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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1444/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CAMPAGNA SALVATORE, elettivamente domiciliato in PIAZZALE FLAMINIO, 9 00196 ROMA presso il difensore avv. CAMPAGNA SALVATORE
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 14 GIA' Controparte_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
ARGENTI WILLIAM ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA VALPETROSA, 10 20123 MILANO presso il difensore avv. ARGENTI WILLIAM ENRICO
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata n. 9292/2023 RG n. 40863/2021 del Tribunale di Milano, emessa e depositata in data 21.11.2023: respinta ogni contraria richiesta, accogliere nel merito il presente appello e per l'effetto ed in ogni caso, per quanto esposto in narrativa condannare la stessa parte opponente , al pagamento in favore di , della somma CP_2 Parte_1 pari ad € 102.298,85 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002, dalle singole scadenze al saldo, o a quella maggiore o minore somma risultante dovuta in corso di causa, da valutarsi anche in via equitativa. Condannare controparte ex art. 96 cpc alla lite temeraria. Con condanna alle spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato dichiaratosi antistatario. In via istruttoria si reitera quanto già richiesto: si reitera l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che eseguiva presso il Ministero delle Parte_1
Infrastrutture e dei Trasporti tutti i lavori di cui al Contratto di subappalto
“0C18-0110” doc. 1 fascicolo monitorio che si mostra al teste;
pagina 2 di 14 2) “Vero che successivamente al quinto SAL approvato la Parte_1 eseguiva presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutti i lavori
[...] descritti nel medesimo SAL doc. 31 che si mostra al teste;
3) “Vero che sino alla richiesta di saldo pari ad € 102.298,85, come da CP_2 doc 3 fascicolo monitorio che si mostra al teste, era soddisfatta dei lavori CP_2 eseguiti”;
4) “Vero che alla è stato impedito di lavorare in almeno 20 Parte_1 occasioni nel 2019 dal Ministero e da che hanno cambiato le date di CP_2 esecuzione dei lavori a causa dell'impossibilità di utilizzo dei luoghi di lavoro perché le stanze erano occupate dai dipendenti del ministero”;
5) “Vero che è stata costretta ad eseguire i lavori interamente di Parte_1 notte su richiesta del Ministero e di per consentire ai dipendenti del CP_2
Ministero di lavorare”;
6) “Vero che i lavori sono stati bloccati più volte a causa della presenza di amianto sui luoghi oggetto del subappalto”;
7) “Vero che il Dott. dirigente/dipendente del Ministero e responsabile Tes_1 dei lavori per conto del Ministero ha bloccato i lavori per bonificare l'amianto per 1 mese nel 2019”;
8) “Vero che tra ottobre e novembre 2019 cinque operai di Parte_1 venivano colpiti da polmoniti, Covid, come da certificati medici che si mostrano al teste (Doc. 4);
9) “Vero che in qualità di operaio di svolgeva lavori da aprile a Parte_1 dicembre 2019 presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come da buste paga che si mostrano al teste (doc.23)”;
10) “Vero che le tubazioni e gli impianti di cui alle foto che si mostrano al teste (doc. 24) sono state installate presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da in esecuzione del contratto di subappalto del 11.9.2018”; Parte_1
11) “Vero che dalla data di fine maggio 2019 tutte le stanze del Ministero del 5 e 6 piano avevano l'impianto di climatizzazione funzionante”; Si indicano a testi:
- Via di Sodano 13-00134 Roma (RM) Testimone_2
- - via San Cesareo, 14-02032 Fara in Sabiana (RI) Tes_3
- – via E. Filiberto,100-00185 Roma (RM) Parte_2
- – via del Castello n24-02032 Fara in Sabina (RI) Testimone_4
- -Via F.Pastura, 36-00124 Roma (RM) Testimone_5
- - via San Cesareo, 14-02032 Fara in Sabiana (RI) Persona_1
pagina 3 di 14 - – Via Lago di Bracciano, 17, 00013 Fonte Nuova Controparte_3
- Ottavio Dominici-– Via Lago di Bracciano, 17, 00013 Fonte Nuova
- Pallotta Claudio- viale Garibaldi,15-03018 Paliano (FR)
- dom.to presso il Ministero delle Infrastrutture e Controparte_4
Trasporti – Via Nomentana 2 – Roma
- dom.to in Roma. Persona_2
- , dom.to in Roma. Controparte_5
Poichè i testimoni in questione sono operai che prestano lavoro e risiedono tutti in Roma o vicino Roma, per cui risulterebbe estremamente difficoltoso ed oneroso farli testimoniare a Milano, inoltre l'esecuzione dei lavori è avvenuta a Roma come del resto la conclusione del contratto, pertanto chiede ammettersi la prova delegata dei testi delegando a tale scopo il Giudice Istruttore del Tribunale di Roma fissando il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione per la prosecuzione del giudizio ex art 203 c.p.c. Sempre in via istruttoria si reitera la richiesta di Ordinare ex art. 210 cpc a CP_2
e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'esibizione del collaudo finale e del registro delle presenze relativo al periodo per cui è causa da marzo a dicembre 2019. Si reitera, inoltre, l'ammissione di CTU volta a determinare i lavori eseguiti ed il loro esatto ammontare. Roma 18/12/2024
Per GIA' Controparte_1 [...]
Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria domanda, deduzione, eccezione ed argomentazione, previe le occorrende statuizioni e declaratorie, per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e risposta depositata dall' il Controparte_1
30.10.2024 nel merito, rigettare integralmente l'appello interposto dalla Parte_1
in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare in
[...] ogni sua parte la sentenza oggi impugnata n. 9292/2023, pronunciata e il 21 novembre 2023, all'esito della causa R.G. n. 40863/2021 dal Giudice Unico della settima sezione civile del Tribunale di Milano Dott. Gian Piero Vitale, con pagina 4 di 14 ogni pronuncia consequenziale, accertando e dichiarando in ogni caso che nessuna somma, a qualsiasi titolo e causa, sarà dovuta dall'
[...] già Controparte_1 Controparte_6
) all' per le causali di cui al ricorso ed al
[...] Parte_1 relativo decreto ingiuntivo n. 12929/2021 oggetto del giudizio di opposizione R.G. n. 40863/2021 e del presente giudizio d'appello, e, più in precisamente, accertare e dichiarare non dovuto l'importo della fattura n. 27ELE del 13.11.2020 di € 102.298,85, con ogni pronuncia consequenziale. In via istruttoria, la difesa dell'odierna appellata si oppone a tutte le prove articolate e richieste dall' nel presente giudizio di Parte_1 appello già rigettate nel corso del giudizio di primo grado, in quanto riferite e relative a circostanze irrilevanti, articolate in termini generici, valutative e contrarie al contenuto di prove documentali, con ogni pronuncia conseguenziale.
