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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 839/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RA SO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 356/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF303MD00114 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF303MD00114 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7039/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.10237/2025, depositata il 26-6-2024 la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.p.a. avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento IRES –
IRAP - IVA TF303MD00114/2024 per l'anno 2017 per complessivi € 155.136,76, fondato su quattro rilievi contenuti nel PVC del 31.10.2023: l'antieconomicità della gestione;
l'abbuono concesso a Società_1
sarebbe stato arbitrario;
la non inerenza di un esborso per polizze vita e/o infortuni, in favore degli eredi;
l'assenza di forma scritta del contratto con Società_2 srl e aveva eccepito la violazione dell'art 43 DPR 600/73 e la decadenza del termine di accertamento e la violazione dell'art 39 DPR 600/73 in relazione al criterio di antieconomici della gestione, facendo acquiescenza agli altri rilievi.
La Corte provinciale aveva accolto il ricorso osservando che l'avviso accertamento era tardivo non potendosi applicare la sospensione dei termini di decadenza di cui all'art.67 D.L.: 18/2020. Trattandosi di accertamento relativo all'anno di imposta 2017, il termine di decadenza scadeva il 31-12-2023, pe cui la notifica avvenuta il 16-1-2024 era tardiva.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate D.P.1 di Napoli lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva ritenuto non applicabile la proroga dei termini di giorni 85 di cui all'art.67
D.L. 18/2020; nel merito aveva chiesto la conferma dell'atto impugnato.
Si era costituita la parte appellata rappresentando in primo luogo che con riferimento ai rilievi nn.2, 3 e 4 aveva prestato acquiescenza non proponendo ricorso e aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata, con riproposizione dele doglianza formulate nel ricorso di primo grado avverso il rilievo n.1 (maggiori redditi da antieconomicità della gestione). Aveva concluso per la conferma della sentenza impugnata, ovvero, in subordine per l'accoglimento del ricorso limitatamente al rilievo n.1, unico oggetto di contestazione;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellata aveva depositato memorie illustrative
All'odierna udienza sono comparsi il rappresentante dell'Ufficio appellante e il difensore della parte appellata che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato quanto alla statuizione della Corte di primo grado relativa alla decadenza del potere impositivo e infondata nel merito.
A) Come si è detto in premessa la decisione della Corte provinciale che aveva annullato l'atto impugnato per decadenza del potere impositivo era sicuramente errata. E' pacifico in giurisprudenza che l'art.67 del decreto c.d. cura Italia -che in re-lazione all'emergenza covid-19 aveva ha prorogato i termini dell'attività di accertamento di giorni 85- deve essere interpretato nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma (8-3-2020/31-5-2020), ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Corte di Cassazione Sez.I Ordinanza n.960 del 15-1-2025; Decreto del Primo Presi-dente n.1630 del 23-1-2025). La Corte di legittimità aveva osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art.67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art.12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Nel caso di specie, il termine decadenziale scadeva il 31-12-2023 (il 31-12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata o il pagamento doveva essere effettuato -2018 per annualità 2017-); detto termine, aumentato di giorni 85 scadeva il 25-3-2024, ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato (16-1-2024).
B) Nel merito il gravame è privo di fondamento e va rigettato.
Va preliminarmente osservato che l'avviso di accertamento conteneva n.4 rilevi. Il ricorso introduttivo contestava solo il rilevo n.1 (maggior reddito derivante da rideterminazione a seguito di valutazione di antieconomicità della gestione), con acquiescenza per i rilievi nn. 2, 3 e 4, relativamente ai quali l'avviso non può che essere confermato.
Con riferimento al rilievo n.
1 -come si è detto, unico oggetto del ricorso di merito- con l'avviso di accertamento,
l'Ufficio aveva contestato l'antieconomicità della gestione, rilevando che Il bilancio per l'anno 2017 infatti evidenziava un utile d'esercizio pari ad € 8.120,00, al netto delle imposte, a fronte di ricavi dichiarati pari ad
€ 12.443.933; che l'esiguità del risultato di esercizio rappresentava una costante della gestione caratteristica di impresa nel periodo 2013-2017; che il confronto tra la redditività della Resistente_1 e altre imprese operanti nel medesimo settore nella Regione Campania aveva evidenziato che quella della società era uno dei più bassi;
ancora, che analogamente il confronto tra la redditività della Resistente_1 e quello di imprese di rilevanza nazionale operanti nel medesimo settore ne mostrava la particolare modestia;
aveva quindi ritenuto corretto
-pur in presenza di scritture contabili formalmente regolari- individuare la percentuale di redditività della società verificata nel 2,45% del fatturato (€ 304.877,09), valore medio tra quello medio delle imprese avendo il medesimo codice ATECO (2,2%) e quello medio di imprese di rilevanza nazionale indicato dalla Resistente_1 quali suoi diretti competitori (2,7%).
Con il ricorso e le memorie illustrative (accompagnate da una consulenza contabile) la ricorrente aveva evidenziato: che l'attuale gestione aveva cominciato a operare solo nel 2013 con la normali difficoltà di inserimento sul mercato;
che per l'anno 2017 aveva attribuito cospicui compensi ai componenti del consiglio di amministrazione, regolarmente dichiarati, che ove accantonati avrebbero significativamente aumento la redditività della società; che l'Ufficio non teneva conto che pur a fronte di redditività modesta, l'impresa dava lavoro a n.15 lavoratori dipendenti. La consulenza contabile aveva, tra l'altro, chiarito che i raffronti effettuati dall'Ufficio non erano significativi. Con riferimento al confronto con imprese avente il medesimo codice
ATECO aveva osservato che: la selezione del campione era irragionevole, sia per profilo qualitativo della società individuate (si erano confrontati operatori nazionali con operatori locali), sia per differente fase storica di ciascuna società, sia per caratteristiche dimensionali (la più grande è 2,5 volte la più piccola); gli unici due casi comparabili sul piano dimensionale rispetto a Resistente_1 erano la n.4 e la n.8 e la redditività della n.8 era quasi uguale a quella di Resistente_1; che Resistente_1 (caso 2) era all'interno dell'intervallo del valori registrati (0,2- 21,2%) e non all'esterno; che ben cinque casi su nove (ossia la maggioranza) erano al di sotto della media, tanto da non poter qualificare la media come valore minimo atteso;
che il campione individuato aveva una deviazione standard di 2,29 (questo significava che il campione aveva una gamma molto ampia di risultati In termini di distanza rispetto alla media e quindi che la media sarebbe poco significativa); che tre soggetti su nove avevano valori analoghi (1: 1 %; 2; 0,8%; 8:1,1%). Analogo discorso era da fare per le società di rilevanza nazionale poste a confronto. Fatto 100 il fatturato dì Resistente_1 (caso 6), tutte le società erano molto più grandi in termini di fatturato: tre oltre il triplo, una dieci volte più grande, una trenta;
potevano essere riconosciute come competitor, ma non come benchmark, men che mai come standard dì mercato sul piano strutturale ed economico-finanziario.
In buona sostanza l'accertamento dell'Ufficio si fondava esclusivamente sul dato obiettivo della modesta redditività rispetto al fatturato e sul confronto tra la società verificata e altre imprese che operavano nel medesimo settore di attività.
Il dato concernente la bassa redditività rispetto al fatturato è assolutamente irrilevante ai fini della antieconomicità: non vi è antieconomicità perché la redditività è modesta;
viceversa, la redditività modesta può essere la spia di una sottrazione di reddito alla tassazione che va però dimostrata almeno con presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti.
La presunzione nel caso di specie sarebbe costituita dal confronto con altre imprese -locali e nazionali- che operano nel medesimo settore di attività.
Come chiarito dal consulente di parte tale confronto presenta numerosi aspetti critici.
Con riferimento al primo confronto (tabella 1), Resistente_1 (caso 2) era all'interno dell'intervallo dei valori registrati (0,2- 21,2%) e non all'esterno; che ben cinque casi su nove (ossia la maggioranza) erano al di sotto della media;
che tre soggetti su nove avevano valori analoghi (1: 1 %; 2; 0,8%; 8:1,1%).
Quanto al secondo confronto (Tabella 2), a prescindere dall'enorme differenza di fatturato tra le società prese in considerazione (tre oltre il triplo, una dieci volte più grande, una trenta), Resistente_1 era all'interno dell'intervallo di valori registrati (0,8-6,2), tre casi su sei (la metà) erano al di sotto della media;
tre soggetti su sei avevano valori analoghi (2: 0,8%, 3: 1,4%, 6: 0,8%).
In buona sostanza non è alcun elemento logico- fattuale che deve far ritenere che la redditività di Resistente_1 rispetto al fatturato dovesse necessariamente situarsi nel valore medio della percentuale di redditività delle imprese poste a confronto. Al contrario, proprio la differenza di redditività rispetto al fatturato riscontrato dimostra che la redditività del settore è molto variabile e dipende da numerosi fattori e non necessariamente dal nascondimento di ricavi.
Peraltro, la ricorrente ha evidenziato altri elementi che possono incidere sulla redditività quale il breve periodo di operatività dell'azienda e il rilevante compenso attribuito al socio Nominativo_1, componente del consiglio di amministrazione (€ 100,946,79), regolarmente dichiarato e sottoposto tassazione;
se tale importo fosse stato sommato al reddito di impresa lo stesso sarebbe schizzato a € 196,000 circa, pari a oltre 1,5% del fatturato.
In conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza l'atto impugnato deve essere confermato per tutti i rilievi ad eccezione di quello n.1, unico oggetto di contestazione, per cui, di fatto, non essendo gli altri rilievi oggetto di impugnazione e di giudizio, nel merito l'appello va rigettato.
La complessità e la novità della vicenda esaminata giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RA SO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 356/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF303MD00114 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF303MD00114 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7039/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.10237/2025, depositata il 26-6-2024 la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.p.a. avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento IRES –
IRAP - IVA TF303MD00114/2024 per l'anno 2017 per complessivi € 155.136,76, fondato su quattro rilievi contenuti nel PVC del 31.10.2023: l'antieconomicità della gestione;
l'abbuono concesso a Società_1
sarebbe stato arbitrario;
la non inerenza di un esborso per polizze vita e/o infortuni, in favore degli eredi;
l'assenza di forma scritta del contratto con Società_2 srl e aveva eccepito la violazione dell'art 43 DPR 600/73 e la decadenza del termine di accertamento e la violazione dell'art 39 DPR 600/73 in relazione al criterio di antieconomici della gestione, facendo acquiescenza agli altri rilievi.
La Corte provinciale aveva accolto il ricorso osservando che l'avviso accertamento era tardivo non potendosi applicare la sospensione dei termini di decadenza di cui all'art.67 D.L.: 18/2020. Trattandosi di accertamento relativo all'anno di imposta 2017, il termine di decadenza scadeva il 31-12-2023, pe cui la notifica avvenuta il 16-1-2024 era tardiva.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate D.P.1 di Napoli lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva ritenuto non applicabile la proroga dei termini di giorni 85 di cui all'art.67
D.L. 18/2020; nel merito aveva chiesto la conferma dell'atto impugnato.
Si era costituita la parte appellata rappresentando in primo luogo che con riferimento ai rilievi nn.2, 3 e 4 aveva prestato acquiescenza non proponendo ricorso e aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata, con riproposizione dele doglianza formulate nel ricorso di primo grado avverso il rilievo n.1 (maggiori redditi da antieconomicità della gestione). Aveva concluso per la conferma della sentenza impugnata, ovvero, in subordine per l'accoglimento del ricorso limitatamente al rilievo n.1, unico oggetto di contestazione;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellata aveva depositato memorie illustrative
All'odierna udienza sono comparsi il rappresentante dell'Ufficio appellante e il difensore della parte appellata che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato quanto alla statuizione della Corte di primo grado relativa alla decadenza del potere impositivo e infondata nel merito.
A) Come si è detto in premessa la decisione della Corte provinciale che aveva annullato l'atto impugnato per decadenza del potere impositivo era sicuramente errata. E' pacifico in giurisprudenza che l'art.67 del decreto c.d. cura Italia -che in re-lazione all'emergenza covid-19 aveva ha prorogato i termini dell'attività di accertamento di giorni 85- deve essere interpretato nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma (8-3-2020/31-5-2020), ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Corte di Cassazione Sez.I Ordinanza n.960 del 15-1-2025; Decreto del Primo Presi-dente n.1630 del 23-1-2025). La Corte di legittimità aveva osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art.67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art.12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Nel caso di specie, il termine decadenziale scadeva il 31-12-2023 (il 31-12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata o il pagamento doveva essere effettuato -2018 per annualità 2017-); detto termine, aumentato di giorni 85 scadeva il 25-3-2024, ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato (16-1-2024).
B) Nel merito il gravame è privo di fondamento e va rigettato.
Va preliminarmente osservato che l'avviso di accertamento conteneva n.4 rilevi. Il ricorso introduttivo contestava solo il rilevo n.1 (maggior reddito derivante da rideterminazione a seguito di valutazione di antieconomicità della gestione), con acquiescenza per i rilievi nn. 2, 3 e 4, relativamente ai quali l'avviso non può che essere confermato.
Con riferimento al rilievo n.
1 -come si è detto, unico oggetto del ricorso di merito- con l'avviso di accertamento,
l'Ufficio aveva contestato l'antieconomicità della gestione, rilevando che Il bilancio per l'anno 2017 infatti evidenziava un utile d'esercizio pari ad € 8.120,00, al netto delle imposte, a fronte di ricavi dichiarati pari ad
€ 12.443.933; che l'esiguità del risultato di esercizio rappresentava una costante della gestione caratteristica di impresa nel periodo 2013-2017; che il confronto tra la redditività della Resistente_1 e altre imprese operanti nel medesimo settore nella Regione Campania aveva evidenziato che quella della società era uno dei più bassi;
ancora, che analogamente il confronto tra la redditività della Resistente_1 e quello di imprese di rilevanza nazionale operanti nel medesimo settore ne mostrava la particolare modestia;
aveva quindi ritenuto corretto
-pur in presenza di scritture contabili formalmente regolari- individuare la percentuale di redditività della società verificata nel 2,45% del fatturato (€ 304.877,09), valore medio tra quello medio delle imprese avendo il medesimo codice ATECO (2,2%) e quello medio di imprese di rilevanza nazionale indicato dalla Resistente_1 quali suoi diretti competitori (2,7%).
Con il ricorso e le memorie illustrative (accompagnate da una consulenza contabile) la ricorrente aveva evidenziato: che l'attuale gestione aveva cominciato a operare solo nel 2013 con la normali difficoltà di inserimento sul mercato;
che per l'anno 2017 aveva attribuito cospicui compensi ai componenti del consiglio di amministrazione, regolarmente dichiarati, che ove accantonati avrebbero significativamente aumento la redditività della società; che l'Ufficio non teneva conto che pur a fronte di redditività modesta, l'impresa dava lavoro a n.15 lavoratori dipendenti. La consulenza contabile aveva, tra l'altro, chiarito che i raffronti effettuati dall'Ufficio non erano significativi. Con riferimento al confronto con imprese avente il medesimo codice
ATECO aveva osservato che: la selezione del campione era irragionevole, sia per profilo qualitativo della società individuate (si erano confrontati operatori nazionali con operatori locali), sia per differente fase storica di ciascuna società, sia per caratteristiche dimensionali (la più grande è 2,5 volte la più piccola); gli unici due casi comparabili sul piano dimensionale rispetto a Resistente_1 erano la n.4 e la n.8 e la redditività della n.8 era quasi uguale a quella di Resistente_1; che Resistente_1 (caso 2) era all'interno dell'intervallo del valori registrati (0,2- 21,2%) e non all'esterno; che ben cinque casi su nove (ossia la maggioranza) erano al di sotto della media, tanto da non poter qualificare la media come valore minimo atteso;
che il campione individuato aveva una deviazione standard di 2,29 (questo significava che il campione aveva una gamma molto ampia di risultati In termini di distanza rispetto alla media e quindi che la media sarebbe poco significativa); che tre soggetti su nove avevano valori analoghi (1: 1 %; 2; 0,8%; 8:1,1%). Analogo discorso era da fare per le società di rilevanza nazionale poste a confronto. Fatto 100 il fatturato dì Resistente_1 (caso 6), tutte le società erano molto più grandi in termini di fatturato: tre oltre il triplo, una dieci volte più grande, una trenta;
potevano essere riconosciute come competitor, ma non come benchmark, men che mai come standard dì mercato sul piano strutturale ed economico-finanziario.
In buona sostanza l'accertamento dell'Ufficio si fondava esclusivamente sul dato obiettivo della modesta redditività rispetto al fatturato e sul confronto tra la società verificata e altre imprese che operavano nel medesimo settore di attività.
Il dato concernente la bassa redditività rispetto al fatturato è assolutamente irrilevante ai fini della antieconomicità: non vi è antieconomicità perché la redditività è modesta;
viceversa, la redditività modesta può essere la spia di una sottrazione di reddito alla tassazione che va però dimostrata almeno con presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti.
La presunzione nel caso di specie sarebbe costituita dal confronto con altre imprese -locali e nazionali- che operano nel medesimo settore di attività.
Come chiarito dal consulente di parte tale confronto presenta numerosi aspetti critici.
Con riferimento al primo confronto (tabella 1), Resistente_1 (caso 2) era all'interno dell'intervallo dei valori registrati (0,2- 21,2%) e non all'esterno; che ben cinque casi su nove (ossia la maggioranza) erano al di sotto della media;
che tre soggetti su nove avevano valori analoghi (1: 1 %; 2; 0,8%; 8:1,1%).
Quanto al secondo confronto (Tabella 2), a prescindere dall'enorme differenza di fatturato tra le società prese in considerazione (tre oltre il triplo, una dieci volte più grande, una trenta), Resistente_1 era all'interno dell'intervallo di valori registrati (0,8-6,2), tre casi su sei (la metà) erano al di sotto della media;
tre soggetti su sei avevano valori analoghi (2: 0,8%, 3: 1,4%, 6: 0,8%).
In buona sostanza non è alcun elemento logico- fattuale che deve far ritenere che la redditività di Resistente_1 rispetto al fatturato dovesse necessariamente situarsi nel valore medio della percentuale di redditività delle imprese poste a confronto. Al contrario, proprio la differenza di redditività rispetto al fatturato riscontrato dimostra che la redditività del settore è molto variabile e dipende da numerosi fattori e non necessariamente dal nascondimento di ricavi.
Peraltro, la ricorrente ha evidenziato altri elementi che possono incidere sulla redditività quale il breve periodo di operatività dell'azienda e il rilevante compenso attribuito al socio Nominativo_1, componente del consiglio di amministrazione (€ 100,946,79), regolarmente dichiarato e sottoposto tassazione;
se tale importo fosse stato sommato al reddito di impresa lo stesso sarebbe schizzato a € 196,000 circa, pari a oltre 1,5% del fatturato.
In conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza l'atto impugnato deve essere confermato per tutti i rilievi ad eccezione di quello n.1, unico oggetto di contestazione, per cui, di fatto, non essendo gli altri rilievi oggetto di impugnazione e di giudizio, nel merito l'appello va rigettato.
La complessità e la novità della vicenda esaminata giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese del presente grado di giudizio.