Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/05/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 01691/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02312/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2312 del 2024, proposto da
FL AG e Fabrizio Mobilia, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Airò e Alessandro Gangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di AN n. 1993 del 23 ottobre 2018 (R.G. 2335/1996)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 16 dicembre 2024 parte ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 1993 del 23 ottobre 2018 con cui il Comune di Messina è stato condannato al pagamento in suo favore dell’indennità premio di fine servizio anche per il periodo svolto non in ruolo, da calcolarsi per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi, svolto nel periodo corrente dal 20 marzo 1959 al 21 settembre 1961 da rivalutare alla data del 31 marzo 1992, data di cessazione dal servizio.
Il Tribunale ha stabilito, altresì, che “sulla sorte capitale, così determinata, dovranno essere corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, calcolati a decorrere dal 20 luglio 1992 … fino all’effettivo soddisfo … Infine, trattandosi di crediti maturati prima del 31 dicembre 1994, è ammissibile il cumulo delle somme dovute a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria, dal momento che l’art. 22 comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, h introdotto il divieto di cumulo per i crediti di lavoro per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, Tuttavia, tali oneri accessori vanno computati separatamente secondo i criteri fissati dalle decisioni del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 18/2011 e n. 3/1998; in particolare, l’importo dovuto per gli interessi legali maturati alla scadenza dei singoli ratei e calcolati secondo i vari tassi in vigore, va portato in detrazione della somma spettante a ristoro del danno sofferto per svalutazione monetaria; inoltre, la rivalutazione monetaria va conteggiata separatamente sull’originario importo nominale del credito rispetto agli interessi legali maturati per il ritardo nella soddisfazione del credito retributivo; sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione non vanno computati gli interessi e la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione”.
Parte ricorrente ha, inoltre, agito per il pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, distratte in favore dell’avvocato Fabrizio Mobilia (cfr. ordinanza n. 1946 del 31 luglio 2019 di correzione della sentenza n. 1993/2018).
I ricorrenti hanno chiesto, infine, che il Comune sia condannato al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
2. Si è costituito il Comune di Messina rappresentando che, con riferimento alla sentenza in epigrafe, è in corso di riconoscimento il debito fuori bilancio.
3. All’udienza in camera di consiglio del 9 aprile 2025 il difensore del Comune resistente ha chiesto un differimento della trattazione della causa al quale il difensore di parte ricorrente si è opposto.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
4. Ritiene preliminarmente il Collegio che non sussistano i presupposti per disporre il chiesto differimento della trattazione della causa atteso che la sentenza della cui ottemperanza si tratta, depositata il 23 ottobre 2018, è stata ritualmente notificata al Comune il 15 gennaio 2020 e che, secondo quanto rappresentato dall’amministrazione comunale, solo lo scorso 1° aprile 2025 è stata trasmessa la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio.
5. Ciò premesso, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
5.1. La sentenza in epigrafe è stata notificata presso la sede dell’ente il 15 gennaio 2020 ed è, altresì, passata in giudicato.
Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle suddette somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
5.2. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Milazzo, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Comune.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
5.3. Il Collegio ritiene invece di disattendere la domanda di fissazione della somma da versare a titolo di penalità di mora, tenuto conto delle note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi della finanza pubblica nonché all’ingente ammontare del debito pubblico; tali ultime ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori (cfr. T.A.R. Sicilia, AN, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 81; T.A.R. Umbria, sez. I, 29 dicembre 2023, n. 782).
In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della c.d. astreinte, non può essere accolta, essendo le circostanze sopra riferite sufficienti non solo a mitigarne l’importo ma ad escluderne la stessa applicazione, quali concrete “ragioni ostative”.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo e distratte in favore dell’avvocato Fabrizio Mobilia che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 1993/2018 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Milazzo, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- respinge la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), C.P.A.;
- condanna il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dell’avvocato Fabrizio Mobilia;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune intimato ancorché non costituito e al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO