Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 974/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 974/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Mario Ivan
Esposito, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Monte di Dio n. 4, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 CP_2
calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Carlo Rossella, elettivamente domiciliato presso la casa comunale, sita in Napoli, alla piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
APPELLATO
E
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 24.10.2024, la parte appellante concludeva in
1
conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1586/2021 del Giudice di Pace di
Frattamaggiore, pubblicata il 23.7.2021, lamentandone l'erroneità nella parte in cui non veniva dichiarata l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto ed era stata ritenuta ammissibile l'eccezione di prescrizione del credito riportato nella cartella di pagamento n. 07120110058768285000, benché non correlata ad alcuna iniziativa esecutiva da parte dall'amministrazione titolare del credito.
Si costituiva il - ente impositore rispetto al credito de quo – che, Controparte_1
aderendo alle argomentazioni sostenute dalla parte appellante, instava per l'accoglimento del gravame.
L'appellato restava contumace. Controparte_3
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Il Giudice di prime cure ha dichiarato “l'avvenuta estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative del convenuti nei confronti dell'attore indicate nel ruolo esattoriale 5905/2011”, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da nell'ambito dell'atto di citazione. Controparte_3
Orbene, reputa il Tribunale che il giudice di prime cure avrebbe, al contrario, dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo.
Invero, depone in questo senso l'ormai consolidato orientamento della Cassazione, che ha definito i termini della questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo. La Suprema
Corte ha invero avuto modo di chiarire che “ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.
n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del
2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una
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procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia” (cfr. Cass. Sez. 2, 26/10/2023, n. 29729).
E' ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità
d'ufficio. Tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.), nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento.
Sul punto la Suprema Corte, pronunciandosi su una vicenda del tutto analoga a quella in esame, ha di recente chiarito che “costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività.
(Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore)”
(cfr. Cass. Sez. 3, 12/09/2024, n. 24552, Rv. 672260 - 01).
In altri termini, la Corte di Cassazione ha chiarito che, finché perdura l'inerzia del concessionario, non è possibile agire in giudizio per far valere la prescrizione (non si tratta, infatti, di opposizione all'esecuzione, ma di un'inammissibile azione di accertamento negativo del credito). Solo nel caso in cui il concessionario, già decorso il termine di prescrizione, notifichi un atto con cui intende far valere la pretesa nei confronti del contribuente, quest'ultimo può far valere la prescrizione con lo strumento
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dell'opposizione all'esecuzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al Giudice di Pace andava dichiarata inammissibile.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo. Il costituitosi solo nel presente grado di appello, Controparte_1
ha diritto esclusivamente alla refusione delle spese relative al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_3
• condanna al pagamento, in favore dell Controparte_3 Parte_1
, delle spese di lite della prima fase di giudizio, che vengono liquidate in €
[...]
300,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Ciro Luigi Di Fiore, dichiaratosi antistatario;
• condanna al pagamento, in favore dell Controparte_3 Parte_1
, delle spese processuali del giudizio di appello, che si liquidano in €
[...]
500,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Mario Ivan Esposito, dichiaratosi antistatario;
• condanna al pagamento, in favore del delle spese Controparte_3 Controparte_1
processuali del giudizio di appello, che si liquidano in € 250,00 per compenso, oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 14.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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