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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte, composta dai seguenti magistrati: dott. BE ON - Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia Federici - Consigliere dott. Antonio Corte - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da
C.F. e P. IVA ) in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lupo Parte_2
(C.F. – pec: ed elettivamente do- C.F._1 Email_1 miciliata all'indicato indirizzo pec. appellante contro
(C.F. e P. IVA Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , rap- P.IVA_2 Controparte_2 presentata e difesa dall'avv. Paolo Maltese (C.F: pec: C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Email_2 sito in Milano, via Bianca Maria n. 17; appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5993/2024, pubblicata il
12/06/2024, in materia di “Altri istituti del diritto delle locazioni”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 14
Per Controparte_3
“Nel merito accogliere il presente gravame ed annullare la sentenza di primo grado appellata, e per l'effetto -in accoglimento delle domande svolte in prime cure- così disporre: revocare il decreto ingiuntivo n. 6102/2023 reso dal Tribunale di Milano, R.G. n. 9831/2023, in quanto emesso in assenza dei presupposti richiesti ex lege, per le ragioni dedotte in atti e per quanto si verrà in seguito ad esplicitare.
Revocare con qualunque statuizione il decreto ingiuntivo opposto, atteso che esso era/è infon- dato – in relazione alla pretesa creditoria ad esso sottesa – nell'an e nel quantum.
Ad effetti equivalenti, accertare e dichiarare che la società in li- Controparte_1 quidazione non è creditrice nei confronti della società per i titoli invo- Controparte_3 cati dalla prima a carico della seconda.
Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo in quanto la pretesa creditoria è sfornita del benché minimo elemento probatorio.
Sempre e comunque, accertare e dichiarare - per le ragioni esposte - la giuridica inesistenza e/o la invalidità (sub specie di nullità e/o di annullabilità) del contratto azionato ex adverso, la cui portata - formale e sostanziale - è recisamente contestata.
Dare atto, sempre e comunque, della censura di disconoscimento del contratto de quo e della eccezione di sua inopponibilità alla odierna opponente (cui non ha fatto seguito la eventuale istanza di verificazione).
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Condannare la società convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale del liquidatore della società
[...]
(con riserva di deferire il giuramento) sui seguenti capito- Controparte_1 Controparte_1 li:
1) Vero che la società ha materialmente redatto la scrittura privata Controparte_1 che Le si mostra (doc. n. 2 fascicolo monitorio) nei primi mesi dell'anno 2023?
2) Vero che alla data dell'08.04.2021 - giorno di invio della diffida di pagamento da a CP_1
- il contratto azionato in sede monitoria non era ancora stato redatto? CP_3
pagina 2 di 14 3) Vero che la società si è determinata a richiedere il pagamento Controparte_1 della somma per cui è causa per ragioni di inimicizia tra il dott. e il legale Controparte_2 rappresentante della società cessionaria di una parte delle quote di Controparte_4 già detenute dal dottor ? CP_3 CP_2
Si chiede disporsi l'ordine di esibizione a carico della convenuta opposta dei partitari contabili clienti/fornitori, schede contabili, libro giornale e registri IVA.
Riservata la richiesta di deferimento del giuramento a controparte.
Per : Controparte_1 in via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per Controparte_3 tutti i motivi indicati nel presente atto;
Accertare e dichiarare inammissibile, in quanto domanda nuova, l'asserito disconoscimento ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c. del contratto per cui oggi è causa;
Ammettere i documenti depositati dall'appellata nel presente giudizio sub Docc. 1 e 2, trattan- dosi di documentazione sopravvenuta.
Nel merito:
Rigettare l'appello proposto dalla soc. in quanto infondato in fatto ed Controparte_3 in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5993/2024 del Tribunale di
Milano, R.G. n. 26410/2023;
Condannare al pagamento in favore della soc. Controparte_3 Controparte_1
delle spese e compensi di causa.
[...] in via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della soc. e per testimoni sulle circostanze dedotte in narrati- Controparte_3 va ed in particolare sulle seguenti:
1) Vero che dal 1.1.2019 al 31.12.2019 ha svolto la propria attività Controparte_3 presso l'immobile di via AR, nn.15/17, piano interrato, ossia presso la sede della soc. Ma- nara Medical Center s.r.l., obbligandosi a corrispondere a quest'ultima un corrispettivo mensile pari a € 3.200,00 oltre iva, per l'utilizzo di n. 2 stanze e servizi accessori (segreteria, n. 1 stam- pante centralizzata, n. 1 computer, fornitura di energia elettrica, riscaldamento e climatizzazio- ne, pulizia, etc) (si rammostrino docc. 16, 17, 18, 18 bis).
pagina 3 di 14 2) Vero che, unitamente ai Dott.ri e nel mese di gennaio Testimone_1 Testimone_2
2019 la soc. i soci e il Consiglio di Amministrazione di Controparte_1
hanno discusso e concordato i termini del contratto (si rammostri Doc. 2 Controparte_3 del fascicolo monitorio), per l'uso di n. 2 stanze, oltre all'erogazione dei servizi (cfr. art.
3.4 del contratto), dell'immobile sito al piano interrato di via AR, 15/17, Milano dal 1.1.2019 al 31.12.2019, con la previsione di un corrispettivo mensile di € 3.200, oltre iva;
3) Vero che il Dott. , in qualità di legale rappresentante p.t. del Controparte_2 Parte_3
concesse a in forza di contratto (si rammostri doc. 2 del
[...] Parte_1 fascicolo monitorio) l'uso di n. 2 stanze, unitamente all'erogazione dei servizi (cfr. art.
3.4 del contratto), dell'immobile sito al piano interrato di via AR, 15/17, Milano dal 1.1.2019 al
31.12.2019, con la previsione di un corrispettivo mensile di Euro 3.200, oltre iva;
4) Vero che i soci, il Consiglio di Amministrazione di e il Dott. Controparte_3 [...]
sia all'atto di costituzione della società (si rammostri Doc. 14) sia all'atto di sotto- CP_5 scrizione del contratto (si rammostri Doc. 2 del fascicolo monitorio) erano a conoscenza che il
Dott. fosse anche il legale rappresentante della soc. Controparte_2 Controparte_1
[...]
5) Vero che nel gennaio 2019 i soci e il Consiglio di Amministrazione di Controparte_3 hanno autorizzato il Dott. a sottoscrivere in nome e per conto di
[...] Controparte_2 il contratto per l'uso di n. 2 stanze, oltre servizi, dell'immobile sito in Controparte_3
Milano, via AR, nn. 15/17, piano interrato (si rammostri Doc. 2 del fascicolo monitorio);
6) Vero che ha avuto la materiale disponibilità di n. 2 stanze, oltre Controparte_3 servizi, dell'immobile sito in Milano, via AR, nn. 15/17, piano interrato già a far data dal
1.1.2019 al fine di avviare l'attività ed essendo necessario adeguare/allestire i locali rispetto al- le specifiche esigenze inerenti la “tipologia dei trattamenti” da eseguirsi tramite il macchinario
“TMS”;
7) Vero che per il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2019 il Dott. , nella sua qualità di lega- CP_2 le rappresentante p.t. del a seguito della richiesta dei soci, del Consi- Controparte_1 glio di Amministrazione di e del Dott. decise di ac- Controparte_3 Testimone_2 cordare la sospensione del pagamento del corrispettivo di Euro 3.200, oltre IVA, concordato per l'uso di n. 2 stanze, oltre servizi, dell'immobile sito in Milano, via AR, nn. 15/17, pia- no interrato;
pagina 4 di 14 8) Vero che i soci, il Consiglio di Amministrazione di e il Dott. Controparte_3 Tes_2 ricevuta la fattura del 29.12.2020, pari a Euro 46.848,00, IVA inclusa emessa dal Ma-
[...] nara Medical Center (si rammostri Doc. 4 fascicolo monitorio e Docc. 22-23) chiesero al Dott.
, in qualità di legale rappresentante del di concedere Controparte_2 Controparte_1 almeno un mese di tempo per il saldo.
9) Vero che in data 9.4.21 inviò a una Controparte_1 Controparte_3 diffida per ottenere il pagamento della fattura del 29.12.2020, pari a Euro 46.848,00, IVA (si rammostri Doc. 3 fascicolo monitorio).
10) Vero che dal 1.1.2020 al 31.12.2020 il Dott. ha concesso a l'uso di n. CP_2 CP_3
2 stanze, oltre servizi, dell'immobile sito al piano terra di via AR, 15, Milano, a fronte del pagamento di un corrispettivo mensile di Euro 3200, oltre iva, successivamente ridotto del 50%
a far data dal secondo semestre del 2020 (si rammostrino Docc. 20-21);
11) Vero che il Dott. , in qualità di legale rappresentante p.t. della soc. Controparte_2 [...]
concesse a in forza di contratto (si rammostri Parte_4 Parte_1
Doc. 25) l'uso di n. 2 stanze, unitamente all'erogazione dei servizi, dell'immobile sito al piano terra di via AR, 15, Milano dal 1.1.2021 al 30.6.2021, con la previsione di un corrispettivo mensile di Euro 1.600, oltre iva, ossia ridotto quindi del 50% su richiesta di nel- Parte_1 la persona del Dott. ed a causa della pandemia da Covid-19; Controparte_6
12) Vero che nel gennaio 2021 i soci e il Consiglio di Amministrazione di Controparte_3 hanno autorizzato il Dott. , in qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_2 [...]
, a sottoscrivere in nome e per conto di il contratto Parte_5 Controparte_3 per l'uso di n. 2 stanze, oltre servizi, dell'immobile sito in Milano, via AR, nn. 15, piano terra (si rammostri Doc. 25).
Si indicano in qualità di testimoni:
- , residente in [...] sui capitoli da 1 a 12; Testimone_3
- residente a [...], sui capitoli da 1 a 12; Parte_2
- residente in[...], sui capitoli da 1 a 12; Testimone_2
- , domiciliato in via AR, 17, Milano, sui capitoli da 1 a 12; Testimone_1
- domiciliata in via AR, 15, Milano, sui capitoli da 1 a 12; Testimone_4
- residente a [...], sui capitoli 9-10-11-12 Controparte_6
- , residente a [...], sui capitoli 1-6; Testimone_5
pagina 5 di 14 - residente a [...] sui capitoli 1-6; Testimone_6
- residente a [...] sui capitoli 1-6; Testimone_7
- , residente a [...] sui capitoli 1-6”. Testimone_8
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva oppo- Controparte_3 sizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6102/2023 con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 46.848,00, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
, a titolo di canone di sublocazione per l'intero anno 2019 Controparte_1 di due locali adibiti a Studio medico, siti all'interno dell'immobile di Milano, via AR n.
15. L'opponente esponeva che: “il contratto inter partes -recante apparentemente data
21.01.2019- era stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 02.03.2023, ossia lo stesso giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo” e “in epoca ampiamente posteriore non solo alla sua presunta stipula (21.01.2019), ma anche alla sua (altrettanto pre- sunta) cessazione di validità e di efficacia (31.12.2019)”; il contratto era stato sottoscritto, sia per la parte locatrice che per la parte conduttrice, dal dott. , quale rappresen- Controparte_2 tante legale di entrambe le società contraenti, e, quindi, “in situazione di conflitto di interessi, rilevante ai sensi dell'art. 1395 c.c.”; la Società locatrice si era determinata ad agire giudizial- mente per soddisfare il credito “solo a seguito della cessione delle quote sociali da parte del dott. e delle di lui dimissioni dalla carica di amministratore”. L'opponente Controparte_2 eccepiva, quindi, la mancanza di prova scritta del credito ingiunto, sul presupposto che la scrit- tura privata versata in atti fosse “un documento giuridicamente inesistente, o comunque invali- do ed inefficace”, in quanto “nulla, perché non registrata in conformità alle inderogabili nor- me di settore, annullabile, perché siglata in oggettiva situazione di conflitto di interessi ed inefficace, perché priva dei requisiti minimi per contestualizzarla avuto riguardo alle parti contraenti e, soprattutto, alla data”. Deduceva, infine, l'inesistenza del rapporto locatizio in ragione della mancata pattuizione di un corrispettivo per il godimento dei locali, della mancata emissione nel corso del rapporto delle fatture mensili per il pagamento del canone e della tra- smissione del sollecito di pagamento solo dopo alcuni mesi la cessazione dal ruolo di rappre- sentante legale e socio della società conduttrice del dott. . Concludeva chiedendo la re- CP_2 voca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 14 2. Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., il Tribunale dichiarava la contumacia della parte opposta e, rilevato che la controversia aveva per oggetto un contratto di locazione, disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 447-bis e 426 c.p.c., assegnando alle parti termini perentori per il deposito di memorie integrative ed eventuali documenti. All'udienza fissata per la discussione, revocava l'ordinanza di contumacia, essendosi nelle more costituita l'opposta.
3. L'opposta, nel costituirsi in giudizio, deduceva che la registrazione del contratto, sebbene effettuata dopo la cessazione del rapporto, aveva sanato la nullità con efficacia ex tunc. Chie- deva il rigetto della domanda di annullamento del contratto, sia perché il dott. era stato CP_2 autorizzato alla stipulazione dal consiglio di amministrazione della Società locatrice, sia perché il contratto era stato ratificato mediante regolare e volontaria esecuzione. Insisteva, quindi, per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e, comunque, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma in contestazione.
4. Autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, all'esito di istruzione mera- mente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 5993/2024, pubblicata il 12/06/2024, rigetta- va l'opposizione.
4.1 Nel motivare la decisione, il Tribunale osservava che il contratto di locazione oggetto di causa era stato registrato e che la registrazione, sia pure tardiva, aveva efficacia sanante ex tunc secondo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. n. 16742/2021).
4.2 Quanto all'eccezione di annullabilità del contratto, rilevava che era pacifico, ed anzi espressamente riconosciuto, che l'opponente aveva utilizzato l'immobile per tutto il 2019: il contratto, quand'anche astrattamente annullabile per conflitto di interessi, era stato convalidato mediante esecuzione (art. 1444 c.c.) dalla conduttrice, la quale era ben consapevole, all'epoca, del fatto che il dott. fosse rappresentante legale di entrambe le società con- Controparte_2 traenti e, perciò, era certamente a conoscenza del motivo di annullabilità.
4.3 Riguardo, infine, alla contestazione circa l'avvenuta stipulazione del contratto e la pattui- zione del corrispettivo negoziale, osservava che l'opponente non aveva allegato né, tanto me- no, dimostrato l'eventuale ed ipotetico diverso titolo in forza del quale aveva avuto il godimen- to dell'immobile.
5. Avverso detta sentenza ha interposto appello affidato a tre mo- Controparte_3 tivi.
pagina 7 di 14 5.1 Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia fondato la decisione sul contratto di locazione del 21/1/2019, nonostante questo fosse stato tempestivamente discono- sciuto dall'opponente con il primo atto successivo alla notifica del decreto ingiuntivo e l'opposta non avesse dichiarato di volersi avvalere di tale documento a mezzo di istanza di ve- rificazione. Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di inefficacia e di inutilizzabilità del documento in questione per effetto del suo disconoscimento.
5.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per essere incorso il
Tribunale in violazione della norma di cui all'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova. Deduce che, non essendo utilizzabile ai fini della decisione il contratto prodotto in giudizio, avrebbe dovuto provare in altro modo i fatti costituitivi Controparte_1 del credito, non essendo onere di provare un diverso titolo sotteso alla Controparte_3 utilizzazione dell'immobile.
5.3 Con il terzo motivo deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha ritenu- to che il contratto di locazione, quand'anche originariamente nullo, fosse stato sanato tramite la sua registrazione (sia pure tardiva), nonostante, in tesi, “il disconoscimento operato ritualmen- te, non seguito da istanza di verificazione, ha reso processualmente tamquam non esset il do- cumento de quo”.
5.4 L'appellante deduce, altresì, che il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha rite- nuto che il contratto, quand'anche astrattamente annullabile per conflitto di interessi, sia stato convalidato mediante esecuzione (art. 1444 c.c.) dalla conduttrice. Osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non è affatto pacifico che l'opponente avesse avuto il pieno godimento ed avesse utilizzato l'immobile nel 2019 (ossia nel periodo di asserita vigenza con- trattuale) avendo anzi la stessa “recisamente negato qualsivoglia di rapporto negoziale, sia a titolo oneroso che gratuito”. Deduce, inoltre, che anche se si ritenesse ravvisabile una convali- da, la stessa sarebbe stata posta in essere da “ del dott. , il quale -in tutta CP_3 CP_2 evidenza- non poteva convalidare alcunché”, non avendo alcuna legittimazione in merito ai sensi dell'art. 1444, c. 3 c.c. Infine, osserva che la convalida tacita del contratto costituisce cir- costanza ed allegazione che avrebbe dovuto essere rilevata ed eccepita dall'opposta nella prima memoria difensiva utile, trattandosi di eccezione in senso stretto e non già rilevabile d'ufficio.
pagina 8 di 14 6. L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. Ha dedotto che, diversamente da quanto so- stenuto dall'appellante, in primo grado il contratto non era stato disconosciuto;
che il preteso conflitto di interesse era insussistente perché il dott. aveva sottoscritto il contratto per CP_2
Brain&Care a ciò autorizzato dal consiglio di amministrazione e che comunque, come ritenuto dal Tribunale, la società conduttrice aveva utilizzato l'immobile così convalidando l'operato del legale rappresentante.
7. Con ordinanza del 15/01/2025 la Corte ha ammesso prove per interrogatorio e testimoni dedotte dalle parti. Espletata l'istruttoria, all'udienza del 3/12/2025, all'esito della discussione, la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo trascritto in calce.
***
8. I primi due motivi che, per la stretta connessione delle questioni poste, devono essere esa- minati congiuntamente, sono infondati.
9. Va premesso che, ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c. il disconoscimento di una scrittu- ra privata, pur non richiedendo formule sacramentali, deve consistere in una dichiarazione chiara, specifica e inequivoca, volta a negare l'autenticità della scrittura o della sua sottoscri- zione. Tale impugnazione deve essere formulata in modo espresso e determinato, con riferi- mento al documento contestato e al profilo (scrittura o sottoscrizione) oggetto di disconosci- mento (cfr., da ultimo, Cass. n. 18491/2024).
9.1 Nel caso di specie, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'odierno appellante, ha contestato il valore probatorio e l'utilizzabilità del contratto oggetto di causa nel modo se- guente: “in ogni caso, tale documento viene recisamente impugnato e disconosciuto quanto al- la sua portata formale e sostanziale e si insta affinché il Tribunale di Milano non ne tenga conto in alcun modo, stante la sua palese irritualità, invalidità ed inefficacia. Ovviamente cir- ca la genuinità del suo contenuto (data di sedicente sottoscrizione, contenuto” delle pattuizio- ni, ecc.) la società formula ogni più ampia riserva in ogni sede giurisdizionale, CP_3 ivi compresa quella penale” (cfr. pag. 10 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
9.2 Si tratta, con tutta evidenza, di un assunto non già finalizzato a contestare l'autenticità della scrittura o della sottoscrizione (a contestare, cioè, la riferibilità della sottoscrizione al suo apparente autore), ma a negarne il valore probatorio in quanto, in tesi, formata dal soggetto che, alla data apparente della stessa, rivestiva la qualità di legale rappresentante di entrambe le parti e della quale viene prospettata non già la falsità della sottoscrizione (tanto è vero che, sot-
pagina 9 di 14 to altro profilo, viene dedotta l'annullabilità del contratto perché sottoscritto dal dott. CP_2 per entrambe le parti e quindi in conflitto di interessi), ma la possibile falsità ideologica (si pro- spetta, cioè, la possibilità che la scrittura sia stata redatta e sottoscritta in epoca successiva per giustificare la pretesa creditoria). La questione che si pone, quindi, non è se la sottoscrizione sia genuina, ma se, sotto altri profili, il contratto sia valido e idoneo a provare il credito aziona- to in via monitoria.
9.3 Ne consegue che, in difetto di un disconoscimento formalmente valido, il contratto di lo- cazione prodotto in giudizio conserva efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c. e poteva, quindi, legittimamente essere utilizzato dal primo giudice ai fini della decisione. Deve quindi ritenersi che l'onere probatorio incombente sulla parte opposta sia stato correttamente assolto
(la società ha prodotto in giudizio il contratto di locazione, regolarmente registrato e ha CP_1 allegato che la ha goduto dei locali per l'intero anno 2019, senza cor- Controparte_3 rispondere il canone pattuito); a fronte di ciò, l'appellante non ha, invece, fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'esistenza di un diverso titolo giuridico in forza del quale avrebbe goduto dell'immobile, né ha articolato mezzi istruttori volti a dimostrare l'asserita gratuità del rappor- to. In particolare, la dedotta esistenza di un contratto di comodato verbale è rimasta priva di ri- scontri documentali o testimoniali e si è risolta in una mera allegazione difensiva, del tutto sfornita di prova.
10. È parimenti infondato il terzo motivo riguardante la pretesa nullità del contratto, dal pri- mo giudice qualificato come contratto di sub-locazione, per difetto di registrazione.
10.1 Il contratto, anche se tardivamente (e a distanza di anni dalla cessazione della sua effica- cia), è stato registrato. Secondo consolidato insegnamento del S.C., dal quale non vi è ragione di discostarsi, in tema di locazione di immobili il contratto, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato (Cass. s.u. n. 23601/2017;
Cass., n. 15582/2021). È difatti pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che la registra- zione tardiva di un contratto di locazione possa produrre effetti retroattivi, sanando la nullità originaria derivante dall'inadempimento dell'obbligo di registrazione. Tale effetto sanante è, tra l'altro, coerente con la natura funzionale della nullità prevista dall'art. 1, comma 346, della l. n. 311/2004, la quale è suscettibile di essere rimossa per effetto di adempimento tardivo
(Sentenza n. 26493 del 08/09/2022).
pagina 10 di 14 11. È per contro fondato il motivo di appello con il quale l'appellante deduce che il Tribu- nale avrebbe errato nel ritenere che sia intervenuta tacita convalida, da parte di
[...]
del contratto stipulato dal legale rappresentante in conflitto di interessi per avere CP_3
l'odierna appellante utilizzato, nel corso del 2019, i locali oggetto del contratto stesso.
11.1 In proposito è necessario premettere che il contratto oggetto di causa (con il quale Ma- nara Medical Center S.r.l. ha concesso in uso esclusivo a due locali Controparte_3 arredati con facoltà, per il concessionario, di utilizzare gli spazi comuni adibiti ad area d'attesa per i pazienti, a spogliatoi ed a servizi igienici) è stato sottoscritto dal dott. Controparte_2 quale legale rappresentante di entrambe le parti.
11.2 Si è in presenza, quindi, di un contratto concluso dal rappresentante con se stesso, in re- lazione al quale l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, che è onere dello stesso rappresentante superare, ove non sia ravvisabile e fatta valere una con- valida espressa o tacita da parte del rappresentato, mediante la dimostrazione di una delle due condizioni tassativamente previste, in via alternativa, dalla legge, vale a dire la predetermina- zione del contenuto di tale contratto da parte del rappresentato o l'autorizzazione specifica di quest'ultimo, la quale può considerarsi idonea ove sia accompagnata dalla puntuale indicazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo (Cass.
Sez. 6, 19/11/2019, n. 29959). D'altronde, per consolidata giurisprudenza, l'autorizzazione preventiva al rappresentante a contrarre con se stesso può ritenersi idonea ad escludere il con- flitto, e quindi l'annullabilità del negozio, solo se accompagnata dalla determinazione degli elementi negoziali essenziali, tali da garantire la tutela del rappresentato;
in difetto, e in parti- colare ove manchi ogni indicazione sul corrispettivo, l'autorizzazione si considera generica e, dunque, inidonea a neutralizzare il conflitto sicché in assenza di autorizzazione specifica e pun- tuale da parte del rappresentato, il contratto è da considerarsi annullabile ai sensi dell'art. 1395
c.c.
11.3 Nel caso in esame, non è stata fornita prova dell'esistenza di autorizzazione specifica da parte della società al dott. per la stipula del contratto con se Controparte_3 CP_2 stesso, non risultando agli atti alcuna deliberazione sociale che abbia definito in modo puntuale gli elementi essenziali del negozio. Trattandosi di società, d'altronde, occorreva fornire la pro- va della predeterminazione del contenuto del contratto ovvero dell'autorizzazione specifica alla sua conclusione da parte dell'assemblea dei soci. In alternativa, considerato che la compagine pagina 11 di 14 sociale di era composta da tre soci, tutti membri del consiglio di Parte_1 amministrazione (cfr. visura camerale), sarebbe stato quantomeno logico che tale autorizzazio- ne fosse formalizzata in un verbale assembleare o risultasse da una deliberazione del consiglio di amministrazione.
12 Neppure le risultanze istruttorie assunte in corso di causa consentono di ritenere provata l'esistenza di un'autorizzazione specifica da parte di alla stipula del Controparte_3 contratto del 21 gennaio 2019. In particolare, il teste pur richiamando colloqui tra i Tes_1 soci e accordi di massima sul corrispettivo “standard”, ha escluso di essere stato presente alla sottoscrizione e non è stato in grado di circostanziare meglio quando sarebbero avvenuti questi colloqui e l'esatto contenuto del contratto (non solo il corrispettivo, ma anche il contenuto di tutte le altre clausole). Sotto altro profilo, poi, il suo ricordo è risultato impreciso (comprensi- bilmente, dato il tempo trascorso dall'epoca dei fatti) laddove (mentre ha dichiarato di non ri- cordare il bilancio della al 31/12/2019 e se nello stesso fosse o meno Controparte_3 appostato un debito nei confronti di ha riferito che nel bilancio Controparte_1 di era riportato un credito nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 per fatture da emettere, voce che, invece, nel bilancio prodotto in giudizio dall'appellante
[...] ai fini dell'istanza di sospensione, non risulta appostata. Ancora più vaga la teste Tes_9
(impiegata di Manra Medical Center S.r.l. fino al 31/12/2019) che ha riferito solo di ricor-
[...] dare che “c'era un contratto” e che due stanze venivano utilizzate per l'attività di Parte_1
Tali dichiarazioni, pertanto, lungi dal dimostrare un'autorizzazione specifica ovve-
[...] ro la puntuale predeterminazione del contenuto del contratto da parte del soggetto rappresenta- to, si limitano a confermare intese generiche, inidonee a neutralizzare il conflitto di interessi presunto dall'art. 1395 c.c. Ne consegue che il contratto deve ritenersi annullabile ai sensi dell'art. 1395 c.c.
13 Posto che trattasi di contratto annullabile, va altresì evidenziato, quanto alla convalida del negozio, che la stessa, come argomentato dall'appellante, non è rilevabile d'ufficio, formando oggetto, secondo l'insegnamento del S.C., di un'eccezione di merito in senso stretto, in quanto consiste in una sostanziale rinunzia all'azione di annullamento subordinata alla duplice condi- zione della acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà di non avva- lersene, non ponendosi come l'effetto automatico di una previsione di legge, ma ricollegandosi ad una manifestazione di volontà della parte (così, Cass. n. 5794/2017).
pagina 12 di 14 13.1 Nella fattispecie, si è costituita tardivamente nel giudizio di Controparte_1 primo grado ed è pertanto decaduta dal diritto di sollevare eccezioni, quale, appunto, quella di convalida del contratto annullabile, non rilevabili d'ufficio. Il Tribunale ha pertanto errato nel ritenere intervenuta, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta opposta, la con- valida del contratto annullabile.
13.2 Peraltro, anche qualora si dovesse ritenere ammissibile l'eccezione di intervenuta con- valida, la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento. Nella fattispecie, ad avviso della Corte, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non è ravvisabile una condotta integrante convalida tacita. Non può, infatti, ritenersi che la convalida del contratto di locazione derivi dal mero utilizzo di fatto, da parte di dei locali nel Controparte_3 corso del 2019. Va infatti osservato che durante tutto il periodo di vigenza del contratto, la concedente non ha mai chiesto e la conduttrice non ha mai pagato alcunché a titolo canone e che non vi sono elementi dai quali poter desumere che i soci dell'odierna appellante fossero a conoscenza dell'esistenza del contratto. Va considerato, invero, a quest'ultimo proposito: che per tutta la durata del contratto la concedente non ha emesso le fatture mensili previste dal con- tratto e che del contratto non vi è menzione alcuna nei documenti prodotti in atti (verbale di as- semblea); che la fattura, emessa nel dicembre 2020 (un anno dopo la cessazione del contratto), risulta essere stata inviata all'odierna appellante solo il 17/2/2021 (successivamente, quindi, all'assemblea del 28/1/2020 nel corso della quale i soci presero atto della cessazione del dott.
dalla carica di componente del consiglio di amministrazione) e che il pagamento fu ri- CP_2 chiesto, per la prima volta, nell'aprile 2021e alla richiesta di pagamento seguì l'immediata con- testazione di circa la carenza di un titolo legittimante la richiesta di Controparte_3 pagamento. La convalida presuppone un atto positivo e inequivoco di conferma, che nel caso di specie risulta del tutto assente. Parimenti irrilevante, poi, è anche la circostanza che nell'anno successivo abbia concluso un contratto di locazione per altri Controparte_3 due diversi locali concessi in uso dal dott. , dopo l'uscita dalla compagine sociale (con- CP_2 tratto questo ultimo, a differenza del primo, regolarmente registrato e per il quale la concedente
Immobiliare AR S.r.l. ha emesso regolari fatture mensili). A quanto appena osservato, deve aggiungersi, infine, che, in ogni caso, la convalida non può provenire dal rappresentante che ha agito in conflitto di interessi (art. 1441, 3° comma c.c.).
pagina 13 di 14 14 Alla luce di quanto sopra esposto, il contratto oggetto di causa deve essere annullato, in difetto di convalida, perché concluso in conflitto di interessi in assenza di preventiva, specifica e puntuale autorizzazione o predeterminazione del contenuto contrattuale da parte del soggetto rappresentato ( . La domanda dell'appellata, fondata sul contratto in Controparte_3 questione (non sono state avanzate domande in via subordinata), non può quindi trovare acco- glimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
15 Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5993/2024, pubblicata in data 12/06/2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revo- ca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di en- trambi i gradi di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, quanto al primo gra- do in complessivi euro 5.810,00 e quanto al presente grado di giudizio in euro 8.256,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 03/12/2025
Il Presidente
BE ON
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Agostino Araneo, magi- strato ordinario in tirocinio.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte, composta dai seguenti magistrati: dott. BE ON - Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia Federici - Consigliere dott. Antonio Corte - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da
C.F. e P. IVA ) in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lupo Parte_2
(C.F. – pec: ed elettivamente do- C.F._1 Email_1 miciliata all'indicato indirizzo pec. appellante contro
(C.F. e P. IVA Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , rap- P.IVA_2 Controparte_2 presentata e difesa dall'avv. Paolo Maltese (C.F: pec: C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Email_2 sito in Milano, via Bianca Maria n. 17; appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5993/2024, pubblicata il
12/06/2024, in materia di “Altri istituti del diritto delle locazioni”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 14
Per Controparte_3
“Nel merito accogliere il presente gravame ed annullare la sentenza di primo grado appellata, e per l'effetto -in accoglimento delle domande svolte in prime cure- così disporre: revocare il decreto ingiuntivo n. 6102/2023 reso dal Tribunale di Milano, R.G. n. 9831/2023, in quanto emesso in assenza dei presupposti richiesti ex lege, per le ragioni dedotte in atti e per quanto si verrà in seguito ad esplicitare.
Revocare con qualunque statuizione il decreto ingiuntivo opposto, atteso che esso era/è infon- dato – in relazione alla pretesa creditoria ad esso sottesa – nell'an e nel quantum.
Ad effetti equivalenti, accertare e dichiarare che la società in li- Controparte_1 quidazione non è creditrice nei confronti della società per i titoli invo- Controparte_3 cati dalla prima a carico della seconda.
Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo in quanto la pretesa creditoria è sfornita del benché minimo elemento probatorio.
Sempre e comunque, accertare e dichiarare - per le ragioni esposte - la giuridica inesistenza e/o la invalidità (sub specie di nullità e/o di annullabilità) del contratto azionato ex adverso, la cui portata - formale e sostanziale - è recisamente contestata.
Dare atto, sempre e comunque, della censura di disconoscimento del contratto de quo e della eccezione di sua inopponibilità alla odierna opponente (cui non ha fatto seguito la eventuale istanza di verificazione).
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Condannare la società convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale del liquidatore della società
[...]
(con riserva di deferire il giuramento) sui seguenti capito- Controparte_1 Controparte_1 li:
1) Vero che la società ha materialmente redatto la scrittura privata Controparte_1 che Le si mostra (doc. n. 2 fascicolo monitorio) nei primi mesi dell'anno 2023?
2) Vero che alla data dell'08.04.2021 - giorno di invio della diffida di pagamento da a CP_1
- il contratto azionato in sede monitoria non era ancora stato redatto? CP_3
pagina 2 di 14 3) Vero che la società si è determinata a richiedere il pagamento Controparte_1 della somma per cui è causa per ragioni di inimicizia tra il dott. e il legale Controparte_2 rappresentante della società cessionaria di una parte delle quote di Controparte_4 già detenute dal dottor ? CP_3 CP_2
Si chiede disporsi l'ordine di esibizione a carico della convenuta opposta dei partitari contabili clienti/fornitori, schede contabili, libro giornale e registri IVA.
Riservata la richiesta di deferimento del giuramento a controparte.
Per : Controparte_1 in via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per Controparte_3 tutti i motivi indicati nel presente atto;
Accertare e dichiarare inammissibile, in quanto domanda nuova, l'asserito disconoscimento ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c. del contratto per cui oggi è causa;
Ammettere i documenti depositati dall'appellata nel presente giudizio sub Docc. 1 e 2, trattan- dosi di documentazione sopravvenuta.
Nel merito:
Rigettare l'appello proposto dalla soc. in quanto infondato in fatto ed Controparte_3 in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5993/2024 del Tribunale di
Milano, R.G. n. 26410/2023;
Condannare al pagamento in favore della soc. Controparte_3 Controparte_1
delle spese e compensi di causa.
[...] in via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della soc. e per testimoni sulle circostanze dedotte in narrati- Controparte_3 va ed in particolare sulle seguenti:
1) Vero che dal 1.1.2019 al 31.12.2019 ha svolto la propria attività Controparte_3 presso l'immobile di via AR, nn.15/17, piano interrato, ossia presso la sede della soc. Ma- nara Medical Center s.r.l., obbligandosi a corrispondere a quest'ultima un corrispettivo mensile pari a € 3.200,00 oltre iva, per l'utilizzo di n. 2 stanze e servizi accessori (segreteria, n. 1 stam- pante centralizzata, n. 1 computer, fornitura di energia elettrica, riscaldamento e climatizzazio- ne, pulizia, etc) (si rammostrino docc. 16, 17, 18, 18 bis).
pagina 3 di 14 2) Vero che, unitamente ai Dott.ri e nel mese di gennaio Testimone_1 Testimone_2
2019 la soc. i soci e il Consiglio di Amministrazione di Controparte_1
hanno discusso e concordato i termini del contratto (si rammostri Doc. 2 Controparte_3 del fascicolo monitorio), per l'uso di n. 2 stanze, oltre all'erogazione dei servizi (cfr. art.
3.4 del contratto), dell'immobile sito al piano interrato di via AR, 15/17, Milano dal 1.1.2019 al 31.12.2019, con la previsione di un corrispettivo mensile di € 3.200, oltre iva;
3) Vero che il Dott. , in qualità di legale rappresentante p.t. del Controparte_2 Parte_3
concesse a in forza di contratto (si rammostri doc. 2 del
[...] Parte_1 fascicolo monitorio) l'uso di n. 2 stanze, unitamente all'erogazione dei servizi (cfr. art.
3.4 del contratto), dell'immobile sito al piano interrato di via AR, 15/17, Milano dal 1.1.2019 al
31.12.2019, con la previsione di un corrispettivo mensile di Euro 3.200, oltre iva;
4) Vero che i soci, il Consiglio di Amministrazione di e il Dott. Controparte_3 [...]
sia all'atto di costituzione della società (si rammostri Doc. 14) sia all'atto di sotto- CP_5 scrizione del contratto (si rammostri Doc. 2 del fascicolo monitorio) erano a conoscenza che il
Dott. fosse anche il legale rappresentante della soc. Controparte_2 Controparte_1
[...]
5) Vero che nel gennaio 2019 i soci e il Consiglio di Amministrazione di Controparte_3 hanno autorizzato il Dott. a sottoscrivere in nome e per conto di
[...] Controparte_2 il contratto per l'uso di n. 2 stanze, oltre servizi, dell'immobile sito in Controparte_3
Milano, via AR, nn. 15/17, piano interrato (si rammostri Doc. 2 del fascicolo monitorio);
6) Vero che ha avuto la materiale disponibilità di n. 2 stanze, oltre Controparte_3 servizi, dell'immobile sito in Milano, via AR, nn. 15/17, piano interrato già a far data dal
1.1.2019 al fine di avviare l'attività ed essendo necessario adeguare/allestire i locali rispetto al- le specifiche esigenze inerenti la “tipologia dei trattamenti” da eseguirsi tramite il macchinario
“TMS”;
7) Vero che per il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2019 il Dott. , nella sua qualità di lega- CP_2 le rappresentante p.t. del a seguito della richiesta dei soci, del Consi- Controparte_1 glio di Amministrazione di e del Dott. decise di ac- Controparte_3 Testimone_2 cordare la sospensione del pagamento del corrispettivo di Euro 3.200, oltre IVA, concordato per l'uso di n. 2 stanze, oltre servizi, dell'immobile sito in Milano, via AR, nn. 15/17, pia- no interrato;
pagina 4 di 14 8) Vero che i soci, il Consiglio di Amministrazione di e il Dott. Controparte_3 Tes_2 ricevuta la fattura del 29.12.2020, pari a Euro 46.848,00, IVA inclusa emessa dal Ma-
[...] nara Medical Center (si rammostri Doc. 4 fascicolo monitorio e Docc. 22-23) chiesero al Dott.
, in qualità di legale rappresentante del di concedere Controparte_2 Controparte_1 almeno un mese di tempo per il saldo.
9) Vero che in data 9.4.21 inviò a una Controparte_1 Controparte_3 diffida per ottenere il pagamento della fattura del 29.12.2020, pari a Euro 46.848,00, IVA (si rammostri Doc. 3 fascicolo monitorio).
10) Vero che dal 1.1.2020 al 31.12.2020 il Dott. ha concesso a l'uso di n. CP_2 CP_3
2 stanze, oltre servizi, dell'immobile sito al piano terra di via AR, 15, Milano, a fronte del pagamento di un corrispettivo mensile di Euro 3200, oltre iva, successivamente ridotto del 50%
a far data dal secondo semestre del 2020 (si rammostrino Docc. 20-21);
11) Vero che il Dott. , in qualità di legale rappresentante p.t. della soc. Controparte_2 [...]
concesse a in forza di contratto (si rammostri Parte_4 Parte_1
Doc. 25) l'uso di n. 2 stanze, unitamente all'erogazione dei servizi, dell'immobile sito al piano terra di via AR, 15, Milano dal 1.1.2021 al 30.6.2021, con la previsione di un corrispettivo mensile di Euro 1.600, oltre iva, ossia ridotto quindi del 50% su richiesta di nel- Parte_1 la persona del Dott. ed a causa della pandemia da Covid-19; Controparte_6
12) Vero che nel gennaio 2021 i soci e il Consiglio di Amministrazione di Controparte_3 hanno autorizzato il Dott. , in qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_2 [...]
, a sottoscrivere in nome e per conto di il contratto Parte_5 Controparte_3 per l'uso di n. 2 stanze, oltre servizi, dell'immobile sito in Milano, via AR, nn. 15, piano terra (si rammostri Doc. 25).
Si indicano in qualità di testimoni:
- , residente in [...] sui capitoli da 1 a 12; Testimone_3
- residente a [...], sui capitoli da 1 a 12; Parte_2
- residente in[...], sui capitoli da 1 a 12; Testimone_2
- , domiciliato in via AR, 17, Milano, sui capitoli da 1 a 12; Testimone_1
- domiciliata in via AR, 15, Milano, sui capitoli da 1 a 12; Testimone_4
- residente a [...], sui capitoli 9-10-11-12 Controparte_6
- , residente a [...], sui capitoli 1-6; Testimone_5
pagina 5 di 14 - residente a [...] sui capitoli 1-6; Testimone_6
- residente a [...] sui capitoli 1-6; Testimone_7
- , residente a [...] sui capitoli 1-6”. Testimone_8
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva oppo- Controparte_3 sizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6102/2023 con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 46.848,00, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
, a titolo di canone di sublocazione per l'intero anno 2019 Controparte_1 di due locali adibiti a Studio medico, siti all'interno dell'immobile di Milano, via AR n.
15. L'opponente esponeva che: “il contratto inter partes -recante apparentemente data
21.01.2019- era stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 02.03.2023, ossia lo stesso giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo” e “in epoca ampiamente posteriore non solo alla sua presunta stipula (21.01.2019), ma anche alla sua (altrettanto pre- sunta) cessazione di validità e di efficacia (31.12.2019)”; il contratto era stato sottoscritto, sia per la parte locatrice che per la parte conduttrice, dal dott. , quale rappresen- Controparte_2 tante legale di entrambe le società contraenti, e, quindi, “in situazione di conflitto di interessi, rilevante ai sensi dell'art. 1395 c.c.”; la Società locatrice si era determinata ad agire giudizial- mente per soddisfare il credito “solo a seguito della cessione delle quote sociali da parte del dott. e delle di lui dimissioni dalla carica di amministratore”. L'opponente Controparte_2 eccepiva, quindi, la mancanza di prova scritta del credito ingiunto, sul presupposto che la scrit- tura privata versata in atti fosse “un documento giuridicamente inesistente, o comunque invali- do ed inefficace”, in quanto “nulla, perché non registrata in conformità alle inderogabili nor- me di settore, annullabile, perché siglata in oggettiva situazione di conflitto di interessi ed inefficace, perché priva dei requisiti minimi per contestualizzarla avuto riguardo alle parti contraenti e, soprattutto, alla data”. Deduceva, infine, l'inesistenza del rapporto locatizio in ragione della mancata pattuizione di un corrispettivo per il godimento dei locali, della mancata emissione nel corso del rapporto delle fatture mensili per il pagamento del canone e della tra- smissione del sollecito di pagamento solo dopo alcuni mesi la cessazione dal ruolo di rappre- sentante legale e socio della società conduttrice del dott. . Concludeva chiedendo la re- CP_2 voca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 14 2. Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., il Tribunale dichiarava la contumacia della parte opposta e, rilevato che la controversia aveva per oggetto un contratto di locazione, disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 447-bis e 426 c.p.c., assegnando alle parti termini perentori per il deposito di memorie integrative ed eventuali documenti. All'udienza fissata per la discussione, revocava l'ordinanza di contumacia, essendosi nelle more costituita l'opposta.
3. L'opposta, nel costituirsi in giudizio, deduceva che la registrazione del contratto, sebbene effettuata dopo la cessazione del rapporto, aveva sanato la nullità con efficacia ex tunc. Chie- deva il rigetto della domanda di annullamento del contratto, sia perché il dott. era stato CP_2 autorizzato alla stipulazione dal consiglio di amministrazione della Società locatrice, sia perché il contratto era stato ratificato mediante regolare e volontaria esecuzione. Insisteva, quindi, per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e, comunque, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma in contestazione.
4. Autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, all'esito di istruzione mera- mente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 5993/2024, pubblicata il 12/06/2024, rigetta- va l'opposizione.
4.1 Nel motivare la decisione, il Tribunale osservava che il contratto di locazione oggetto di causa era stato registrato e che la registrazione, sia pure tardiva, aveva efficacia sanante ex tunc secondo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. n. 16742/2021).
4.2 Quanto all'eccezione di annullabilità del contratto, rilevava che era pacifico, ed anzi espressamente riconosciuto, che l'opponente aveva utilizzato l'immobile per tutto il 2019: il contratto, quand'anche astrattamente annullabile per conflitto di interessi, era stato convalidato mediante esecuzione (art. 1444 c.c.) dalla conduttrice, la quale era ben consapevole, all'epoca, del fatto che il dott. fosse rappresentante legale di entrambe le società con- Controparte_2 traenti e, perciò, era certamente a conoscenza del motivo di annullabilità.
4.3 Riguardo, infine, alla contestazione circa l'avvenuta stipulazione del contratto e la pattui- zione del corrispettivo negoziale, osservava che l'opponente non aveva allegato né, tanto me- no, dimostrato l'eventuale ed ipotetico diverso titolo in forza del quale aveva avuto il godimen- to dell'immobile.
5. Avverso detta sentenza ha interposto appello affidato a tre mo- Controparte_3 tivi.
pagina 7 di 14 5.1 Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia fondato la decisione sul contratto di locazione del 21/1/2019, nonostante questo fosse stato tempestivamente discono- sciuto dall'opponente con il primo atto successivo alla notifica del decreto ingiuntivo e l'opposta non avesse dichiarato di volersi avvalere di tale documento a mezzo di istanza di ve- rificazione. Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di inefficacia e di inutilizzabilità del documento in questione per effetto del suo disconoscimento.
5.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per essere incorso il
Tribunale in violazione della norma di cui all'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova. Deduce che, non essendo utilizzabile ai fini della decisione il contratto prodotto in giudizio, avrebbe dovuto provare in altro modo i fatti costituitivi Controparte_1 del credito, non essendo onere di provare un diverso titolo sotteso alla Controparte_3 utilizzazione dell'immobile.
5.3 Con il terzo motivo deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha ritenu- to che il contratto di locazione, quand'anche originariamente nullo, fosse stato sanato tramite la sua registrazione (sia pure tardiva), nonostante, in tesi, “il disconoscimento operato ritualmen- te, non seguito da istanza di verificazione, ha reso processualmente tamquam non esset il do- cumento de quo”.
5.4 L'appellante deduce, altresì, che il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha rite- nuto che il contratto, quand'anche astrattamente annullabile per conflitto di interessi, sia stato convalidato mediante esecuzione (art. 1444 c.c.) dalla conduttrice. Osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non è affatto pacifico che l'opponente avesse avuto il pieno godimento ed avesse utilizzato l'immobile nel 2019 (ossia nel periodo di asserita vigenza con- trattuale) avendo anzi la stessa “recisamente negato qualsivoglia di rapporto negoziale, sia a titolo oneroso che gratuito”. Deduce, inoltre, che anche se si ritenesse ravvisabile una convali- da, la stessa sarebbe stata posta in essere da “ del dott. , il quale -in tutta CP_3 CP_2 evidenza- non poteva convalidare alcunché”, non avendo alcuna legittimazione in merito ai sensi dell'art. 1444, c. 3 c.c. Infine, osserva che la convalida tacita del contratto costituisce cir- costanza ed allegazione che avrebbe dovuto essere rilevata ed eccepita dall'opposta nella prima memoria difensiva utile, trattandosi di eccezione in senso stretto e non già rilevabile d'ufficio.
pagina 8 di 14 6. L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. Ha dedotto che, diversamente da quanto so- stenuto dall'appellante, in primo grado il contratto non era stato disconosciuto;
che il preteso conflitto di interesse era insussistente perché il dott. aveva sottoscritto il contratto per CP_2
Brain&Care a ciò autorizzato dal consiglio di amministrazione e che comunque, come ritenuto dal Tribunale, la società conduttrice aveva utilizzato l'immobile così convalidando l'operato del legale rappresentante.
7. Con ordinanza del 15/01/2025 la Corte ha ammesso prove per interrogatorio e testimoni dedotte dalle parti. Espletata l'istruttoria, all'udienza del 3/12/2025, all'esito della discussione, la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo trascritto in calce.
***
8. I primi due motivi che, per la stretta connessione delle questioni poste, devono essere esa- minati congiuntamente, sono infondati.
9. Va premesso che, ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c. il disconoscimento di una scrittu- ra privata, pur non richiedendo formule sacramentali, deve consistere in una dichiarazione chiara, specifica e inequivoca, volta a negare l'autenticità della scrittura o della sua sottoscri- zione. Tale impugnazione deve essere formulata in modo espresso e determinato, con riferi- mento al documento contestato e al profilo (scrittura o sottoscrizione) oggetto di disconosci- mento (cfr., da ultimo, Cass. n. 18491/2024).
9.1 Nel caso di specie, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'odierno appellante, ha contestato il valore probatorio e l'utilizzabilità del contratto oggetto di causa nel modo se- guente: “in ogni caso, tale documento viene recisamente impugnato e disconosciuto quanto al- la sua portata formale e sostanziale e si insta affinché il Tribunale di Milano non ne tenga conto in alcun modo, stante la sua palese irritualità, invalidità ed inefficacia. Ovviamente cir- ca la genuinità del suo contenuto (data di sedicente sottoscrizione, contenuto” delle pattuizio- ni, ecc.) la società formula ogni più ampia riserva in ogni sede giurisdizionale, CP_3 ivi compresa quella penale” (cfr. pag. 10 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
9.2 Si tratta, con tutta evidenza, di un assunto non già finalizzato a contestare l'autenticità della scrittura o della sottoscrizione (a contestare, cioè, la riferibilità della sottoscrizione al suo apparente autore), ma a negarne il valore probatorio in quanto, in tesi, formata dal soggetto che, alla data apparente della stessa, rivestiva la qualità di legale rappresentante di entrambe le parti e della quale viene prospettata non già la falsità della sottoscrizione (tanto è vero che, sot-
pagina 9 di 14 to altro profilo, viene dedotta l'annullabilità del contratto perché sottoscritto dal dott. CP_2 per entrambe le parti e quindi in conflitto di interessi), ma la possibile falsità ideologica (si pro- spetta, cioè, la possibilità che la scrittura sia stata redatta e sottoscritta in epoca successiva per giustificare la pretesa creditoria). La questione che si pone, quindi, non è se la sottoscrizione sia genuina, ma se, sotto altri profili, il contratto sia valido e idoneo a provare il credito aziona- to in via monitoria.
9.3 Ne consegue che, in difetto di un disconoscimento formalmente valido, il contratto di lo- cazione prodotto in giudizio conserva efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c. e poteva, quindi, legittimamente essere utilizzato dal primo giudice ai fini della decisione. Deve quindi ritenersi che l'onere probatorio incombente sulla parte opposta sia stato correttamente assolto
(la società ha prodotto in giudizio il contratto di locazione, regolarmente registrato e ha CP_1 allegato che la ha goduto dei locali per l'intero anno 2019, senza cor- Controparte_3 rispondere il canone pattuito); a fronte di ciò, l'appellante non ha, invece, fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'esistenza di un diverso titolo giuridico in forza del quale avrebbe goduto dell'immobile, né ha articolato mezzi istruttori volti a dimostrare l'asserita gratuità del rappor- to. In particolare, la dedotta esistenza di un contratto di comodato verbale è rimasta priva di ri- scontri documentali o testimoniali e si è risolta in una mera allegazione difensiva, del tutto sfornita di prova.
10. È parimenti infondato il terzo motivo riguardante la pretesa nullità del contratto, dal pri- mo giudice qualificato come contratto di sub-locazione, per difetto di registrazione.
10.1 Il contratto, anche se tardivamente (e a distanza di anni dalla cessazione della sua effica- cia), è stato registrato. Secondo consolidato insegnamento del S.C., dal quale non vi è ragione di discostarsi, in tema di locazione di immobili il contratto, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato (Cass. s.u. n. 23601/2017;
Cass., n. 15582/2021). È difatti pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che la registra- zione tardiva di un contratto di locazione possa produrre effetti retroattivi, sanando la nullità originaria derivante dall'inadempimento dell'obbligo di registrazione. Tale effetto sanante è, tra l'altro, coerente con la natura funzionale della nullità prevista dall'art. 1, comma 346, della l. n. 311/2004, la quale è suscettibile di essere rimossa per effetto di adempimento tardivo
(Sentenza n. 26493 del 08/09/2022).
pagina 10 di 14 11. È per contro fondato il motivo di appello con il quale l'appellante deduce che il Tribu- nale avrebbe errato nel ritenere che sia intervenuta tacita convalida, da parte di
[...]
del contratto stipulato dal legale rappresentante in conflitto di interessi per avere CP_3
l'odierna appellante utilizzato, nel corso del 2019, i locali oggetto del contratto stesso.
11.1 In proposito è necessario premettere che il contratto oggetto di causa (con il quale Ma- nara Medical Center S.r.l. ha concesso in uso esclusivo a due locali Controparte_3 arredati con facoltà, per il concessionario, di utilizzare gli spazi comuni adibiti ad area d'attesa per i pazienti, a spogliatoi ed a servizi igienici) è stato sottoscritto dal dott. Controparte_2 quale legale rappresentante di entrambe le parti.
11.2 Si è in presenza, quindi, di un contratto concluso dal rappresentante con se stesso, in re- lazione al quale l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, che è onere dello stesso rappresentante superare, ove non sia ravvisabile e fatta valere una con- valida espressa o tacita da parte del rappresentato, mediante la dimostrazione di una delle due condizioni tassativamente previste, in via alternativa, dalla legge, vale a dire la predetermina- zione del contenuto di tale contratto da parte del rappresentato o l'autorizzazione specifica di quest'ultimo, la quale può considerarsi idonea ove sia accompagnata dalla puntuale indicazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo (Cass.
Sez. 6, 19/11/2019, n. 29959). D'altronde, per consolidata giurisprudenza, l'autorizzazione preventiva al rappresentante a contrarre con se stesso può ritenersi idonea ad escludere il con- flitto, e quindi l'annullabilità del negozio, solo se accompagnata dalla determinazione degli elementi negoziali essenziali, tali da garantire la tutela del rappresentato;
in difetto, e in parti- colare ove manchi ogni indicazione sul corrispettivo, l'autorizzazione si considera generica e, dunque, inidonea a neutralizzare il conflitto sicché in assenza di autorizzazione specifica e pun- tuale da parte del rappresentato, il contratto è da considerarsi annullabile ai sensi dell'art. 1395
c.c.
11.3 Nel caso in esame, non è stata fornita prova dell'esistenza di autorizzazione specifica da parte della società al dott. per la stipula del contratto con se Controparte_3 CP_2 stesso, non risultando agli atti alcuna deliberazione sociale che abbia definito in modo puntuale gli elementi essenziali del negozio. Trattandosi di società, d'altronde, occorreva fornire la pro- va della predeterminazione del contenuto del contratto ovvero dell'autorizzazione specifica alla sua conclusione da parte dell'assemblea dei soci. In alternativa, considerato che la compagine pagina 11 di 14 sociale di era composta da tre soci, tutti membri del consiglio di Parte_1 amministrazione (cfr. visura camerale), sarebbe stato quantomeno logico che tale autorizzazio- ne fosse formalizzata in un verbale assembleare o risultasse da una deliberazione del consiglio di amministrazione.
12 Neppure le risultanze istruttorie assunte in corso di causa consentono di ritenere provata l'esistenza di un'autorizzazione specifica da parte di alla stipula del Controparte_3 contratto del 21 gennaio 2019. In particolare, il teste pur richiamando colloqui tra i Tes_1 soci e accordi di massima sul corrispettivo “standard”, ha escluso di essere stato presente alla sottoscrizione e non è stato in grado di circostanziare meglio quando sarebbero avvenuti questi colloqui e l'esatto contenuto del contratto (non solo il corrispettivo, ma anche il contenuto di tutte le altre clausole). Sotto altro profilo, poi, il suo ricordo è risultato impreciso (comprensi- bilmente, dato il tempo trascorso dall'epoca dei fatti) laddove (mentre ha dichiarato di non ri- cordare il bilancio della al 31/12/2019 e se nello stesso fosse o meno Controparte_3 appostato un debito nei confronti di ha riferito che nel bilancio Controparte_1 di era riportato un credito nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 per fatture da emettere, voce che, invece, nel bilancio prodotto in giudizio dall'appellante
[...] ai fini dell'istanza di sospensione, non risulta appostata. Ancora più vaga la teste Tes_9
(impiegata di Manra Medical Center S.r.l. fino al 31/12/2019) che ha riferito solo di ricor-
[...] dare che “c'era un contratto” e che due stanze venivano utilizzate per l'attività di Parte_1
Tali dichiarazioni, pertanto, lungi dal dimostrare un'autorizzazione specifica ovve-
[...] ro la puntuale predeterminazione del contenuto del contratto da parte del soggetto rappresenta- to, si limitano a confermare intese generiche, inidonee a neutralizzare il conflitto di interessi presunto dall'art. 1395 c.c. Ne consegue che il contratto deve ritenersi annullabile ai sensi dell'art. 1395 c.c.
13 Posto che trattasi di contratto annullabile, va altresì evidenziato, quanto alla convalida del negozio, che la stessa, come argomentato dall'appellante, non è rilevabile d'ufficio, formando oggetto, secondo l'insegnamento del S.C., di un'eccezione di merito in senso stretto, in quanto consiste in una sostanziale rinunzia all'azione di annullamento subordinata alla duplice condi- zione della acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà di non avva- lersene, non ponendosi come l'effetto automatico di una previsione di legge, ma ricollegandosi ad una manifestazione di volontà della parte (così, Cass. n. 5794/2017).
pagina 12 di 14 13.1 Nella fattispecie, si è costituita tardivamente nel giudizio di Controparte_1 primo grado ed è pertanto decaduta dal diritto di sollevare eccezioni, quale, appunto, quella di convalida del contratto annullabile, non rilevabili d'ufficio. Il Tribunale ha pertanto errato nel ritenere intervenuta, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta opposta, la con- valida del contratto annullabile.
13.2 Peraltro, anche qualora si dovesse ritenere ammissibile l'eccezione di intervenuta con- valida, la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento. Nella fattispecie, ad avviso della Corte, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non è ravvisabile una condotta integrante convalida tacita. Non può, infatti, ritenersi che la convalida del contratto di locazione derivi dal mero utilizzo di fatto, da parte di dei locali nel Controparte_3 corso del 2019. Va infatti osservato che durante tutto il periodo di vigenza del contratto, la concedente non ha mai chiesto e la conduttrice non ha mai pagato alcunché a titolo canone e che non vi sono elementi dai quali poter desumere che i soci dell'odierna appellante fossero a conoscenza dell'esistenza del contratto. Va considerato, invero, a quest'ultimo proposito: che per tutta la durata del contratto la concedente non ha emesso le fatture mensili previste dal con- tratto e che del contratto non vi è menzione alcuna nei documenti prodotti in atti (verbale di as- semblea); che la fattura, emessa nel dicembre 2020 (un anno dopo la cessazione del contratto), risulta essere stata inviata all'odierna appellante solo il 17/2/2021 (successivamente, quindi, all'assemblea del 28/1/2020 nel corso della quale i soci presero atto della cessazione del dott.
dalla carica di componente del consiglio di amministrazione) e che il pagamento fu ri- CP_2 chiesto, per la prima volta, nell'aprile 2021e alla richiesta di pagamento seguì l'immediata con- testazione di circa la carenza di un titolo legittimante la richiesta di Controparte_3 pagamento. La convalida presuppone un atto positivo e inequivoco di conferma, che nel caso di specie risulta del tutto assente. Parimenti irrilevante, poi, è anche la circostanza che nell'anno successivo abbia concluso un contratto di locazione per altri Controparte_3 due diversi locali concessi in uso dal dott. , dopo l'uscita dalla compagine sociale (con- CP_2 tratto questo ultimo, a differenza del primo, regolarmente registrato e per il quale la concedente
Immobiliare AR S.r.l. ha emesso regolari fatture mensili). A quanto appena osservato, deve aggiungersi, infine, che, in ogni caso, la convalida non può provenire dal rappresentante che ha agito in conflitto di interessi (art. 1441, 3° comma c.c.).
pagina 13 di 14 14 Alla luce di quanto sopra esposto, il contratto oggetto di causa deve essere annullato, in difetto di convalida, perché concluso in conflitto di interessi in assenza di preventiva, specifica e puntuale autorizzazione o predeterminazione del contenuto contrattuale da parte del soggetto rappresentato ( . La domanda dell'appellata, fondata sul contratto in Controparte_3 questione (non sono state avanzate domande in via subordinata), non può quindi trovare acco- glimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
15 Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5993/2024, pubblicata in data 12/06/2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revo- ca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di en- trambi i gradi di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, quanto al primo gra- do in complessivi euro 5.810,00 e quanto al presente grado di giudizio in euro 8.256,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 03/12/2025
Il Presidente
BE ON
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Agostino Araneo, magi- strato ordinario in tirocinio.
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