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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/04/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(C.F. ), con sede legale a Manzano (Udine), Via del Cristo 31, in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante, liquidatore di nomina giudiziaria dott. Persona_1
(R.G. P.U. 34-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della propria liquidazione giudiziale, depositata dalla stessa società
debitrice, in persona del liquidatore nominato ai sensi dell'art. 2487 c. 2 c.c. dal Tribunale di Trieste,
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cannone del Foro di Trieste;
rilevato che nel ricorso la società debitrice ha dichiarato di rinunciare alla comparizione in udienza;
rilevato che la debitrice, attiva dal 1993 nel settore della tipografia e litografia, espone nel ricorso: -di disporre “di un consolidato portafoglio clienti, di un rinomato know how, di una forza lavoro altamente specializzata” costituita da dieci dipendenti;
-che il liquidatore di nomina giudiziale,
dottore commercialista, ha posto in essere tutte le attività utili a preservare la continuità aziendale
(redazione dell'inventario, verifica dei crediti e dei debiti nei confronti dei fornitori, ricognizione degli adempimenti contabili e fiscali, consultazioni con i dipendenti e i rappresentanti sindacali,
negoziazione una proposta di affitto d'azienda);
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza;
rilevato che l'assoggettabilità della debitrice alla liquidazione giudiziale è dimostrata dai dati dimensionali relativi all'attivo e ai ricavi, riportati nei bilanci depositati presso il registro delle imprese, relativi agli esercizi 2021, 2022, prodotti dalla ricorrente, nonché dall'indebitamento rilevabile dalla situazione contabile aggiornata al 31.3.2025;
rilevato che lo stato di insolvenza è ammesso dalla debitrice nel ricorso, nel quale si rappresenta, tra l'altro, che il locatore dell'immobile sede aziendale ha intimato lo sfratto per morosità
ed ha pignorato i veicoli aziendali;
la bozza del bilancio di Controparte_1
esercizio 2023 evidenzia la negatività del patrimonio netto della società;
rilevato che nel ricorso la debitrice chiede di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 CCII, per il tempo necessario per l'espletamento della procedura competitiva per l'affitto dell'azienda, allegando e documentando, a sostegno della richiesta: -di aver ricevuto una proposta irrevocabile di affitto dell'azienda per ventiquattro mesi da parte della neocostituita della quale è socio di maggioranza, con altra società da Controparte_2
lui controllata, altro imprenditore del settore;
-che la predetta società si farebbe carico del canone di locazione dell'immobile sede aziendale previa negoziazione con la proprietaria, che ha dichiarato la sua disponibilità a trattare (il canone previsto dal contratto risolto era pari ad € 5.208,23 mensili) e verserebbe un canone di affitto di € 1.300,00 mensili, con impegno a mantenere in forza tutto il personale, previ accordi in sede protetta per escludere la sua responsabilità solidale per i debiti pregressi;
-che tale proposta è condizionata all'apertura della liquidazione giudiziale, al rinnovo del contratto di locazione dell'immobile sede aziendale, alla continuazione dell'attività d'impresa ex art. 211 CCII per il tempo necessario all'espletamento della procedura competitiva per l'affitto, alla stipulazione con i lavoratori degli accordi di deroga agli artt. 2112, 2560 c.c., ferma la disponibilità
del proponente a rinegoziare “secondo canoni di buona fede” le condizioni della proposta con il curatore;
-che Grafiche Manzanesi 1974 s.r.l. ha formulato altresì una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda affittata, obbligandosi a partecipare alla procedura competitiva, ed ha dichiarato di accollarsi eventuali perdite civilistiche generate dall'esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII per la durata di trenta giorni successivi all'apertura della liquidazione giudiziale;
letta la memoria integrativa depositata dalla ricorrente, alla quale è stata allegata un'integrazione della proposta irrevocabile di affitto acquisita, con la quale è stato prorogato a sessanta giorni il termine di efficacia della stessa;
letto l'art. 211 c. 3 CCII, che consente al Tribunale di autorizzare il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa “purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori”;
ritenuto che, in considerazione dell'attività svolta dal liquidatore di nomina giudiziale e della proposta irrevocabile acquisita, nonché dell'impegno assunto dal proponente a farsi carico delle perdite civilistiche nei primi trenta giorni di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa -pur non munito delle auspicate garanzie- possa autorizzarsi il curatore a proseguire l'attività, al fine di assicurare,
previo espletamento delle necessarie procedure competitive, la continuità indiretta e la conseguente conservazione dei valori aziendali e, in particolare, del valore di avviamento, nonché dei posti di lavoro, a vantaggio dell'intero ceto creditorio e, in particolare, degli stessi lavoratori, che vantano crediti ingenti;
ritenuto che la durata della prosecuzione dell'attività d'impresa dovrà essere contenuta nel minimo ritenuto dal curatore necessario al fine di vagliare la proposta acquisita dalla debitrice,
negoziare eventuali modifiche, espletare le procedure competitive ed addivenire all'affitto o alla vendita, fermo restando l'obbligo del curatore di riferire sulle circostanze che possano influire sulla prosecuzione dell'esercizio; letto l'art. 201 c. 10 CCII, secondo cui al procedimento di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale dei termini;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 39, 40, 41, 49, 121, 211 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(C.F. , con sede legale a Manzano (Udine), Via del Cristo 31;
[...] P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore il dott. , con studio a Udine, Viale XXIII Marzo 1848 n. Persona_2
19;
-manda al curatore per la tempestiva segnalazione al giudice delegato dei creditori disponibili ad assumere la carica di componenti del comitato dei creditori;
-autorizza il curatore, ex art. 211 c. 2 CCII, a proseguire l'esercizio dell'impresa della società
debitrice, invitandolo ad informare senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possano influire sulla prosecuzione dell'esercizio, con obbligo di rendiconto al termine dello stesso;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare, ove a ciò non si sia già provveduto, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 15 settembre 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra (che scadrà il
15 luglio 2025, stante la sospensione feriale nel mese di agosto) per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201
CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto,
anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese delle CCIAA di Pordenone-Udine.
Udine, 17 aprile 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(C.F. ), con sede legale a Manzano (Udine), Via del Cristo 31, in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante, liquidatore di nomina giudiziaria dott. Persona_1
(R.G. P.U. 34-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della propria liquidazione giudiziale, depositata dalla stessa società
debitrice, in persona del liquidatore nominato ai sensi dell'art. 2487 c. 2 c.c. dal Tribunale di Trieste,
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cannone del Foro di Trieste;
rilevato che nel ricorso la società debitrice ha dichiarato di rinunciare alla comparizione in udienza;
rilevato che la debitrice, attiva dal 1993 nel settore della tipografia e litografia, espone nel ricorso: -di disporre “di un consolidato portafoglio clienti, di un rinomato know how, di una forza lavoro altamente specializzata” costituita da dieci dipendenti;
-che il liquidatore di nomina giudiziale,
dottore commercialista, ha posto in essere tutte le attività utili a preservare la continuità aziendale
(redazione dell'inventario, verifica dei crediti e dei debiti nei confronti dei fornitori, ricognizione degli adempimenti contabili e fiscali, consultazioni con i dipendenti e i rappresentanti sindacali,
negoziazione una proposta di affitto d'azienda);
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza;
rilevato che l'assoggettabilità della debitrice alla liquidazione giudiziale è dimostrata dai dati dimensionali relativi all'attivo e ai ricavi, riportati nei bilanci depositati presso il registro delle imprese, relativi agli esercizi 2021, 2022, prodotti dalla ricorrente, nonché dall'indebitamento rilevabile dalla situazione contabile aggiornata al 31.3.2025;
rilevato che lo stato di insolvenza è ammesso dalla debitrice nel ricorso, nel quale si rappresenta, tra l'altro, che il locatore dell'immobile sede aziendale ha intimato lo sfratto per morosità
ed ha pignorato i veicoli aziendali;
la bozza del bilancio di Controparte_1
esercizio 2023 evidenzia la negatività del patrimonio netto della società;
rilevato che nel ricorso la debitrice chiede di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 CCII, per il tempo necessario per l'espletamento della procedura competitiva per l'affitto dell'azienda, allegando e documentando, a sostegno della richiesta: -di aver ricevuto una proposta irrevocabile di affitto dell'azienda per ventiquattro mesi da parte della neocostituita della quale è socio di maggioranza, con altra società da Controparte_2
