TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8701/2022 del R.G., contenzioso, trattenuta in decisione nell'udienza del 22.1.2025, e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
EL UR
ATTORI
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Bolognini Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1763/2022
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 22.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1763/2022, emesso dal
[...]
Tribunale di Lecce in data 07.09.2022, con il quale era stato loro richiesto, quali fideiussori della società Costruzioni 3P s.r.l., il pagamento della somma di € 45.000,00, oltre interessi e spese, in favore della a sostegno della propria opposizione, Controparte_1 eccepivano il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta;
rilevavano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
deducevano la nullità integrale del contratto di fideiussione “omnibus” del
08.01.2008, in quanto conforme allo schema ABI già dichiarato contrario alla normativa antitrust dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.200; paventavano l'indeterminatezza del credito azionato e la sua intervenuta prescrizione;
in subordine, prospettavano l'avvenuta estinzione della garanzia per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., in ragione della nullità della clausola di deroga;
infine, assumevano che ogni pretesa fosse stata estinta a seguito di una transazione in ossequio alla quale avevano già versato la somma di € 75.000,00.
costituendosi, contestava integralmente le avverse deduzioni, Controparte_1 invocando il rigetto dell'opposizione; in particolare, sosteneva la propria piena legittimazione attiva in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco;
eccepiva che l'onere dell'attivazione della mediazione, risultasse attuale solo a seguito della decisione sulla provvisoria esecutività; confutava la tesi della nullità totale della fideiussione, invocando la nullità parziale delle sole clausole anticoncorrenziali;
negava l'operatività della decadenza ex art. 1957 c.c., stante la pendenza di procedure esecutive nei confronti del debitore principale;
precisava che la transazione menzionata riguardasse unicamente il debito derivante da un precedente decreto ingiuntivo e non l'intera esposizione debitoria garantita;
infine, ribadiva la certezza e liquidità del credito, pari alla quota residua della garanzia fideiussoria (€
120.000,00 - € 75.000,00 già versati) da imputare al ben più cospicuo credito residuo derivante da un contratto di mutuo;
chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto
Con ordinanza del 10.05.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, quindi veniva assegnato all'opposta termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione
Espletata con esito negativo la mediazione, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***** L'opposizione deve essere rigettata, in ossequio ai rilievi appresso svolti.
In ordine alla prospettata improcedibilità per omesso esperimento della mediazione, giovi osservare come, in ossequio all'opzione ermeneutica sposata dalla Corte nomofilattica, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, solo a seguito della delibazione delle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo;
tale circostanza, tuttavia, non risulta attuale nel caso in esame, atteso che ha CP_2 ritualmente dato corso a tale incombente nel termine assegnatole dopo l'emissione del provvedimento ex art. 648 c.p.c.
Con riferimento all' eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, la società opposta ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la cessione in blocco dei crediti da parte di Banco BPM S.p.A., ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. 130/1999, nonché l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 05.01.2019 ed, ancora, la dichiarazione nominativa di avvenuta cessione del credito specifico per cui è causa resa dalla cedente, così compiutamente suffragando il cennato profilo.
Nel merito, gli opponenti hanno prospettato la nullità integrale della fideiussione “omnibus” sottoscritta in data 08.01.2008, in quanto conforme allo schema ABI del 2003, le cui clausole nn. 2, 6 e 8 sono state ritenute lesive della concorrenza dal provvedimento della Banca d'Italia
n. 55/2005; hanno lamentato, in particolare, la pedissequa riproduzione della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 dello schema ABI) e di altre clausole dello schema vietato.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito il principio della nullità parziale, limitata alle sole clausole riproduttive dell'intesa vietata, affermando che: “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. n. 41994/2021). L'applicazione di tale consolidato principio al caso di specie impone di disattendere il prefato profilo di vizio : ed invero, la sanzione per la violazione della normativa antitrust non travolge l'intero negozio, ma si limita a colpire le singole pattuizioni che ne costituiscono diretta applicazione, ripristinando così l'equilibrio contrattuale nel rispetto della libera concorrenza.
La nullità dell'intero contratto potrebbe essere apprezzata solo qualora la parte che la eccepisce dimostrasse, ai sensi dell'art. 1419, co. 1, c.c., che le clausole nulle costituivano un elemento essenziale e determinante del consenso, tale che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità; come presente giudizio, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova in tal senso ed, al contrario, appare del tutto verosimile che la garanzia sarebbe stata comunque prestata, stante l'interesse economico dei fideiussori al finanziamento concesso dalla banca al debitore principale.
Peraltro, con riferimento alla nullità parziale, la fideiussione contratta dagli opponenti di colloca in epoca successiva a quella cui è riferito il provvedimento cennato: costoro, pertanto, avrebbero dovuto allegare e provare di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali la perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione e, segnatamente, la circostanza che nell'anno della sottoscrizione della garanzia in questione un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Peraltro, giovi osservare come, quand'anche tale prova fosse stata fornita e fosse risultata apprezzabile la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti risulterebbe infondata: occorre in primo luogo precisare che, per
“istanza” ai sensi dell'art. 1957 c.c., la giurisprudenza consolidata intende la proposizione di un'azione giudiziale volta all'accertamento e alla condanna del debitore principale, non essendo a tal fine sufficiente una mera richiesta stragiudiziale di pagamento o una diffida ad adempiere. L'onere del creditore è dunque quello di agire in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, gli opponenti fondano la loro eccezione sul lungo lasso di tempo intercorso tra la scadenza dell'obbligazione e la notifica del decreto ingiuntivo (2022), ma tale prospettazione non tiene conto delle azioni che il creditore ha medio tempore intrapreso nei confronti del debitore principale, la società Costruzioni 3P s.r.l.
Dalla documentazione prodotta dall'opposta, infatti, emerge in modo incontrovertibile che,
a fronte dell'inadempimento relativo al contratto di mutuo, la banca dante causa abbia avviato un'azione esecutiva immobiliare nei confronti della società debitrice principale, iscritta al n.
R.G.E. 97/2017 presso questo Tribunale;
tale procedura, intrapresa nel 2017 e pendente all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, costituisce idonea “istanza” ai sensi dell'art. 1957 c.c.. ed, ancora, la documentazione relativa ai plurimi tentativi di vendita dimostra che tale azione è stata “con diligenza continuata”, soddisfacendo così entrambi i requisiti richiesti dalla norma per impedire la liberazione del fideiussore.
Gli opponenti hanno, di seguito, assunto l'estinzione di ogni pretesa creditoria in virtù di un atto di transazione a seguito del quale essi hanno corrisposto la somma di € 75.000,00, ma tale argomentazione non appare condivisibile: la fideiussione sottoscritta in data 08.01.2008
è una fideiussione “omnibus”, sicchè, per sua natura, non è legata a un singolo e specifico rapporto, ma copre la generalità delle esposizioni debitorie del garantito.
L'atto di transazione menzionato dagli opponenti, come emerge pacificamente dagli atti di causa, è intervenuto per definire una specifica lite, ossia quella originata dal decreto ingiuntivo n. 431/2013, relativo all'esposizione debitoria derivante da un rapporto di conto corrente.
La stessa parte opposta, nei propri scritti, qualifica il pagamento di € 75.000,00 come effettuato “a saldo e stralcio di quanto dovuto per il rapporto di conto corrente ed il D.I.” e, in modo dirimente, come “parziale escussione della garanzia fideiussoria”.
Un atto di transazione, quale contratto che pone fine a una lite o ne previene una futura, ha un'efficacia limitata all'oggetto della controversia che le parti hanno inteso definire (art. 1965
c.c.); nel caso di specie, l'oggetto della transazione era il debito da conto corrente;
non vi è alcuna prova, né è stato allegato, che le parti avessero la volontà di estinguere, con effetto novativo, l'intera garanzia fideiussoria, rendendola inefficace anche per altre e diverse obbligazioni del debitore principale, come quella, ben più cospicua, derivante dal contratto di mutuo.
La definizione transattiva di uno dei debiti coperti dalla garanzia omnibus non comporta l'automatica estinzione della garanzia stessa;
l'effetto è, piuttosto, quello di ridurre l'ammontare del debito principale (in quel caso, estinguendolo) e, per l'effetto, di ridurre proporzionalmente il “plafond” di garanzia ancora disponibile.
Il pagamento di € 75.000,00 ha dunque costituito un adempimento parziale dell'obbligazione di garanzia, esaurendo il massimale garantito per tale importo, lasciando impregiudicata la residua capacità della fideiussione, pari a € 45.000,00, a coprire altre passività del debitore principale;
correttamente, pertanto, la società opposta, a fronte del grave e persistente inadempimento del contratto di mutuo, ha agito per escutere la quota residua della garanzia.
Ancora, non può tacersi come il credito azionato sia certo, liquido ed esigibile;
il medesimo trae origine dal contratto di mutuo, titolo che prova la fonte dell'obbligazione principale, e l'importo richiesto (€ 45.000,00) rappresenta la quota residua del massimale garantito, a fronte di un credito residuo del debitore principale ampiamente superiore.
Anche le eccezioni di prescrizione e di liberazione ex art. 1956 c.c. sono infondate, la prima per le medesime ragioni esposte in tema di decadenza (essendo le azioni giudiziarie idonee a interrompere anche la prescrizione), la seconda perché articolata in maniera estremamente generica, senza alcuna notazione afferente specifiche circostanze inerenti i rapporti tra gli odierni contendenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli opponenti;
vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, della consistenza dell'attività svolta e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, secondo i parametri del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca
Caputo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dai sigg.ri , Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 1763/2022, ogni diversa Parte_2 Parte_3 istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1763/2022, emesso dal Tribunale di Lecce in data 07.09.2022;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della società opposta, che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Lecce, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8701/2022 del R.G., contenzioso, trattenuta in decisione nell'udienza del 22.1.2025, e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
EL UR
ATTORI
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Bolognini Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1763/2022
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 22.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1763/2022, emesso dal
[...]
Tribunale di Lecce in data 07.09.2022, con il quale era stato loro richiesto, quali fideiussori della società Costruzioni 3P s.r.l., il pagamento della somma di € 45.000,00, oltre interessi e spese, in favore della a sostegno della propria opposizione, Controparte_1 eccepivano il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta;
rilevavano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
deducevano la nullità integrale del contratto di fideiussione “omnibus” del
08.01.2008, in quanto conforme allo schema ABI già dichiarato contrario alla normativa antitrust dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.200; paventavano l'indeterminatezza del credito azionato e la sua intervenuta prescrizione;
in subordine, prospettavano l'avvenuta estinzione della garanzia per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., in ragione della nullità della clausola di deroga;
infine, assumevano che ogni pretesa fosse stata estinta a seguito di una transazione in ossequio alla quale avevano già versato la somma di € 75.000,00.
costituendosi, contestava integralmente le avverse deduzioni, Controparte_1 invocando il rigetto dell'opposizione; in particolare, sosteneva la propria piena legittimazione attiva in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco;
eccepiva che l'onere dell'attivazione della mediazione, risultasse attuale solo a seguito della decisione sulla provvisoria esecutività; confutava la tesi della nullità totale della fideiussione, invocando la nullità parziale delle sole clausole anticoncorrenziali;
negava l'operatività della decadenza ex art. 1957 c.c., stante la pendenza di procedure esecutive nei confronti del debitore principale;
precisava che la transazione menzionata riguardasse unicamente il debito derivante da un precedente decreto ingiuntivo e non l'intera esposizione debitoria garantita;
infine, ribadiva la certezza e liquidità del credito, pari alla quota residua della garanzia fideiussoria (€
120.000,00 - € 75.000,00 già versati) da imputare al ben più cospicuo credito residuo derivante da un contratto di mutuo;
chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto
Con ordinanza del 10.05.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, quindi veniva assegnato all'opposta termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione
Espletata con esito negativo la mediazione, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***** L'opposizione deve essere rigettata, in ossequio ai rilievi appresso svolti.
In ordine alla prospettata improcedibilità per omesso esperimento della mediazione, giovi osservare come, in ossequio all'opzione ermeneutica sposata dalla Corte nomofilattica, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, solo a seguito della delibazione delle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo;
tale circostanza, tuttavia, non risulta attuale nel caso in esame, atteso che ha CP_2 ritualmente dato corso a tale incombente nel termine assegnatole dopo l'emissione del provvedimento ex art. 648 c.p.c.
Con riferimento all' eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, la società opposta ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la cessione in blocco dei crediti da parte di Banco BPM S.p.A., ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. 130/1999, nonché l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 05.01.2019 ed, ancora, la dichiarazione nominativa di avvenuta cessione del credito specifico per cui è causa resa dalla cedente, così compiutamente suffragando il cennato profilo.
Nel merito, gli opponenti hanno prospettato la nullità integrale della fideiussione “omnibus” sottoscritta in data 08.01.2008, in quanto conforme allo schema ABI del 2003, le cui clausole nn. 2, 6 e 8 sono state ritenute lesive della concorrenza dal provvedimento della Banca d'Italia
n. 55/2005; hanno lamentato, in particolare, la pedissequa riproduzione della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 dello schema ABI) e di altre clausole dello schema vietato.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito il principio della nullità parziale, limitata alle sole clausole riproduttive dell'intesa vietata, affermando che: “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. n. 41994/2021). L'applicazione di tale consolidato principio al caso di specie impone di disattendere il prefato profilo di vizio : ed invero, la sanzione per la violazione della normativa antitrust non travolge l'intero negozio, ma si limita a colpire le singole pattuizioni che ne costituiscono diretta applicazione, ripristinando così l'equilibrio contrattuale nel rispetto della libera concorrenza.
La nullità dell'intero contratto potrebbe essere apprezzata solo qualora la parte che la eccepisce dimostrasse, ai sensi dell'art. 1419, co. 1, c.c., che le clausole nulle costituivano un elemento essenziale e determinante del consenso, tale che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità; come presente giudizio, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova in tal senso ed, al contrario, appare del tutto verosimile che la garanzia sarebbe stata comunque prestata, stante l'interesse economico dei fideiussori al finanziamento concesso dalla banca al debitore principale.
Peraltro, con riferimento alla nullità parziale, la fideiussione contratta dagli opponenti di colloca in epoca successiva a quella cui è riferito il provvedimento cennato: costoro, pertanto, avrebbero dovuto allegare e provare di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali la perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione e, segnatamente, la circostanza che nell'anno della sottoscrizione della garanzia in questione un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Peraltro, giovi osservare come, quand'anche tale prova fosse stata fornita e fosse risultata apprezzabile la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti risulterebbe infondata: occorre in primo luogo precisare che, per
“istanza” ai sensi dell'art. 1957 c.c., la giurisprudenza consolidata intende la proposizione di un'azione giudiziale volta all'accertamento e alla condanna del debitore principale, non essendo a tal fine sufficiente una mera richiesta stragiudiziale di pagamento o una diffida ad adempiere. L'onere del creditore è dunque quello di agire in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, gli opponenti fondano la loro eccezione sul lungo lasso di tempo intercorso tra la scadenza dell'obbligazione e la notifica del decreto ingiuntivo (2022), ma tale prospettazione non tiene conto delle azioni che il creditore ha medio tempore intrapreso nei confronti del debitore principale, la società Costruzioni 3P s.r.l.
Dalla documentazione prodotta dall'opposta, infatti, emerge in modo incontrovertibile che,
a fronte dell'inadempimento relativo al contratto di mutuo, la banca dante causa abbia avviato un'azione esecutiva immobiliare nei confronti della società debitrice principale, iscritta al n.
R.G.E. 97/2017 presso questo Tribunale;
tale procedura, intrapresa nel 2017 e pendente all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, costituisce idonea “istanza” ai sensi dell'art. 1957 c.c.. ed, ancora, la documentazione relativa ai plurimi tentativi di vendita dimostra che tale azione è stata “con diligenza continuata”, soddisfacendo così entrambi i requisiti richiesti dalla norma per impedire la liberazione del fideiussore.
Gli opponenti hanno, di seguito, assunto l'estinzione di ogni pretesa creditoria in virtù di un atto di transazione a seguito del quale essi hanno corrisposto la somma di € 75.000,00, ma tale argomentazione non appare condivisibile: la fideiussione sottoscritta in data 08.01.2008
è una fideiussione “omnibus”, sicchè, per sua natura, non è legata a un singolo e specifico rapporto, ma copre la generalità delle esposizioni debitorie del garantito.
L'atto di transazione menzionato dagli opponenti, come emerge pacificamente dagli atti di causa, è intervenuto per definire una specifica lite, ossia quella originata dal decreto ingiuntivo n. 431/2013, relativo all'esposizione debitoria derivante da un rapporto di conto corrente.
La stessa parte opposta, nei propri scritti, qualifica il pagamento di € 75.000,00 come effettuato “a saldo e stralcio di quanto dovuto per il rapporto di conto corrente ed il D.I.” e, in modo dirimente, come “parziale escussione della garanzia fideiussoria”.
Un atto di transazione, quale contratto che pone fine a una lite o ne previene una futura, ha un'efficacia limitata all'oggetto della controversia che le parti hanno inteso definire (art. 1965
c.c.); nel caso di specie, l'oggetto della transazione era il debito da conto corrente;
non vi è alcuna prova, né è stato allegato, che le parti avessero la volontà di estinguere, con effetto novativo, l'intera garanzia fideiussoria, rendendola inefficace anche per altre e diverse obbligazioni del debitore principale, come quella, ben più cospicua, derivante dal contratto di mutuo.
La definizione transattiva di uno dei debiti coperti dalla garanzia omnibus non comporta l'automatica estinzione della garanzia stessa;
l'effetto è, piuttosto, quello di ridurre l'ammontare del debito principale (in quel caso, estinguendolo) e, per l'effetto, di ridurre proporzionalmente il “plafond” di garanzia ancora disponibile.
Il pagamento di € 75.000,00 ha dunque costituito un adempimento parziale dell'obbligazione di garanzia, esaurendo il massimale garantito per tale importo, lasciando impregiudicata la residua capacità della fideiussione, pari a € 45.000,00, a coprire altre passività del debitore principale;
correttamente, pertanto, la società opposta, a fronte del grave e persistente inadempimento del contratto di mutuo, ha agito per escutere la quota residua della garanzia.
Ancora, non può tacersi come il credito azionato sia certo, liquido ed esigibile;
il medesimo trae origine dal contratto di mutuo, titolo che prova la fonte dell'obbligazione principale, e l'importo richiesto (€ 45.000,00) rappresenta la quota residua del massimale garantito, a fronte di un credito residuo del debitore principale ampiamente superiore.
Anche le eccezioni di prescrizione e di liberazione ex art. 1956 c.c. sono infondate, la prima per le medesime ragioni esposte in tema di decadenza (essendo le azioni giudiziarie idonee a interrompere anche la prescrizione), la seconda perché articolata in maniera estremamente generica, senza alcuna notazione afferente specifiche circostanze inerenti i rapporti tra gli odierni contendenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli opponenti;
vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, della consistenza dell'attività svolta e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, secondo i parametri del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca
Caputo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dai sigg.ri , Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 1763/2022, ogni diversa Parte_2 Parte_3 istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1763/2022, emesso dal Tribunale di Lecce in data 07.09.2022;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della società opposta, che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Lecce, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Francesca Caputo