Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 839
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Decadenza del potere impositivo

    La Corte ritiene che l'art. 67 del D.L. Cura Italia, che ha prorogato i termini di accertamento di 85 giorni in relazione all'emergenza COVID-19, debba essere interpretato nel senso che la sospensione si applica anche alle attività che non rientrano strettamente nel periodo 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020, determinando uno spostamento in avanti dei termini. Pertanto, il termine di decadenza, originariamente fissato al 31-12-2023, aumentato di 85 giorni, scadeva il 25-3-2024, data successiva alla notifica dell'atto (16-1-2024).

  • Rigettato
    Merito dell'atto impositivo

    La Corte ritiene il gravame privo di fondamento nel merito. L'avviso di accertamento conteneva quattro rilievi, ma solo il primo (maggiori redditi da antieconomicità della gestione) era stato contestato dalla società appellata, che aveva prestato acquiescenza agli altri tre. Riguardo al primo rilievo, l'Ufficio aveva contestato l'antieconomicità della gestione basandosi sulla bassa redditività rispetto al fatturato e sul confronto con altre imprese del settore. La Corte, analizzando le contestazioni della società appellata e la consulenza contabile di parte, ritiene che il confronto effettuato dall'Ufficio presenti criticità significative (selezione irragionevole del campione, differenze dimensionali e temporali tra le imprese comparate). Inoltre, la bassa redditività di per sé non è sufficiente a dimostrare la sottrazione di reddito, ma richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, che nel caso di specie non sussistono. La società appellata ha inoltre evidenziato elementi che giustificano la bassa redditività, come il breve periodo di operatività e i compensi elevati corrisposti ai componenti del consiglio di amministrazione.

  • Accolto
    Contestazione del rilievo n.1

    La Corte accoglie le argomentazioni della società appellata, ritenendo che il confronto effettuato dall'Ufficio sia critico e non fornisca presunzioni sufficienti a dimostrare la sottrazione di reddito. Vengono considerate valide le giustificazioni addotte dalla società riguardo alla bassa redditività.

  • Accolto
    Acquiescenza ai rilievi nn. 2, 3 e 4

    La Corte prende atto dell'acquiescenza della società appellata ai rilievi nn. 2, 3 e 4, confermando che solo il rilievo n.1 è stato oggetto di giudizio nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 839
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 839
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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