lui controllata, altro imprenditore del settore;
-che la predetta società si farebbe carico del canone di locazione dell'immobile sede aziendale previa negoziazione con la proprietaria, che ha dichiarato la sua disponibilità a trattare (il canone previsto dal contratto risolto era pari ad € 5.208,23 mensili) e verserebbe un canone di affitto di € 1.300,00 mensili, con impegno a mantenere in forza tutto il personale, previ accordi in sede protetta per escludere la sua responsabilità solidale per i debiti pregressi;
-che tale proposta è condizionata all'apertura della liquidazione giudiziale, al rinnovo del contratto di locazione dell'immobile sede aziendale, alla continuazione dell'attività d'impresa ex art. 211 CCII per il tempo necessario all'espletamento della procedura competitiva per l'affitto, alla stipulazione con i lavoratori degli accordi di deroga agli artt. 2112, 2560 c.c., ferma la disponibilità
del proponente a rinegoziare “secondo canoni di buona fede” le condizioni della proposta con il curatore;
-che Grafiche Manzanesi 1974 s.r.l. ha formulato altresì una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda affittata, obbligandosi a partecipare alla procedura competitiva, ed ha dichiarato di accollarsi eventuali perdite civilistiche generate dall'esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII per la durata di trenta giorni successivi all'apertura della liquidazione giudiziale;
letta la memoria integrativa depositata dalla ricorrente, alla quale è stata allegata un'integrazione della proposta irrevocabile di affitto acquisita, con la quale è stato prorogato a sessanta giorni il termine di efficacia della stessa;
letto l'art. 211 c. 3 CCII, che consente al Tribunale di autorizzare il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa “purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori”;
ritenuto che, in considerazione dell'attività svolta dal liquidatore di nomina giudiziale e della proposta irrevocabile acquisita, nonché dell'impegno assunto dal proponente a farsi carico delle perdite civilistiche nei primi trenta giorni di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa -pur non munito delle auspicate garanzie- possa autorizzarsi il curatore a proseguire l'attività, al fine di assicurare,
previo espletamento delle necessarie procedure competitive, la continuità indiretta e la conseguente conservazione dei valori aziendali e, in particolare, del valore di avviamento, nonché dei posti di lavoro, a vantaggio dell'intero ceto creditorio e, in particolare, degli stessi lavoratori, che vantano crediti ingenti;
ritenuto che la durata della prosecuzione dell'attività d'impresa dovrà essere contenuta nel minimo ritenuto dal curatore necessario al fine di vagliare la proposta acquisita dalla debitrice,
negoziare eventuali modifiche, espletare le procedure competitive ed addivenire all'affitto o alla vendita, fermo restando l'obbligo del curatore di riferire sulle circostanze che possano influire sulla prosecuzione dell'esercizio; letto l'art. 201 c. 10 CCII, secondo cui al procedimento di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale dei termini;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 39, 40, 41, 49, 121, 211 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(C.F. , con sede legale a Manzano (Udine), Via del Cristo 31;
[...] P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore il dott. , con studio a Udine, Viale XXIII Marzo 1848 n. Persona_2
19;
-manda al curatore per la tempestiva segnalazione al giudice delegato dei creditori disponibili ad assumere la carica di componenti del comitato dei creditori;
-autorizza il curatore, ex art. 211 c. 2 CCII, a proseguire l'esercizio dell'impresa della società
debitrice, invitandolo ad informare senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possano influire sulla prosecuzione dell'esercizio, con obbligo di rendiconto al termine dello stesso;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare, ove a ciò non si sia già provveduto, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 15 settembre 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra (che scadrà il
15 luglio 2025, stante la sospensione feriale nel mese di agosto) per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201
CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto,
anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese delle CCIAA di Pordenone-Udine.
Udine, 17 aprile 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan