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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8002 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Marcello Berlucchi (C.F. ), Elena A. Berlucchi Buratti (C.F. C.F._2
) ed Ilaria Mori (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 C.F._4 studio degli Avvocati Berlucchi in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 31;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._5
09/04/1989 , con l'avvocato Linda Recchimuzzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale
Tunisia n. 42 Milano;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia, l'onorevole Tribunale, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
(1) constata l'impossibilità di una gestione bigenitoriale a causa della condotta del padre CP_1 disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre RA , legittimando Persona_1 Parte_1 quest'ultima ad adottare in autonomia tutte le decisioni riguardanti la crescita, l'educazione, la salute ed il benessere del bambino nell'esclusivo interesse di quest'ultimo;
(2) aumentare l'assegno di mantenimento attualmente fissato in Euro 250,00 mensili ad almeno Euro
500,00 mensili onde tener conto dell'imminente necessità per la RA ed il figlio di reperire una Pt_1 nuova sistemazione abitativa, atteso l'intervenuto pignoramento della casa familiare di Brugherio, Viale
Monza 70, a seguito del mancato pagamento da parte di del mutuo immobiliare ivi gravante CP_1
e della conseguente esecuzione immobiliare promossa da Controparte_2
(3) disporre altresì che l'assegno di mantenimento così incrementato venga aumentato di una somma a forfait pari ad ulteriori Euro 150,00 al fine di coprire almeno in parte la quota di spese straordinarie, somma che così determinata potrà essere richiesta al datore di lavoro del SInor in una con il CP_1 mantenimento mensile mediante notificazione ai sensi dell'Art. 473 Bis n. 37 Cod. Proc. Civ..
Per parte resistente:
In via principale e nel merito:
a) Disporre l'affido congiunto del minore ai genitori, secondo le disposizioni di affidamento ER condiviso, con collocazione del minorealla madre;
b) Per effetto di quanto sopra, le decisioni piu´ importanti nell´interesse del figlio , relative alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori , tenuto Per_ conto di quelle che sono le capacita´ l´inclinazione naturale e le aspirazione dei minori. onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
c) Assegnare temporaneamente la casa familiare alla SI.ra , affinchè vi viva con il figlio–insistendo Pt_1 per la vendita della stessa;
d) Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avra´ la facolta´ di tenere il bambinocon CP_1 sé due pomeriggi a settimana ( martedi e giovedidalle 18.00 alle 21.00) nonche´ nei fini settimana alterni dal sabato alle 09.00 alla domenica sera alle ore 21.00. Il tutto tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra scolastici del minore;
e) I predetti diritti di visita dovranno essere inseriti in manieragraduale( inserendo un primo pomeriggio settimanale )e con l'aiuto di terze persone nel momento del passaggio del minore finchè non siano in grado di gestire tale momento in autonomia e serenità; pagina 2 di 7 f) Quanto alla ferie estive , il bambino trascorreràcon i genitori un pari periodo di tempo, comunicando reciprocamente le data e località entro il 30 aprile di ogni anno;
g) Durante le festività natalizie e pasquali , il minoretrascorrerà , ad anni alterni, il natale e o Capodanno con la madre e la pasqua con il padre e viceversa tenendo sempre fede alla equa ripartizione dei periodi;
h) I genitori nei rispettivi periodi di permanenza del bambino presso loro , garantiscono il contatto quotidiano del minore con l'atro genitore,nonche´ garantire una buona comunicazionevia filo tra gli stessi;
i) Il padre, a titolo di contributo per il mantenimento delfiglio, verserà alla madre, con cadenza mensile entro il 20 di ogni mese e per dodicimensilità annue la somma di € 250,00 da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT;
j) Entrambi i genitori inoltre saranno tenuti a contribuire , nella misura del 50%, a tutte le spese di carattere straordinario ed extra scolastiche, purchè preventivamente concordate e previa presentazione di un documento fiscale comprovante la relativa spesa. Il tutto secondo le linee guida condivise tra il Tribunale di
Monzae l´Ordine Avvocati di Monza, prot del 07.05.2018, da intendersi qui trascritto;
