a fattori strutturali estranei alla sfera di custodia del conduttore e direttamente riconducibili all'omessa manutenzione da parte dell'ente, come accertato anche con TU.
Inoltre, la contestazione del relativa alla morosità della conduttrice, come da attestato CP_1 finanziario comunale allegato, secondo cui l'attrice sarebbe debitrice di canoni per gli anni 2016-2022, non incide sulla determinazione della responsabilità del locatore per violazione dei suoi obblighi di proprietario custode dell'immobile. pagina 5 di 9 Pertanto, il destinatario di varie segnalazioni, non provvedeva ad effettuare controlli CP_1 tecnici e manutentivi per eliminare le cause delle problematiche né a garantire ed accertare la sicurezza dei luoghi e degli impianti strutturali.
In considerazione dell'oggetto della causa, ribadita la necessità dello svolgimento di una seconda perizia per consentire al Tribunale di formare il proprio convincimento ai fini della decisione, si riteneva opportuno acquisire, accanto alla TU espletata dall'NG. , un ulteriore parere tecnico Persona_2 nominando l'ing. . Persona_3
Le TU disposte risultavano con esisti convergenti ed accertavano positivamente quanto asserito da parte attrice. In particolare, il TU NG. , avendo seguito un iter logico-giuridico immune da Per_3 censure e come tale condivisibile nell'esposizione del proprio elaborato peritale, in risposta ai quesiti che gli venivano posti, rilevava che: “Il TU […] Appurava che il locale adibito a garage/deposito, luogo CP_5 dell'innesco, era completamente distrutto pertanto con scrupoloso rigore il TU indagava tra le macerie ricercando componenti di rilievo nella determinazione dell'incendio. Veniva determinato il luogo di maggiore impatto nell'angolo sinistro del locale e dallo studio delle macchie di chiaroscuro (Le macchie di chiaroscuro che si possono notare dopo un incendio sono il risultato della combustione che crea diverse sfumature di colore e intensità, a seconda della distanza dalla fonte di calore e dei materiali coinvolti. La causa principale è la variazione di temperatura e la presenza di prodotti della combustione, che causano diverse reazioni chimiche e fisiche sui materiali) ne deriva una determinazione dell'innesco sulla parete sinistra perimetrale all'immobile in corrispondenza di una presa di corrente (identificata come ''presa n. 0'') che al momento del sopralluogo risultava totalmente distrutta, la quale mostrava cavi al suo interno corrosi e deflagrati. […] alla caldaia CP312 non si determinano anomalie di carattere elettrico in quanto i collegamenti all'impianto elettrico risultano integri, realizzati con tubazioni in PVC corrugato fless. con linea dedicata per l'alimentazione della stessa ed il tutto non mostrava segni di cortocircuito o sovraccarico. […] Il restante mobilio e attrezzatura per il bucato risultava danneggiato a seguito del calore sprigionato dai fumi e conseguente irradiazione, di fatto la lavatrice, il lavabo, il box doccia, il pensile bagno e la credenza risultavano anneriti, ustionati e sciolti della componentistica in plastica, il tutto senza segni di bruciature dovute a fiamma diretta. Successivamente il TU, visionava la restante parte dell'immobile che si sviluppa su ulteriori n.2 piani sovrastanti.
Dal rilievo dei danni ai piani superiori, si desume che l'incendio si sia propagato per un varco apertosi in conseguenza del forte calore lungo il percorso in uso alla canna fumaria della caldaia posizionata al piano Terraneo. Le fiamme hanno trovando facile strada anche dalla rampa del vano scale che ha favorito il risalire della fuliggine, di fatto tutta la restante abitazione è stata intaccata dal calore irradiato dai fumi. Ai piani superiori, non viene riscontrata la conseguenza di fiamme vive principali di alta intensità. L'ispezione del Quadro Comando Generale Elettrico situato al piano primo […] I cavi visionati e la strumentazione afferente al quadro Generale, mostravano segni di surriscaldamento superficiale e tracce di fuliggine, non venivano rilevati residui di arco voltaico. Dal rilievo effettuato al piano secondo, in cui sono situate le camere da letto, veniva fatta la conta dei danni effettuata dai fumi e dalla conseguente irradiazione di calore;
in particolare modo il TU rilevava tracce di infiltrazione (pregresse) in corrispondenza del tetto e delle pareti perimetrali, dando particolare attenzione ad una pagina 6 di 9 presa di corrente posizionata in prossimità di un condotto di areazione. Con l'ausilio dell'NG. veniva stilato e Per_4 catalogato il mobilio per la successiva stima dei danni. Successivamente al rilievo interno, il TU provvedeva alla ricerca dei punti di allaccio delle utenze a servizio dell'immobile, ispezionando n.3 chiusini antistanti il Portone di ingresso. In un chiusino veniva rilevato la Portante di Corrente Elettrica ed il cavo Giallo/Verde di ritorno dall'Impianto Elettrico (cavo di
Massa), collegato a sua volta ad una linea comune di Messa a Terra. Con perizia si visionava la qualità di tale cavo e le modalità di connessione alla linea di messa a Terra comune agli immobili vicini. La linea di messa a terra ed il cavo di Massa risultavano degradati ed ossidati ed il loro collegamento si mostrava flebile e mal disposto, privo di connettori idonei all'utilizzo. (v. all. foto) Dal rilievo esterno, perimetrale all'immobile oggetto di causa, il TU osservava che adiacente ad esso sono confinanti immobili similari con posizione a schiera, tra i quali vi è una intercapedine di alcuni centimetri, il tutto risultava scoperto, di fatto il muro confinante mostrava intonaco degradato e conseguenti segni di infiltrazione. (v.all. Foto) Il
TU indagando sulle condizioni meteo riferite alla data dell'evento, rilevava fenomeni atmosferici avversi (pioggia) nelle date del 9 e 10 aprile 2022, precedenti alla data dell'evento di causa. (v.all. Meteo) In conclusione, alla luce di quanto constatato, ricercato e dedotto, si determina: L'incendio avvenuto alla data del 11 aprile 2022 si è innescato e pertanto sviluppato al piano in corrispondenza della presa di corrente Identificata ''presa N.0''. A seguito delle risultanze precedentemente CP_5 esposte, si associa l'Innesco ad un cortocircuito elettrico avvenuto in tale presa di corrente, determinatosi da una probabile infiltrazione di acqua che ha sviluppato un fenomeno di arco elettrico persistente, tale condizione ha trovato facile propagazione per la presenza di materiali facilmente infiammabili prossimi all'innesco. […] Il TU, esaminato il fascicolo in atti, ha riscontrato che precedentemente all'evento di cui è causa, la sig. ravvisava l'Amministrazione assegnante della presenza Pt_1 di infiltrazioni di acqua, di fatto come riportato in documento a firma del geom. (v.all. Segnalazione CP_6 infiltrazione), si attestava la comunicazione per il fenomeno di infiltrazione d'acqua alla data del 10 febbraio 2015 con
Protocollo Comunale n.587. A supporto di tale denuncia, la sig. testimoniava eventi di corto circuito all'Impianto Pt_1 imputato documentandoli, riportando su reperto fotografico inneschi dovuti ad archi elettrici su utensili di uso comune e rilievi fotografici di infiltrazione alle pareti perimetrali dell'immobile. (v. all. cc utensili). Si ravvisano ulteriori testimonianze, con il deposito di mail agli atti, riconducibili a fenomeni di uguale natura, a denuncia di vizi aventi gli immobili adiacenti, il tutto indirizzato all'attenzione del Sindaco PT ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico geom. . […] Il TU desume CP_6 che tali problematiche siano derivanti da una cattiva messa in opera dell'impianto elettrico ed in particolare modo, da un errato collegamento di messa a terra dell'impianto, venendo meno agli obblighi di sicurezza. Di fatto, in rifermento alle norme di
Installazione di Impianti Elettrici in capo alla normativa CEI 64-8 (v all. norma CEI), con particolare precisazione sulla messa in opera di conduttori di terra riportata al rif. 542.3.2 di tale norma, si esplicita come debbano essere effettuati i collegamenti: '' 542.3.2 Si raccomanda che i conduttori di terra abbiano un percorso breve e non siano sottoposti a sforzi meccanici. Anche le giunzioni con il dispersore non devono danneggiare né i conduttori di terra né gli elementi del dispersore
(per es. tubi); si raccomanda che esse siano eseguite con saldatura forte o autogena o con appositi terminali o manicotti che assicurino un contatto equivalente a quello della saldatura. Esse possono essere direttamente interrate e non ispezionabili.'' pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, il TU attribuisce nessuna responsabilità imputabile alla Parte attrice. […] Il pagina 7 di 9 TU alla luce delle risultanze evinte nei quesiti precedenti, con premessa che tali risultanze non siano conseguenza di modifiche sostanziali di progetto, supponendo che non vi siano state manomissioni all'immobile a seguito di assegnazione, determina il malfunzionamento, quindi il conseguente risultato di vizi/difformità, alla struttura ed all'impianto elettrico, avente carattere costruttivo non conforme alla regola dell'arte. […] Il TU, all'esito delle risultanze, previa catalogazione dei danni a cose rilevate sui n.3 livelli dell'immobile oggetto di causa, quantifica il valore con determinazione a corpo per le differenti tipologie di vani caratterizzanti l'unità abitativa, di seguito associati ai rispettivi piani. Piano Terra: atrio, garage/deposito, lavanderia;
Piano Primo: ingresso, cucina/sala da pranzo, soggiorno, bagno;
Piano secondo: camera da letto patronale, camera da letto per bambini, bagno […] totale € 11.000,00[…]”.
Pervenivano osservazioni alla bozza di TU formulate dal CT NG. , al quale l'NG. Persona_5
replicava precisando che: “In merito alla contestazione circa l'assenza di prove concrete e dirette che colleghino Per_3
l'innesco dell'incendio a un corto circuito indotto da infiltrazioni d'acqua, si precisa che: La valutazione tecnica espressa nella
Relazione TU deriva dall'analisi congiunta di osservazioni dirette in sopralluogo, documentazione fotografica acquisita agli atti e rilievi dello stato dei luoghi. In particolare, la localizzazione dei danni, le tracce di annerimento e deformazione in corrispondenza della presa elettrica, nonché la condizione dell'intonaco retrostante, risultano compatibili e coerenti con le dinamiche di un guasto elettrico per umidità, secondo quanto indicato dalla letteratura tecnica e dalle norme CEI in materia di inneschi di origine elettrica. Pur nella consapevolezza che la riproduzione esatta dell'evento non sia possibile, la ricostruzione proposta risponde al criterio tecnico-peritale del “più probabile che non”, utilizzato comunemente nella valutazione delle cause di sinistro. […] La presenza di una Dichiarazione di Conformità, rilasciata al momento della realizzazione dell'impianto, attesta la regolarità dell'esecuzione alla data di emissione, ma non esclude che, nel tempo, possano intervenire fenomeni di degrado, usura o alterazioni, tra cui infiltrazioni di acqua documentate negli atti. Tali elementi giustificano una verifica tecnica successiva, distinta dalla validità formale del documento originario. Non si intende mettere in discussione la legittimità del documento rilasciato dall'impresa installatrice, bensì sottolineare che la stessa non può essere assunta quale garanzia di sicurezza a distanza di anni, senza l'effettuazione di verifiche periodiche come raccomandato dalle norme CEI e, per specifiche tipologie di impianto, previste dal D.P.R. 462/2001. […] tuttavia, permane in capo all'ente assegnante l'obbligo di mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e di intervenire in presenza di segnalazioni o anomalie, mentre all'assegnatario spetta la manutenzione ordinaria e la segnalazione tempestiva di guasti. Si evidenzia, a conferma di quanto sopra, che in sede di sopralluogo il collegamento di messa a terra nel chiusino risultava flebile e ossidato, condizione che può annullare l'efficacia del sistema di protezione e che giustifica la necessità di una manutenzione straordinaria da parte dell'ente proprietario. In riferimento alla presenza della caldaia a Biomassa nel locale adiacente, si ribadisce che in detto locale non è stato riscontrata la presenza di fiamme vive, la caldaia non mostrava segni di guasti elettrici ed i collegamenti alla rete elettrica risultavano se pur intaccati dal calore irradiato, ben definiti da linee dedicate. […]”.
Le conclusioni cui è pervenuto il TU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo pagina 8 di 9 giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04). Il TU ha fornito risposta adeguata, esaustiva, coerente e logica alle osservazioni del tecnico di parte e pertanto se ne condividono e recepiscono le conclusioni rassegnate.
La perizia tecnica considerata ha stimato i danni materiali subiti dall'attrice in € 11.000,00 importo che il Tribunale ritiene congruo.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (11.04.2022) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Sulla somma così determinata decorreranno ulteriori interessi legali dalla pronuncia di questa sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di TU, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
Anche i costi di TU sono posti a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa dalla sig.ra nei confronti del Parte_1
di Conza (SA), così definitivamente pronuncia: Controparte_1
1. Accoglie la domanda proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, dichiara il Comune di Parte_1
Castelnuovo di Conza (SA) responsabile dei danni subiti nell'immobile assegnato all'attrice;
2. Per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della sig.ra CP_1 della somma di € 11.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo Parte_1 le modalità specificate in motivazione;
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in € CP_1
3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
4. Pone definitivamente a carico del le spese di TU. CP_1
Così deciso in Salerno, lì 12.11.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 9 di 9
Ud del 12.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le memorie conclusionali depositate dalle parti
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 1756 del R.G. dell'anno 2023 vertente
T R A
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Castelnuovo di Conza (SA), via Sandro Pertini n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Imbriani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Caposele (AV), via S. Michele n. 1, giusta mandato ad litem in atti;
PEC: Email_1
- Attrice -
e
, (C.F. , in persona del Sindaco l.r.p.t., prof. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso - in virtù di procura in atti ed in esecuzione della Persona_1 determina dirigenziale n. 89 del 14.3.2023 (prot. generale n. 1429 con pari data) - dall'avv. Barbato Iannuzzi
(C.F. ), insieme con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio a Salerno C.F._2 in via L. Cassese 19; PEC: .salerno.it; Email_2 CP_2
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, il assumendo che: Controparte_3
