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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2236/2022
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli,
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2236/2022 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Locri, via Oliverio snc, presso lo studio degli avv.ti Concetta Leone e Dorotea Giovanna
Trapasso che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro-tempore CP_2 Controparte_3
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...] P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in via del Plebiscito n. 15,
è per legge domiciliato resistente
Oggetto: obbligo vaccinale- sospensione dal servizio art. 4 ter D.L. n. 44/2021
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/06/2022, deduceva: - di aver Parte_1
ricevuto in data 15.12.2021, via mail, comunicazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto
d'Istruzione Superiore “G. Marconi”, con la quale, dopo aver dato atto che da un controllo sul portale SIDI la medesima risultava non in regola con l'obbligo dello stato vaccinale, rappresentava alla stessa che: “… Ella entro e non oltre giorni cinque, dalla notifica della presente, è tenuta a regolarizzare la Sua posizione, viceversa sarà utilizzata in
MANSIONI DIVERSE DALL'INSEGNAMENTO…”; - che in data 16.12.2021, ammalatasi, comunicava via mail la propria malattia e trasmetteva certificato medico a firma della dott.ssa con diagnosi “colite ulcerosa in trattamento con Persona_1 corticosteroidi proctite”, con prognosi clinica fino al 17.01.2022; - che a seguito di visita medica Inps di controllo domiciliare, il giorno 18.12.2021 veniva giudicata in condizioni d'incapacità al lavoro con prognosi fino al 30.12.2021; - che in data 30.12.2021, a mezzo dei procuratori, inviava al datore di lavoro e, contestualmente, al responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008, nonché ai responsabili degli uffici di vigilanza invito diffida a non dare attuazione al DL 172/2021; - che il Dirigente
Scolastico, con nota Prot. 0010544/U, datata 23.12.2021, trasmessa tramite raccomandata
AR n. 15453115635-3, consegnata il giorno 29.12.2021, durante la malattia, inoltrava decreto di sospensione del rapporto di lavoro prot. n. 10503 del 22.12.2021, con cui, giuste premesse di fatto e diritto, disponeva la sospensione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 20.12.2021, con sospensione della retribuzione, compenso o emolumento comunque denominato, per inadempimento dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 ter del dl 44/2021, introdotto dall'art. 2 dl 172/2021; - che il decreto di sospensione veniva inviato alla Ragioneria di Stato territorialmente competente e gli stipendi mensili non venivano corrisposti né ogni altro dovuto emolumento versato per il periodo dal giorno
20.12.2021 al 21.02.2022; - che il 30.12.2022 inoltrava, via mail, richiesta di assegno alimentare che rimaneva senza esito;
- che nel mese di febbraio 2022 si ammalava di
Covid-19 ed, a seguito della comunicazione di guarigione ed alla richiesta di reintegro al
Dirigente Scolastico, prot. 0001807/E del 21.02.2022, veniva riammessa in servizio in data 21.02.2022; - che l'azione posta in essere dal Dirigente Scolastico è illegittima in quanto la notifica dell'invito alla vaccinazione, come pure della sospensione, non poteva essere effettuata nel periodo di assenza giustificata per malattia;
- che la sospensione viola il d.lgs. n. 81/2008, per il mancato svolgimento di tutti gli accertamenti sanitari necessari, attraverso il medico competente, unico preposto alla salvaguardia della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori dipendenti nei luoghi di lavoro;
- che gli accertamenti e le verifiche dettate dal Dlgs 81/2008 non sono state abrogate dal DL
44/2021 e/o dal DL 172/2021, né da alcuna delle norme anticovid;
- che deve essere annullato il provvedimento che ha comminato la sospensione dal lavoro, dalla retribuzione e da tutti gli emolumenti ad essa collegati, con conseguente restituzione in termini economici e giuridici e ripristino della posizione antecedente al fatto in esame;
- che l'atto di sospensione è riconducibile per analogia alle cosiddette ordinanze extra ordinem, adottate nell'esercizio di specifiche facoltà conferite dalla legge a determinati organi, in specifici ambiti settoriali, connotate da atipicità e capacità derogatoria rispetto ad ogni disposizione vigente e che devono essere erogate in applicazione delle previsioni di cui alla Legge n. 689/81; - che, trattandosi di una sanzione amministrativa, l'organo deputato alla valutazione è il Tribunale Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro;
- che tutte le normative anti covid 19 avevano il solo fine di contenere il virus SARS-Cov-
2, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
- che, senza il supporto di controlli medici sul luogo di lavoro preventivi e periodici e senza ragioni giuridiche concrete, è stata imposta ai datori di lavoro la sospensione dei lavoratori non vaccinati o lo spostamento ad altre mansioni per coloro che risultavano esentatati dalla vaccinazione;
- che tali azioni sono da ritenersi di natura punitiva e discriminatoria e non rilevano ai fini della sicurezza;
- che, invece, in applicazione del
D.lgs. n. 81/2008, dovrebbero essere eseguiti dei controlli preventivi e periodici senza discriminazioni, su tutti i lavoratori, vaccinati e non vaccinati, in modo del tutto indistinto;
- che la normativa covid risulta irragionevole e in contrasto con quella vigente, già operante nel settore salute e sicurezza, in grado di prevenire e limitare i rischi sulla sicurezza delle persone e sui luoghi di lavoro;
- che sia l'atto di sospensione che gli atti prodromici sono illegittimi e irrituali;
- che l'inidoneità alla permanenza sul luogo di lavoro sarebbe stata giustificata, in ragione della ratio della norma, solo dalla presenza della malattia da Covid-19 accertata e, dunque, in presenza di un pericolo oggettivo di contagio;
- che il datore di lavoro è tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c. ad offrire un ambiente di lavoro sicuro e sano, obbligo che si collega alla stessa causa del contratto, dal quale consegue che la mancata attuazione delle norme di cui al D.L. n.
81/2008 per applicazione delle previsioni del D.L. n. 172/2021, determina la violazione dello stesso contratto di lavoro e, contemporaneamente, l'inserimento di una causa illecita ex art.1343 c.c.; - che la previsione della vaccinazione, quale conditio sine qua non dell'espletamento della prestazione, si è tradotta in una interruzione del rapporto sinallagmatico, che ha impedito al lavoratore l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2094 c.c., per il quale risulta essere decisiva la continuità del rapporto di lavoro;
- che, anche in relazione alla mancata corresponsione dell'assegno alimentare, vi è una lesione di garanzie previste dalla legge nei confronti dei lavoratori;
- che privare il lavoratore, a causa dell'omessa vaccinazione, dell'attività lavorativa, della retribuzione e di ogni altra forma di garanzia riconosciuta agli altri lavoratori nel caso di perdita del lavoro e/o di sanzione disciplinare, nonché dell'assegno alimentare, è incostituzionale;
- che i decreti, le ordinanze e le circolari adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-
19 e sars-cov2, risultano nulli per carenza del presupposto legislativo-giuridico oltre che del presupposto medico-scientifico; - che l'unico eventuale strumento sanzionatorio possibile in caso di violazione dell'obbligo vaccinale può essere quello di natura amministrativa proporzionale;
- che, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge mentre, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa a sé e alla propria famiglia;
- che, per tali ragioni, l'art.
4- ter del D.L. 44/2021 e il provvedimento di sospensione dal lavoro sono incostituzionali;
- che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno sia in forma specifica per le illegittime trattenute stipendiali, sia a titolo di danno morale, per l'illegittima azione discriminatoria subita. Alla luce di quanto dedotto, così concludeva: «In via principale, nel merito: 1)
Accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione impugnato: a) Per violazione del procedimento in relazione al Dl 44/202,1 in particolare dell'art. 4 ter del
DL 44/2021 per come introdotto dal DL 172/2021, ratione temporis;
b) per violazione del CCNL e del contratto individuale di lavoro, in relazione al dlgs 81/2008 e all'art.
2087 cc nonché all'art. 2110 cc, violazione del diritto derivante dalla malattia in quanto il lavoratore nel momento in cui la sanzione è stata comminata si trovava in malattia certificata, con conseguente diritto di percepire il trattamento economico corrispondente;
c) Per plurima violazione di legge, segnatamente - artt.1,2,3,4 del Dlgs
216/2003, reso in attuazione della Direttiva 2000/78/CE per parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, discriminazione per le opinioni personali;
- violazione del Regolamento UE 2021/953, considerato 36; - violazione degli art. 41 e 42, 279 commi 1 e 2 lett. a) del d.lgs. 81/2008; in relazione all'art. 9, comma 2, lettera c bis del DL 52/2021, per violazione degli art. 1,5,7,10 del Codice di Norimberga
e artt.1,2,4,5 della Convenzione di Oviedo;
art. 2087 c.c. in relazione alla causa del contratto sulla sicurezza del lavoro in capo al datore di lavoro. - Violazione degli artt.1,2,3,4,9,17,18,21,24,28,32,36,54,76,77,81,97,98 della Costituzione e delle Direttive
Comunitarie 93/88/CEE, n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, (modificata dalla direttiva 2007/30/CE del 20 giugno 2007) n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge. 30 luglio
1990, n. 212; attuazione delle direttive 89/391/CEE (modificata dalla direttiva
2007/30/CE del 20 giugno 2007), 89/654/CEE (modificata dalla direttiva 2007/30/CE del 20 giugno 2007 e dal Regolamento UE 2019/1243 del 20.06.2019 violazione delle procedure del regolamento da parte del Governo Italiano), 90/679/CEE (vedi Direttiva
200/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2000) recepite con D.lgs.
106/2009. Violazione del Regio Decreto legge 1265/1934 artt. 256-257-260-261; disponendo l'annullamento e/o la disapplicazione della sospensione dal lavoro, comminata con nota PROT. N. 0010544/U, datata 23.12.2021, Decreto di sospensione del rapporto di lavoro prot. n. 10503 del 22.12.2021, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto. Per
l'effetto: - in via principale disporre l'accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo, nella loro interezza, per un importo totale di retribuzioni che corrisponde, salvo errori o omissioni e ogni altro diritto, a € 5.230,08 (importo netto) a fronte di un netto corrisposto pari ad € 901,38, per
l'effetto al dipendente competono differenze retributive pari ad € 4.328,70, nonché della retribuzione maturata dal dì della sospensione all'effettivo soddisfo, con ogni voce accessoria, economica e non (ferie, contributi, etc…) da essa derivante, o nella mia misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, il tutto con interessi e rivalutazione dal di del dovuto al soddisfo e risarcimento del danno;
- in via subordinata, la corresponsione degli assegni a carattere fisso, per i mesi di sospensione, il tutto con interessi e rivalutazione dal di del dovuto al soddisfo;
2) Accertare e dichiarare, ex art.
