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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 670/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice Marzia Di Bari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 670/2024, tra
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Terni, via Luigi Lanzi, n. 8, presso lo studio dell'avv.to Patrizia Bececco e rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Benigni, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, quale procuratrice, C.F. Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Terni, piazza Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Roberto Romani e rappresentata e difesa dall'avv.to Giulia Migliorini, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza dell'11/02/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1 di precetto, notificatole in data 27/03/2024, da parte opposta,
[...] quale mandataria della Controparte_3 Controparte_4 contenente l'intimazione di pagamento dell'importo pari ad euro
[...]
85.834,10, oltre interessi maturati e maturandi, in relazione all'esposizione debitoria per il mutuo a rogito Notaio rep. n. 36172, racc. n. 16479, stipulato con Persona_1 [...] in data 9/03/2009, avente ad oggetto l'erogazione dell'importo Controparte_5 di euro 100.000,00 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, dichiarare la nullità, totale e/o parziale, dell'atto di precetto opposto per inammissibilità o illegittimità. A fondamento delle domande formulate, detta opponente prospettava i seguenti motivi di opposizione:
-mancata notifica del titolo esecutivo con violazione dell'art. 479 c.p.c., posta l'inapplicabilità dell'art. 41 TUB ai cessionari del credito, privi della necessaria qualifica di istituti di credito;
pagina 1 di 12 -difetto di legittimazione attiva della per mancata iscrizione Controparte_6 all'albo previsto dall'art. 106 TUB e per il difetto di autorizzazione amministrativa a svolgere l'attività demandata;
-difetto di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva di Controparte_4
stante l'assenza di prova della comunicazione di intervenuta scissione-
[...] cessione dal Monte dei Paschi di e non potendosi ritenere sufficiente la pubblicazione CP_5 dell'avviso in GU, generico nel contenuto, privo di efficacia probatoria rispetto alla sussistenza del contratto di scissione-cessione e non contenente l'indicazione dei rapporti oggetto della stessa, avuto particolare riguardo alla posizione dell'opponente;
-presenza di clausole abusive e vessatorie, con conseguente nullità del contratto, tenuto conto della qualità di consumatore rivestita dall'opponente, avuto particolare riguardo alla previsione del tasso Euribor, frutto di manipolazione da parte di un gruppo di banche, ed alla previsione dell'ammortamento alla francese (con omessa indicazione del regime di capitalizzazione e del regime finanziario e con applicazione di interessi diversi e maggiori rispetto a quelli contrattuali e conseguente difformità del TAEG, nonché dell'anatocismo anche “per i costi occulti ed effetto sorpresa e superamento del tasso soglia dell'usura”) ed alla omessa indicazione della capitalizzazione degli interessi in modalità “diversa da quella semplice” con incidenza sul costo complessivo dell'operazione e violazione dell'art. 117, comma IV, TUB e applicazione del tasso sostitutivo BOT. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto della sospensiva e dell'opposizione sulla base delle seguenti difese:
-che nel caso di specie la titolarità del credito riposava su un atto di scissione stipulato in data 25/11/2020, innanzi al Notaio rep. n. 39399, racc. n. 20019, in forza del quale Persona_2 era divenuta titolare di un compendio di attività e di passività, inclusivo di crediti e di CP_1 contratti di finanziamento, del quale era stato dato avviso mediante pubblicazione in GU del 29/12/2020, parte II, n. 151, ragion per cui ai sensi dell'art. 58 TUB i privilegi e le garanzie erano state trasferite senza l'espletamento di alcuna formalità;
-che, come affermato dalla Suprema Corte, l'attività di riscossione dei crediti non richiedeva l'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, ma esclusivamente della licenza ex art. 115 TULPS sussistente in capo a Controparte_3
-che l'eccezione in merito alla presenza di clausole abusive era generica e, comunque, la presenza del Notaio rogante, pubblico ufficiale a presidio della legalità e dell'equilibrio contrattuale, escludeva la configurabilità di qualsivoglia squilibrio, mentre la tesi della nullità per previsione del tasso Euribor era stata affrontata dalla Suprema Corte, la quale aveva escluso qualsivoglia automatismo nella relativa declaratoria, mentre le chiare previsioni contrattuali consentivano di escludere eventuali incertezze applicative in merito al regime finanziario applicato. Con ordinanza del 24/04/2024, il giudice fissava udienza al 5/06/2024 per provvedere sulla chiesta sospensiva. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, anche in tale fase, a tale udienza il giudice disponeva il rinvio al successivo 18/06/2024, in accoglimento dell'istanza avanzata da parte opponente a fronte del momento di visibilità della costituzione della controparte, e, all'esito dell'udienza di rinvio, assumeva il procedimento in riserva sulla chiesta sospensiva, sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza del 14/07/2024, il giudice respingeva l'istanza di sospensiva.
pagina 2 di 12 Alla prima udienza di trattazione nel merito del 10/09/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 3/10/2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la decisione l'udienza dell'11/02/2025 e, all'esito, tratteneva il procedimento in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, giova, preliminarmente, evidenziare che la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite (v. infra, considerazioni che seguono), di talchè deve trovare conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione. Nel merito, vanno esaminati i singoli motivi di opposizione formulati da parte opponente.
1. SULLA MANCATA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO IN RAGIONE DELL'INVOCATA INAPPLICABILITA' DELL'ART. 41 TUB. Con riferimento a tale motivo di opposizione, giova ribadire, secondo quanto già evidenziato nell'ordinanza che ha valutato la sospensiva, che Controparte_4 ha allegato di essere subentrata nella titolarità del credito in questione,
[...] scaturito dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 6/03/2009 tra
[...]
e l'odierna opponente, in virtù di scissione parziale non proporzionale Controparte_5 con opzione asimmetrica, scissione che risulta prodotta nel fascicolo di parte (v. atto pubblico, rep. n. 39399, racc. n. 20019, doc. 4 nel fascicolo di parte opposta). Ebbene, sul punto, va evidenziato che la scissione parziale dà luogo ad una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite ossia nel diritto controverso ossia “la società nata dalla scissione si sostituisce, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, al rapporto contrattuale sorto in origine dalla società scissa” (Cass., n. 6967/2023; Cass., n. 31313/2018; Cass., n. 13192/2019, anche in motivazione). Ciò chiarito, nel caso di specie è pacifico, oltre che documentalmente provato, che il contratto riveste la natura di mutuo fondiario, avendo parte opponente contestato il diverso profilo dell'inapplicabilità dell'art. 41 TUB ai cessionari del credito, poiché privi della necessaria qualifica di istituti di credito. La tesi non appare condivisibile nei termini in cui è stata formulata. In primo luogo, va considerato che nel caso di specie il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato da un istituto di credito ai sensi dell'art. 38 TUB (“il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”) e viene in rilievo il diverso profilo delle modalità attuative della tutela dei crediti fondiari nell'ambito del procedimento di espropriazione come disciplinato dall'art. 41 TUB alla stregua del quale “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”, disposizione che trova applicazione anche in favore del soggetto che sia subentrato nel credito in virtù di successione a titolo particolare, posto che risulta rispettato il disposto dell'art. 38 TUB che riguarda la stipula del contratto da parte di istituti di credito, mentre l'art. 41 TUB disciplina in termini generali il procedimento di espropriazione, senza far alcun riferimento alla necessità che ad agire sia un istituto di credito. Tali principi sono stati espressamente affermati dalla Suprema Corte nell'ipotesi analoga di successione a titolo particolare nel credito per cessioni poste in essere ai sensi della legge sulle pagina 3 di 12 cartolarizzazioni (Cass., n. 23992/2011, per l'inquadramento nella successione a titolo particolare nel credito), invocabili nel caso in esame in considerazione dell'eadem ratio di dotare “le banche di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche” (Cass., n. 31577/2019), risultando irrilevante la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito ai fini dell'applicabilità dei privilegi processuali (v., sul punto, nella giurisprudenza di merito Corte di Appello Salerno, n. 995/2020) 2.SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA MANDATARIA PER MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO EX ART. 106 TUB E PER IL DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. Con riferimento alla mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, la Suprema Corte ha, sul punto, recentemente chiarito che da tale omissione del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati
o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata), con considerazioni che questo giudice ritiene in diritto riferibili anche alla licenza del Questore ex art. 115 TULPS e, comunque, in fatto superate dalla produzione della licenza del Questore, come operata da parte opposta nel corso del giudizio (v. deposito del 30/08/2024 nel fascicolo di parte opposta), dovendosi disattendere l'eccezione di tardività della produzione ribadita nella comparsa conclusionale di parte opponente, venendo in rilievo una prova contraria, così come le generiche contestazioni formali ivi svolte sul punto.
3.SUL DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO E/O DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. In via preliminare, si osserva in fatto che parte opposta ha prodotto in giudizio:
-contratto di mutuo fondiario (v. doc. 2 nel fascicolo di parte);
-atto di scissione parziale di a favore di Controparte_5 [...]
(v. doc. 4); Controparte_7
-avviso di scissione pubblicato in GU, parte II, n. 151 del 29/12/2020, nel quale, per un verso, si dà atto che rientrano nelle posizioni trasferite i crediti classificati come sofferenze o, comunque, come inadempienze probabili, e per altro verso, che i titolari dei rapporti giuridici ceduti indicati nell'atto di scissione potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800125841 nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo (v. doc. 5)
-estratto conto ex art. 50 TUB redatto da (v. doc. 9). Controparte_5
pagina 4 di 12 Secondo quanto già evidenziato in sede di delibazione dell'istanza sulla sospensiva, ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato - tenuto conto della morosità maturata al mese di luglio 2018 che configura quantomeno una inadempienza probabile (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione (con principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito nella tematica della cessione del credito in blocco che possono essere invocati anche nella presente fattispecie, stante l'identità di ratio, venendo in rilievo sia nella scissione sia nella cessione la successione a titolo particolare nella situazione giuridica e la problematica della prova di tale subentro), ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024) Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso in GU, del pagina 5 di 12 possesso del titolo in capo alla opposta, della produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso.
4.SULLE CLAUSOLE ABUSIVE E VESSATORIE. IL TASSO EURIBOR. L'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE. Con riferimento alle doglianze relative all'applicazione del Tasso Euribor, questo giudice ritiene opportuno richiamare in fatto la risultanza documentale alla stregua della quale il contratto in questione prevede la restituzione della somma “all'interesse del 5,48% … nominale annuo” e, al contempo, che “le parti contraenti convengono che il tasso di interesse previsto al precedente art. 1 rimanga invariato per tutta la durata del mutuo”, nonché, infine, che “il tasso di mora viene stabilito nella misura dell'8,085% … annuo” (v. doc. 2 nel fascicolo di parte opposta). Il piano di ammortamento riporta la dizione “francese mensile tasso fisso” (v. sempre doc. 2, piano di ammortamento allegato al contratto). Dunque, la doglianza (v. pag. 4 dell'atto di citazione), in ordine alla intervenuta manipolazione dell'Euribor non appare condivisibile in fatto. Ad abundantiam, si richiama, comunque, in diritto la recente decisione della Corte di Cassazione n. 12007 del 3/05/2024 (successiva alla decisione n. 34899 del 13/12/2024), alla stregua della quale “la cd. “clausola Euribor” – anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore – non può dirsi di per sé nulla, in generale, perché costituente “applicazione” di un'intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula). Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello
“genuino” e non quello “alterato”) e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile” (v. decisione citata in motivazione). Anche la giurusprudenza di merito ha evidenziato, comunque, la necessità della prova che la banca stipulante al momento della conclusione del contratto fosse o direttamente partecipe dell'intesa o, quantomeno, consapevole della sussistenza di una intesa tra le banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di un effettiva pratica negoziale in tal senso e abbia inteso avvalersi dei risultati di questa, nella giurisprudenza di merito (v. Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 501 del 15/07/2024). Tuttavia, l'allegazione sul punto di parte opponente è generica e la sopradetta circostanza non provata, non consentendo di ritenere integrati i requisiti richiesti dalla decisione della Suprema Corte sopra richiamata, posto che nulla argomenta in ordine alla consapevolezza di uno dei contraenti di avvalersi degli effetti della illecita alterazione, né in ordine al modo in cui l'intesa illecita vietata “in sostanza ed in concreto” abbia fatto venir meno o reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto il parametro esterno di riferimento da questi effettivamente voluto, risultando mere asserzioni le considerazioni contenute nella comparsa conclusionale. Occorre, poi, tener conto della successiva decisione della Suprema Corte che, nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per la valutazione dell'opportunità di assegnare la pagina 6 di 12 causa alle Sezioni Unite, ha prospettato una diversa interpretazione della questione (Cass., n. 19900 del 19/07/2024). In particolare, tale pronuncia in primo luogo evidenzia che “i contratti stipulati non possono considerarsi a valle rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa concorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti”, ragion per cui non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, così da porre in discussione il rimedio della nullità del contratto a valle (insussistente) sulla base dei principi espressi dalla decisione delle Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 in tema di contratti di fideiussione di clausole rispondenti allo schema predisposto dall'ABI dichiarate frutto di intesa restrittiva dalla Banca di Italia. La sopra richiamata decisione rimarca, al contempo, che -esclusa la natura di contratto a valle- le possibili ricadute derivanti dall'alterazione del parametro Euribor possono essere ricondotte non già alla nullità quanto piuttosto all'annullabilità ex art. 1439, comma II, c.c., non mancando di evidenziare che l'eventuale illecito del terzo non è suscettibile di far venir meno l'esistenza del consenso delle parti sulla vicenda contrattuale, tenuto conto del fatto che tale accordo si forma sull'applicazione dell'indice Euribor come ufficialmente stabilito a prescindere dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione ossia assume rilievo “un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore”. Dunque, prosegue la sentenza richiamata, l'eventuale alterazione dell'Euribor può, al più, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà suscettibile di condizionare il processo di formazione della volontà, così legittimando il ricorso ai rimedi previsti per i vizi del consenso ovvero quelli di carattere risarcitorio. Ne consegue che alla luce del dibattito giurisprudenziale esistente e, allo stato, in assenza di pronuncia delle Sezioni Unite, lo stesso rimedio della nullità -oltre che non provato nella ricorrenza dei presupposti applicativi alla luce dell'orientamento più recente della Suprema Corte- appare di dubbia applicazione. Segue il rigetto di tale doglianza. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alle doglianze relative al sistema di ammortamento alla francese. Occorre, in fatto, considerare che nel caso di specie il contratto in questione prevede che:
-il tasso degli interessi, corrispettivi e di mora, in misura fissa (v. considerazioni sopra richiamate in ordine alle risultanze documentali);
-il piano di ammortamento;
-l'obbligo di rimborso entro 20 anni mediante il pagamento di 240 rate mensili comprensive di capitale e interessi. Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che in tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno dell'anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di pagina 7 di 12 Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso ed espressamente indicato sulla base del criterio enunciato in contratto, con allegazione del piano di ammortamento (v. pag. 16 del doc. 2). Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un tasso individuato e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre pagina 8 di 12 l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27023/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). I principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso (per la cui stipula emergono chiari riscontri documentali), che rileva nel caso concreto, ad avviso di chi scrive e in assenza allo stato di una espressa presa di posizione di segno contrario della Suprema Corte in tema di pagina 9 di 12 mutuo a tasso variabile, possono, comunque, trovare applicazione anche nell'ipotesi di tasso variabile (al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024), mentre la doglianza relativa al superamento del tasso soglia antiusura appare generica e non legittima approfondimenti istruttori sul punto, i quali presenterebbero carattere esplorativo (sull'affermazione che la circostanza secondo la quale la nullità della convenzione di interessi usurari costituisce questione di diritto rilevabile d'ufficio non esonera certamente la parte dalla specifica contestazione degli elementi acquisiti in giudizio: Cass., n. 350/2013, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020; nella giurisprudenza di merito, v. Tribunale Terni, 7/11/2019; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Cuneo 5/10/2020; Tribunale Roma, 2/07/2020).
5. SUI MOTIVI FORMULATI A VERBALE DI UDIENZA DEL 18/06/2024.
In applicazione della ragione più liquida si osserva che nel caso di specie, il mutuo - prodotto nel giudizio di opposizione in copia conforme all'originale, giusta attestazione del Notaio in calce, nel rispetto dell'art. 475 c.p.c. attuale formulazione: v. doc.
2 - non è stato notificato in conformità del disposto di cui all'art. 41 TUB (v. considerazioni sopra svolte), circostanza questa che esime dalla valutazione della doglianza relativa alla mancanza apposizione della formula esecutiva notoriamente, peraltro, venuta meno con l'entrata in vigore della riforma Cartabia. Per quanto concerne, poi, la doglianza relativa alla mancanza “del successivo atto pubblico ex art. 474 c.p.c.” in ordine allo svincolo, con richiamo alla sentenza della Cass., n. 12007/2024, va premesso in fatto che il contratto di mutuo in questione prevede sul punto: “La
[...]
..consente di mutuare … alla signora … che accetta … la Controparte_5 Parte_2 somma di euro 100.000 … e pertanto alla presenza di me Notaio, consegna alla parte mutuataria, un mandato, emesso sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versamento ad essa parte mutuataria la somma di euro 100.000,00 … della quale somma la parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza … riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato… La parte mutuataria riconsegna alla banca l'intera somma mutuata perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa finchè non sia stata giustificata alla banca entro il termine di 90 … giorni da oggi … l'assenza di iscrizioni privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano inoltre adempiute le seguenti altre condizioni: -assicurazione dell'immobile ipotecato”. Alla stregua di tali pattuizioni si ritiene, in primo luogo, pienamente rispettato il carattere reale del mutuo, dovendosi richiamare in diritto l'orientamento assolutamente consolidato della Suprema Corte in ordine alla sufficienza della disponibilità giuridica della somma per ritenere assolto detto requisito, e dovendosi specificare che nel caso di specie costituisce circostanza pacifica il successivo svincolo delle somme da parte dell'istituto mutuante una volta adempiuti gli obblighi contrattualmente assunti. In particolare, nel caso in esame, si ritiene che le sopra richiamate pattuizioni contrattuali consentano di ritenere pienamente rispettato il carattere reale del contratto di mutuo (Cass., n. 25632/2017; Cass., n. 25569/2011; Cass., n. 19654/2019), avendo il debitore principale conseguito la disponibilità della somma, destinandola poi a deposito cauzionale - destinazione che, all'evidenza, presuppone la disponibilità giuridica dell'importo- e, successivamente, ottenendo lo svincolo degli importi, una volta adempiute le obbligazioni assunte dal mutuatario.
pagina 10 di 12 Sul punto, si rimanda in diritto alla motivazione della Suprema Corte n. 5654/2023: “la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla Banca, qualora si dovesse verificare l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva. Tale operazione non comporta, dunque, che la trattenga le somme concesse a mutuo, ma piuttosto consente CP_5 che la riceva le somme erogate dallo stesso mutuatario, in garanzia atipica e CP_5 provvisoria, e comprova, pertanto, che il soggetto mutuatario ha effettivamente ricevuto la disponibilità della somma oggetto di mutuo che altrimenti non avrebbe potuto costituire in garanzia”. Al riguardo, quanto alle doglianze relative alla natura esecutiva del titolo ex art. 474 c.p.c., occorre valutare in conformità dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza della Suprema Corte, con impostazione che questo giudice condivide, che l'effettiva erogazione, avvenuta al momento della stipula, appare rispettosa della forma dell'atto pubblico, così come la quietanza, a nulla rilevando le vicende successive, avuto particolare riguardo allo svincolo che, ad avviso di chi scrive, non può essere valutata in termini di erogazione, essendo la stessa già avvenuta al momento della stipula (v. disposizioni sopra richiamate;
in diritto, v.; Cass., n. 14214/2023; Cass., n. 9229/2022; Cass., n. 38884/2021; Cass., n. 6174/2020; Cass., n. 25632/2017; conformi nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 501 del 15/07/2024; Tribunale di Terni, 19/07/2019, Tribunale Grosseto, 15/02/2020, Tribunale Napoli, 19/02/2020, Tribunale Latina, 14/01/2022, Tribunale di Roma, 16/01/2019, Corte Appello, L'Aquila, 10/08/2023, n. 1251, Tribunale Roma, n. 8731 del 1°/06/2023, Tribunale Lecce, n. 799 del 22/03/2021, Tribunale Nocera Inferiore, n. 894 del 3/05/2023, Tribunale Agrigento, n. 592 del 16/07/2020; si precisa che, sul punto, l'orientamento contrario -Cass., n. 12007/2024- è, allo stato, minoritario). Segue il rigetto della doglianza. Resta da precisare, con riferimento alla qualità di consumatore dell'opponente, che alla stregua delle considerazioni che precedono la clausola di determinazione degli interessi appare redatta in modo chiaro e comprensibile ossia appare rispettosa del disposto di cui all'art. 34, co. II, d.lgs. n. 205/2006, mentre gli interessi di mora non appaiono manifestamente eccessivi ai sensi dell'art. 33, lett. f, d.lgs. cit. poiché rispettosi dei parametri di cui all'art. 1284 c.c. (v. Cass., n. 14410 del 23/05/2024, in motivazione), né risulta anche solo allegata l'applicazione alla fattispecie concreta di ulteriori clausole suscettibili di essere valorizzate a tal fine poiché tali da determinare lo squilibrio giuridico e normativo che assume rilievo ai fini della tutela del consumatore. Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende il rigetto dell'opposizione. Spese di lite secondo soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 8.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 2/03/2025 Scaduti i termini concessi. Il giudice Marzia Di Bari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice Marzia Di Bari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 670/2024, tra
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Terni, via Luigi Lanzi, n. 8, presso lo studio dell'avv.to Patrizia Bececco e rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Benigni, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, quale procuratrice, C.F. Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Terni, piazza Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Roberto Romani e rappresentata e difesa dall'avv.to Giulia Migliorini, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza dell'11/02/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1 di precetto, notificatole in data 27/03/2024, da parte opposta,
[...] quale mandataria della Controparte_3 Controparte_4 contenente l'intimazione di pagamento dell'importo pari ad euro
[...]
85.834,10, oltre interessi maturati e maturandi, in relazione all'esposizione debitoria per il mutuo a rogito Notaio rep. n. 36172, racc. n. 16479, stipulato con Persona_1 [...] in data 9/03/2009, avente ad oggetto l'erogazione dell'importo Controparte_5 di euro 100.000,00 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, dichiarare la nullità, totale e/o parziale, dell'atto di precetto opposto per inammissibilità o illegittimità. A fondamento delle domande formulate, detta opponente prospettava i seguenti motivi di opposizione:
-mancata notifica del titolo esecutivo con violazione dell'art. 479 c.p.c., posta l'inapplicabilità dell'art. 41 TUB ai cessionari del credito, privi della necessaria qualifica di istituti di credito;
pagina 1 di 12 -difetto di legittimazione attiva della per mancata iscrizione Controparte_6 all'albo previsto dall'art. 106 TUB e per il difetto di autorizzazione amministrativa a svolgere l'attività demandata;
-difetto di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva di Controparte_4
stante l'assenza di prova della comunicazione di intervenuta scissione-
[...] cessione dal Monte dei Paschi di e non potendosi ritenere sufficiente la pubblicazione CP_5 dell'avviso in GU, generico nel contenuto, privo di efficacia probatoria rispetto alla sussistenza del contratto di scissione-cessione e non contenente l'indicazione dei rapporti oggetto della stessa, avuto particolare riguardo alla posizione dell'opponente;
-presenza di clausole abusive e vessatorie, con conseguente nullità del contratto, tenuto conto della qualità di consumatore rivestita dall'opponente, avuto particolare riguardo alla previsione del tasso Euribor, frutto di manipolazione da parte di un gruppo di banche, ed alla previsione dell'ammortamento alla francese (con omessa indicazione del regime di capitalizzazione e del regime finanziario e con applicazione di interessi diversi e maggiori rispetto a quelli contrattuali e conseguente difformità del TAEG, nonché dell'anatocismo anche “per i costi occulti ed effetto sorpresa e superamento del tasso soglia dell'usura”) ed alla omessa indicazione della capitalizzazione degli interessi in modalità “diversa da quella semplice” con incidenza sul costo complessivo dell'operazione e violazione dell'art. 117, comma IV, TUB e applicazione del tasso sostitutivo BOT. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto della sospensiva e dell'opposizione sulla base delle seguenti difese:
-che nel caso di specie la titolarità del credito riposava su un atto di scissione stipulato in data 25/11/2020, innanzi al Notaio rep. n. 39399, racc. n. 20019, in forza del quale Persona_2 era divenuta titolare di un compendio di attività e di passività, inclusivo di crediti e di CP_1 contratti di finanziamento, del quale era stato dato avviso mediante pubblicazione in GU del 29/12/2020, parte II, n. 151, ragion per cui ai sensi dell'art. 58 TUB i privilegi e le garanzie erano state trasferite senza l'espletamento di alcuna formalità;
-che, come affermato dalla Suprema Corte, l'attività di riscossione dei crediti non richiedeva l'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, ma esclusivamente della licenza ex art. 115 TULPS sussistente in capo a Controparte_3
-che l'eccezione in merito alla presenza di clausole abusive era generica e, comunque, la presenza del Notaio rogante, pubblico ufficiale a presidio della legalità e dell'equilibrio contrattuale, escludeva la configurabilità di qualsivoglia squilibrio, mentre la tesi della nullità per previsione del tasso Euribor era stata affrontata dalla Suprema Corte, la quale aveva escluso qualsivoglia automatismo nella relativa declaratoria, mentre le chiare previsioni contrattuali consentivano di escludere eventuali incertezze applicative in merito al regime finanziario applicato. Con ordinanza del 24/04/2024, il giudice fissava udienza al 5/06/2024 per provvedere sulla chiesta sospensiva. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, anche in tale fase, a tale udienza il giudice disponeva il rinvio al successivo 18/06/2024, in accoglimento dell'istanza avanzata da parte opponente a fronte del momento di visibilità della costituzione della controparte, e, all'esito dell'udienza di rinvio, assumeva il procedimento in riserva sulla chiesta sospensiva, sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza del 14/07/2024, il giudice respingeva l'istanza di sospensiva.
pagina 2 di 12 Alla prima udienza di trattazione nel merito del 10/09/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 3/10/2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la decisione l'udienza dell'11/02/2025 e, all'esito, tratteneva il procedimento in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, giova, preliminarmente, evidenziare che la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite (v. infra, considerazioni che seguono), di talchè deve trovare conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione. Nel merito, vanno esaminati i singoli motivi di opposizione formulati da parte opponente.
1. SULLA MANCATA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO IN RAGIONE DELL'INVOCATA INAPPLICABILITA' DELL'ART. 41 TUB. Con riferimento a tale motivo di opposizione, giova ribadire, secondo quanto già evidenziato nell'ordinanza che ha valutato la sospensiva, che Controparte_4 ha allegato di essere subentrata nella titolarità del credito in questione,
[...] scaturito dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 6/03/2009 tra
[...]
e l'odierna opponente, in virtù di scissione parziale non proporzionale Controparte_5 con opzione asimmetrica, scissione che risulta prodotta nel fascicolo di parte (v. atto pubblico, rep. n. 39399, racc. n. 20019, doc. 4 nel fascicolo di parte opposta). Ebbene, sul punto, va evidenziato che la scissione parziale dà luogo ad una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite ossia nel diritto controverso ossia “la società nata dalla scissione si sostituisce, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, al rapporto contrattuale sorto in origine dalla società scissa” (Cass., n. 6967/2023; Cass., n. 31313/2018; Cass., n. 13192/2019, anche in motivazione). Ciò chiarito, nel caso di specie è pacifico, oltre che documentalmente provato, che il contratto riveste la natura di mutuo fondiario, avendo parte opponente contestato il diverso profilo dell'inapplicabilità dell'art. 41 TUB ai cessionari del credito, poiché privi della necessaria qualifica di istituti di credito. La tesi non appare condivisibile nei termini in cui è stata formulata. In primo luogo, va considerato che nel caso di specie il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato da un istituto di credito ai sensi dell'art. 38 TUB (“il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”) e viene in rilievo il diverso profilo delle modalità attuative della tutela dei crediti fondiari nell'ambito del procedimento di espropriazione come disciplinato dall'art. 41 TUB alla stregua del quale “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”, disposizione che trova applicazione anche in favore del soggetto che sia subentrato nel credito in virtù di successione a titolo particolare, posto che risulta rispettato il disposto dell'art. 38 TUB che riguarda la stipula del contratto da parte di istituti di credito, mentre l'art. 41 TUB disciplina in termini generali il procedimento di espropriazione, senza far alcun riferimento alla necessità che ad agire sia un istituto di credito. Tali principi sono stati espressamente affermati dalla Suprema Corte nell'ipotesi analoga di successione a titolo particolare nel credito per cessioni poste in essere ai sensi della legge sulle pagina 3 di 12 cartolarizzazioni (Cass., n. 23992/2011, per l'inquadramento nella successione a titolo particolare nel credito), invocabili nel caso in esame in considerazione dell'eadem ratio di dotare “le banche di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche” (Cass., n. 31577/2019), risultando irrilevante la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito ai fini dell'applicabilità dei privilegi processuali (v., sul punto, nella giurisprudenza di merito Corte di Appello Salerno, n. 995/2020) 2.SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA MANDATARIA PER MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO EX ART. 106 TUB E PER IL DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. Con riferimento alla mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, la Suprema Corte ha, sul punto, recentemente chiarito che da tale omissione del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati
o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata), con considerazioni che questo giudice ritiene in diritto riferibili anche alla licenza del Questore ex art. 115 TULPS e, comunque, in fatto superate dalla produzione della licenza del Questore, come operata da parte opposta nel corso del giudizio (v. deposito del 30/08/2024 nel fascicolo di parte opposta), dovendosi disattendere l'eccezione di tardività della produzione ribadita nella comparsa conclusionale di parte opponente, venendo in rilievo una prova contraria, così come le generiche contestazioni formali ivi svolte sul punto.
3.SUL DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO E/O DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. In via preliminare, si osserva in fatto che parte opposta ha prodotto in giudizio:
-contratto di mutuo fondiario (v. doc. 2 nel fascicolo di parte);
-atto di scissione parziale di a favore di Controparte_5 [...]
(v. doc. 4); Controparte_7
-avviso di scissione pubblicato in GU, parte II, n. 151 del 29/12/2020, nel quale, per un verso, si dà atto che rientrano nelle posizioni trasferite i crediti classificati come sofferenze o, comunque, come inadempienze probabili, e per altro verso, che i titolari dei rapporti giuridici ceduti indicati nell'atto di scissione potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800125841 nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo (v. doc. 5)
-estratto conto ex art. 50 TUB redatto da (v. doc. 9). Controparte_5
pagina 4 di 12 Secondo quanto già evidenziato in sede di delibazione dell'istanza sulla sospensiva, ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato - tenuto conto della morosità maturata al mese di luglio 2018 che configura quantomeno una inadempienza probabile (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione (con principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito nella tematica della cessione del credito in blocco che possono essere invocati anche nella presente fattispecie, stante l'identità di ratio, venendo in rilievo sia nella scissione sia nella cessione la successione a titolo particolare nella situazione giuridica e la problematica della prova di tale subentro), ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024) Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso in GU, del pagina 5 di 12 possesso del titolo in capo alla opposta, della produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso.
4.SULLE CLAUSOLE ABUSIVE E VESSATORIE. IL TASSO EURIBOR. L'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE. Con riferimento alle doglianze relative all'applicazione del Tasso Euribor, questo giudice ritiene opportuno richiamare in fatto la risultanza documentale alla stregua della quale il contratto in questione prevede la restituzione della somma “all'interesse del 5,48% … nominale annuo” e, al contempo, che “le parti contraenti convengono che il tasso di interesse previsto al precedente art. 1 rimanga invariato per tutta la durata del mutuo”, nonché, infine, che “il tasso di mora viene stabilito nella misura dell'8,085% … annuo” (v. doc. 2 nel fascicolo di parte opposta). Il piano di ammortamento riporta la dizione “francese mensile tasso fisso” (v. sempre doc. 2, piano di ammortamento allegato al contratto). Dunque, la doglianza (v. pag. 4 dell'atto di citazione), in ordine alla intervenuta manipolazione dell'Euribor non appare condivisibile in fatto. Ad abundantiam, si richiama, comunque, in diritto la recente decisione della Corte di Cassazione n. 12007 del 3/05/2024 (successiva alla decisione n. 34899 del 13/12/2024), alla stregua della quale “la cd. “clausola Euribor” – anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore – non può dirsi di per sé nulla, in generale, perché costituente “applicazione” di un'intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula). Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello
“genuino” e non quello “alterato”) e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile” (v. decisione citata in motivazione). Anche la giurusprudenza di merito ha evidenziato, comunque, la necessità della prova che la banca stipulante al momento della conclusione del contratto fosse o direttamente partecipe dell'intesa o, quantomeno, consapevole della sussistenza di una intesa tra le banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di un effettiva pratica negoziale in tal senso e abbia inteso avvalersi dei risultati di questa, nella giurisprudenza di merito (v. Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 501 del 15/07/2024). Tuttavia, l'allegazione sul punto di parte opponente è generica e la sopradetta circostanza non provata, non consentendo di ritenere integrati i requisiti richiesti dalla decisione della Suprema Corte sopra richiamata, posto che nulla argomenta in ordine alla consapevolezza di uno dei contraenti di avvalersi degli effetti della illecita alterazione, né in ordine al modo in cui l'intesa illecita vietata “in sostanza ed in concreto” abbia fatto venir meno o reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto il parametro esterno di riferimento da questi effettivamente voluto, risultando mere asserzioni le considerazioni contenute nella comparsa conclusionale. Occorre, poi, tener conto della successiva decisione della Suprema Corte che, nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per la valutazione dell'opportunità di assegnare la pagina 6 di 12 causa alle Sezioni Unite, ha prospettato una diversa interpretazione della questione (Cass., n. 19900 del 19/07/2024). In particolare, tale pronuncia in primo luogo evidenzia che “i contratti stipulati non possono considerarsi a valle rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa concorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti”, ragion per cui non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, così da porre in discussione il rimedio della nullità del contratto a valle (insussistente) sulla base dei principi espressi dalla decisione delle Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 in tema di contratti di fideiussione di clausole rispondenti allo schema predisposto dall'ABI dichiarate frutto di intesa restrittiva dalla Banca di Italia. La sopra richiamata decisione rimarca, al contempo, che -esclusa la natura di contratto a valle- le possibili ricadute derivanti dall'alterazione del parametro Euribor possono essere ricondotte non già alla nullità quanto piuttosto all'annullabilità ex art. 1439, comma II, c.c., non mancando di evidenziare che l'eventuale illecito del terzo non è suscettibile di far venir meno l'esistenza del consenso delle parti sulla vicenda contrattuale, tenuto conto del fatto che tale accordo si forma sull'applicazione dell'indice Euribor come ufficialmente stabilito a prescindere dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione ossia assume rilievo “un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore”. Dunque, prosegue la sentenza richiamata, l'eventuale alterazione dell'Euribor può, al più, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà suscettibile di condizionare il processo di formazione della volontà, così legittimando il ricorso ai rimedi previsti per i vizi del consenso ovvero quelli di carattere risarcitorio. Ne consegue che alla luce del dibattito giurisprudenziale esistente e, allo stato, in assenza di pronuncia delle Sezioni Unite, lo stesso rimedio della nullità -oltre che non provato nella ricorrenza dei presupposti applicativi alla luce dell'orientamento più recente della Suprema Corte- appare di dubbia applicazione. Segue il rigetto di tale doglianza. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alle doglianze relative al sistema di ammortamento alla francese. Occorre, in fatto, considerare che nel caso di specie il contratto in questione prevede che:
-il tasso degli interessi, corrispettivi e di mora, in misura fissa (v. considerazioni sopra richiamate in ordine alle risultanze documentali);
-il piano di ammortamento;
-l'obbligo di rimborso entro 20 anni mediante il pagamento di 240 rate mensili comprensive di capitale e interessi. Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che in tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno dell'anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di pagina 7 di 12 Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso ed espressamente indicato sulla base del criterio enunciato in contratto, con allegazione del piano di ammortamento (v. pag. 16 del doc. 2). Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un tasso individuato e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre pagina 8 di 12 l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27023/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). I principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso (per la cui stipula emergono chiari riscontri documentali), che rileva nel caso concreto, ad avviso di chi scrive e in assenza allo stato di una espressa presa di posizione di segno contrario della Suprema Corte in tema di pagina 9 di 12 mutuo a tasso variabile, possono, comunque, trovare applicazione anche nell'ipotesi di tasso variabile (al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024), mentre la doglianza relativa al superamento del tasso soglia antiusura appare generica e non legittima approfondimenti istruttori sul punto, i quali presenterebbero carattere esplorativo (sull'affermazione che la circostanza secondo la quale la nullità della convenzione di interessi usurari costituisce questione di diritto rilevabile d'ufficio non esonera certamente la parte dalla specifica contestazione degli elementi acquisiti in giudizio: Cass., n. 350/2013, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020; nella giurisprudenza di merito, v. Tribunale Terni, 7/11/2019; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Cuneo 5/10/2020; Tribunale Roma, 2/07/2020).
5. SUI MOTIVI FORMULATI A VERBALE DI UDIENZA DEL 18/06/2024.
In applicazione della ragione più liquida si osserva che nel caso di specie, il mutuo - prodotto nel giudizio di opposizione in copia conforme all'originale, giusta attestazione del Notaio in calce, nel rispetto dell'art. 475 c.p.c. attuale formulazione: v. doc.
2 - non è stato notificato in conformità del disposto di cui all'art. 41 TUB (v. considerazioni sopra svolte), circostanza questa che esime dalla valutazione della doglianza relativa alla mancanza apposizione della formula esecutiva notoriamente, peraltro, venuta meno con l'entrata in vigore della riforma Cartabia. Per quanto concerne, poi, la doglianza relativa alla mancanza “del successivo atto pubblico ex art. 474 c.p.c.” in ordine allo svincolo, con richiamo alla sentenza della Cass., n. 12007/2024, va premesso in fatto che il contratto di mutuo in questione prevede sul punto: “La
[...]
..consente di mutuare … alla signora … che accetta … la Controparte_5 Parte_2 somma di euro 100.000 … e pertanto alla presenza di me Notaio, consegna alla parte mutuataria, un mandato, emesso sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versamento ad essa parte mutuataria la somma di euro 100.000,00 … della quale somma la parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza … riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato… La parte mutuataria riconsegna alla banca l'intera somma mutuata perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa finchè non sia stata giustificata alla banca entro il termine di 90 … giorni da oggi … l'assenza di iscrizioni privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano inoltre adempiute le seguenti altre condizioni: -assicurazione dell'immobile ipotecato”. Alla stregua di tali pattuizioni si ritiene, in primo luogo, pienamente rispettato il carattere reale del mutuo, dovendosi richiamare in diritto l'orientamento assolutamente consolidato della Suprema Corte in ordine alla sufficienza della disponibilità giuridica della somma per ritenere assolto detto requisito, e dovendosi specificare che nel caso di specie costituisce circostanza pacifica il successivo svincolo delle somme da parte dell'istituto mutuante una volta adempiuti gli obblighi contrattualmente assunti. In particolare, nel caso in esame, si ritiene che le sopra richiamate pattuizioni contrattuali consentano di ritenere pienamente rispettato il carattere reale del contratto di mutuo (Cass., n. 25632/2017; Cass., n. 25569/2011; Cass., n. 19654/2019), avendo il debitore principale conseguito la disponibilità della somma, destinandola poi a deposito cauzionale - destinazione che, all'evidenza, presuppone la disponibilità giuridica dell'importo- e, successivamente, ottenendo lo svincolo degli importi, una volta adempiute le obbligazioni assunte dal mutuatario.
pagina 10 di 12 Sul punto, si rimanda in diritto alla motivazione della Suprema Corte n. 5654/2023: “la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla Banca, qualora si dovesse verificare l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva. Tale operazione non comporta, dunque, che la trattenga le somme concesse a mutuo, ma piuttosto consente CP_5 che la riceva le somme erogate dallo stesso mutuatario, in garanzia atipica e CP_5 provvisoria, e comprova, pertanto, che il soggetto mutuatario ha effettivamente ricevuto la disponibilità della somma oggetto di mutuo che altrimenti non avrebbe potuto costituire in garanzia”. Al riguardo, quanto alle doglianze relative alla natura esecutiva del titolo ex art. 474 c.p.c., occorre valutare in conformità dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza della Suprema Corte, con impostazione che questo giudice condivide, che l'effettiva erogazione, avvenuta al momento della stipula, appare rispettosa della forma dell'atto pubblico, così come la quietanza, a nulla rilevando le vicende successive, avuto particolare riguardo allo svincolo che, ad avviso di chi scrive, non può essere valutata in termini di erogazione, essendo la stessa già avvenuta al momento della stipula (v. disposizioni sopra richiamate;
in diritto, v.; Cass., n. 14214/2023; Cass., n. 9229/2022; Cass., n. 38884/2021; Cass., n. 6174/2020; Cass., n. 25632/2017; conformi nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 501 del 15/07/2024; Tribunale di Terni, 19/07/2019, Tribunale Grosseto, 15/02/2020, Tribunale Napoli, 19/02/2020, Tribunale Latina, 14/01/2022, Tribunale di Roma, 16/01/2019, Corte Appello, L'Aquila, 10/08/2023, n. 1251, Tribunale Roma, n. 8731 del 1°/06/2023, Tribunale Lecce, n. 799 del 22/03/2021, Tribunale Nocera Inferiore, n. 894 del 3/05/2023, Tribunale Agrigento, n. 592 del 16/07/2020; si precisa che, sul punto, l'orientamento contrario -Cass., n. 12007/2024- è, allo stato, minoritario). Segue il rigetto della doglianza. Resta da precisare, con riferimento alla qualità di consumatore dell'opponente, che alla stregua delle considerazioni che precedono la clausola di determinazione degli interessi appare redatta in modo chiaro e comprensibile ossia appare rispettosa del disposto di cui all'art. 34, co. II, d.lgs. n. 205/2006, mentre gli interessi di mora non appaiono manifestamente eccessivi ai sensi dell'art. 33, lett. f, d.lgs. cit. poiché rispettosi dei parametri di cui all'art. 1284 c.c. (v. Cass., n. 14410 del 23/05/2024, in motivazione), né risulta anche solo allegata l'applicazione alla fattispecie concreta di ulteriori clausole suscettibili di essere valorizzate a tal fine poiché tali da determinare lo squilibrio giuridico e normativo che assume rilievo ai fini della tutela del consumatore. Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende il rigetto dell'opposizione. Spese di lite secondo soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 8.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 2/03/2025 Scaduti i termini concessi. Il giudice Marzia Di Bari
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