- l'istante era assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica e precisamente di proprietà in capo al Comune di Castelnuovo di Conza (SA), il quale, disponeva a favore della sig.ra giusto Pt_1
Decreto Dirigenziale n. 11 del 12.02.2013, prot. n. 811 del 12.02.2013 e RB di scelta alloggio in data 06.03.2013, alloggio di edilizia residenziale pubblica di patrimonio comunale, ubicato nel territorio del Comune di Castelnuovo di Conza, via S. Pertini n. 21, identificato al f.glio 7, p.lla 305 sub. 5
Alloggio 6, piano S1-1-2 di metri quadrati 88,86 – Deposito mq. 18.13- SNR mq. 36.60, Cat. A/2, classe 5, Vani 6,5;
- in data 05.09.2014 il Comune di Castelnuovo di Conza (SA), ufficio tecnico, per il tramite del geom. stipulava regolare contratto di locazione con la sig.ra CP_4 Parte_1
- il locale assegnato alla sig.ra era stato da sempre interessato da fenomeno di infiltrazione di Pt_1 acqua piovana che rendeva insopportabile ed insalubre la permanenza nello stesso e detta problematica era stata continuamente rappresentata al Comune di Castelnuovo di Conza;
- in data 11.04.2022 si originava un incendio di notevoli dimensioni (intervenivano i IL del Fuoco) che interessava il piano terra dell'alloggio assegnato alla sig.ra e tale incendio oltre a danneggiare lo Pt_1 stabile, con gravi conseguenze dal punto di vista statico, distruggeva tutto ciò che era presente al piano terra nonché ai piani superiori (mobilio, attrezzi elettronici) a causa del forte calore sprigionatosi;
attualmente lo stabile è inagibile e, pertanto, non può essere utilizzato per dimorare;
- nessuna Ordinanza di interdizione e/o similare era stata posta in essere da parte del Comune di
Castelnuovo di Conza (SA);
- in data 12.04.2022, prot. n. 2087, il Comune, per il tramite del geom. ordinava all'attrice: “di CP_4 provvedere ai lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza sotto la direzione di tecnico abilitato e qualificato del solaio posto nel deposito dell'abitazione ubicata in Via Sandro Pertini, n°21. A scopo cautelativo si ritiene necessario che in quel deposito non vi sia accesso alle persone per possibile caduta di materiali”;
- in seguito a diffida e messa in mora del 16.05.2022 il Comune di Castelnuovo di Conza (SA) procedeva ad assegnare un alloggio temporaneo alla ricorrente, disattendendo le altre richieste ossia un sopralluogo congiunto sullo stabile danneggiato con tecnici qualificati in contraddittorio con l'adozione di ogni provvedimento del caso nonché il ripristino dello stabile nella qualità di proprietario;
in data
31.05.2022 la scrivente invitava, nuovamente, il a presenziare ad un sopralluogo congiunto CP_1 tenutosi in data 07.06.2022 senza, però, la partecipazione dello stesso e la sig.ra nominava un Pt_1 proprio CT per una perizia sullo stabile;
- inutili risultavano i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
pagina 2 di 9 Pertanto, parte attrice concludeva al fine di: “accertare e dichiarare che il di Castelnuovo di Conza CP_1
(SA), nella persona del sig. Sindaco p.t., è responsabile della mancata manutenzione straordinaria sull'immobile assegnato alla sig.ra e interessato da incendio sito in via S. Pertini n. 21, identificato al f.glio 7, p.lla 305 sub. 5 Parte_1
Alloggio 6, piano S1-1-2. di metri quadrati 88,86 – Deposito mq. 18.13- SNR mq. 36.60, Cat. A/2, classe 5, Vani
6,5. Accertare e dichiarare che il Comune di Castelnuovo di Conza, nella persona del Sindaco p.t., all'atto della consegna dell'immobile NON ha mai consegnato all'assegnatario alcuna certificazione utile attestante la regolarità e conformità dell'impianto elettrico. Accertare e dichiarare, previa nomina di TU tecnica, che la rete elettrica presente in detto alloggio non
è di fatto a norma di legge e l'innesco dell'incendio che ha cagionato danni per tutto lo stabile rendendolo inagibile è conseguenza di questa grave irregolarità. Accertare l'entità dei danni subiti dall'istante in seguito all'incendio previa nomina
TU. Conseguentemente determinare anche un risarcimento danni, da determinare in via equitativa, in capo all'intero nucleo familiare essendo quest'ultimo destinatario di una condotta penalmente rilevante in capo al proprietario dell'immobile. Vinte le spese di giudizio, nessuna voce esclusa, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il Controparte_1
in persona del Sindaco l.r.p.t., che impugnava la documentazione prodotta da controparte, in
[...] particolare la relazione tecnica di parte, nonché l'atto di citazione in ogni circostanza di fatto e deduzione, chiedendo di sentir accolte le seguenti conclusioni: “rigettare le domande spiegate dalla sig.ra nei Parte_1 confronti dell'Ente locale, in quanto inammissibili e/o comunque infondate, con vittoria di spese.”.
Inoltre, parte convenuta dava atto che, per i medesimi fatti, la sig.ra proponeva davanti al Pt_1
Tribunale di Salerno ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 4970/2022), dichiarato inammissibile dal Giudice designato, dott.ssa Ilaria Bianchi, con ordinanza, depositata in atti, resa all'udienza del 26.10.2022.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletate TU, lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 12.11.2025 per discussione orale e decisione ex art. 281- sexies c.p.c., disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., autorizzando, altresì, le parti al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti i fatti di causa, occorre preliminarmente soffermarsi sulla questione della responsabilità del in relazione alla mancata manutenzione, quale locatore dell'alloggio di edilizia residenziale CP_1 pubblica (E.R.P.).
A tal proposito, l'art. 1575 c.c. stabilisce che il locatore è tenuto a consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, mantenerla in stato da servire all'uso convenuto, garantirne il pacifico godimento durante la locazione;
tali obblighi trovano ulteriore specificazione nell'art. 1556 c.c. che pone a carico del locatore, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Inoltre, l'art. 1577 c.c. dispone che: “Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. […]” mentre l'art. pagina 3 di 9 1578 c.c. stabilisce che: “[…] Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che nell'ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria (Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 15721 del 27/07/2015).
Nel caso di specie, a fronte della documentazione depositata in atti (in particolare RB IL del
Fuoco di Lioni, RB sopralluogo IL Urbani del Comune di Castelnuovo di Conza (SA), Segnalazioni
e Istanza di sopralluogo, documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi) e delle TU espletate, ben può dirsi provato il concreto accadimento così come allegato in atto di citazione.
Invero, la locazione in questione trae origine dal contratto stipulato in data 05.09.2014 tra il e l'attrice a seguito dell'assegnazione disposta ai sensi della normativa regionale in materia di CP_1 edilizia residenziale pubblica (contratto di locazione E.R.P.), che si innesta nel quadro del rapporto locativo
E.R.P. disciplinato anche dalla Legge regionale Campania n. 18/1997 e successive modifiche.
Il contratto di locazione stipulato dalle parti, all'all'art. 19, pone a carico del la CP_1 manutenzione straordinaria delle parti comuni e impianti non attribuibili alla responsabilità del conduttore.
In relazione a ciò, la conduttrice regolarmente assegnataria, segnalava reiteratamente gravi problematiche di infiltrazioni di acqua piovana fin dagli anni precedenti all'evento dannoso.
Sul punto, occorre rilevare quanto riportato nel verbale dell'Ufficio Polizia Municipale, prot. n. 87 del 13 novembre 2021- Registro Polizia Locale, avente ad oggetto lo Stato dei luoghi dell'alloggio E.R.P. assegnato alla sig.ra , sito in Via Sandro Pertini, con annessa documentazione fotografica, Parte_1 ove si legge che: “L'anno duemilaventuno, addì tredici, del mese di novembre, il sottoscritto Agente di Parte_2
Polizia Locale del Comune di Castelnuovo di Gonza, in seguito a richiesta verbale del Sindaco pro tempore Prof.
[...]
di eseguire un sopralluogo presso l'abitazione descritta in oggetto, per documentare lo stato dei Persona_1 luoghi, a mezzo fotografia, e precisamente macchie di infiltrazione d'acqua ed eccessiva umidità. Alle ore 13,300 del giorno
12/11/2021, ha effettuato un sopralluogo unitamente alla richiedente, constatando che effettivamente vi sono delle macchie d'acqua, presumibilmente piovana, e tutta la parete esposta a sud/est si presenta piena di umidità e muffa. Si precisa che detta parete è quella situata nell'intercapedine tra l'altro alloggio ed è sprovvista di intonato e chiusura con scossalina di lamiera. Lo stato dei luoghi è documentato a mezzo di fotografie digitali, che vengono allegate al presente verabale. Tanto si verbalizza per quanto di competenza e se ne rilascia copia all'interessata, che ne ha fatto richiesta, per gli usi consentiti.”. pagina 4 di 9 Da quanto sopra, le sollecitazioni dell'attrice per la verifica delle condizioni abitative in cui versava, rimanevano prive di adeguati interventi manutentivi da parte del nonostante, prima dell'incendio CP_1 in questione, risultava documentalmente provato che l'alloggio era afflitto da gravi difetti consistenti in infiltrazioni di acqua dalle pareti nonché umidità, non sanate nel corso degli anni e tali da incidere sulla sicurezza e salubrità dell'abitazione.
In data 11.04.2022 si verificava un incendio di rilevanti proporzioni che interessava l'alloggio dell'attrice, determinando la completa distruzione del piano terra e l'inagibilità dell'intero edificio.
L'intervento dei IL del Fuoco e le successive comunicazioni dell'ufficio tecnico comunale confermano la gravità dei danni e l'urgenza di lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza. A tal proposito, si evidenzia la relazione del comando provinciale dei IL del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, che con intervento n° 2938 del 11.04.2022 comunicavano: “in data odierna personale VV.
F. del distaccamento di Lioni e di questo Comando è intervenuto in Castelnuovo Di Conza (Sa) in via s. Pertini n. 21 per incendio di un deposito a piano terra. Il personale VV.F. intervenuto ha riferito di essere intervenuti nella località sopra indicata ed aver rilevato sul posto che il solaio del deposito a seguito dell'incendio era danneggiato. Per quanto sopra rappresentato, ritienesi necessario, a tutela della pubblica e privata incolumità, disporre ad horas: lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza sotto la direzione di tecnico abilitato e qualificato e nelle more, a scopo cautelativo, ritienesi necessario disporre anche la non agibilità delle aree interessate da possibile caduta di materiale.”.
In seguito, il Comune comunicava, prot. n. 2087 del 12.04.2022, alla sig.ra che: “A seguito della Pt_1 comunicazione da parte del Comando Provinciale dei IL del Fuoco del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile, acquisita al protocollo n° 2054 del 11 aprile 2022 (Intervento n° 2938 del 11 aprile 2022 per incendio deposito al piano terra), SI
ORDINA alla S.V. di provvedere ai lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza sotto la direzione di tecnico abilitato e qualificato del solaio posto nel deposito dell'abitazione ubicata in Via Sandro Pertini, n° 21. A scopo cautelativo si ritiene necessario che in quel deposito non vi sia accesso alle persone per possibile caduta di materiali.”.
In tale ottica, la presunzione di responsabilità a carico del conduttore in caso di incendio, invocata dal ex art. 1588 c.c., secondo cui: “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che CP_1 avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile […]” si ritiene superata dall'attrice mediante la prova documentale e tecnica delle infiltrazioni.
La causa dell'incendio è da ricondurre a fattori strutturali estranei alla sfera di custodia del conduttore e direttamente riconducibili all'omessa manutenzione da parte dell'ente, come accertato anche con TU.
Inoltre, la contestazione del relativa alla morosità della conduttrice, come da attestato CP_1 finanziario comunale allegato, secondo cui l'attrice sarebbe debitrice di canoni per gli anni 2016-2022, non incide sulla determinazione della responsabilità del locatore per violazione dei suoi obblighi di proprietario custode dell'immobile. pagina 5 di 9 Pertanto, il destinatario di varie segnalazioni, non provvedeva ad effettuare controlli CP_1 tecnici e manutentivi per eliminare le cause delle problematiche né a garantire ed accertare la sicurezza dei luoghi e degli impianti strutturali.
In considerazione dell'oggetto della causa, ribadita la necessità dello svolgimento di una seconda perizia per consentire al Tribunale di formare il proprio convincimento ai fini della decisione, si riteneva opportuno acquisire, accanto alla TU espletata dall'NG. , un ulteriore parere tecnico Persona_2 nominando l'ing. . Persona_3
Le TU disposte risultavano con esisti convergenti ed accertavano positivamente quanto asserito da parte attrice. In particolare, il TU NG. , avendo seguito un iter logico-giuridico immune da Per_3 censure e come tale condivisibile nell'esposizione del proprio elaborato peritale, in risposta ai quesiti che gli venivano posti, rilevava che: “Il TU […] Appurava che il locale adibito a garage/deposito, luogo CP_5 dell'innesco, era completamente distrutto pertanto con scrupoloso rigore il TU indagava tra le macerie ricercando componenti di rilievo nella determinazione dell'incendio. Veniva determinato il luogo di maggiore impatto nell'angolo sinistro del locale e dallo studio delle macchie di chiaroscuro (Le macchie di chiaroscuro che si possono notare dopo un incendio sono il risultato della combustione che crea diverse sfumature di colore e intensità, a seconda della distanza dalla fonte di calore e dei materiali coinvolti. La causa principale è la variazione di temperatura e la presenza di prodotti della combustione, che causano diverse reazioni chimiche e fisiche sui materiali) ne deriva una determinazione dell'innesco sulla parete sinistra perimetrale all'immobile in corrispondenza di una presa di corrente (identificata come ''presa n. 0'') che al momento del sopralluogo risultava totalmente distrutta, la quale mostrava cavi al suo interno corrosi e deflagrati. […] alla caldaia CP312 non si determinano anomalie di carattere elettrico in quanto i collegamenti all'impianto elettrico risultano integri, realizzati con tubazioni in PVC corrugato fless. con linea dedicata per l'alimentazione della stessa ed il tutto non mostrava segni di cortocircuito o sovraccarico. […] Il restante mobilio e attrezzatura per il bucato risultava danneggiato a seguito del calore sprigionato dai fumi e conseguente irradiazione, di fatto la lavatrice, il lavabo, il box doccia, il pensile bagno e la credenza risultavano anneriti, ustionati e sciolti della componentistica in plastica, il tutto senza segni di bruciature dovute a fiamma diretta. Successivamente il TU, visionava la restante parte dell'immobile che si sviluppa su ulteriori n.2 piani sovrastanti.
Dal rilievo dei danni ai piani superiori, si desume che l'incendio si sia propagato per un varco apertosi in conseguenza del forte calore lungo il percorso in uso alla canna fumaria della caldaia posizionata al piano Terraneo. Le fiamme hanno trovando facile strada anche dalla rampa del vano scale che ha favorito il risalire della fuliggine, di fatto tutta la restante abitazione è stata intaccata dal calore irradiato dai fumi. Ai piani superiori, non viene riscontrata la conseguenza di fiamme vive principali di alta intensità. L'ispezione del Quadro Comando Generale Elettrico situato al piano primo […] I cavi visionati e la strumentazione afferente al quadro Generale, mostravano segni di surriscaldamento superficiale e tracce di fuliggine, non venivano rilevati residui di arco voltaico. Dal rilievo effettuato al piano secondo, in cui sono situate le camere da letto, veniva fatta la conta dei danni effettuata dai fumi e dalla conseguente irradiazione di calore;
in particolare modo il TU rilevava tracce di infiltrazione (pregresse) in corrispondenza del tetto e delle pareti perimetrali, dando particolare attenzione ad una pagina 6 di 9 presa di corrente posizionata in prossimità di un condotto di areazione. Con l'ausilio dell'NG. veniva stilato e Per_4 catalogato il mobilio per la successiva stima dei danni. Successivamente al rilievo interno, il TU provvedeva alla ricerca dei punti di allaccio delle utenze a servizio dell'immobile, ispezionando n.3 chiusini antistanti il Portone di ingresso. In un chiusino veniva rilevato la Portante di Corrente Elettrica ed il cavo Giallo/Verde di ritorno dall'Impianto Elettrico (cavo di
Massa), collegato a sua volta ad una linea comune di Messa a Terra. Con perizia si visionava la qualità di tale cavo e le modalità di connessione alla linea di messa a Terra comune agli immobili vicini. La linea di messa a terra ed il cavo di Massa risultavano degradati ed ossidati ed il loro collegamento si mostrava flebile e mal disposto, privo di connettori idonei all'utilizzo. (v. all. foto) Dal rilievo esterno, perimetrale all'immobile oggetto di causa, il TU osservava che adiacente ad esso sono confinanti immobili similari con posizione a schiera, tra i quali vi è una intercapedine di alcuni centimetri, il tutto risultava scoperto, di fatto il muro confinante mostrava intonaco degradato e conseguenti segni di infiltrazione. (v.all. Foto) Il
TU indagando sulle condizioni meteo riferite alla data dell'evento, rilevava fenomeni atmosferici avversi (pioggia) nelle date del 9 e 10 aprile 2022, precedenti alla data dell'evento di causa. (v.all. Meteo) In conclusione, alla luce di quanto constatato, ricercato e dedotto, si determina: L'incendio avvenuto alla data del 11 aprile 2022 si è innescato e pertanto sviluppato al piano in corrispondenza della presa di corrente Identificata ''presa N.0''. A seguito delle risultanze precedentemente CP_5 esposte, si associa l'Innesco ad un cortocircuito elettrico avvenuto in tale presa di corrente, determinatosi da una probabile infiltrazione di acqua che ha sviluppato un fenomeno di arco elettrico persistente, tale condizione ha trovato facile propagazione per la presenza di materiali facilmente infiammabili prossimi all'innesco. […] Il TU, esaminato il fascicolo in atti, ha riscontrato che precedentemente all'evento di cui è causa, la sig. ravvisava l'Amministrazione assegnante della presenza Pt_1 di infiltrazioni di acqua, di fatto come riportato in documento a firma del geom. (v.all. Segnalazione CP_6 infiltrazione), si attestava la comunicazione per il fenomeno di infiltrazione d'acqua alla data del 10 febbraio 2015 con
Protocollo Comunale n.587. A supporto di tale denuncia, la sig. testimoniava eventi di corto circuito all'Impianto Pt_1 imputato documentandoli, riportando su reperto fotografico inneschi dovuti ad archi elettrici su utensili di uso comune e rilievi fotografici di infiltrazione alle pareti perimetrali dell'immobile. (v. all. cc utensili). Si ravvisano ulteriori testimonianze, con il deposito di mail agli atti, riconducibili a fenomeni di uguale natura, a denuncia di vizi aventi gli immobili adiacenti, il tutto indirizzato all'attenzione del Sindaco PT ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico geom. . […] Il TU desume CP_6 che tali problematiche siano derivanti da una cattiva messa in opera dell'impianto elettrico ed in particolare modo, da un errato collegamento di messa a terra dell'impianto, venendo meno agli obblighi di sicurezza. Di fatto, in rifermento alle norme di
Installazione di Impianti Elettrici in capo alla normativa CEI 64-8 (v all. norma CEI), con particolare precisazione sulla messa in opera di conduttori di terra riportata al rif. 542.3.2 di tale norma, si esplicita come debbano essere effettuati i collegamenti: '' 542.3.2 Si raccomanda che i conduttori di terra abbiano un percorso breve e non siano sottoposti a sforzi meccanici. Anche le giunzioni con il dispersore non devono danneggiare né i conduttori di terra né gli elementi del dispersore
(per es. tubi); si raccomanda che esse siano eseguite con saldatura forte o autogena o con appositi terminali o manicotti che assicurino un contatto equivalente a quello della saldatura. Esse possono essere direttamente interrate e non ispezionabili.'' pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, il TU attribuisce nessuna responsabilità imputabile alla Parte attrice. […] Il pagina 7 di 9 TU alla luce delle risultanze evinte nei quesiti precedenti, con premessa che tali risultanze non siano conseguenza di modifiche sostanziali di progetto, supponendo che non vi siano state manomissioni all'immobile a seguito di assegnazione, determina il malfunzionamento, quindi il conseguente risultato di vizi/difformità, alla struttura ed all'impianto elettrico, avente carattere costruttivo non conforme alla regola dell'arte. […] Il TU, all'esito delle risultanze, previa catalogazione dei danni a cose rilevate sui n.3 livelli dell'immobile oggetto di causa, quantifica il valore con determinazione a corpo per le differenti tipologie di vani caratterizzanti l'unità abitativa, di seguito associati ai rispettivi piani. Piano Terra: atrio, garage/deposito, lavanderia;
Piano Primo: ingresso, cucina/sala da pranzo, soggiorno, bagno;
Piano secondo: camera da letto patronale, camera da letto per bambini, bagno […] totale € 11.000,00[…]”.
Pervenivano osservazioni alla bozza di TU formulate dal CT NG. , al quale l'NG. Persona_5
replicava precisando che: “In merito alla contestazione circa l'assenza di prove concrete e dirette che colleghino Per_3
l'innesco dell'incendio a un corto circuito indotto da infiltrazioni d'acqua, si precisa che: La valutazione tecnica espressa nella
Relazione TU deriva dall'analisi congiunta di osservazioni dirette in sopralluogo, documentazione fotografica acquisita agli atti e rilievi dello stato dei luoghi. In particolare, la localizzazione dei danni, le tracce di annerimento e deformazione in corrispondenza della presa elettrica, nonché la condizione dell'intonaco retrostante, risultano compatibili e coerenti con le dinamiche di un guasto elettrico per umidità, secondo quanto indicato dalla letteratura tecnica e dalle norme CEI in materia di inneschi di origine elettrica. Pur nella consapevolezza che la riproduzione esatta dell'evento non sia possibile, la ricostruzione proposta risponde al criterio tecnico-peritale del “più probabile che non”, utilizzato comunemente nella valutazione delle cause di sinistro. […] La presenza di una Dichiarazione di Conformità, rilasciata al momento della realizzazione dell'impianto, attesta la regolarità dell'esecuzione alla data di emissione, ma non esclude che, nel tempo, possano intervenire fenomeni di degrado, usura o alterazioni, tra cui infiltrazioni di acqua documentate negli atti. Tali elementi giustificano una verifica tecnica successiva, distinta dalla validità formale del documento originario. Non si intende mettere in discussione la legittimità del documento rilasciato dall'impresa installatrice, bensì sottolineare che la stessa non può essere assunta quale garanzia di sicurezza a distanza di anni, senza l'effettuazione di verifiche periodiche come raccomandato dalle norme CEI e, per specifiche tipologie di impianto, previste dal D.P.R. 462/2001. […] tuttavia, permane in capo all'ente assegnante l'obbligo di mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e di intervenire in presenza di segnalazioni o anomalie, mentre all'assegnatario spetta la manutenzione ordinaria e la segnalazione tempestiva di guasti. Si evidenzia, a conferma di quanto sopra, che in sede di sopralluogo il collegamento di messa a terra nel chiusino risultava flebile e ossidato, condizione che può annullare l'efficacia del sistema di protezione e che giustifica la necessità di una manutenzione straordinaria da parte dell'ente proprietario. In riferimento alla presenza della caldaia a Biomassa nel locale adiacente, si ribadisce che in detto locale non è stato riscontrata la presenza di fiamme vive, la caldaia non mostrava segni di guasti elettrici ed i collegamenti alla rete elettrica risultavano se pur intaccati dal calore irradiato, ben definiti da linee dedicate. […]”.
Le conclusioni cui è pervenuto il TU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo pagina 8 di 9 giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04). Il TU ha fornito risposta adeguata, esaustiva, coerente e logica alle osservazioni del tecnico di parte e pertanto se ne condividono e recepiscono le conclusioni rassegnate.
La perizia tecnica considerata ha stimato i danni materiali subiti dall'attrice in € 11.000,00 importo che il Tribunale ritiene congruo.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (11.04.2022) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Sulla somma così determinata decorreranno ulteriori interessi legali dalla pronuncia di questa sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di TU, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
Anche i costi di TU sono posti a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa dalla sig.ra nei confronti del Parte_1
di Conza (SA), così definitivamente pronuncia: Controparte_1
1. Accoglie la domanda proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, dichiara il Comune di Parte_1
Castelnuovo di Conza (SA) responsabile dei danni subiti nell'immobile assegnato all'attrice;
2. Per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della sig.ra CP_1 della somma di € 11.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo Parte_1 le modalità specificate in motivazione;
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in € CP_1
3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
4. Pone definitivamente a carico del le spese di TU. CP_1
Così deciso in Salerno, lì 12.11.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 9 di 9