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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 5730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/07/2025 nella causa n. 5730/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
COCHIS
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. CRISTINA GIORDANINO CP_1 P.IVA_1
, assistita dall'avv. IOLANDA DEL Controparte_2
PRETE
assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_3
e Controparte_4 Controparte_2 rappresentati dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
PARTI CONVENUTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. il ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 110 2024 9015895784000, notificatagli il 30/05/2024 da per il pagamento della somma di € 614.292,65, limitatamente CP_5 all'importo di € 49.488,57 avente ad oggetto crediti di natura contributiva o sanzioni amministrative di pertinenza di , CP_3 CP_1 CP_2
e , portati dalle cinque cartelle
[...] Controparte_4 elencate alla pag. 3 del ricorso;
1 RGL n. 5730/2024
2. afferma il ricorrente che tutti i crediti incorporati nelle cartelle elencate sono estinti per prescrizione quinquennale;
agisce per ottenere l'accertamento della prescrizione dei crediti e l'annullamento dei titoli e dell'intimazione di pagamento, con assoluzione da ogni obbligazione di pagamento derivante dai titoli impugnati;
3. si è costituita affermando la regolare Controparte_2 notifica delle cartelle di pagamento e producendo i numerosi atti interruttivi della prescrizione posti in essere (comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, intimazioni di pagamento, pignoramento presso terzi), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo per il rigetto del ricorso;
4. gli enti impositori , CP_1 Controparte_2 Controparte_4
e si sono costituiti (quest'ultimo tardivamente) negando che
[...] CP_3 sia maturata la prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso;
5. all'odierna udienza la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di aver preso visione delle produzioni avversarie e di aver verificato che il termine di prescrizione è stato effettivamente interrotto per ciascuna cartella;
ha pertanto dichiarato di rinunciare all'azione e ha chiesto la compensazione delle spese di lite;
6. le difese di e si sono rimesse alla valutazione del giudice in CP_3 CP_1 punto spese, mentre la difesa di si è opposta alla compensazione CP_5 chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese;
7. va osservato che la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte poiché estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. n.
12953/2014); tuttavia, comportando una disposizione del diritto in contesa, la rinuncia all'azione necessita di una procura ad hoc in capo al difensore, senza che sia a tal fine sufficiente quella ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra tra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di
2 RGL n. 5730/2024
modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass.
n. 13636/2024 e n. 4837/2019);
8. il difensore del ricorrente Avv. Cochis che, all'odierna udienza, ha dichiarato di rinunciare all'azione per conto del sig. , non era Pt_1 munito dei relativi poteri in quanto privo di una procura speciale conferente il potere di disposizione del diritto sostanziale (che non gli è stato attribuito con la procura alle liti, che pur lo legittima a transigere e conciliare ed a rinunciare agli atti del giudizio e accettare rinunce);
9. dovendosi ritenere pertanto inefficace la rinuncia all'azione, la causa deve essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso in quanto la stessa parte ricorrente ha riconosciuto che i diritti azionati non sono estinti per prescrizione, essendo stato validamente interrotto il termine quinquennale con gli atti depositati da , ed il ricorso risulta infondato;
CP_5
10. quanto alla regolazione delle spese di giudizio, la richiesta di compensazione avanzata dalla parte ricorrente può essere accolta solo parzialmente, per l'atteggiamento processuale tenuto all'odierna udienza: la rinuncia alle domande, seppure priva di effetti sulla decisione, ha limitato gli oneri difensivi delle altre parti in relazione alla fase di discussione;
ne consegue – stante l'assenza di attività istruttoria – la compensabilità delle spese di lite nella misura di un terzo;
11. la restante parte di due terzi delle spese di lite segue la soccombenza e viene posta a carico del ricorrente;
non essendo prevista da alcuna norma la solidarietà attiva (l'art. 97 c.p.c. consente infatti la liquidazione cumulativa delle spese solo se a carico di più parti soccombenti), la stessa non si presume per cui la responsabilità della parte soccombente comporta che ciascuna delle controparti vittoriose, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cass. civ. 24/07/2017 n.
18256; Cass. civ. 27/03/2023 n. 8561);
12. quanto alla liquidazione per ciascuna delle parti convenute, deve differenziarsi la posizione di da quella dei singoli enti impositori;
il CP_5 valore della causa per corrisponde all'ammontare complessivo del CP_5
3 RGL n. 5730/2024
credito azionato in giudizio (€ 49.488,57), e la liquidazione deve avvenire in ragione dei valori medi per lo scaglione di riferimento;
per ciascuno degli enti impositori le spese debbono essere liquidate nei valori minimi (attesa la minor complessità delle difese) per lo scaglione di riferimento del credito di ciascuna parte (cfr. indicazioni riportate sulle cartelle e riassunte a pag.
3 del ricorso);
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- liquida le spese di lite sostenute da in Controparte_2 complessivi € 6.580,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed
IVA come per legge;
- liquida le spese di lite sostenute da e da Controparte_2 [...]
in complessivi € 3.291,00 oltre rimborso spese forfettarie Controparte_4 del 15% ed accessori di legge;
- liquida le spese di lite sostenute da in complessivi € 886,00 oltre CP_1 rimborso spese forfettarie del 15% ed accessori di legge;
- liquida le spese di lite sostenute da in complessivi € 886,00 oltre rimborso CP_3 spese forfettarie del 15% ed accessori di legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio in misura di un terzo;
- condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna delle parti convenute le spese di lite nella misura di due terzi di quanto sopra liquidato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/07/2025 nella causa n. 5730/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
COCHIS
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. CRISTINA GIORDANINO CP_1 P.IVA_1
, assistita dall'avv. IOLANDA DEL Controparte_2
PRETE
assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_3
e Controparte_4 Controparte_2 rappresentati dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
PARTI CONVENUTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. il ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 110 2024 9015895784000, notificatagli il 30/05/2024 da per il pagamento della somma di € 614.292,65, limitatamente CP_5 all'importo di € 49.488,57 avente ad oggetto crediti di natura contributiva o sanzioni amministrative di pertinenza di , CP_3 CP_1 CP_2
e , portati dalle cinque cartelle
[...] Controparte_4 elencate alla pag. 3 del ricorso;
1 RGL n. 5730/2024
2. afferma il ricorrente che tutti i crediti incorporati nelle cartelle elencate sono estinti per prescrizione quinquennale;
agisce per ottenere l'accertamento della prescrizione dei crediti e l'annullamento dei titoli e dell'intimazione di pagamento, con assoluzione da ogni obbligazione di pagamento derivante dai titoli impugnati;
3. si è costituita affermando la regolare Controparte_2 notifica delle cartelle di pagamento e producendo i numerosi atti interruttivi della prescrizione posti in essere (comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, intimazioni di pagamento, pignoramento presso terzi), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo per il rigetto del ricorso;
4. gli enti impositori , CP_1 Controparte_2 Controparte_4
e si sono costituiti (quest'ultimo tardivamente) negando che
[...] CP_3 sia maturata la prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso;
5. all'odierna udienza la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di aver preso visione delle produzioni avversarie e di aver verificato che il termine di prescrizione è stato effettivamente interrotto per ciascuna cartella;
ha pertanto dichiarato di rinunciare all'azione e ha chiesto la compensazione delle spese di lite;
6. le difese di e si sono rimesse alla valutazione del giudice in CP_3 CP_1 punto spese, mentre la difesa di si è opposta alla compensazione CP_5 chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese;
7. va osservato che la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte poiché estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. n.
12953/2014); tuttavia, comportando una disposizione del diritto in contesa, la rinuncia all'azione necessita di una procura ad hoc in capo al difensore, senza che sia a tal fine sufficiente quella ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra tra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di
2 RGL n. 5730/2024
modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass.
n. 13636/2024 e n. 4837/2019);
8. il difensore del ricorrente Avv. Cochis che, all'odierna udienza, ha dichiarato di rinunciare all'azione per conto del sig. , non era Pt_1 munito dei relativi poteri in quanto privo di una procura speciale conferente il potere di disposizione del diritto sostanziale (che non gli è stato attribuito con la procura alle liti, che pur lo legittima a transigere e conciliare ed a rinunciare agli atti del giudizio e accettare rinunce);
9. dovendosi ritenere pertanto inefficace la rinuncia all'azione, la causa deve essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso in quanto la stessa parte ricorrente ha riconosciuto che i diritti azionati non sono estinti per prescrizione, essendo stato validamente interrotto il termine quinquennale con gli atti depositati da , ed il ricorso risulta infondato;
CP_5
10. quanto alla regolazione delle spese di giudizio, la richiesta di compensazione avanzata dalla parte ricorrente può essere accolta solo parzialmente, per l'atteggiamento processuale tenuto all'odierna udienza: la rinuncia alle domande, seppure priva di effetti sulla decisione, ha limitato gli oneri difensivi delle altre parti in relazione alla fase di discussione;
ne consegue – stante l'assenza di attività istruttoria – la compensabilità delle spese di lite nella misura di un terzo;
11. la restante parte di due terzi delle spese di lite segue la soccombenza e viene posta a carico del ricorrente;
non essendo prevista da alcuna norma la solidarietà attiva (l'art. 97 c.p.c. consente infatti la liquidazione cumulativa delle spese solo se a carico di più parti soccombenti), la stessa non si presume per cui la responsabilità della parte soccombente comporta che ciascuna delle controparti vittoriose, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cass. civ. 24/07/2017 n.
18256; Cass. civ. 27/03/2023 n. 8561);
12. quanto alla liquidazione per ciascuna delle parti convenute, deve differenziarsi la posizione di da quella dei singoli enti impositori;
il CP_5 valore della causa per corrisponde all'ammontare complessivo del CP_5
3 RGL n. 5730/2024
credito azionato in giudizio (€ 49.488,57), e la liquidazione deve avvenire in ragione dei valori medi per lo scaglione di riferimento;
per ciascuno degli enti impositori le spese debbono essere liquidate nei valori minimi (attesa la minor complessità delle difese) per lo scaglione di riferimento del credito di ciascuna parte (cfr. indicazioni riportate sulle cartelle e riassunte a pag.
3 del ricorso);
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- liquida le spese di lite sostenute da in Controparte_2 complessivi € 6.580,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed
IVA come per legge;
- liquida le spese di lite sostenute da e da Controparte_2 [...]
in complessivi € 3.291,00 oltre rimborso spese forfettarie Controparte_4 del 15% ed accessori di legge;
- liquida le spese di lite sostenute da in complessivi € 886,00 oltre CP_1 rimborso spese forfettarie del 15% ed accessori di legge;
- liquida le spese di lite sostenute da in complessivi € 886,00 oltre rimborso CP_3 spese forfettarie del 15% ed accessori di legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio in misura di un terzo;
- condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna delle parti convenute le spese di lite nella misura di due terzi di quanto sopra liquidato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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