Solo qualora l''Ecc.ma Corte di Appello ritenesse utile e necessario istruire il giudizio, la difesa dell'appellata nsiste per Controparte_1
l'ammissione delle proprie istanze istruttorie già articolate e rassegnate nel corso del giudizio di primo grado e non ammesse dal Giudice che si ripropongono e ritrascrivono integralmente di seguito: Cap. 1) - Vero che aveva sottoscritto con il MINISTERO DELLE CP_2
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI un contratto inteso come
“rinegoziazione dell'ordinativo di fornitura prot. 0058077 del 22 dicembre 2011 ai fini del perseguimento dell'esecuzione del servizio Energia e dei servizi connessi alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge 488/1999 e dell'art. 58 legge 388/2000” come da documento n. 1 che si rammostra al teste;
Cap. 2) - Vero che, a seguito della relativa autorizzazione del CP_7
ha subappaltato alla i lavori previsti nel contratto
[...] Parte_1 sottoscritto con il MINISTERO e più precisamente l'oggetto del subappalto era
“l'esecuzione delle attività elettriche e meccaniche atte agli interventi di riqualificazione energetica da realizzare sugli impianti di condizionamento e climatizzazione estiva a servizio di alcun aree dell'edificio di proprietà e/o in gestione dell'amministrazione contraente sito a Roma in Via Nomentana 2” ; Cap. 3) - Vero che il termine originariamente concordato per la conclusione dei lavori da parte della subappaltatrice era quello del 20 Parte_1 dicembre 2018 con possibilità, a fronte del consenso di tutte le parti, di pagina 5 di 14 prorogare tale scadenza come previsto dall'art. 11.1 del contratto sottoscritto con il MINISTERO;
Cap. 4) – Vero che a causa di ritardi di , con verbale del Parte_1 primo febbraio 2019, le parti differirono il termine per la fine dei lavori al 31 maggio 2019, differimento che fu autorizzato dal MINISTERO, in persona del Dott. come da documento n. 4 che si rammostra al teste;
Controparte_4
Cap. 5) – Vero che non concluse i lavori entro tale ultima Parte_1 data concordata del 31 maggio 2019 e che tali lavori non iniziarono in quanto sul cantiere presso il MINISTERO non si presentò alcun dipendente di
[...]
; Parte_1
Cap. 6) – Vero che con comunicazione del 27 febbraio 2019 il Dott.
del MINISTERO ha contestato che, nonostante gli Controparte_4 accordi prevedessero la conclusione dei lavori entro il 31 maggio 2019,
[...]
non li aveva ancora iniziati;
Parte_1
Cap. 7) – Vero che sempre il Dott. ha contestato e lamentato che il Tes_1 coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nominato dal MINISTERO, ovvero la Safety Services s.n.c., non aveva ancora ricevuto da
[...]
la documentazione già richiestale e sollecitata con sue Parte_1 rispettivamente in date 5 e 23 febbraio 2019; Cap. 8) – Vero che con sua del 27 febbraio 2019 il MINISTERO richiese un aggiornamento del cronoprogramma per l'esecuzione e la conclusione dei lavori e di trasmetterglielo con sollecitudine;
Cap. 9) – Vero che alla data del 14 marzo 2019 non aveva Parte_1 svolto alcuna attività sul cantiere presso il MINISTERO e che, a seguito di ciò, il Sig. del MINISTERO contestò la circostanza, Parte_3 insistendo per l'invio del cronoprogramma dei lavori;
Cap. 10) – Vero che il 19 marzo 2019 si tenne una riunione alla presenza dei rappresentanti del MINISTERO, di nella quale CP_8 Parte_1 le parti diedero atto e confermarono che, alla predetta ultima data del 19.3.2019,
non aveva ancora iniziato i lavori, promettendo che li Parte_1 avrebbe iniziati entro tale ultima giornata come da documento 10 che si rammostra al teste;
Cap. 11) – Vero che con sua del 21 marzo 2019, sempre il Dott. Corrao del MINISTERO, ha intimato sia a che a la CP_2 Parte_1 trasmissione del cronoprogramma, comunicando che se non l'avesse ricevuto entro la giornata successiva al 22 marzo 2019 le avrebbe messe in mora;
pagina 6 di 14 Cap. 12) – Vero che con comunicazione del 21 marzo 2019 il Sig. Parte_4
trasmise a il nuovo cronoprogramma aggiornato Parte_1 CP_2 dove venivano indicate le date di inizio lavori per ogni singola attività e le date della loro conclusione, cronoprogramma dove aveva Parte_1 previsto il termine dei lavori per il 27 giugno 2019 coma da documento n. 12 che si rammostra al teste;
Cap. 13) – Vero che quest'ultima società non li concluse entro tale ultima data e che, con sua del 4 dicembre 2019, preso atto dei propri ritardi, promise di incrementare le maestranze e di chiudere il cantiere entro il 15 gennaio 2020, dichiarando che da lunedì 9 dicembre 2019 avrebbe aggiunto sei propri dipendenti per terminare i lavori, come da documento 13 che si rammostra al teste;
Cap. 14) – Vero che a seguito della ricezione di tale ultima comunicazione e che in base all'ultimo cronoprogramma presentato avrebbe Parte_1 dovuto concludere i lavori entro il 27 giugno 2019 e che, alla data del 4 dicembre 2019, non li aveva ancora terminati, , con sua del 6 dicembre CP_2
2019 risolse il contratto di subappalto, motivando tale risoluzione con i ritardi nell'esecuzione dei lavori, con l'assenza da diverse settimane di personale di
[...]
presso il cantiere, con l'assenza dell'aggiornamento da parte di Parte_1 quest'ultima della documentazione di sicurezza (P.O.S.), più volte sollecitatale dalla , circostanza questa che pregiudicava l'accesso del personale CP_2 presso il suo cantiere;
Cap. 15) – Vero che con sua del 16 gennaio 2020 il MINISTERO ha contestato a gli inadempimenti contrattuali nell'esecuzione dei lavori;
CP_2
Cap. 16) – Vero che tale ultima comunicazione del MINISTERO fu riscontrata da con sua del 22 gennaio 2020 con la quale rassicurò il MINISTERO CP_2 sulla conclusione dei lavori;
Cap. 17) – Vero che a seguito della risoluzione del contratto di subappalto concluse con altre tre società e più precisamente con la CP_2 [...]
la e la Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 tre nuovi contratti di subappalto per
[...] Parte_5 concludere i lavori che originariamente avrebbero dovuti essere effettuati da coma da documento da n. 17 a n. 19 che si rammostrano al Parte_1 teste;
Cap. 18) – Vero che complessivamente i costi che ha dovuto CP_2 sopportare per l'esecuzione di tali ultimi lavori in conseguenza della pagina 7 di 14 sottoscrizione dei tre citati contratti in subappalto furono pari a € 99.000,00, oltre IVA, come da documenti da 17 a 19 che si rammostrano al teste;
Cap. 19) – Vero che a seguito della ricezione della fattura n. 27/ELE, CP_2 azionata monitoriamente da , e facendo seguito Parte_1 all'intervenuta risoluzione del contratto, con sua del 4 dicembre 2020 ha contestato a la sua emissione e la debenza del relativo Parte_1 importo allegando il riepilogo delle lavorazioni eseguite da quest'ultima fino alla data della risoluzione del contratto, la distinta dei costi sostenuti da per CP_2
l'acquisto dei materiali urgenti che non erano stati approvvigionati in cantiere da
, indicando gli importi delle ritenute garanzia applicate sui Parte_1
SAL, indicando l'importo della penale dovutale da per i Parte_1 ritardi nel completamento dei lavori in base a quanto previsto nell'art. 12 del contratto di subappalto, indicando e quantificando i costi aggiuntivi sostenuti da per il prolungamento dei lavori dalla data prevista per la loro consegna CP_2
(luglio 2019) fino al 12 dicembre 2019, indicando i costi aggiuntivi sostenuti da per la rimozione dei rivestimenti isolanti termici installati nel CP_2 controsoffitto al piano quinto, indicando i costi sostenuti da per la CP_2 sistemazione del cantiere a seguito della risoluzione contrattuale per la chiusura dei pannelli dei controsoffitti ai piani quinto e sesto, quelli sostenuti per il trasporto dei materiali e delle apparecchiature lasciate dal personale della
[...]
presso gli uffici del MINISTERO;
Parte_1
Cap. 20) – Vero che sempre nella sua citata comunicazione del 4 dicembre 2020
ha chiesto a l'emissione di una nota di credito di € CP_2 Parte_1
102.298,85 a storno della sua fattura n. 26/ELE, riservandosi di agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni. Si indicano quali testi da escutere su tutti i 20 capitoli di prova di cui sopra i Sigg. , domiciliato presso il MINISTERO DELLE Controparte_4
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in Via Nomentana, 2, Roma (RM), ed i Sigg. e tutti domiciliati Testimone_6 Persona_2 Testimone_7 presso l' Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto La controversia riguarda il pagamento della fattura 27/ELE dell'importo di € 102.298,85 di cui ha chiesto il pagamento a Parte_1 CP_2
pagina 8 di 14 ora Controparte_6 Controparte_1 tramite ricorso per decreto ingiuntivo, allegando trattarsi del saldo per i lavori di natura elettrica e meccanica eseguiti in subappalto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
, dando atto in prima udienza di essere divenuta CP_2 [...]
, propose opposizione avverso il suddetto decreto innanzi al CP_1 tribunale di Milano, esponendo che nulla era dovuto alla subappaltatrice, che aveva emesso la fattura monitoriamente azionata, violando le regole contrattuali prestabilite a tal fine, in assenza di un SAL, di un'accettazione dei lavori e di un verbale di fine lavori. Allegò altresì che, a causa dei ripetuti ritardi e inadempimenti, stante il grave ritardo maturato e la mancata ultimazione dei lavori nel termine stabilito nell'ultimo cronoprogramma, era stata costretta a risolvere di diritto il contratto e ad affidare l'esecuzione dei lavori ad altre imprese. Si costituì contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la Parte_1 conferma del decreto. Con sentenza n.9292 pubblicata in data 2.11.2023 il tribunale di Milano, accogliendo l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'opposta a rifondere alla controparte le spese di giudizio liquidate nell'importo di € 11.674,50 per compensi professionali e spese, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali. Il primo giudice rilevò che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla sub committente, l'opposta non aveva rispettato la procedura contrattuale prevista per l'emissione delle fatture, né aveva provato il rispetto dei tempi di consegna delle opere e comunque l'esecuzione dei lavori, dovendo reputarsi a tali fini inidonea la documentazione prodotta dall'opposta in merito ai costi sostenuti per i materiali, la manodopera nonché le fotografie del cantiere. La sentenza è stata fatta oggetto di impugnazione da Si è Parte_1 regolarmente costituita . CP_1
Fissata udienza di rimessione in decisione al 23.01.25 la decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 29.01.25. I Motivi di Impugnazione 1°. Il subappaltatore lamenta l'erronea valutazione da parte del tribunale delle prove documentali fornite, reputate non significative, nonché la violazione di legge laddove il primo giudice ha argomentato in ordine al mancato pagina 9 di 14 assolvimento dell'onere della prova da parte di senza tuttavia Parte_1 ammettere le richieste istruttorie articolate dalla parte onerata di tale prova.
2°. Viene prospettata la violazione di legge, in particolare dell'art. 2712 c.c., laddove nella motivazione si disconosce il rilievo probatorio che la legge attribuisce alle riproduzioni fotografiche, nonostante la documentazione fotografica del cantiere prodotta, non contestata dalla controparte, attesti i lavori eseguiti.
3°. Si deduce un vizio di illogicità della motivazione in quanto, pur essendo pacifica l'ultimazione dei lavori, nella motivazione viene attribuito rilievo probatorio ai contratti di subappalto stipulati con imprese terze, che nulla dimostrerebbero sulla natura dei lavori e sulla effettiva esecuzione degli stessi da parte di queste.
4°. Viene dedotta l'insussistenza di un proprio inadempimento per mancanza di un termine essenziale, come desumibile dal fatto che il differimento nel termine di conclusioni dei lavori era stato concordato tra le parti in causa. In ogni caso il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione che l'asserito ritardo non poteva pregiudicare il diritto al compenso per le prestazioni eseguite.
5°. Viene censurata la parte della motivazione in cui il tribunale sottolinea la mancata produzione di un SAL sottoscritto da entrambe le parti sulla base dell'assunto che, essendo il tema della esecuzione dei lavori oggetto di contestazione tra le parti, alcun SAL avrebbe potuto essere prodotto. Proprio in ragione di ciò il tribunale avrebbe dovuto dare corso alle prove richieste dalla parte onerata della prova di cui si reitera l'ammissione.
* La decisione Occorre effettuare una breve sintesi dei fatti di causa. Le parti concludevano in data 11.09.2018 un contratto di subappalto avente ad oggetto lavori di natura elettrica e meccanica diretti alla riqualificazione energetica degli impianti di condizionamento e climatizzazione estiva presso la sede romana del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il contratto prevedeva l'ultimazione dei lavori al 22.12.2018, termine che veniva consensualmente prorogato al 27.06.2019 (doc. 12 appellata). I pagamenti venivano disciplinati all'art. 5 del suddetto contratto il quale stabiliva che, solo a seguito dell'emissione da parte dell'appaltatore del certificato di pagamento, previo SAL sottoscritto da ambo le parti, il subappaltatore poteva emettere la fattura inerente i lavori certificati. In base a pagina 10 di 14 tale modalità furono emesse e pagate fatture per il complessivo importo di € 74.382,87. I lavori non furono ultimati nell'ultimo termine indicato dalle parti né il loro compimento fu successivamente formalizzato con un verbale di fine lavori come stabilito dall'art.
5. Alla mail datata 4.12.2019 nella quale la subappaltatrice Parte_1 rappresentava che avrebbe ultimato i lavori entro il 21.01.2020 (doc. 13 appellata), fece seguito la comunicazione di datata 6.12.2019 di CP_2 risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 21 del contratto, per gravi inadempimenti, in ragione dei ritardi accumulati dalla subappaltatrice e del mancato aggiornamento della documentazione inerente la sicurezza del cantiere. emise poi, in data 13.11.2020, la fattura n. 27/ELE dell'importo di € Parte_1
102.298,85 di cui è causa a titolo di saldo dei lavori di cui al contratto di subappalto (doc. 3 fasc. mon.). Operata questa sintetica premessa utile a una migliore comprensione dei fatti, le varie censure, in quanto logicamente connesse, possono essere trattate in maniera unitaria. Esse non sono fondati. Questo il fulcro della motivazione
<<… a fronte dell'inadempimento eccepito ex art. 1460 c.c. dall'opponente, l'onere di
dimostrare l'insussistenza dello stesso e quindi il corretto adempimento gravava su
[...]
. Parte_1
L'opposta, tuttavia, non ha assolto adeguatamente a tale onere probatorio. In primo luogo, non è stata prodotta la documentazione prevista dall'art. 5 del contratto inter partes ai fini dell'emissione della fattura da parte della subappaltatrice, ossia il SAL relativo ai lavori eseguiti sottoscritto da entrambe le parti, il certificato di pagamento emesso da Bosh e il verbale di fine lavori sottoscritto per accettazione dall'appaltatrice, trattandosi di saldo finale dei lavori.
non ha poi fornito prova di aver rispettato i termini di consegna e neppure Parte_1 di aver ultimato i lavori di cui pretende il saldo né ha dimostrato che i ritardi contestati sono stati provocati da fermi dei lavori e/o cause imputabili a o al Ministero. CP_2
Non appaiono idonei a fornire prova della tempestiva esecuzione dei lavori le fatture ed i documenti di trasporto prodotti da (docc. da 10 a 22) che attestano Parte_1
l'acquisto di materiali da parte sua, ma non provano in alcun modo che gli stessi siano stati impiegati nei lavori oggetto del subappalto per cui è causa, considerato che avrebbero potuto essere stati impiegati anche presso altri cantieri dell'opposta o ben potrebbero riferirsi alla parte di lavori eseguita e pagata dalla opponente (per l'importo pacifico di euro 74.382,87). pagina 11 di 14 Analogamente non appare sufficiente, al riguardo, la documentazione comprovante i costi asseritamente sostenuti per la manodopera che sarebbe stata impiegata nel cantiere oggetto del subappalto (cfr. buste paga sub doc. 23), non essendovi alcuna prova che le maestranze furono effettivamente impiegate nel cantiere in questione e non invece presso altri cantieri dell'opposta. Così come la documentazione fotografica prodotta dall'opposta (doc. 5 e 24), oltre ad essere del tutto priva di riferimenti di luogo e di tempo, non può ritenersi idonea a provare la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori, ben potendosi riferire, peraltro, alle opere precedentemente svolte e già pagate dalla committente. Deve concludersi, pertanto, che parte opposta non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare il regolare e tempestivo adempimento dei lavori di cui chiede il saldo>>.
Si tratta di argomentazioni integralmente condivise dalla Corte. L'appellante non considera che la prova positiva di cui è onerata riguarda la dimostrazione di avere eseguito e ultimato i lavori di cui pretende il pagamento. Per tale ragione i documenti attestanti l'acquisto dei materiali e la loro consegna in cantiere (docc. 5 a 23) menzionati nell'atto di appello non consentono di superare la contestazione di inadempimento sollevata da , non CP_2 essendone provata la correlazione e l'utilizzo con i lavori eseguiti e asseritamente non remunerati. Né costituisce un valido ausilio la prova testimoniale, della cui mancata ammissione l'appellante si duole. Le prove costituende sono state correttamente non ammesse (cfr ordinanza del 27.10.22) poiché aventi ad oggetto circostanze articolate in maniera generica e valutativa e totalmente inidonee a fornire prova della completa esecuzione dei lavori. L'appello sulla questione non si confronta appieno con il tenore della decisione, nulla argomentando in replica alla rilevata genericità dei capitoli di prova. Anche la sollecitazione a volere rivalutare il contenuto delle mail prodotte dall'appellante non coglie nel segno. I documenti menzionati (docc. 25-28) attestano al più che da marzo 2019 a giugno 2019 erano in corso i lavori, il che tuttavia, oltre a non essere contestato, non prova la loro ultimazione. Le medesime considerazioni valgono per le fotografie. Il riferimento al principio di non contestazione non è conferente. La questione infatti non è se raffigurino il cantiere di cui è causa, ma se tramite esse si evinca la prova del completamento dei lavori, quesito a cui deve darsi risposta negativa. Dal complesso di tubazioni rappresentato nelle fotografie non può certamente nulla inferirsi, tanto più alla luce della lettera datata 16.01.2020 (doc. 15 appellata) in cui la stazione pagina 12 di 14 appaltante contesta all'appaltatrice “il perdurare dello stallo nell'attività di installazione del sistema centralizzato di raffrescamento.. il mancato aggiornamento sulle attività extra canone.. ” oltre al mancato funzionamento di alcuni lavori già effettuati. Il tenore delle contestazioni assurge ad obbiettivo riscontro della fondatezza degli inadempimenti contestati da . CP_2
Non è peraltro un caso che le parti abbiano disciplinato con estrema precisione le modalità di fatturazione e i pagamenti. Il SAL rappresenta lo strumento principe per attestare quantità, qualità ed ammontare dei lavori eseguiti ad una certa data, il verbale di ultimazione ne certifica invece la fine. La mancanza dell'una e dell'altra prova documentale non esonera pertanto l'appaltatore dalla prova rigorosa dell'esecuzione dei lavori, certamente non attuabile dando ingresso alla prova testimoniale, né a una ctu disposta ex post e non all'atto dello scioglimento del rapporto contrattuale e della riconsegna del cantiere. Non è poi dirimente interrogarsi se l'appellata abbia fornito prova convincente di avere affidato a imprese terze dell'ultimazione dei lavori. In base ai noti principi regolatori dell'onere della prova è il creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo che deve fornire prova del proprio corretto adempimento, ben potendo il debitore limitarsi a eccepire l'esistenza di fatti modificativi o estintivi. La questione di causa è dunque se O.S.. abbia fornito prova Parte_1 dell'esecuzione della prestazione di cui chiede il pagamento e non già se questa prestazione sia stata eseguita da terzi. Per tale ragione è del tutto irrilevante in questa sede interrogarsi sulla natura del termine di ultimazione dei lavori. Indipendentemente dal fatto che la risoluzione stragiudiziale comunicata dall'appaltatore fosse giustificata, tema estraneo alla causa, non vi è prova che il subappaltatore abbia eseguito ulteriori opere rispetto a quelle pagate e di quale consistenza.