4 ter.2, introdotto dal Dl 24/2022 al dl 44/2021, l'inesistenza dell'obbligo vaccinale, sin dal 15 dicembre 2021, per abrogazione delle norme in base a cui era stata applicata la sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione, nei confronti della ricorrente;
3)
Accertare e dichiarare la violazione del d.lgs. 81/2008, in relazione alla mancata valutazione dei controlli preventivi e periodici, per come richiesti dal lavoratore che invocava la normativa più tutelante, per la sicurezza del luogo di lavoro ed al fine del contenimento dell'epidemia, con conseguente diritto al risarcimento del danno materiale
e morale, visto il contegno del datore di lavoro che ha violato il principio del favor prestatoris ed è incorso, a seguito del rifiuto della prestazione offerta dal dipendente, nella cosìddetta mora credendi;
4) Dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti assunti dal datore di lavoro, in ragione delle disposizioni governative, affette da invalidità per difformità al diritto vivente, e la conseguente inidoneità degli stessi a produrre effetti giuridici per la mancata ottemperanza alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
5) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno esistenziale e morale per ingiusta sospensione, in ragione della discriminazione subita in violazione del dlgs 216/2003 e del Regolamento Europeo 953/2020, considerando n. 36, con valenza di interpretazione autentica degli artt. 3 e 5 del regolamento europeo. Conseguentemente, condannare l'Amministrazione, al risarcimento dei danni materiali e morali, causati dall' illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, la cui entità è risarcibile applicando in via analogica i criteri di quantificazione della sanzione amministrativa previsti dall'art. 11, L. 689/1981, in ragione della discriminazione subita, o, in alternativa, utilizzando un differente parametro di riferimento, basato sull'importo previsto per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta ex art. 139, c. 1, d.lgs. n. 209 del 2005, scorporando la componente già assorbita dal risarcimento da riconoscere a titolo di danno biologico permanente e tenendo conto della durata del periodo di sospensione. Il tutto con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari, con distrazione in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
eccependo: - che, con nota prot. n. 1889 del 7 dicembre 2021, il
[...] [...]
ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative in merito Controparte_1 all'applicazione dell'art. 3 ter, comma 6, d. L. n. 44 del 2021, che ha previsto l'obbligo per il personale docente di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid19; - che, con successiva nota prot. n. 1337 del 14 dicembre 2021 il ha precisato che la CP_1
verifica sullo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio doveva essere effettuata dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attraverso l'interrogazione del Sistema informativo dell'Istruzione integrato con la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate;
- che tali indicazioni sono state Cont diramate, in ambito regionale, anche dalla nota dell' Calabria prot. n. 22032 del 15 Con dicembre 2021; - che l' di ha Controparte_3 CP_3 CP_3
effettuato i controlli sulla regolarità dei Green Pass di ogni dipendente attraverso il sistema Sidi e, all'esito, ha invitato la ricorrente a provvedere all'adempimento degli obblighi vaccinali;
- che, con circolare n. 1929 del 2021, il ha chiarito che CP_1
l'obbligo vaccinale gravava anche sul personale assente, ad eccezione di coloro che fruivano di aspettative o congedi che comportavano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola o perché versavano in infermità certificate dalle competenti autorità sanitarie e che determinavano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro;
- che, all'esito di nuovi controlli, è emerso che la ricorrente non aveva ancora provveduto all'adempimento dell'obbligo vaccinale né a presentare documentazione dell'Asl indicante lo stato di infermità previsto dalla citata circolare ministeriale n. 1929 del 20 dicembre 2021; - che il dirigente scolastico ha disposto la sospensione della docente con conseguente decurtazione totale dello stipendio;
- che la sospensione è
l'effetto, automaticamente previsto dal legislatore, dell'insussistenza di un requisito per l'esercizio dell'attività lavorativa e incide unicamente sulla possibilità per il datore di lavoro di avvalersi della prestazione del dipendente finché perdura l'inadempimento all'obbligo, per cui non è qualificabile come sanzione amministrativa;
- che è inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento di sospensione dovendosi valutare unicamente la legittimità del contestato provvedimento in ragione dei requisiti previsti dalla legge per l'espletamento dell'attività lavorativa;
- che, con riferimento a vizi denunciati relativamente alla proclamazione dello stato di emergenza, non può prescindersi dal contesto storico dell'epidemia da Covid 19, dichiarata dall'OMS, il 30 gennaio 2020 “emergenza internazionale di salute pubblica” e l'11 marzo 2020
“situazione pandemica”, che ha costretto il Governo a deliberare lo stato di emergenza nazionale ai sensi del D. Lgs. n. 1/2018 ed a prorogarlo fino al 31 marzo 2022; - che, nell'ambito del bilanciamento tra beni costituzionalmente garantiti, il fondamentale diritto alla salute può prevalere sugli altri, in casi eccezionali e temporanei, fungendo da scriminante per la contrazione delle libertà concorrenti, - che la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale non è frutto di una decisione del datore di lavoro, ma
è la conseguenza della libera scelta del lavoratore.
Alla luce di quanto esposto, concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente, ritenute superflue le istanze istruttorie di parte ricorrente in considerazione di quanto allegato e prodotto in atti.
Con provvedimento del 21.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, con riferimento alle richieste di promozione di questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-ter del D.L. 44/2021, sotto i diversi profili evidenziati nel ricorso, le stesse devono ritenersi superate alla luce dei principi evincibili dalle pronunce della Consulta intervenute in corso di causa ed in particolare con le sentenze n. 14 – 15 e
16 2023, con le quali è stata riconosciuta la legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale cui consegue quella della sospensione dal servizio al fine di impedire il contatto tra lavoratori non vaccinati e così contenere i rischi di estensione della diffusione del virus
Covid 19 e di contagio dei soggetti cosiddetti “fragili”.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei termini di seguito precisati.
Occorre innanzitutto precisare che il provvedimento di sospensione dal servizio contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, rappresenta non una sanzione amministrativa ma un atto del datore di lavoro legittimamente adottabile dallo stesso in considerazione dei poteri conferiti dalla normativa emergenziale, non può pertanto trovare accoglimento la tesi difensiva di parte ricorrente secondo la quale detto provvedimento sarebbe riconducibile alle ordinanze extra ordinem che hanno una diversa origine e un ambito applicativo del tutto differente da quello oggetto di causa.
La normativa di riferimento è quella di cui al D.L. n. 44/2021, modificato con D.L. n.
172/2021, atto avente forza di legge.
Parte ricorrente lamenta sotto vari aspetti, in particolare, l'illegittimità del decreto di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, emesso ai sensi dell'art. 4 ter del DL n.
44/2021, ponendo l'accento sul contrasto tra detta norma ed i precetti costituzionali, nonché rispetto al D.lgs. n. 81/2008 relativo alla sicurezza sul luogo di lavoro ed all'art. 2087 c.c.
Superato il vaglio di costituzionalità, nel caso di specie occorre verificare la legittimità del provvedimento adottato dal Dirigente scolastico rispetto alle specifiche circostanze della vicenda concreta.
Emerge dalla documentazione in atti ed è comunque incontestato tra le parti, che il provvedimento in questione sia sato adottato e notificato quando la ricorrente si trovava in malattia e quindi in un momento in cui la prestazione lavorativa era sospesa ai sensi dell'art. 2110 c.c.
Il decreto-legge richiamato, sul punto nulla disponeva e vista la lacuna legislativa, al fine di verificare nel caso specifico la legittimità della pretesa datoriale, occorre fare riferimento alla ratio dell'obbligo vaccinale, anche alla luce dei principi desumibili dalle pronunce della Corte Costituzionale richiamate in precedenza. Come evidenziato, lo scopo della normativa è stato infatti quello di impedire il contatto, tra lavoratori non vaccinati e quindi di limitare i rischi di contagio per gli altri lavoratori ed in special modo per i soggetti cosiddetti “fragili”.
In caso di assenza per malattia del lavoratore non vaccinato, come avviene nella vicenda in esame, mancando la presenza sul luogo di lavoro, il suddetto rischio non si concretizza venendo quindi meno, per il corrispondente periodo, anche l'esigenza di sospendere l'esecuzione del rapporto di lavoro al fine di evitare la diffusione dei contagi.
Il precedente stato di malattia in cui versava la ricorrente al momento dell'adozione de provvedimento di sospensione, comporta che alla stessa vada riconosciuto il corrispondente trattamento economico (v. sul punto Corte d'Appello di Milano sentenza n. 346/2023).
Diversamente argomentando si andrebbe a stravolgere la ratio della normativa anti Covid che non ha carattere sanzionatorio ma di prevenzione, volta al contenimento della diffusione dei contagi. Proprio considerando tale finalità dell'obbligo vaccinale, lo stesso non poteva operare con riferimento al lavoratore già assente per malattia, il quale aveva quindi diritto al trattamento economico previsto per detta circostanza.
Nello specifico, è stato documentato che la ricorrente è rimasta in malattia, dal 16/12/2021 fino al 30/12/2021 e poi ancora dal giorno 08.02.2022 e fino al 21.02.2022, avendo la ricorrente contratto il virus Covid 19. In data 21/02/2022 è stata disposta la riammissione in servizio della predetta, guarita dal virus (v. esito test antigenico allegato al ricorso).
Il decreto di sospensione dal servizio, a sua volta, è stato emesso in data 22.12.2021 e quindi nel periodo in cui la sospensione della prestazione era giustificata dallo stato malattia, con la conseguenza che la mancata corresponsione della retribuzione deve ritenersi illegittima in quanto la lavoratrice si trovava nel pregresso stato di malattia.
Ne consegue l'accoglimento delle domande volte all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione impugnato, perché emesso in un periodo in cui la ricorrente era in malattia, con conseguente diritto della stessa a percepire le retribuzioni per tutto il periodo in cui la sospensione ha operato, e più precisamente dal 20.12/2021 al
30/12/2021 e dal giorno 08.02.2022 al 21/02/2022, tuttavia l'adempimento della prestazione lavorativa da parte della ricorrente nel periodo in cui la stessa non era in malattia non è stato possibile in considerazione del decreto di sospensione emesso in precedenza, in un momento in cui lo stesso non poteva essere adottato ed al quale eventualmente doveva seguirne uno successivo alla fine del primo periodo di malattia e quindi dal 1^ gennaio 2022.
Ne discende l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione alla ricorrente per tutto il periodo di sospensione dal servizio, fino alla data di riammissione, in ragione dell'illegittimità del provvedimento di sospensione.
Fermo l'accoglimento della domanda nei termini sopra precisati, devono invece essere rigettate le restanti istanze formulate sia con riferimento all'obbligo retributivo, per i periodi successivi alla cessazione della sospensione, sia con riferimento alle pretese risarcitorie per danno esistenziale e morale mancando specifica allegazione e prova sul punto, anche per quel che concerne il nesso causale.
