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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 7302/2024 promossa da:
, nato a [...], Brasile, il 6.9.1977 e residente in [...]Parte_1
Lima, Brasile, Rua Ministro Orozimbo Nonato n.589, c.f. , il quale agisce in proprio C.F._1
ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
, nato a [...], Brasile, il 29.10.2011 e residente in [...], Brasile. Persona_1
Nonate n.589, c.f. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
, nato Barretos, Brasile, il 17.9.2018 e residente in [...], Brasile, Rua Ministro
[...]
Orozimbo Nonate n.589 c.f. ; C.F._3
, nata a [...], Brasile, il 25.7.1978 ed ivi TR
residente in [...]n.740, c.f. , in proprio ed in qualità di genitore esercente la C.F._4
responsabilità genitoriale sui figli minori , nato a Persona_2
Corumbà, Brasile, il 10.7.2009 ed ivi residente in [...]n.740, c.f. e C.F._5 [...]
, nato a [...], Brasile, l'11.2.2016 ed ivi residente in [...]Controparte_2
Caceres n.740, c.f. ; C.F._6
, nato a [...], Brasile, il 30.3.1988 ed ivi residente in Controparte_3
Alameda dos Lìrios n.50, c.f. ; C.F._7 rappresentati e difesi dall'Avvocato Giulia Minucci, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. alias Persona_3 [...]
, nato a [...], il [...] (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Brasile, Per_4
mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 2);
- il sig. alias ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_3 Persona_4
in data 1.1.1986 (cfr. doc. 3) e dalla loro unione è nato il sig. Controparte_5 [...]
, nato in data [...] (cfr. doc. 5); Persona_5
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_5 Parte_4
in data 16.3.1935 (cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nato il sig.
[...] Persona_6
, nato il [...] (cfr. doc. 8);
[...]
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_6 [...]
in data 21.3.1977 (cfr. doc. 9) e dalla loro unione sono nati il sig. Persona_7
, nato il [...] (cfr. doc.10), la sig.ra Parte_1 [...]
, nata il [...] (cfr. doc. 14) e il sig. , TR Controparte_3
nato il [...] (cfr. doc. 18), tutti odierni ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_1 [...]
in data 22.9.2004 (cfr. doc. 11) e dalla loro unione sono nati il sig. ON
, nato il [...] (cfr. doc. 12) e il sig. Persona_1 [...]
, nato il [...] (cfr. doc. 13), entrambi odierni ricorrenti; Parte_3
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. TR [...]
in data 11.12.2010 (cfr. doc. 15), prendendo il nome di CP_7 CP_1 [...]
, e dalla loro unione sono nati il sig. TR Persona_2
, nato il [...] (cfr. doc. 16) e la sig.ra , nata
[...] Controparte_2
l'11.2.2016 (cfr. doc. 17), entrambi odierni ricorrenti;
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_4
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.4.2025 la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a Torino (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_6
anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver provato infruttuosamente ad adire la via consolare (cfr. doc. 23), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. alias Persona_3 [...]
, non essendo mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la Per_4
cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 2, certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
Dipartimento Migrazioni del Brasile).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea maschile fra alias Persona_3
e . Persona_4 Persona_5
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Persona_6 [...]
, e Parte_1 TR [...]
, odierno ricorrente. CP_3
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Parte_1
e , entrambi odierni Persona_1 Parte_3
ricorrenti.
ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, ai figli TR
e , entrambi Persona_2 Controparte_2
odierni ricorrenti;
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile e femminile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano quindi integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a , Parte_1
nato a [...], Brasile, il 6.9.1977 e residente in [...], Brasile, Rua Ministro Orozimbo
Nonato n.589, c.f. ; , nato a [...], Brasile, C.F._1 Persona_1
il 29.10.2011 e residente in [...], Brasile. Nonate n.589, c.f. Parte_2
e , nato Barretos, Brasile, il 17.9.2018 e C.F._2 Parte_3
residente in [...], Brasile, Rua Ministro Orozimbo Nonate n.589 c.f. ; C.F._3
, nata a [...], Brasile, il 25.7.1978 ed ivi TR
residente in [...]n.740, c.f. , , C.F._4 Persona_2
nato a [...], Brasile, il 10.7.2009 ed ivi residente in [...]n.740, c.f. e C.F._5
, nato a [...], Brasile, l'11.2.2016 ed ivi residente in Controparte_2
Rua Caceres n.740, c.f. ; , nato a [...], C.F._6 Controparte_3
Brasile, il 30.3.1988 ed ivi residente in [...]dos Lìrios n.50, c.f. ; C.F._7
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 18.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 7302/2024 promossa da:
, nato a [...], Brasile, il 6.9.1977 e residente in [...]Parte_1
Lima, Brasile, Rua Ministro Orozimbo Nonato n.589, c.f. , il quale agisce in proprio C.F._1
ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
, nato a [...], Brasile, il 29.10.2011 e residente in [...], Brasile. Persona_1
Nonate n.589, c.f. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
, nato Barretos, Brasile, il 17.9.2018 e residente in [...], Brasile, Rua Ministro
[...]
Orozimbo Nonate n.589 c.f. ; C.F._3
, nata a [...], Brasile, il 25.7.1978 ed ivi TR
residente in [...]n.740, c.f. , in proprio ed in qualità di genitore esercente la C.F._4
responsabilità genitoriale sui figli minori , nato a Persona_2
Corumbà, Brasile, il 10.7.2009 ed ivi residente in [...]n.740, c.f. e C.F._5 [...]
, nato a [...], Brasile, l'11.2.2016 ed ivi residente in [...]Controparte_2
Caceres n.740, c.f. ; C.F._6
, nato a [...], Brasile, il 30.3.1988 ed ivi residente in Controparte_3
Alameda dos Lìrios n.50, c.f. ; C.F._7 rappresentati e difesi dall'Avvocato Giulia Minucci, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. alias Persona_3 [...]
, nato a [...], il [...] (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Brasile, Per_4
mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 2);
- il sig. alias ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_3 Persona_4
in data 1.1.1986 (cfr. doc. 3) e dalla loro unione è nato il sig. Controparte_5 [...]
, nato in data [...] (cfr. doc. 5); Persona_5
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_5 Parte_4
in data 16.3.1935 (cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nato il sig.
[...] Persona_6
, nato il [...] (cfr. doc. 8);
[...]
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_6 [...]
in data 21.3.1977 (cfr. doc. 9) e dalla loro unione sono nati il sig. Persona_7
, nato il [...] (cfr. doc.10), la sig.ra Parte_1 [...]
, nata il [...] (cfr. doc. 14) e il sig. , TR Controparte_3
nato il [...] (cfr. doc. 18), tutti odierni ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_1 [...]
in data 22.9.2004 (cfr. doc. 11) e dalla loro unione sono nati il sig. ON
, nato il [...] (cfr. doc. 12) e il sig. Persona_1 [...]
, nato il [...] (cfr. doc. 13), entrambi odierni ricorrenti; Parte_3
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. TR [...]
in data 11.12.2010 (cfr. doc. 15), prendendo il nome di CP_7 CP_1 [...]
, e dalla loro unione sono nati il sig. TR Persona_2
, nato il [...] (cfr. doc. 16) e la sig.ra , nata
[...] Controparte_2
l'11.2.2016 (cfr. doc. 17), entrambi odierni ricorrenti;
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_4
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.4.2025 la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a Torino (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_6
anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver provato infruttuosamente ad adire la via consolare (cfr. doc. 23), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. alias Persona_3 [...]
, non essendo mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la Per_4
cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 2, certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
Dipartimento Migrazioni del Brasile).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea maschile fra alias Persona_3
e . Persona_4 Persona_5
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Persona_6 [...]
, e Parte_1 TR [...]
, odierno ricorrente. CP_3
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Parte_1
e , entrambi odierni Persona_1 Parte_3
ricorrenti.
ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, ai figli TR
e , entrambi Persona_2 Controparte_2
odierni ricorrenti;
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile e femminile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano quindi integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a , Parte_1
nato a [...], Brasile, il 6.9.1977 e residente in [...], Brasile, Rua Ministro Orozimbo
Nonato n.589, c.f. ; , nato a [...], Brasile, C.F._1 Persona_1
il 29.10.2011 e residente in [...], Brasile. Nonate n.589, c.f. Parte_2
e , nato Barretos, Brasile, il 17.9.2018 e C.F._2 Parte_3
residente in [...], Brasile, Rua Ministro Orozimbo Nonate n.589 c.f. ; C.F._3
, nata a [...], Brasile, il 25.7.1978 ed ivi TR
residente in [...]n.740, c.f. , , C.F._4 Persona_2
nato a [...], Brasile, il 10.7.2009 ed ivi residente in [...]n.740, c.f. e C.F._5
, nato a [...], Brasile, l'11.2.2016 ed ivi residente in Controparte_2
Rua Caceres n.740, c.f. ; , nato a [...], C.F._6 Controparte_3
Brasile, il 30.3.1988 ed ivi residente in [...]dos Lìrios n.50, c.f. ; C.F._7
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 18.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo