Articolo 1 della Legge 18 ottobre 1949, n. 769
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13 novembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

La legge 28 luglio 1939, n. 1097 , modificata dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 400 , e' abrogata.
Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica l' art. 2, comma secondo, del Codice penale . Se il procedimento penale e' in corso, gli atti sono trasmessi al Ministero del tesoro per la eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti per le violazioni delle leggi valutarie.

Entrata in vigore il 13 novembre 1949