Articolo 10 della Legge 8 gennaio 1931, n. 234
Articolo 9Articolo 11
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8 aprile 1931
Art. 10.

Le licenze rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge sono valide sino alla loro scadenza.

E' data tuttavia facolta' al Ministero delle comunicazioni, anche su richiesta del Ministero dell'interno, di disporre la rinnovazione della licenza secondo le modalita' della presente legge.

In tal caso l'interessato deve munirsi della licenza entro tre mesi dalla notificazione dell'invito da parte del Ministero delle comunicazioni.

I costruttori, i commercianti, gli importatori, i montatori e i riparatoti di materiali radioelettrici, e tutti coloro che, possedendo o usando stazioni private dei tipi indicati ai commi b), c) e d) dell'art. 5 siano tenuti a munirsi di una licenza, devono richiederla entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 8 aprile 1931