Sussistono infine i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in quanto le domande di parte ricorrente hanno trovato solo parziale accoglimento, dovendo altresì tenersi conto della novità della questione trattata nonché dei recenti arresti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), N.R.G. Parte_1 C.F._1
2236/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità del decreto di sospensione dal lavoro della ricorrente del 22/12/2021e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di alla percezione Parte_1
di quanto spettante a titolo di retribuzione per il periodo di assenza dal lavoro per malattia intercorrente dal 16/12/2021 al 21/02/2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, rigetta nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 04.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2236/2022
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli,
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2236/2022 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Locri, via Oliverio snc, presso lo studio degli avv.ti Concetta Leone e Dorotea Giovanna
Trapasso che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro-tempore CP_2 Controparte_3
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...] P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in via del Plebiscito n. 15,
è per legge domiciliato resistente
Oggetto: obbligo vaccinale- sospensione dal servizio art. 4 ter D.L. n. 44/2021
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/06/2022, deduceva: - di aver Parte_1
ricevuto in data 15.12.2021, via mail, comunicazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto
d'Istruzione Superiore “G. Marconi”, con la quale, dopo aver dato atto che da un controllo sul portale SIDI la medesima risultava non in regola con l'obbligo dello stato vaccinale, rappresentava alla stessa che: “… Ella entro e non oltre giorni cinque, dalla notifica della presente, è tenuta a regolarizzare la Sua posizione, viceversa sarà utilizzata in
MANSIONI DIVERSE DALL'INSEGNAMENTO…”; - che in data 16.12.2021, ammalatasi, comunicava via mail la propria malattia e trasmetteva certificato medico a firma della dott.ssa con diagnosi “colite ulcerosa in trattamento con Persona_1 corticosteroidi proctite”, con prognosi clinica fino al 17.01.2022; - che a seguito di visita medica Inps di controllo domiciliare, il giorno 18.12.2021 veniva giudicata in condizioni d'incapacità al lavoro con prognosi fino al 30.12.2021; - che in data 30.12.2021, a mezzo dei procuratori, inviava al datore di lavoro e, contestualmente, al responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008, nonché ai responsabili degli uffici di vigilanza invito diffida a non dare attuazione al DL 172/2021; - che il Dirigente
Scolastico, con nota Prot. 0010544/U, datata 23.12.2021, trasmessa tramite raccomandata
AR n. 15453115635-3, consegnata il giorno 29.12.2021, durante la malattia, inoltrava decreto di sospensione del rapporto di lavoro prot. n. 10503 del 22.12.2021, con cui, giuste premesse di fatto e diritto, disponeva la sospensione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 20.12.2021, con sospensione della retribuzione, compenso o emolumento comunque denominato, per inadempimento dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 ter del dl 44/2021, introdotto dall'art. 2 dl 172/2021; - che il decreto di sospensione veniva inviato alla Ragioneria di Stato territorialmente competente e gli stipendi mensili non venivano corrisposti né ogni altro dovuto emolumento versato per il periodo dal giorno
20.12.2021 al 21.02.2022; - che il 30.12.2022 inoltrava, via mail, richiesta di assegno alimentare che rimaneva senza esito;
- che nel mese di febbraio 2022 si ammalava di
Covid-19 ed, a seguito della comunicazione di guarigione ed alla richiesta di reintegro al
Dirigente Scolastico, prot. 0001807/E del 21.02.2022, veniva riammessa in servizio in data 21.02.2022; - che l'azione posta in essere dal Dirigente Scolastico è illegittima in quanto la notifica dell'invito alla vaccinazione, come pure della sospensione, non poteva essere effettuata nel periodo di assenza giustificata per malattia;
- che la sospensione viola il d.lgs. n. 81/2008, per il mancato svolgimento di tutti gli accertamenti sanitari necessari, attraverso il medico competente, unico preposto alla salvaguardia della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori dipendenti nei luoghi di lavoro;
- che gli accertamenti e le verifiche dettate dal Dlgs 81/2008 non sono state abrogate dal DL
44/2021 e/o dal DL 172/2021, né da alcuna delle norme anticovid;
- che deve essere annullato il provvedimento che ha comminato la sospensione dal lavoro, dalla retribuzione e da tutti gli emolumenti ad essa collegati, con conseguente restituzione in termini economici e giuridici e ripristino della posizione antecedente al fatto in esame;
- che l'atto di sospensione è riconducibile per analogia alle cosiddette ordinanze extra ordinem, adottate nell'esercizio di specifiche facoltà conferite dalla legge a determinati organi, in specifici ambiti settoriali, connotate da atipicità e capacità derogatoria rispetto ad ogni disposizione vigente e che devono essere erogate in applicazione delle previsioni di cui alla Legge n. 689/81; - che, trattandosi di una sanzione amministrativa, l'organo deputato alla valutazione è il Tribunale Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro;
- che tutte le normative anti covid 19 avevano il solo fine di contenere il virus SARS-Cov-
2, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
- che, senza il supporto di controlli medici sul luogo di lavoro preventivi e periodici e senza ragioni giuridiche concrete, è stata imposta ai datori di lavoro la sospensione dei lavoratori non vaccinati o lo spostamento ad altre mansioni per coloro che risultavano esentatati dalla vaccinazione;
- che tali azioni sono da ritenersi di natura punitiva e discriminatoria e non rilevano ai fini della sicurezza;
- che, invece, in applicazione del
D.lgs. n. 81/2008, dovrebbero essere eseguiti dei controlli preventivi e periodici senza discriminazioni, su tutti i lavoratori, vaccinati e non vaccinati, in modo del tutto indistinto;
- che la normativa covid risulta irragionevole e in contrasto con quella vigente, già operante nel settore salute e sicurezza, in grado di prevenire e limitare i rischi sulla sicurezza delle persone e sui luoghi di lavoro;
- che sia l'atto di sospensione che gli atti prodromici sono illegittimi e irrituali;
- che l'inidoneità alla permanenza sul luogo di lavoro sarebbe stata giustificata, in ragione della ratio della norma, solo dalla presenza della malattia da Covid-19 accertata e, dunque, in presenza di un pericolo oggettivo di contagio;
- che il datore di lavoro è tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c. ad offrire un ambiente di lavoro sicuro e sano, obbligo che si collega alla stessa causa del contratto, dal quale consegue che la mancata attuazione delle norme di cui al D.L. n.
81/2008 per applicazione delle previsioni del D.L. n. 172/2021, determina la violazione dello stesso contratto di lavoro e, contemporaneamente, l'inserimento di una causa illecita ex art.1343 c.c.; - che la previsione della vaccinazione, quale conditio sine qua non dell'espletamento della prestazione, si è tradotta in una interruzione del rapporto sinallagmatico, che ha impedito al lavoratore l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2094 c.c., per il quale risulta essere decisiva la continuità del rapporto di lavoro;
- che, anche in relazione alla mancata corresponsione dell'assegno alimentare, vi è una lesione di garanzie previste dalla legge nei confronti dei lavoratori;
- che privare il lavoratore, a causa dell'omessa vaccinazione, dell'attività lavorativa, della retribuzione e di ogni altra forma di garanzia riconosciuta agli altri lavoratori nel caso di perdita del lavoro e/o di sanzione disciplinare, nonché dell'assegno alimentare, è incostituzionale;
- che i decreti, le ordinanze e le circolari adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-
19 e sars-cov2, risultano nulli per carenza del presupposto legislativo-giuridico oltre che del presupposto medico-scientifico; - che l'unico eventuale strumento sanzionatorio possibile in caso di violazione dell'obbligo vaccinale può essere quello di natura amministrativa proporzionale;
- che, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge mentre, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa a sé e alla propria famiglia;
- che, per tali ragioni, l'art.
4- ter del D.L. 44/2021 e il provvedimento di sospensione dal lavoro sono incostituzionali;
- che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno sia in forma specifica per le illegittime trattenute stipendiali, sia a titolo di danno morale, per l'illegittima azione discriminatoria subita. Alla luce di quanto dedotto, così concludeva: «In via principale, nel merito: 1)
Accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione impugnato: a) Per violazione del procedimento in relazione al Dl 44/202,1 in particolare dell'art. 4 ter del
DL 44/2021 per come introdotto dal DL 172/2021, ratione temporis;
b) per violazione del CCNL e del contratto individuale di lavoro, in relazione al dlgs 81/2008 e all'art.
2087 cc nonché all'art. 2110 cc, violazione del diritto derivante dalla malattia in quanto il lavoratore nel momento in cui la sanzione è stata comminata si trovava in malattia certificata, con conseguente diritto di percepire il trattamento economico corrispondente;
c) Per plurima violazione di legge, segnatamente - artt.1,2,3,4 del Dlgs
216/2003, reso in attuazione della Direttiva 2000/78/CE per parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, discriminazione per le opinioni personali;
- violazione del Regolamento UE 2021/953, considerato 36; - violazione degli art. 41 e 42, 279 commi 1 e 2 lett. a) del d.lgs. 81/2008; in relazione all'art. 9, comma 2, lettera c bis del DL 52/2021, per violazione degli art. 1,5,7,10 del Codice di Norimberga
e artt.1,2,4,5 della Convenzione di Oviedo;
art. 2087 c.c. in relazione alla causa del contratto sulla sicurezza del lavoro in capo al datore di lavoro. - Violazione degli artt.1,2,3,4,9,17,18,21,24,28,32,36,54,76,77,81,97,98 della Costituzione e delle Direttive
Comunitarie 93/88/CEE, n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, (modificata dalla direttiva 2007/30/CE del 20 giugno 2007) n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge. 30 luglio
1990, n. 212; attuazione delle direttive 89/391/CEE (modificata dalla direttiva
2007/30/CE del 20 giugno 2007), 89/654/CEE (modificata dalla direttiva 2007/30/CE del 20 giugno 2007 e dal Regolamento UE 2019/1243 del 20.06.2019 violazione delle procedure del regolamento da parte del Governo Italiano), 90/679/CEE (vedi Direttiva
200/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2000) recepite con D.lgs.
106/2009. Violazione del Regio Decreto legge 1265/1934 artt. 256-257-260-261; disponendo l'annullamento e/o la disapplicazione della sospensione dal lavoro, comminata con nota PROT. N. 0010544/U, datata 23.12.2021, Decreto di sospensione del rapporto di lavoro prot. n. 10503 del 22.12.2021, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto. Per
l'effetto: - in via principale disporre l'accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo, nella loro interezza, per un importo totale di retribuzioni che corrisponde, salvo errori o omissioni e ogni altro diritto, a € 5.230,08 (importo netto) a fronte di un netto corrisposto pari ad € 901,38, per
l'effetto al dipendente competono differenze retributive pari ad € 4.328,70, nonché della retribuzione maturata dal dì della sospensione all'effettivo soddisfo, con ogni voce accessoria, economica e non (ferie, contributi, etc…) da essa derivante, o nella mia misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, il tutto con interessi e rivalutazione dal di del dovuto al soddisfo e risarcimento del danno;
- in via subordinata, la corresponsione degli assegni a carattere fisso, per i mesi di sospensione, il tutto con interessi e rivalutazione dal di del dovuto al soddisfo;
2) Accertare e dichiarare, ex art.
4 ter.2, introdotto dal Dl 24/2022 al dl 44/2021, l'inesistenza dell'obbligo vaccinale, sin dal 15 dicembre 2021, per abrogazione delle norme in base a cui era stata applicata la sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione, nei confronti della ricorrente;
3)
Accertare e dichiarare la violazione del d.lgs. 81/2008, in relazione alla mancata valutazione dei controlli preventivi e periodici, per come richiesti dal lavoratore che invocava la normativa più tutelante, per la sicurezza del luogo di lavoro ed al fine del contenimento dell'epidemia, con conseguente diritto al risarcimento del danno materiale
e morale, visto il contegno del datore di lavoro che ha violato il principio del favor prestatoris ed è incorso, a seguito del rifiuto della prestazione offerta dal dipendente, nella cosìddetta mora credendi;
4) Dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti assunti dal datore di lavoro, in ragione delle disposizioni governative, affette da invalidità per difformità al diritto vivente, e la conseguente inidoneità degli stessi a produrre effetti giuridici per la mancata ottemperanza alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
5) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno esistenziale e morale per ingiusta sospensione, in ragione della discriminazione subita in violazione del dlgs 216/2003 e del Regolamento Europeo 953/2020, considerando n. 36, con valenza di interpretazione autentica degli artt. 3 e 5 del regolamento europeo. Conseguentemente, condannare l'Amministrazione, al risarcimento dei danni materiali e morali, causati dall' illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, la cui entità è risarcibile applicando in via analogica i criteri di quantificazione della sanzione amministrativa previsti dall'art. 11, L. 689/1981, in ragione della discriminazione subita, o, in alternativa, utilizzando un differente parametro di riferimento, basato sull'importo previsto per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta ex art. 139, c. 1, d.lgs. n. 209 del 2005, scorporando la componente già assorbita dal risarcimento da riconoscere a titolo di danno biologico permanente e tenendo conto della durata del periodo di sospensione. Il tutto con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari, con distrazione in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
eccependo: - che, con nota prot. n. 1889 del 7 dicembre 2021, il
[...] [...]
ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative in merito Controparte_1 all'applicazione dell'art. 3 ter, comma 6, d. L. n. 44 del 2021, che ha previsto l'obbligo per il personale docente di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid19; - che, con successiva nota prot. n. 1337 del 14 dicembre 2021 il ha precisato che la CP_1
verifica sullo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio doveva essere effettuata dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attraverso l'interrogazione del Sistema informativo dell'Istruzione integrato con la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate;
- che tali indicazioni sono state Cont diramate, in ambito regionale, anche dalla nota dell' Calabria prot. n. 22032 del 15 Con dicembre 2021; - che l' di ha Controparte_3 CP_3 CP_3
effettuato i controlli sulla regolarità dei Green Pass di ogni dipendente attraverso il sistema Sidi e, all'esito, ha invitato la ricorrente a provvedere all'adempimento degli obblighi vaccinali;
- che, con circolare n. 1929 del 2021, il ha chiarito che CP_1
l'obbligo vaccinale gravava anche sul personale assente, ad eccezione di coloro che fruivano di aspettative o congedi che comportavano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola o perché versavano in infermità certificate dalle competenti autorità sanitarie e che determinavano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro;
- che, all'esito di nuovi controlli, è emerso che la ricorrente non aveva ancora provveduto all'adempimento dell'obbligo vaccinale né a presentare documentazione dell'Asl indicante lo stato di infermità previsto dalla citata circolare ministeriale n. 1929 del 20 dicembre 2021; - che il dirigente scolastico ha disposto la sospensione della docente con conseguente decurtazione totale dello stipendio;
- che la sospensione è
l'effetto, automaticamente previsto dal legislatore, dell'insussistenza di un requisito per l'esercizio dell'attività lavorativa e incide unicamente sulla possibilità per il datore di lavoro di avvalersi della prestazione del dipendente finché perdura l'inadempimento all'obbligo, per cui non è qualificabile come sanzione amministrativa;
- che è inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento di sospensione dovendosi valutare unicamente la legittimità del contestato provvedimento in ragione dei requisiti previsti dalla legge per l'espletamento dell'attività lavorativa;
- che, con riferimento a vizi denunciati relativamente alla proclamazione dello stato di emergenza, non può prescindersi dal contesto storico dell'epidemia da Covid 19, dichiarata dall'OMS, il 30 gennaio 2020 “emergenza internazionale di salute pubblica” e l'11 marzo 2020
“situazione pandemica”, che ha costretto il Governo a deliberare lo stato di emergenza nazionale ai sensi del D. Lgs. n. 1/2018 ed a prorogarlo fino al 31 marzo 2022; - che, nell'ambito del bilanciamento tra beni costituzionalmente garantiti, il fondamentale diritto alla salute può prevalere sugli altri, in casi eccezionali e temporanei, fungendo da scriminante per la contrazione delle libertà concorrenti, - che la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale non è frutto di una decisione del datore di lavoro, ma
è la conseguenza della libera scelta del lavoratore.
Alla luce di quanto esposto, concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente, ritenute superflue le istanze istruttorie di parte ricorrente in considerazione di quanto allegato e prodotto in atti.
Con provvedimento del 21.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, con riferimento alle richieste di promozione di questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-ter del D.L. 44/2021, sotto i diversi profili evidenziati nel ricorso, le stesse devono ritenersi superate alla luce dei principi evincibili dalle pronunce della Consulta intervenute in corso di causa ed in particolare con le sentenze n. 14 – 15 e
16 2023, con le quali è stata riconosciuta la legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale cui consegue quella della sospensione dal servizio al fine di impedire il contatto tra lavoratori non vaccinati e così contenere i rischi di estensione della diffusione del virus
Covid 19 e di contagio dei soggetti cosiddetti “fragili”.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei termini di seguito precisati.
Occorre innanzitutto precisare che il provvedimento di sospensione dal servizio contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, rappresenta non una sanzione amministrativa ma un atto del datore di lavoro legittimamente adottabile dallo stesso in considerazione dei poteri conferiti dalla normativa emergenziale, non può pertanto trovare accoglimento la tesi difensiva di parte ricorrente secondo la quale detto provvedimento sarebbe riconducibile alle ordinanze extra ordinem che hanno una diversa origine e un ambito applicativo del tutto differente da quello oggetto di causa.
La normativa di riferimento è quella di cui al D.L. n. 44/2021, modificato con D.L. n.
172/2021, atto avente forza di legge.
Parte ricorrente lamenta sotto vari aspetti, in particolare, l'illegittimità del decreto di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, emesso ai sensi dell'art. 4 ter del DL n.
44/2021, ponendo l'accento sul contrasto tra detta norma ed i precetti costituzionali, nonché rispetto al D.lgs. n. 81/2008 relativo alla sicurezza sul luogo di lavoro ed all'art. 2087 c.c.
Superato il vaglio di costituzionalità, nel caso di specie occorre verificare la legittimità del provvedimento adottato dal Dirigente scolastico rispetto alle specifiche circostanze della vicenda concreta.
Emerge dalla documentazione in atti ed è comunque incontestato tra le parti, che il provvedimento in questione sia sato adottato e notificato quando la ricorrente si trovava in malattia e quindi in un momento in cui la prestazione lavorativa era sospesa ai sensi dell'art. 2110 c.c.
Il decreto-legge richiamato, sul punto nulla disponeva e vista la lacuna legislativa, al fine di verificare nel caso specifico la legittimità della pretesa datoriale, occorre fare riferimento alla ratio dell'obbligo vaccinale, anche alla luce dei principi desumibili dalle pronunce della Corte Costituzionale richiamate in precedenza. Come evidenziato, lo scopo della normativa è stato infatti quello di impedire il contatto, tra lavoratori non vaccinati e quindi di limitare i rischi di contagio per gli altri lavoratori ed in special modo per i soggetti cosiddetti “fragili”.
In caso di assenza per malattia del lavoratore non vaccinato, come avviene nella vicenda in esame, mancando la presenza sul luogo di lavoro, il suddetto rischio non si concretizza venendo quindi meno, per il corrispondente periodo, anche l'esigenza di sospendere l'esecuzione del rapporto di lavoro al fine di evitare la diffusione dei contagi.
Il precedente stato di malattia in cui versava la ricorrente al momento dell'adozione de provvedimento di sospensione, comporta che alla stessa vada riconosciuto il corrispondente trattamento economico (v. sul punto Corte d'Appello di Milano sentenza n. 346/2023).
Diversamente argomentando si andrebbe a stravolgere la ratio della normativa anti Covid che non ha carattere sanzionatorio ma di prevenzione, volta al contenimento della diffusione dei contagi. Proprio considerando tale finalità dell'obbligo vaccinale, lo stesso non poteva operare con riferimento al lavoratore già assente per malattia, il quale aveva quindi diritto al trattamento economico previsto per detta circostanza.
Nello specifico, è stato documentato che la ricorrente è rimasta in malattia, dal 16/12/2021 fino al 30/12/2021 e poi ancora dal giorno 08.02.2022 e fino al 21.02.2022, avendo la ricorrente contratto il virus Covid 19. In data 21/02/2022 è stata disposta la riammissione in servizio della predetta, guarita dal virus (v. esito test antigenico allegato al ricorso).
Il decreto di sospensione dal servizio, a sua volta, è stato emesso in data 22.12.2021 e quindi nel periodo in cui la sospensione della prestazione era giustificata dallo stato malattia, con la conseguenza che la mancata corresponsione della retribuzione deve ritenersi illegittima in quanto la lavoratrice si trovava nel pregresso stato di malattia.
Ne consegue l'accoglimento delle domande volte all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione impugnato, perché emesso in un periodo in cui la ricorrente era in malattia, con conseguente diritto della stessa a percepire le retribuzioni per tutto il periodo in cui la sospensione ha operato, e più precisamente dal 20.12/2021 al
30/12/2021 e dal giorno 08.02.2022 al 21/02/2022, tuttavia l'adempimento della prestazione lavorativa da parte della ricorrente nel periodo in cui la stessa non era in malattia non è stato possibile in considerazione del decreto di sospensione emesso in precedenza, in un momento in cui lo stesso non poteva essere adottato ed al quale eventualmente doveva seguirne uno successivo alla fine del primo periodo di malattia e quindi dal 1^ gennaio 2022.
Ne discende l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione alla ricorrente per tutto il periodo di sospensione dal servizio, fino alla data di riammissione, in ragione dell'illegittimità del provvedimento di sospensione.
Fermo l'accoglimento della domanda nei termini sopra precisati, devono invece essere rigettate le restanti istanze formulate sia con riferimento all'obbligo retributivo, per i periodi successivi alla cessazione della sospensione, sia con riferimento alle pretese risarcitorie per danno esistenziale e morale mancando specifica allegazione e prova sul punto, anche per quel che concerne il nesso causale.
Sussistono infine i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in quanto le domande di parte ricorrente hanno trovato solo parziale accoglimento, dovendo altresì tenersi conto della novità della questione trattata nonché dei recenti arresti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), N.R.G. Parte_1 C.F._1
2236/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità del decreto di sospensione dal lavoro della ricorrente del 22/12/2021e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di alla percezione Parte_1
di quanto spettante a titolo di retribuzione per il periodo di assenza dal lavoro per malattia intercorrente dal 16/12/2021 al 21/02/2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, rigetta nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 04.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli