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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano all'udienza di oggi 12/02/2025, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronunzia, ex artt. 447 bis e 429 c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura -
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1403 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
LOCAZIONE,
e vertente
TRA
- Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Edoardo Volino - , C.F._1
RICORRENTE
E
- Controparte_1
- P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
Nel 2022 le parti stipularono un contratto di locazione ad uso diverso relativamente all'immobile sito in Avellino, alla via Zoccolari n. 26, riportato in catasto fabbricati al foglio 13, particella 1027, subalterni 37 38.
Con atto di citazione la locatrice intimava all'associazione professionale sfratto per morosità, deducendo che la conduttrice si era resa morosa dei canoni maturati dal dicembre 2023.
All'udienza di convalida del 14 maggio 2024 per l'associazione compariva il dott. il quale dichiarava quanto segue: Non conteso la morosità, ma rappresento la CP_1
volontà dello studio di adempiere quanto prima e di proseguire nel rapporto di locazione. Al momento non è possibile pagare i canoni la banca non ci fa operare sul conto corrente intestato alla associazione, tanto perché l'altro associato dott. Per_1
è deceduto e la banca si pone il problema degli eredi, tra i quali vi è un
[...]
minore di età. So che la moglie del dott. si è rivolta al giudice tutelare per CP_1
autorizzare il minore alle operazioni di liquidazione del conto corrente. In definitiva mi oppongo allo sfratto poiché ritengo l'inadempimento per i motivi espressi non abbia la gravità richiesta dalla legge .
Il Tribunale accordava il rilascio provvisorio dell'immobile e rinviava per il merito.
La locatrice ha provveduto alla mediazione e ha depositato la memoria difensiva integrativa.
La conduttrice non si è costituita.
La locatrice ha fatto presente che la morosità tuttora persiste e che neppure i canoni successivi sono stati pagati. Ha aggiunto che non è ancora riuscita ad entrare nel possesso dell'immobile poiché sta riscontrando difficoltà nella notificazione del provvedimento di rilascio e del precetto.
È indubbia la gravità dell'inadempimento della conduttrice la quale, come da essa stessa ammesso, non versa i canoni pattuiti dal dicembre del 2023.
Ne consegue che la locazione è da dichiarare risolta per grave inadempimento della conduttrice.
Questa deve essere inoltre condannata al rilascio dell'immobile. Quanto alla data del rilascio si conferma l'ordinanza emessa in corso di causa.
Venendo alla domanda di pagamento è da rilevarne la fondatezza. È stata la stessa conduttrice a riconoscere, nel maggio 2024, di non avere pagato i canoni a far data dal dicembre 2023. Nella presente sede era suo onere dimostrare il pagamento almeno tardivo degli stessi o comunque dei canoni maturati successivamente all'ordinanza di rilascio;
pagamenti che comunque non avrebbero reso l'inadempimento non grave. Ad ogni modo la locatrice ha provato il titolo del suo diritto e la scadenza del termine per l'inadempimento, e tale prova in mancanza di prova contraria è sufficiente ad affermar la sussistenza delle ragione della locatrice.
La conduttrice va dunque condannata a pagare alla locatrice la somma di euro
6.600,00, per i canoni maturati dal dicembre 2023 al dicembre 2024, così come chiesto dalla nonché i canoni e/o indennità (che si determina nel medesimo importo del Pt_1
canone mensile) che matureranno sino al rilascio effettivo dell'immobile. Su tali canoni e/o indennità spettano gli interessi di legge dalla notificazione della intimazione di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione della locazione indicata in motivazione per grave inadempimento della conduttrice;
2) condanna la conduttrice a rilasciare alla locatrice l'immobile oggetto della locazione indicato in motivazione;
3) conferma quanto al tempo del rilascio l'ordinanza provvisoria emessa in corso di causa;
4) condanna la conduttrice a pagare alla locatrice la somma di euro 6.600,00, i canoni e/o indennità successivi fino al rilascio effettivo dell'immobile nonché i relativi interessi di legge come da motivazione;
5) condanna la resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 140,00 per esborsi ed euro 2.600,00 per compenso di difesa, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a., come per legge. IL GIUDICE
Raffaele Califano