Articolo 25 della Legge 6 febbraio 2007, n. 13
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4 marzo 2007
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21 marzo 2008
Art. 25. (Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del ((15 ottobre 2001)) del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunita' accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezzacomune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale).

1. E' data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) decisione del ((15 ottobre 2001)) relativa a privilegi e immunita' accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonche' ai loro organi e al loro personale;
b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunita' accordati ad ATHENA;
c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunita' accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.
Entrata in vigore il 21 marzo 2008
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