* Al rigetto dell'impugnazione consegue la conferma della sentenza di I grado e la condanna dell'appellante a rifondere, in base alla regola della soccombenza, le spese di lite del presente grado alla controparte, spese che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore di causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività
pagina 13 di 14 difensiva prestata, senza alcun riconoscimento per la non espletata fase di trattazione/istruzione della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9292/2023, pubblicata il 21 novembre 2023, così dispone:
1. rigetta l' impugnazione e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 9292/2023, pubblicata il 21 novembre 2023;
2. condanna l' appellante al pagamento in favore dell' appellata delle spese di lite di questo grado liquidate in € 8.500,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte il 29 gennaio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1444/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CAMPAGNA SALVATORE, elettivamente domiciliato in PIAZZALE FLAMINIO, 9 00196 ROMA presso il difensore avv. CAMPAGNA SALVATORE
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 14 GIA' Controparte_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
ARGENTI WILLIAM ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA VALPETROSA, 10 20123 MILANO presso il difensore avv. ARGENTI WILLIAM ENRICO
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata n. 9292/2023 RG n. 40863/2021 del Tribunale di Milano, emessa e depositata in data 21.11.2023: respinta ogni contraria richiesta, accogliere nel merito il presente appello e per l'effetto ed in ogni caso, per quanto esposto in narrativa condannare la stessa parte opponente , al pagamento in favore di , della somma CP_2 Parte_1 pari ad € 102.298,85 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002, dalle singole scadenze al saldo, o a quella maggiore o minore somma risultante dovuta in corso di causa, da valutarsi anche in via equitativa. Condannare controparte ex art. 96 cpc alla lite temeraria. Con condanna alle spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato dichiaratosi antistatario. In via istruttoria si reitera quanto già richiesto: si reitera l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che eseguiva presso il Ministero delle Parte_1
Infrastrutture e dei Trasporti tutti i lavori di cui al Contratto di subappalto
“0C18-0110” doc. 1 fascicolo monitorio che si mostra al teste;
pagina 2 di 14 2) “Vero che successivamente al quinto SAL approvato la Parte_1 eseguiva presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutti i lavori
[...] descritti nel medesimo SAL doc. 31 che si mostra al teste;
3) “Vero che sino alla richiesta di saldo pari ad € 102.298,85, come da CP_2 doc 3 fascicolo monitorio che si mostra al teste, era soddisfatta dei lavori CP_2 eseguiti”;
4) “Vero che alla è stato impedito di lavorare in almeno 20 Parte_1 occasioni nel 2019 dal Ministero e da che hanno cambiato le date di CP_2 esecuzione dei lavori a causa dell'impossibilità di utilizzo dei luoghi di lavoro perché le stanze erano occupate dai dipendenti del ministero”;
5) “Vero che è stata costretta ad eseguire i lavori interamente di Parte_1 notte su richiesta del Ministero e di per consentire ai dipendenti del CP_2
Ministero di lavorare”;
6) “Vero che i lavori sono stati bloccati più volte a causa della presenza di amianto sui luoghi oggetto del subappalto”;
7) “Vero che il Dott. dirigente/dipendente del Ministero e responsabile Tes_1 dei lavori per conto del Ministero ha bloccato i lavori per bonificare l'amianto per 1 mese nel 2019”;
8) “Vero che tra ottobre e novembre 2019 cinque operai di Parte_1 venivano colpiti da polmoniti, Covid, come da certificati medici che si mostrano al teste (Doc. 4);
9) “Vero che in qualità di operaio di svolgeva lavori da aprile a Parte_1 dicembre 2019 presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come da buste paga che si mostrano al teste (doc.23)”;
10) “Vero che le tubazioni e gli impianti di cui alle foto che si mostrano al teste (doc. 24) sono state installate presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da in esecuzione del contratto di subappalto del 11.9.2018”; Parte_1
11) “Vero che dalla data di fine maggio 2019 tutte le stanze del Ministero del 5 e 6 piano avevano l'impianto di climatizzazione funzionante”; Si indicano a testi:
- Via di Sodano 13-00134 Roma (RM) Testimone_2
- - via San Cesareo, 14-02032 Fara in Sabiana (RI) Tes_3
- – via E. Filiberto,100-00185 Roma (RM) Parte_2
- – via del Castello n24-02032 Fara in Sabina (RI) Testimone_4
- -Via F.Pastura, 36-00124 Roma (RM) Testimone_5
- - via San Cesareo, 14-02032 Fara in Sabiana (RI) Persona_1
pagina 3 di 14 - – Via Lago di Bracciano, 17, 00013 Fonte Nuova Controparte_3
- Ottavio Dominici-– Via Lago di Bracciano, 17, 00013 Fonte Nuova
- Pallotta Claudio- viale Garibaldi,15-03018 Paliano (FR)
- dom.to presso il Ministero delle Infrastrutture e Controparte_4
Trasporti – Via Nomentana 2 – Roma
- dom.to in Roma. Persona_2
- , dom.to in Roma. Controparte_5
Poichè i testimoni in questione sono operai che prestano lavoro e risiedono tutti in Roma o vicino Roma, per cui risulterebbe estremamente difficoltoso ed oneroso farli testimoniare a Milano, inoltre l'esecuzione dei lavori è avvenuta a Roma come del resto la conclusione del contratto, pertanto chiede ammettersi la prova delegata dei testi delegando a tale scopo il Giudice Istruttore del Tribunale di Roma fissando il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione per la prosecuzione del giudizio ex art 203 c.p.c. Sempre in via istruttoria si reitera la richiesta di Ordinare ex art. 210 cpc a CP_2
e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'esibizione del collaudo finale e del registro delle presenze relativo al periodo per cui è causa da marzo a dicembre 2019. Si reitera, inoltre, l'ammissione di CTU volta a determinare i lavori eseguiti ed il loro esatto ammontare. Roma 18/12/2024
Per GIA' Controparte_1 [...]
Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria domanda, deduzione, eccezione ed argomentazione, previe le occorrende statuizioni e declaratorie, per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e risposta depositata dall' il Controparte_1
30.10.2024 nel merito, rigettare integralmente l'appello interposto dalla Parte_1
in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare in
[...] ogni sua parte la sentenza oggi impugnata n. 9292/2023, pronunciata e il 21 novembre 2023, all'esito della causa R.G. n. 40863/2021 dal Giudice Unico della settima sezione civile del Tribunale di Milano Dott. Gian Piero Vitale, con pagina 4 di 14 ogni pronuncia consequenziale, accertando e dichiarando in ogni caso che nessuna somma, a qualsiasi titolo e causa, sarà dovuta dall'
[...] già Controparte_1 Controparte_6
) all' per le causali di cui al ricorso ed al
[...] Parte_1 relativo decreto ingiuntivo n. 12929/2021 oggetto del giudizio di opposizione R.G. n. 40863/2021 e del presente giudizio d'appello, e, più in precisamente, accertare e dichiarare non dovuto l'importo della fattura n. 27ELE del 13.11.2020 di € 102.298,85, con ogni pronuncia consequenziale. In via istruttoria, la difesa dell'odierna appellata si oppone a tutte le prove articolate e richieste dall' nel presente giudizio di Parte_1 appello già rigettate nel corso del giudizio di primo grado, in quanto riferite e relative a circostanze irrilevanti, articolate in termini generici, valutative e contrarie al contenuto di prove documentali, con ogni pronuncia conseguenziale.
Solo qualora l''Ecc.ma Corte di Appello ritenesse utile e necessario istruire il giudizio, la difesa dell'appellata nsiste per Controparte_1
l'ammissione delle proprie istanze istruttorie già articolate e rassegnate nel corso del giudizio di primo grado e non ammesse dal Giudice che si ripropongono e ritrascrivono integralmente di seguito: Cap. 1) - Vero che aveva sottoscritto con il MINISTERO DELLE CP_2
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI un contratto inteso come
“rinegoziazione dell'ordinativo di fornitura prot. 0058077 del 22 dicembre 2011 ai fini del perseguimento dell'esecuzione del servizio Energia e dei servizi connessi alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge 488/1999 e dell'art. 58 legge 388/2000” come da documento n. 1 che si rammostra al teste;
Cap. 2) - Vero che, a seguito della relativa autorizzazione del CP_7
ha subappaltato alla i lavori previsti nel contratto
[...] Parte_1 sottoscritto con il MINISTERO e più precisamente l'oggetto del subappalto era
“l'esecuzione delle attività elettriche e meccaniche atte agli interventi di riqualificazione energetica da realizzare sugli impianti di condizionamento e climatizzazione estiva a servizio di alcun aree dell'edificio di proprietà e/o in gestione dell'amministrazione contraente sito a Roma in Via Nomentana 2” ; Cap. 3) - Vero che il termine originariamente concordato per la conclusione dei lavori da parte della subappaltatrice era quello del 20 Parte_1 dicembre 2018 con possibilità, a fronte del consenso di tutte le parti, di pagina 5 di 14 prorogare tale scadenza come previsto dall'art. 11.1 del contratto sottoscritto con il MINISTERO;
Cap. 4) – Vero che a causa di ritardi di , con verbale del Parte_1 primo febbraio 2019, le parti differirono il termine per la fine dei lavori al 31 maggio 2019, differimento che fu autorizzato dal MINISTERO, in persona del Dott. come da documento n. 4 che si rammostra al teste;
Controparte_4
Cap. 5) – Vero che non concluse i lavori entro tale ultima Parte_1 data concordata del 31 maggio 2019 e che tali lavori non iniziarono in quanto sul cantiere presso il MINISTERO non si presentò alcun dipendente di
[...]
; Parte_1
Cap. 6) – Vero che con comunicazione del 27 febbraio 2019 il Dott.
del MINISTERO ha contestato che, nonostante gli Controparte_4 accordi prevedessero la conclusione dei lavori entro il 31 maggio 2019,
[...]
non li aveva ancora iniziati;
Parte_1
Cap. 7) – Vero che sempre il Dott. ha contestato e lamentato che il Tes_1 coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nominato dal MINISTERO, ovvero la Safety Services s.n.c., non aveva ancora ricevuto da
[...]
la documentazione già richiestale e sollecitata con sue Parte_1 rispettivamente in date 5 e 23 febbraio 2019; Cap. 8) – Vero che con sua del 27 febbraio 2019 il MINISTERO richiese un aggiornamento del cronoprogramma per l'esecuzione e la conclusione dei lavori e di trasmetterglielo con sollecitudine;
Cap. 9) – Vero che alla data del 14 marzo 2019 non aveva Parte_1 svolto alcuna attività sul cantiere presso il MINISTERO e che, a seguito di ciò, il Sig. del MINISTERO contestò la circostanza, Parte_3 insistendo per l'invio del cronoprogramma dei lavori;
Cap. 10) – Vero che il 19 marzo 2019 si tenne una riunione alla presenza dei rappresentanti del MINISTERO, di nella quale CP_8 Parte_1 le parti diedero atto e confermarono che, alla predetta ultima data del 19.3.2019,
non aveva ancora iniziato i lavori, promettendo che li Parte_1 avrebbe iniziati entro tale ultima giornata come da documento 10 che si rammostra al teste;
Cap. 11) – Vero che con sua del 21 marzo 2019, sempre il Dott. Corrao del MINISTERO, ha intimato sia a che a la CP_2 Parte_1 trasmissione del cronoprogramma, comunicando che se non l'avesse ricevuto entro la giornata successiva al 22 marzo 2019 le avrebbe messe in mora;
pagina 6 di 14 Cap. 12) – Vero che con comunicazione del 21 marzo 2019 il Sig. Parte_4
trasmise a il nuovo cronoprogramma aggiornato Parte_1 CP_2 dove venivano indicate le date di inizio lavori per ogni singola attività e le date della loro conclusione, cronoprogramma dove aveva Parte_1 previsto il termine dei lavori per il 27 giugno 2019 coma da documento n. 12 che si rammostra al teste;
Cap. 13) – Vero che quest'ultima società non li concluse entro tale ultima data e che, con sua del 4 dicembre 2019, preso atto dei propri ritardi, promise di incrementare le maestranze e di chiudere il cantiere entro il 15 gennaio 2020, dichiarando che da lunedì 9 dicembre 2019 avrebbe aggiunto sei propri dipendenti per terminare i lavori, come da documento 13 che si rammostra al teste;
Cap. 14) – Vero che a seguito della ricezione di tale ultima comunicazione e che in base all'ultimo cronoprogramma presentato avrebbe Parte_1 dovuto concludere i lavori entro il 27 giugno 2019 e che, alla data del 4 dicembre 2019, non li aveva ancora terminati, , con sua del 6 dicembre CP_2
2019 risolse il contratto di subappalto, motivando tale risoluzione con i ritardi nell'esecuzione dei lavori, con l'assenza da diverse settimane di personale di
[...]
presso il cantiere, con l'assenza dell'aggiornamento da parte di Parte_1 quest'ultima della documentazione di sicurezza (P.O.S.), più volte sollecitatale dalla , circostanza questa che pregiudicava l'accesso del personale CP_2 presso il suo cantiere;
Cap. 15) – Vero che con sua del 16 gennaio 2020 il MINISTERO ha contestato a gli inadempimenti contrattuali nell'esecuzione dei lavori;
CP_2
Cap. 16) – Vero che tale ultima comunicazione del MINISTERO fu riscontrata da con sua del 22 gennaio 2020 con la quale rassicurò il MINISTERO CP_2 sulla conclusione dei lavori;
Cap. 17) – Vero che a seguito della risoluzione del contratto di subappalto concluse con altre tre società e più precisamente con la CP_2 [...]
la e la Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 tre nuovi contratti di subappalto per
[...] Parte_5 concludere i lavori che originariamente avrebbero dovuti essere effettuati da coma da documento da n. 17 a n. 19 che si rammostrano al Parte_1 teste;
Cap. 18) – Vero che complessivamente i costi che ha dovuto CP_2 sopportare per l'esecuzione di tali ultimi lavori in conseguenza della pagina 7 di 14 sottoscrizione dei tre citati contratti in subappalto furono pari a € 99.000,00, oltre IVA, come da documenti da 17 a 19 che si rammostrano al teste;
Cap. 19) – Vero che a seguito della ricezione della fattura n. 27/ELE, CP_2 azionata monitoriamente da , e facendo seguito Parte_1 all'intervenuta risoluzione del contratto, con sua del 4 dicembre 2020 ha contestato a la sua emissione e la debenza del relativo Parte_1 importo allegando il riepilogo delle lavorazioni eseguite da quest'ultima fino alla data della risoluzione del contratto, la distinta dei costi sostenuti da per CP_2
l'acquisto dei materiali urgenti che non erano stati approvvigionati in cantiere da
, indicando gli importi delle ritenute garanzia applicate sui Parte_1
SAL, indicando l'importo della penale dovutale da per i Parte_1 ritardi nel completamento dei lavori in base a quanto previsto nell'art. 12 del contratto di subappalto, indicando e quantificando i costi aggiuntivi sostenuti da per il prolungamento dei lavori dalla data prevista per la loro consegna CP_2
(luglio 2019) fino al 12 dicembre 2019, indicando i costi aggiuntivi sostenuti da per la rimozione dei rivestimenti isolanti termici installati nel CP_2 controsoffitto al piano quinto, indicando i costi sostenuti da per la CP_2 sistemazione del cantiere a seguito della risoluzione contrattuale per la chiusura dei pannelli dei controsoffitti ai piani quinto e sesto, quelli sostenuti per il trasporto dei materiali e delle apparecchiature lasciate dal personale della
[...]
presso gli uffici del MINISTERO;
Parte_1
Cap. 20) – Vero che sempre nella sua citata comunicazione del 4 dicembre 2020
ha chiesto a l'emissione di una nota di credito di € CP_2 Parte_1
102.298,85 a storno della sua fattura n. 26/ELE, riservandosi di agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni. Si indicano quali testi da escutere su tutti i 20 capitoli di prova di cui sopra i Sigg. , domiciliato presso il MINISTERO DELLE Controparte_4
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in Via Nomentana, 2, Roma (RM), ed i Sigg. e tutti domiciliati Testimone_6 Persona_2 Testimone_7 presso l' Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto La controversia riguarda il pagamento della fattura 27/ELE dell'importo di € 102.298,85 di cui ha chiesto il pagamento a Parte_1 CP_2
pagina 8 di 14 ora Controparte_6 Controparte_1 tramite ricorso per decreto ingiuntivo, allegando trattarsi del saldo per i lavori di natura elettrica e meccanica eseguiti in subappalto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
, dando atto in prima udienza di essere divenuta CP_2 [...]
, propose opposizione avverso il suddetto decreto innanzi al CP_1 tribunale di Milano, esponendo che nulla era dovuto alla subappaltatrice, che aveva emesso la fattura monitoriamente azionata, violando le regole contrattuali prestabilite a tal fine, in assenza di un SAL, di un'accettazione dei lavori e di un verbale di fine lavori. Allegò altresì che, a causa dei ripetuti ritardi e inadempimenti, stante il grave ritardo maturato e la mancata ultimazione dei lavori nel termine stabilito nell'ultimo cronoprogramma, era stata costretta a risolvere di diritto il contratto e ad affidare l'esecuzione dei lavori ad altre imprese. Si costituì contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la Parte_1 conferma del decreto. Con sentenza n.9292 pubblicata in data 2.11.2023 il tribunale di Milano, accogliendo l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'opposta a rifondere alla controparte le spese di giudizio liquidate nell'importo di € 11.674,50 per compensi professionali e spese, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali. Il primo giudice rilevò che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla sub committente, l'opposta non aveva rispettato la procedura contrattuale prevista per l'emissione delle fatture, né aveva provato il rispetto dei tempi di consegna delle opere e comunque l'esecuzione dei lavori, dovendo reputarsi a tali fini inidonea la documentazione prodotta dall'opposta in merito ai costi sostenuti per i materiali, la manodopera nonché le fotografie del cantiere. La sentenza è stata fatta oggetto di impugnazione da Si è Parte_1 regolarmente costituita . CP_1
Fissata udienza di rimessione in decisione al 23.01.25 la decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 29.01.25. I Motivi di Impugnazione 1°. Il subappaltatore lamenta l'erronea valutazione da parte del tribunale delle prove documentali fornite, reputate non significative, nonché la violazione di legge laddove il primo giudice ha argomentato in ordine al mancato pagina 9 di 14 assolvimento dell'onere della prova da parte di senza tuttavia Parte_1 ammettere le richieste istruttorie articolate dalla parte onerata di tale prova.
2°. Viene prospettata la violazione di legge, in particolare dell'art. 2712 c.c., laddove nella motivazione si disconosce il rilievo probatorio che la legge attribuisce alle riproduzioni fotografiche, nonostante la documentazione fotografica del cantiere prodotta, non contestata dalla controparte, attesti i lavori eseguiti.
3°. Si deduce un vizio di illogicità della motivazione in quanto, pur essendo pacifica l'ultimazione dei lavori, nella motivazione viene attribuito rilievo probatorio ai contratti di subappalto stipulati con imprese terze, che nulla dimostrerebbero sulla natura dei lavori e sulla effettiva esecuzione degli stessi da parte di queste.
4°. Viene dedotta l'insussistenza di un proprio inadempimento per mancanza di un termine essenziale, come desumibile dal fatto che il differimento nel termine di conclusioni dei lavori era stato concordato tra le parti in causa. In ogni caso il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione che l'asserito ritardo non poteva pregiudicare il diritto al compenso per le prestazioni eseguite.
5°. Viene censurata la parte della motivazione in cui il tribunale sottolinea la mancata produzione di un SAL sottoscritto da entrambe le parti sulla base dell'assunto che, essendo il tema della esecuzione dei lavori oggetto di contestazione tra le parti, alcun SAL avrebbe potuto essere prodotto. Proprio in ragione di ciò il tribunale avrebbe dovuto dare corso alle prove richieste dalla parte onerata della prova di cui si reitera l'ammissione.
* La decisione Occorre effettuare una breve sintesi dei fatti di causa. Le parti concludevano in data 11.09.2018 un contratto di subappalto avente ad oggetto lavori di natura elettrica e meccanica diretti alla riqualificazione energetica degli impianti di condizionamento e climatizzazione estiva presso la sede romana del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il contratto prevedeva l'ultimazione dei lavori al 22.12.2018, termine che veniva consensualmente prorogato al 27.06.2019 (doc. 12 appellata). I pagamenti venivano disciplinati all'art. 5 del suddetto contratto il quale stabiliva che, solo a seguito dell'emissione da parte dell'appaltatore del certificato di pagamento, previo SAL sottoscritto da ambo le parti, il subappaltatore poteva emettere la fattura inerente i lavori certificati. In base a pagina 10 di 14 tale modalità furono emesse e pagate fatture per il complessivo importo di € 74.382,87. I lavori non furono ultimati nell'ultimo termine indicato dalle parti né il loro compimento fu successivamente formalizzato con un verbale di fine lavori come stabilito dall'art.
5. Alla mail datata 4.12.2019 nella quale la subappaltatrice Parte_1 rappresentava che avrebbe ultimato i lavori entro il 21.01.2020 (doc. 13 appellata), fece seguito la comunicazione di datata 6.12.2019 di CP_2 risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 21 del contratto, per gravi inadempimenti, in ragione dei ritardi accumulati dalla subappaltatrice e del mancato aggiornamento della documentazione inerente la sicurezza del cantiere. emise poi, in data 13.11.2020, la fattura n. 27/ELE dell'importo di € Parte_1
102.298,85 di cui è causa a titolo di saldo dei lavori di cui al contratto di subappalto (doc. 3 fasc. mon.). Operata questa sintetica premessa utile a una migliore comprensione dei fatti, le varie censure, in quanto logicamente connesse, possono essere trattate in maniera unitaria. Esse non sono fondati. Questo il fulcro della motivazione
<<… a fronte dell'inadempimento eccepito ex art. 1460 c.c. dall'opponente, l'onere di
dimostrare l'insussistenza dello stesso e quindi il corretto adempimento gravava su
[...]
. Parte_1
L'opposta, tuttavia, non ha assolto adeguatamente a tale onere probatorio. In primo luogo, non è stata prodotta la documentazione prevista dall'art. 5 del contratto inter partes ai fini dell'emissione della fattura da parte della subappaltatrice, ossia il SAL relativo ai lavori eseguiti sottoscritto da entrambe le parti, il certificato di pagamento emesso da Bosh e il verbale di fine lavori sottoscritto per accettazione dall'appaltatrice, trattandosi di saldo finale dei lavori.
non ha poi fornito prova di aver rispettato i termini di consegna e neppure Parte_1 di aver ultimato i lavori di cui pretende il saldo né ha dimostrato che i ritardi contestati sono stati provocati da fermi dei lavori e/o cause imputabili a o al Ministero. CP_2
Non appaiono idonei a fornire prova della tempestiva esecuzione dei lavori le fatture ed i documenti di trasporto prodotti da (docc. da 10 a 22) che attestano Parte_1
l'acquisto di materiali da parte sua, ma non provano in alcun modo che gli stessi siano stati impiegati nei lavori oggetto del subappalto per cui è causa, considerato che avrebbero potuto essere stati impiegati anche presso altri cantieri dell'opposta o ben potrebbero riferirsi alla parte di lavori eseguita e pagata dalla opponente (per l'importo pacifico di euro 74.382,87). pagina 11 di 14 Analogamente non appare sufficiente, al riguardo, la documentazione comprovante i costi asseritamente sostenuti per la manodopera che sarebbe stata impiegata nel cantiere oggetto del subappalto (cfr. buste paga sub doc. 23), non essendovi alcuna prova che le maestranze furono effettivamente impiegate nel cantiere in questione e non invece presso altri cantieri dell'opposta. Così come la documentazione fotografica prodotta dall'opposta (doc. 5 e 24), oltre ad essere del tutto priva di riferimenti di luogo e di tempo, non può ritenersi idonea a provare la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori, ben potendosi riferire, peraltro, alle opere precedentemente svolte e già pagate dalla committente. Deve concludersi, pertanto, che parte opposta non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare il regolare e tempestivo adempimento dei lavori di cui chiede il saldo>>.
Si tratta di argomentazioni integralmente condivise dalla Corte. L'appellante non considera che la prova positiva di cui è onerata riguarda la dimostrazione di avere eseguito e ultimato i lavori di cui pretende il pagamento. Per tale ragione i documenti attestanti l'acquisto dei materiali e la loro consegna in cantiere (docc. 5 a 23) menzionati nell'atto di appello non consentono di superare la contestazione di inadempimento sollevata da , non CP_2 essendone provata la correlazione e l'utilizzo con i lavori eseguiti e asseritamente non remunerati. Né costituisce un valido ausilio la prova testimoniale, della cui mancata ammissione l'appellante si duole. Le prove costituende sono state correttamente non ammesse (cfr ordinanza del 27.10.22) poiché aventi ad oggetto circostanze articolate in maniera generica e valutativa e totalmente inidonee a fornire prova della completa esecuzione dei lavori. L'appello sulla questione non si confronta appieno con il tenore della decisione, nulla argomentando in replica alla rilevata genericità dei capitoli di prova. Anche la sollecitazione a volere rivalutare il contenuto delle mail prodotte dall'appellante non coglie nel segno. I documenti menzionati (docc. 25-28) attestano al più che da marzo 2019 a giugno 2019 erano in corso i lavori, il che tuttavia, oltre a non essere contestato, non prova la loro ultimazione. Le medesime considerazioni valgono per le fotografie. Il riferimento al principio di non contestazione non è conferente. La questione infatti non è se raffigurino il cantiere di cui è causa, ma se tramite esse si evinca la prova del completamento dei lavori, quesito a cui deve darsi risposta negativa. Dal complesso di tubazioni rappresentato nelle fotografie non può certamente nulla inferirsi, tanto più alla luce della lettera datata 16.01.2020 (doc. 15 appellata) in cui la stazione pagina 12 di 14 appaltante contesta all'appaltatrice “il perdurare dello stallo nell'attività di installazione del sistema centralizzato di raffrescamento.. il mancato aggiornamento sulle attività extra canone.. ” oltre al mancato funzionamento di alcuni lavori già effettuati. Il tenore delle contestazioni assurge ad obbiettivo riscontro della fondatezza degli inadempimenti contestati da . CP_2
Non è peraltro un caso che le parti abbiano disciplinato con estrema precisione le modalità di fatturazione e i pagamenti. Il SAL rappresenta lo strumento principe per attestare quantità, qualità ed ammontare dei lavori eseguiti ad una certa data, il verbale di ultimazione ne certifica invece la fine. La mancanza dell'una e dell'altra prova documentale non esonera pertanto l'appaltatore dalla prova rigorosa dell'esecuzione dei lavori, certamente non attuabile dando ingresso alla prova testimoniale, né a una ctu disposta ex post e non all'atto dello scioglimento del rapporto contrattuale e della riconsegna del cantiere. Non è poi dirimente interrogarsi se l'appellata abbia fornito prova convincente di avere affidato a imprese terze dell'ultimazione dei lavori. In base ai noti principi regolatori dell'onere della prova è il creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo che deve fornire prova del proprio corretto adempimento, ben potendo il debitore limitarsi a eccepire l'esistenza di fatti modificativi o estintivi. La questione di causa è dunque se O.S.. abbia fornito prova Parte_1 dell'esecuzione della prestazione di cui chiede il pagamento e non già se questa prestazione sia stata eseguita da terzi. Per tale ragione è del tutto irrilevante in questa sede interrogarsi sulla natura del termine di ultimazione dei lavori. Indipendentemente dal fatto che la risoluzione stragiudiziale comunicata dall'appaltatore fosse giustificata, tema estraneo alla causa, non vi è prova che il subappaltatore abbia eseguito ulteriori opere rispetto a quelle pagate e di quale consistenza.
* Al rigetto dell'impugnazione consegue la conferma della sentenza di I grado e la condanna dell'appellante a rifondere, in base alla regola della soccombenza, le spese di lite del presente grado alla controparte, spese che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore di causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività
pagina 13 di 14 difensiva prestata, senza alcun riconoscimento per la non espletata fase di trattazione/istruzione della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9292/2023, pubblicata il 21 novembre 2023, così dispone:
1. rigetta l' impugnazione e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 9292/2023, pubblicata il 21 novembre 2023;
2. condanna l' appellante al pagamento in favore dell' appellata delle spese di lite di questo grado liquidate in € 8.500,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte il 29 gennaio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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