k) Disporre affinché i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio, con ciascuno di essi , si impegnino inoltre a tutelare la figura paterna e materna ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell´onore e della reputazione l´uno dell´altro alla presenza del figlio;
alla udienza del 5.6.2025 il legale della ricorrente insiste nelle domande del ricorso, come specificate sopra il legale del resistente domanda affido esclusivo rafforzato e determinazione in euro 450 comprensivo delle spese straordinarie del contributo al mantenimento dovuto.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dalla relazione con Parte_2 CP_1 nasceva (23.12.2019); che con sentenza n. 106/23 del 9 novembre 2023 il Tribunale di Monza ne ER disponeva l'affido condiviso, con collocamento presso la madre, cui era assegnata la casa coniugale;
regolamentava i rapporti con il padre, a carico del quale poneva un contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 250, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che attuava comportamenti CP_1 aggressivi quando si recava a prendere il padre e non volevo più recarsi da lui;
che bloccava il ER CP_1 contatto telefonico della ricorrente, inibendo ogni comunicazione;
che in due occasioni chiamava i CP_1
Carabinieri, che riscontravano in lacrime;
che il minore rifiutava di recarsi presso il padre;
che dopo ER tali episodi non faceva più visita a , non contattava più la ricorrente ed ometteva il CP_1 ER versamento del contributo al mantenimento dovuto;
che egli interrompeva anche il pagamento del mutuo;
che la casa familiare era stata sottoposta a procedura esecutiva;
di aver richiesto al datore di lavoro di pagina 3 di 7 il versamento del contributo al mantenimento dovuto;
che manteneva anche la residenza CP_1 CP_1 presso l'abitazione familiare, in tal modo inibendo alla ricorrente la percezione dell'assegno unico;
concludeva domandando l'affido esclusivo rafforzato, l'aumento ad euro 500 mensili del contributo al mantenimento del minore, oltre ad euro 150 di spese straordinarie forfettizzate.
Si costituiva il quale esponeva che la crisi di coppia era da ascrivere alla relazione intrattenuta dalla CP_1 ricorrente con il proprio datore di lavoro;
che dopo gli accordi raggiunti, la madre aveva posto ostacoli alla frequentazione paterna ed erano intervenute le forze dell'ordine; che aveva ottimi rapporti con la di ER lui compagna;
di essere dipendente di Vitesse s.r,l. con reddito di circa 1550 e di avere in corso due finanziamenti di euro 415 mensili circa;
di vivere con la di lui madre in locazione con un canone mensile di euro 700,00; che la ricorrente aveva solida posizione lavorativa ed aveva instaurato relazione affettiva;
concludeva domandando l'affido condiviso, con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare, sino alla vendita;
la regolamentazione dei rapporti con e che fosse posto a ER proprio carico un contributo al mantenimento del minore nella misura mensile di euro 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 22.4.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
IC IS: vivo a Brugherio nella casa familiare, di proprietà di , c'era un mutuo che non è stato CP_1 pagato, la rata mensile era di euro 577 mensili, mi pare, e la pagavo io, fino a che convivevamo pagavo io. Quando abbiamo smesso di convivere avrebbe dovuto pagare lui, erano i nostri accordi, ma con denaro che avrei dovuto dare io, e lui mi avrebbe dovuto versare un mantenimento. Io lavoro a Brugherio come tessitrice, con reddito mensile di euro 1450, oltre 13ma. prendo
l'assegno unico di euro 237 mensili, ma potrebbe essere più alto, forse, perché ho faticato a togliere la residenza di CP_1 della casa familiare. Dopo che abbiamo fatto il primo accordo, lui è venuto tre giorni e poi è sparito di nuovo. È vero che Per_ Per_ conosce la nuova compagna del padre e ci va d'accordo, ma ha visto solo prima dell'accordo, dopo quella udienza Per_ del 2023 lui non ha più visto non lo vede da novembre 2023. Dal punto di vista economico non so perché non sia stato pagato il mutuo, ad un certo punto io non gli ho più dato i soldi del mutuo, perché lui non mi versava il mantenimento. A novembre 2023 lui mi ha versato una rata di mantenimento, senza le spese straordinarie, dopo di che è sparito anche quello, e abbiamo agito con il datore di lavoro, quindi adesso io ricevo il mantenimento ordinario da parte di Vitesse, da aprile 2024.
Non ho un nuovo compagno e non convivo. Non so dove andrò a vivere adesso che la casa viene venduta, vorrei comprarla io.
ID CA: io vivo a Brugherio, in una casa in locazione, con mia mamma, ho una nuova compagna ma non ci vivo, mia mamma lavora al Bennet, con reddito di 900 euro mensili, lavora part time, credo abbia 13ma e 14ma. io lavoro alla Vitesse con reddito mensile di euro 1500 circa, oltre 13ma. oltre alla locazione ho due finanziamenti, 100 euro per il telefono e 310 per l'auto. Io ho sempre pagato il mutuo senza che lei mi abbia versato nulla, io ho chiesto la sospensione del mutuo perché lei doveva comprare casa con il suo nuovo compagno, che adesso non c'è più. Lei la casa non l'ha più comparata Per_ e io non ho ricominciato a pagare il mutuo. non ho più visto da novembre 2023 perché dopo l'udienza sono andato a Per_ prenderlo 5/6 volte e lei mi ha detto che non me lo dava perché stava male, o non voleva venire, o c'erano altri motivi, pagina 4 di 7 ho chiamato più volte i Carabinieri, ma non è che potevano darmelo con la forza, quindi poi ad un certo punto non sono andato più. Il mantenimento non l'ho versato per due mesi, perché non vedevo il bambino, poi lei lo ha chiesto al datore di lavoro.
I legali domandavano breve rinvio per verificare le sorti della vendita della casa familiare;
alla udienza del
5.6.2025 il legale della ricorrente ha esposto che si è tenuta l'asta e l'immobile è stato aggiudicato alla signora per
135.000 euro, la signora dovrà chiedere un mutuo, sarà verosimilmente di euro 600 mensili.
I legali hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.
*******
Si ritiene di dover disporre l'affido esclusivo di (23.12.2019) alla madre, che potrà assumere anche le ER determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale: la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi;
-come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore;
-secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente ha manifestato il più completo disinteresse per , ER sia dal punto di vista affettivo che materiale, omettendo da oltre un anno l'esercizio del diritto di visita e il versamento di contributo al mantenimento.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio di Brugherio in vista della udienza del 22.4.2025 emerge che i servizi sociali non sono riusciti a mettersi in contatto con che , incontrato nel CP_1 ER corso della visita domiciliare, è apparso a suo agio nell'ambiente domestico;
che le insegnanti hanno rilevato un atteggiamento sereno ed un minore ben seguito dalla madre;
che in occasione della Festa del
Papà, avrebbe allegato di non avere un padre;
che non ha mai contattato la scuola ed il suo ER CP_1 ultimo accesso al registro elettronico risale al giugno 2023.
-Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per il minore, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna non consente la condivisione delle scelte evolutive che lo riguardano;
di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre. alla luce di quanto precede, appare opportuno disporre l'affido esclusivo di alla madre, che effettuerà ER in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione,
pagina 5 di 7 alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Alla udienza del 5.6.2025 il legale del resistente ha peraltro aderito a tale domanda.
-Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé il figlio previo preavviso di almeno 48 ore alla madre, alla presenza della stessa, ovvero di altra persona di sua fiducia, al fine di consentire una graduale ripresa dei rapporti, con modalità tutelanti per il minore;
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente è lavoratrice dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha percepito reddito di euro 10.507 per 6 mesi, pari – dedotti gli oneri tributari -ad euro 1542 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Ha acquistato la casa familiare, sottoposta a procedura esecutiva, ed allega che dovrà accendere mutuo con oneri non inferiori ad euro 600 secondo i prezzi di mercato;
percepisce euro 237 di assegno unico per il figlio.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 679.
Il resistente è lavoratore dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 29.638 pari – dedotti gli oneri tributari - ad euro 2032 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità
Vive in locazione con canone mensile di euro 760 comprensivo di spese condominiali, con contratto intestato anche alla di lui madre, e rimborsa finanziamento di euro 100, oltre ad altro di euro 310. considerata la metà del canone di locazione e spese simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 742.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 bis s.s. c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, viene determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate con decorrenza dalla data della domanda.
Viene determinata anche la misura forfettaria di rimborso delle spese straordinarie, attesa l'incomunicabilità
e l'assenza di rapporti tra i genitori, che inibiscono l'accordo in ordine alla loro effettuazione, nonché il loro rimborso.
-L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dal genitore collocatario ed affidatario, ai sensi di quanto disposto dal messaggio 1714/2022 INPS: Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
pagina 6 di 7 La natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
1.Affida in via esclusiva alla madre, che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore ER interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la ricorrente potrà anche ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé ed il figlio;
2. Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé il figlio previo preavviso di almeno 48 ore alla madre, alla presenza della ricorrente ovvero di persona di fiducia della ricorrente, al fine di consentire una graduale ripresa dei rapporti;
3. con decorrenza dicembre 2024 pone a carico del resistente l'importo di euro 500,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio, di cui euro 50 per rimborso forfettario spese straordinarie individuate secondo il
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza ed euro 450 a titolo di contributo al mantenimento ordinario. Sono comprese in tale ultima dicitura le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. L'importo del contributo ordinario verrà annualmente rivalutato, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024.
4. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per il figlio;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8002 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Marcello Berlucchi (C.F. ), Elena A. Berlucchi Buratti (C.F. C.F._2
) ed Ilaria Mori (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 C.F._4 studio degli Avvocati Berlucchi in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 31;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._5
09/04/1989 , con l'avvocato Linda Recchimuzzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale
Tunisia n. 42 Milano;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia, l'onorevole Tribunale, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
(1) constata l'impossibilità di una gestione bigenitoriale a causa della condotta del padre CP_1 disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre RA , legittimando Persona_1 Parte_1 quest'ultima ad adottare in autonomia tutte le decisioni riguardanti la crescita, l'educazione, la salute ed il benessere del bambino nell'esclusivo interesse di quest'ultimo;
(2) aumentare l'assegno di mantenimento attualmente fissato in Euro 250,00 mensili ad almeno Euro
500,00 mensili onde tener conto dell'imminente necessità per la RA ed il figlio di reperire una Pt_1 nuova sistemazione abitativa, atteso l'intervenuto pignoramento della casa familiare di Brugherio, Viale
Monza 70, a seguito del mancato pagamento da parte di del mutuo immobiliare ivi gravante CP_1
e della conseguente esecuzione immobiliare promossa da Controparte_2
(3) disporre altresì che l'assegno di mantenimento così incrementato venga aumentato di una somma a forfait pari ad ulteriori Euro 150,00 al fine di coprire almeno in parte la quota di spese straordinarie, somma che così determinata potrà essere richiesta al datore di lavoro del SInor in una con il CP_1 mantenimento mensile mediante notificazione ai sensi dell'Art. 473 Bis n. 37 Cod. Proc. Civ..
Per parte resistente:
In via principale e nel merito:
a) Disporre l'affido congiunto del minore ai genitori, secondo le disposizioni di affidamento ER condiviso, con collocazione del minorealla madre;
b) Per effetto di quanto sopra, le decisioni piu´ importanti nell´interesse del figlio , relative alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori , tenuto Per_ conto di quelle che sono le capacita´ l´inclinazione naturale e le aspirazione dei minori. onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
c) Assegnare temporaneamente la casa familiare alla SI.ra , affinchè vi viva con il figlio–insistendo Pt_1 per la vendita della stessa;
d) Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avra´ la facolta´ di tenere il bambinocon CP_1 sé due pomeriggi a settimana ( martedi e giovedidalle 18.00 alle 21.00) nonche´ nei fini settimana alterni dal sabato alle 09.00 alla domenica sera alle ore 21.00. Il tutto tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra scolastici del minore;
e) I predetti diritti di visita dovranno essere inseriti in manieragraduale( inserendo un primo pomeriggio settimanale )e con l'aiuto di terze persone nel momento del passaggio del minore finchè non siano in grado di gestire tale momento in autonomia e serenità; pagina 2 di 7 f) Quanto alla ferie estive , il bambino trascorreràcon i genitori un pari periodo di tempo, comunicando reciprocamente le data e località entro il 30 aprile di ogni anno;
g) Durante le festività natalizie e pasquali , il minoretrascorrerà , ad anni alterni, il natale e o Capodanno con la madre e la pasqua con il padre e viceversa tenendo sempre fede alla equa ripartizione dei periodi;
h) I genitori nei rispettivi periodi di permanenza del bambino presso loro , garantiscono il contatto quotidiano del minore con l'atro genitore,nonche´ garantire una buona comunicazionevia filo tra gli stessi;
i) Il padre, a titolo di contributo per il mantenimento delfiglio, verserà alla madre, con cadenza mensile entro il 20 di ogni mese e per dodicimensilità annue la somma di € 250,00 da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT;
j) Entrambi i genitori inoltre saranno tenuti a contribuire , nella misura del 50%, a tutte le spese di carattere straordinario ed extra scolastiche, purchè preventivamente concordate e previa presentazione di un documento fiscale comprovante la relativa spesa. Il tutto secondo le linee guida condivise tra il Tribunale di
Monzae l´Ordine Avvocati di Monza, prot del 07.05.2018, da intendersi qui trascritto;
k) Disporre affinché i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio, con ciascuno di essi , si impegnino inoltre a tutelare la figura paterna e materna ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell´onore e della reputazione l´uno dell´altro alla presenza del figlio;
alla udienza del 5.6.2025 il legale della ricorrente insiste nelle domande del ricorso, come specificate sopra il legale del resistente domanda affido esclusivo rafforzato e determinazione in euro 450 comprensivo delle spese straordinarie del contributo al mantenimento dovuto.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dalla relazione con Parte_2 CP_1 nasceva (23.12.2019); che con sentenza n. 106/23 del 9 novembre 2023 il Tribunale di Monza ne ER disponeva l'affido condiviso, con collocamento presso la madre, cui era assegnata la casa coniugale;
regolamentava i rapporti con il padre, a carico del quale poneva un contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 250, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che attuava comportamenti CP_1 aggressivi quando si recava a prendere il padre e non volevo più recarsi da lui;
che bloccava il ER CP_1 contatto telefonico della ricorrente, inibendo ogni comunicazione;
che in due occasioni chiamava i CP_1
Carabinieri, che riscontravano in lacrime;
che il minore rifiutava di recarsi presso il padre;
che dopo ER tali episodi non faceva più visita a , non contattava più la ricorrente ed ometteva il CP_1 ER versamento del contributo al mantenimento dovuto;
che egli interrompeva anche il pagamento del mutuo;
che la casa familiare era stata sottoposta a procedura esecutiva;
di aver richiesto al datore di lavoro di pagina 3 di 7 il versamento del contributo al mantenimento dovuto;
che manteneva anche la residenza CP_1 CP_1 presso l'abitazione familiare, in tal modo inibendo alla ricorrente la percezione dell'assegno unico;
concludeva domandando l'affido esclusivo rafforzato, l'aumento ad euro 500 mensili del contributo al mantenimento del minore, oltre ad euro 150 di spese straordinarie forfettizzate.
Si costituiva il quale esponeva che la crisi di coppia era da ascrivere alla relazione intrattenuta dalla CP_1 ricorrente con il proprio datore di lavoro;
che dopo gli accordi raggiunti, la madre aveva posto ostacoli alla frequentazione paterna ed erano intervenute le forze dell'ordine; che aveva ottimi rapporti con la di ER lui compagna;
di essere dipendente di Vitesse s.r,l. con reddito di circa 1550 e di avere in corso due finanziamenti di euro 415 mensili circa;
di vivere con la di lui madre in locazione con un canone mensile di euro 700,00; che la ricorrente aveva solida posizione lavorativa ed aveva instaurato relazione affettiva;
concludeva domandando l'affido condiviso, con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare, sino alla vendita;
la regolamentazione dei rapporti con e che fosse posto a ER proprio carico un contributo al mantenimento del minore nella misura mensile di euro 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 22.4.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
IC IS: vivo a Brugherio nella casa familiare, di proprietà di , c'era un mutuo che non è stato CP_1 pagato, la rata mensile era di euro 577 mensili, mi pare, e la pagavo io, fino a che convivevamo pagavo io. Quando abbiamo smesso di convivere avrebbe dovuto pagare lui, erano i nostri accordi, ma con denaro che avrei dovuto dare io, e lui mi avrebbe dovuto versare un mantenimento. Io lavoro a Brugherio come tessitrice, con reddito mensile di euro 1450, oltre 13ma. prendo
l'assegno unico di euro 237 mensili, ma potrebbe essere più alto, forse, perché ho faticato a togliere la residenza di CP_1 della casa familiare. Dopo che abbiamo fatto il primo accordo, lui è venuto tre giorni e poi è sparito di nuovo. È vero che Per_ Per_ conosce la nuova compagna del padre e ci va d'accordo, ma ha visto solo prima dell'accordo, dopo quella udienza Per_ del 2023 lui non ha più visto non lo vede da novembre 2023. Dal punto di vista economico non so perché non sia stato pagato il mutuo, ad un certo punto io non gli ho più dato i soldi del mutuo, perché lui non mi versava il mantenimento. A novembre 2023 lui mi ha versato una rata di mantenimento, senza le spese straordinarie, dopo di che è sparito anche quello, e abbiamo agito con il datore di lavoro, quindi adesso io ricevo il mantenimento ordinario da parte di Vitesse, da aprile 2024.
Non ho un nuovo compagno e non convivo. Non so dove andrò a vivere adesso che la casa viene venduta, vorrei comprarla io.
ID CA: io vivo a Brugherio, in una casa in locazione, con mia mamma, ho una nuova compagna ma non ci vivo, mia mamma lavora al Bennet, con reddito di 900 euro mensili, lavora part time, credo abbia 13ma e 14ma. io lavoro alla Vitesse con reddito mensile di euro 1500 circa, oltre 13ma. oltre alla locazione ho due finanziamenti, 100 euro per il telefono e 310 per l'auto. Io ho sempre pagato il mutuo senza che lei mi abbia versato nulla, io ho chiesto la sospensione del mutuo perché lei doveva comprare casa con il suo nuovo compagno, che adesso non c'è più. Lei la casa non l'ha più comparata Per_ e io non ho ricominciato a pagare il mutuo. non ho più visto da novembre 2023 perché dopo l'udienza sono andato a Per_ prenderlo 5/6 volte e lei mi ha detto che non me lo dava perché stava male, o non voleva venire, o c'erano altri motivi, pagina 4 di 7 ho chiamato più volte i Carabinieri, ma non è che potevano darmelo con la forza, quindi poi ad un certo punto non sono andato più. Il mantenimento non l'ho versato per due mesi, perché non vedevo il bambino, poi lei lo ha chiesto al datore di lavoro.
I legali domandavano breve rinvio per verificare le sorti della vendita della casa familiare;
alla udienza del
5.6.2025 il legale della ricorrente ha esposto che si è tenuta l'asta e l'immobile è stato aggiudicato alla signora per
135.000 euro, la signora dovrà chiedere un mutuo, sarà verosimilmente di euro 600 mensili.
I legali hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.
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Si ritiene di dover disporre l'affido esclusivo di (23.12.2019) alla madre, che potrà assumere anche le ER determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale: la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi;
-come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore;
-secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente ha manifestato il più completo disinteresse per , ER sia dal punto di vista affettivo che materiale, omettendo da oltre un anno l'esercizio del diritto di visita e il versamento di contributo al mantenimento.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio di Brugherio in vista della udienza del 22.4.2025 emerge che i servizi sociali non sono riusciti a mettersi in contatto con che , incontrato nel CP_1 ER corso della visita domiciliare, è apparso a suo agio nell'ambiente domestico;
che le insegnanti hanno rilevato un atteggiamento sereno ed un minore ben seguito dalla madre;
che in occasione della Festa del
Papà, avrebbe allegato di non avere un padre;
che non ha mai contattato la scuola ed il suo ER CP_1 ultimo accesso al registro elettronico risale al giugno 2023.
-Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per il minore, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna non consente la condivisione delle scelte evolutive che lo riguardano;
di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre. alla luce di quanto precede, appare opportuno disporre l'affido esclusivo di alla madre, che effettuerà ER in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione,
pagina 5 di 7 alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Alla udienza del 5.6.2025 il legale del resistente ha peraltro aderito a tale domanda.
-Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé il figlio previo preavviso di almeno 48 ore alla madre, alla presenza della stessa, ovvero di altra persona di sua fiducia, al fine di consentire una graduale ripresa dei rapporti, con modalità tutelanti per il minore;
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente è lavoratrice dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha percepito reddito di euro 10.507 per 6 mesi, pari – dedotti gli oneri tributari -ad euro 1542 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Ha acquistato la casa familiare, sottoposta a procedura esecutiva, ed allega che dovrà accendere mutuo con oneri non inferiori ad euro 600 secondo i prezzi di mercato;
percepisce euro 237 di assegno unico per il figlio.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 679.
Il resistente è lavoratore dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 29.638 pari – dedotti gli oneri tributari - ad euro 2032 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità
Vive in locazione con canone mensile di euro 760 comprensivo di spese condominiali, con contratto intestato anche alla di lui madre, e rimborsa finanziamento di euro 100, oltre ad altro di euro 310. considerata la metà del canone di locazione e spese simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 742.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 bis s.s. c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, viene determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate con decorrenza dalla data della domanda.
Viene determinata anche la misura forfettaria di rimborso delle spese straordinarie, attesa l'incomunicabilità
e l'assenza di rapporti tra i genitori, che inibiscono l'accordo in ordine alla loro effettuazione, nonché il loro rimborso.
-L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dal genitore collocatario ed affidatario, ai sensi di quanto disposto dal messaggio 1714/2022 INPS: Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
pagina 6 di 7 La natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
1.Affida in via esclusiva alla madre, che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore ER interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la ricorrente potrà anche ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé ed il figlio;
2. Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé il figlio previo preavviso di almeno 48 ore alla madre, alla presenza della ricorrente ovvero di persona di fiducia della ricorrente, al fine di consentire una graduale ripresa dei rapporti;
3. con decorrenza dicembre 2024 pone a carico del resistente l'importo di euro 500,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio, di cui euro 50 per rimborso forfettario spese straordinarie individuate secondo il
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza ed euro 450 a titolo di contributo al mantenimento ordinario. Sono comprese in tale ultima dicitura le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. L'importo del contributo ordinario verrà annualmente rivalutato, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024.
4. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per il figlio;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
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