Art. 25. (Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del ((15 ottobre 2001)) del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunita' accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezzacomune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale).
1. E' data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) decisione del ((15 ottobre 2001)) relativa a privilegi e immunita' accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonche' ai loro organi e al loro personale;
b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunita' accordati ad ATHENA;
c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunita' accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.
1. E' data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) decisione del ((15 ottobre 2001)) relativa a privilegi e immunita' accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonche' ai loro organi e al loro personale;
b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunita' accordati ad ATHENA;
c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunita' accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.