Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1994/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO A CALTANISSETTA IL Parte_1
27/04/64 rapp. e dif. dall'Avv. Daniela Cannarozzo
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 03/09/2024, Parte_1 conveniva innanzi questo Tribunale la Controparte_1
chiedendo la condanna della stessa al pagamento della
[...]
complessiva somma di euro 43.309,29 oltre interessi in virtù di quanto pattuito inter partes con apposito accordo transattivo consacrato con scrittura privata del 19/04/2024 in forza del quale la convenuta si impegnava a versare in
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optava per la contumacia. Celebrata quindi l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa all'udienza del 09/06/2024, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea ha meritato accoglimento.
Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi in giudizio benchè ritualmente evocata. Piace prima di affrontare il merito della vicenda che ci occupa ricordare in linea generale che una scrittura privata, per definizione, è un documento redatto per iscritto e sottoscritto con firma autografa da persone fisiche che, in virtù della sottoscrizione, prendono il nome di autori. In base alla massima di esperienza per cui chi firma un documento ne condivide il contenuto e vuole, in qualche modo, farlo proprio, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. La legge considera sempre riconosciuta la scrittura privata cosiddetta "autenticata".
2 L'autenticazione, infatti, conferisce efficacia di prova legale alla scrittura privata sulla provenienza della dichiarazione;
serve, inoltre, a rendere certa la data della sottoscrizione.
Proprio con riferimento alla data, mancando l'autenticazione, non può considerarsi certa e, di conseguenza, può essere computata solo dopo la verificazione degli eventi che rendano sicura la formazione della scrittura privata prima del verificarsi di quell'evento, come ad esempio la registrazione della scrittura o la riproduzione in atti pubblici. Nel processo civile, la scrittura privata non autenticata deve ritenersi tacitamente riconosciuta quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta è contumace, ovvero, se costituita, non la disconosce nella prima udienza, o nella prima difesa successiva alla produzione. Il disconoscimento
è l'atto con il quale la parte nel giudizio civile "nega formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione". A tal proposito, va osservato come nell'ambito della vicenda che ci impegna la convenuta non costituendosi in giudizio non abbia contestato la veridicità della scrittura e delle sottoscrizioni in essa apposte, né altresì negato il fatto storico della stipulazione, né tanto meno la propria firma. Da tutto ciò discende la piena e totale efficacia dell'accordo stipulato dalle parti interessate con la scrittura privata de qua. Oltre alle considerazioni sin qui compiute si osservi come nel corso del giudizio, in
3 assenza di opposizione di controparte, risultino prodotti in atti i documenti che provavano che tra le parti era intercorsa una pattuizione che prevedeva la realizzazione da parte dell'attore di una serie di prestazioni professionali per un costo complessivo di euro 78.132,23. Da ciò è scaturito l'accordo transattivo inter partes disatteso dalla convenuta che prevedeva quale compenso per le prestazioni fornite dall'attore la minor somma di euro
43.309,29. Occorre aggiungere che in assenza di litigio attuale o potenziale una transazione non appare ipotizzabile perché mancherebbe il termine di riferimento oggettivo e la stessa funzione di composizione della lite tipica della transazione non potrebbe realizzarsi. Dottrina tradizionale e giurisprudenza pretendono che la res sia non solo litigiosa ma anche dubia. La dubbiezza soggettiva in ordine ai propri diritti finisce peraltro per obiettivizzarsi e quindi è riassorbita nel momento in cui si determina la lite.
Alla luce delle evidenze e delle considerazioni sin qui svolte assume pieno valore la domanda attorea, qualificabile come azione di condanna all'adempimento, della scrittura privata del 19/04/2024. Nel merito, quindi va accolta la domanda proposta dall'attore e per l'effetto la convenuta, deve ritenersi obbligata a corrispondere all'attore la somma complessiva di euro 43.309,29 oltre interessi fino al saldo.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
condanna la
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 43.329,29 oltre interessi dalla stipula dell'accordo transattivo tra le parti sino al soddisfo;
condanna la convenuta al pagamento, delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 10/06/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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