Cass. civ., sez. III, sentenza 25/09/2024, n. 25698
CASS
Sentenza 25 settembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 22 marzo 2024, con numero di registro generale 20824/2021. La GITE S.r.l. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni nei confronti di un notaio, accusato di aver venduto illegittimamente un immobile di proprietà della società. La ricorrente ha sollevato sei motivi, contestando la motivazione della sentenza, l'erronea valutazione della responsabilità del notaio, la nullità del credito esecutivo, e l'opponibilità di un contratto di locazione. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la responsabilità del notaio delegato è limitata agli atti compiuti al di fuori della delega e che le opposizioni della GITE S.r.l. erano state già rigettate, stabilizzando gli effetti degli atti esecutivi. Il giudice ha sottolineato che la responsabilità civile del notaio non può essere invocata per atti rientranti nell'ambito della sua delega, a meno che non si dimostri un comportamento doloso o colposo. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali.

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Massime2

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscritto nell'apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l'omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori a cui sia stata rilasciata la procura.

Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/09/2024, n. 25698
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25698
Data del deposito : 25 settembre 2024

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