Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 12701/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. GENUALDO Parte_1 MASSIMILIANO;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di Euro 14.644,75 prospettato dall' con nota del 12.12.2028 in CP_1 relazione all'indennità di mobilità corrisposta con riferimento al periodo compreso tra il 24.02.2009 ed il 24.02.2013 – non può essere accolta per le motivazioni che seguono.
Venendo all'esame del merito della controversia - contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente e conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità (si veda, tra l'altro, Cass. civ., Sez. Lav., 31373/2019) e di merito – deve essere premessa l'inapplicabilità alla presente fattispecie (che, appunto, concerne un asserito indebito in tema di prestazione previdenziale non pensionistica) della disciplina speciale di cui all'art. 52 della legge 88/1989 e di cui all'art. 13 legge n. 412/91 che, invece, è stata dettata in relazione al solo indebito pensionistico.
Alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta l'altrettanto consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle
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Ad ulteriore conferma della non praticabilità di un'interpretazione analogica vi è sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989 alle prestazioni assistenziali indebite (si veda ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 15550/2017 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 5059/2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ. proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018).
Le conclusioni appena raggiunte sono state ulteriormente ribadite sia dalla più recente giurisprudenza di legittimità (si veda in proposito Cass. civ., Sez. Lav., 13915/2021 che nella sua motivazione ha, appunto, puntualizzato che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 è volta a disciplinare esclusivamente l'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico) sia dalla Corte di Appello di Bari (si veda sent. n. 959/2019 pubbl. il 15.05.2019, rel. dott.ssa Valeria Spagnoletti secondo cui: <Questa normativa dedicata alle pensioni è di stretta interpretazione, per cui non vale per le altre prestazioni contributive (cfr. Cass., n. 19908/04: … questa Corte … sul rilievo della sua natura di norma di eccezione, ha reiteratamente ribadito la non estensibilità analogica dell'articolo 52 della legge 8 marzo 1989, n. 88, oltre lo stretto ambito della materia pensionistica (v. Cass. 13.10.1995, n. 10696; con riferimento al caso di indebita corresponsione di somme a titolo di integrazione salariale, v. Cass. 22.6.1999, n. 6338; con riferimento a quello di indebita corresponsione dell'indennità di disoccupazione, v. Cass. 7.3.2003, n. 3488). La struttura testuale del cit. art. 1 comma 260 della legge 662/96 giustifica analoga conclusione, quindi la natura previdenziale o no dell'erogazione in argomento non rileva ai fini della soluzione del problema”. Nello stesso senso, cfr. Cass. 29907/11, sulla ripetizione dell'indebito previdenziale concernente l'indennità post sanatoriale ex art. 2 l. 1088/70 per i lavoratori assicurati sofferenti di tubercolosi)>>).
In ragione di tutto quanto finora illustrato, con riferimento al tema del pagamento indebito delle prestazioni previdenziali non pensionistiche - senz'altro
2 esclusa l'applicazione sia dell'art. 52 della legge 88/1989 sia dell'art. 13 legge n. 412/91 (che al comma 1 contiene una norma di interpretazione autentica del predetto art. 52, comma 2, legge 88/1989 e al comma 2 si riferisce, appunto, “alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche”) - è operativa la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. che, appunto, riconosce il diritto del solvens di ripetere ciò che ha pagato insieme con i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, nel caso di mala fede del soggetto tenuto al rimborso, oppure dalla domanda, ove quest'ultimo sia stato in buona fede.
A fronte di tanto deve essere altresì precisato che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 2739/2016 nonché Cass. civ., S.U., 18046/2010 e Cass. civ., Sez. Lav., 8281/2015).
Con riferimento particolare alla prestazione previdenziale oggetto di causa, va sottolineato che come chiaramente emerge dalla missiva di cui innanzi (che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, è esaurientemente motivata) la prestazione oggetto di causa non avrebbe dovuto essere riconosciuta in quanto l'azienda presso cui lavorava il non era soggetta alla normativa sulla mobilità; CP_2 tale ultima circostanza non risulta assolutamente smentita dal ricorrente all'interno del ricorso sicché la prestazione oggetto di causa deve essere reputata effettivamente non dovuta.
A conclusioni differenti non può neanche pervenirsi sulla base della circostanza, allegata dal ricorrente, secondo cui l'istituto avrebbe riconosciuto la spettanza dell'indennità di disoccupazione (peraltro per un importo che non è stato precisamente quantificato né è precisamente quantificabile) per l'evidente ragione che la indennità di mobilità resta comunque effettivamente non dovuta.
Per altro verso, non risulta compiutamente trascorso il termine decennale prescrizionale relativo al diritto alla ripetizione di indebito da parte dell'istituto (e differente da quello estintivo quinquennale relativo al credito contributivo), posto che quest'ultimo ha intimato la restituzione delle somme oggetto di causa con missiva del 12.12.2018 sicuramente notificata alla data del 25.01.2019 (di redazione del ricorso amministrativo avverso la precitata missiva).
3 In ultimo non può reputarsi comunque neanche fondata la domanda di accredito dei contributi previdenziali relativi al periodo di mobilità in quanto revocata “sebbene comunque dovuti”. Sul punto è sufficiente evidenziare che la contribuzione figurativa è riconosciuta relativamente al periodo in cui il dipendente ha fruito dell'indennità di mobilità sicché, una volta accertata l'originaria non spettanza dell'indennità di mobilità, anche la contribuzione in argomento non può ritenersi accreditabile dall'istituto.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo – seguono integralmente la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta integralmente la domanda;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 1.865,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Bari, 17/04/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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