TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., all'udienza di discussione del 11.06.2025 , mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 397/2020 R.G.
TRA in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti De Feo Irene e Grella Gianfranco
Ricorrente
E
in persona del suo rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv.to Elisa Nannucci
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 22.01.2020 la società ricorrente in epigrafe, operante nel settore del commercio alimentare, con sede operativa in CI alla Via Bifulco n. 9 premetteva: di aver ricevuto notifica dall' , in data 14.12.2019 CP_1
dell'avviso di addebito n. 312 2019 0002778713000 con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di euro 36.527,91 a titolo di evasione contributiva relativamente al periodo da aprile 2014 a gennaio 2019 ; che tale avviso di addebito traeva origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr 2018 004454 del 13.05.2019, relativo all'accesso ispettivo del 20.2.2019 presso la sede operativa della che, nel corso di tale accesso erano stati acquisiti dagli Parte_1 Pt_1
ispettori i seguenti documenti : il LUL relativo al periodo dal marzo 2014 al febbraio
2019, i contratti di lavoro dei dipendenti e raccolte le dichiarazioni dei dipendenti presenti all'atto dell'accesso ( ovvero e Persona_1 Persona_2 Per_3
); che, all'esito delle verifiche, erano state contestate le seguenti violazioni:
[...]
l'aver realizzato una riduzione sistematica ed ingiustificata dell'orario di lavoro, annotando sul LUL svariate ore di assenze prive di giustificazione, in assenza di provvedimenti disciplinari, determinando, in tal modo, conseguenze sul calcolo dell'imponibile contributivo e pagando, dunque, contributi in misura inferiore al dovuto, in contrasto con l'art 1 l. 389/1989; che tale evasione contributiva atteneva alle posizioni delle dipendenti e Persona_1 Persona_3 Persona_4 che, per effetto delle violazioni riscontrate, l' ordinava, per mezzo del verbale CP_1
impugnato, alla società ricorrente, il pagamento, a titolo di recupero, non solo dei contributi evasi ma anche delle agevolazioni contributive di cui la società, illegittimamente, aveva fruito in relazione alla sola posizione delle dipendenti Per_3
e nonché a titolo di sanzioni conseguenti, della
[...] Persona_4
complessiva somma di euro 35.573,60 di cui euro 21.684,99 a titolo di omesso versamento contributi ed euro 12.888,61 a titolo di somme aggiuntive.
A sostegno dell'opposizione, la società ricorrente, in primo luogo, ribadiva, la correttezza e l'effettività delle annotazioni contenute nel LUL che riportavano le assenze dei dipendenti, escludendo qualsiasi finalità fraudolenta, deducendo che si trattava di assenza che le lavoratici aveva concordato verbalmente con il datore di lavoro per poter sopperire ad esigenze personali e familiari. Evidenziava, inoltre, una contraddittorietà contenuta nel verbale ispettivo, in quanto benchè gli ispettori avessero riferite tali evasioni contributive alle posizioni delle dipendenti , Persona_3 [...]
e nelle tabelle per la determinazione dell'omissione Persona_4 Persona_1
contributiva era stata presa in esame la posizione di e non di Persona_2 Per_1
[...]
Tutto ciò premesso, evocava dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., chiedendo di far: CP_1
“accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo oggetto del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. 2018004454 DDL del 13.5.2019 e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 312 2019
00027787 13 000, assumendo ogni e conseguenziale provvedimento per l'annullamento CP_ e la revoca di quest'ultimo , dichiarando che nulla è dovuto all dalla società ricorrente per le causali in atti, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona CP_1
del suo legale rappresentante p.t., che, sulla base di argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza, con vittoria delle spese.
All'udienza del 7.4.2021 la causa veniva rinviata per impedimento del giudice assegnatario del fascicolo, dott.ssa Naldi, all'udienza del 27.10.2021, che veniva rinviata per carico di ruolo all'udienza del 23.2.2022. Quest'ultima udienza veniva rinviata d'ufficio per impedimento della dott.ssa Naldi all'udienza del 29.06.2022. In tale udienza veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto e la causa veniva rinviata all'udienza del 10.05.2023 per discussione .
Disposto un ulteriore rinvio dell' udienza del 10.05.2023 alla successiva udienza del
26.3.2025 e poi di quest'ultima all'udienza del 8.10.2025 per carico di ruolo, con decreto del Presidente del Tribunale di Nola n. 59/2025 del 7.4.2025 il giudizio veniva scardinato dal ruolo della dott.ssa Naldi ed assegnata alla Scrivente. Con decreto del
16.4.2025 veniva anticipata e fissata per la discussione l'udienza del 12.06.2025. In tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il GL decideva la causa mediante sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata
La ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
312 2019 0002778713000 con il quale le veniva richiesto il pagamento dell'importo di euro 36.527,91 a titolo di evasione contributiva relativamente al periodo da aprile 2014
a gennaio 2019.
Preliminarmente si osserva che tale opposizione, che come si vedrà meglio in prosieguo verte unicamente sui motivi inerenti il merito dell'obbligo contributivo, è tempestiva in quanto proposta nel termine di giorni 40 dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 14.12.2019 ( data deposito ricorso 22.01.2020).
Nel merito, si osserva che tale avviso di addebito trae origine dal Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2018004454/DDL del 13.05.2019 relativo all'accesso ispettivo svolto dall' in data 20.2.2019 presso la sede operativa della CP_1 [...]
sita in CI alla Via Bifulco n.
9. L' resistente a Parte_1 CP_2
seguito dell'accertamento delle violazioni commesse dalla società ricorrente, ha proceduto al recupero dei contributi inevasi e delle agevolazioni contributive fruite,
nonché all'irrogazione di sanzioni.
Più nel dettaglio, come si evince dalla lettura del verbale ispettivo prodotto in giudizio dalla parte ricorrente, l' , nel corso dell'ispezione, che attiene al periodo dal CP_1
1.3.2014 al 20.2.2019, sulla base della documentazione acquisita durante l'accesso ispettivo (LUL relativo al periodo da marzo 2104 a febbraio 2019, contratti di lavoro dei dipendenti, dichiarazioni dei dipendenti presenti all'accesso Persona_3
e ha constatato la fittizietà di talune annotazioni Persona_2 Persona_1
contenute nel LUL, riportanti un cospicuo numero di ore di assenze non retributive,
prive di alcuna giustificazione ed in assenza di procedimenti disciplinari, che hanno comportato il versamento, a titolo di contributi, di una somma inferiore rispetto a quella dovuta, in violazione dell'art 1 l. 389/89.
Ebbene, la società ricorrente ha censurato l'operato degli ispettori deducendo di aver regolarmente versato i contributi dovuti, calcolati in base alla retribuzione effettivamente versata, in virtù della asserita legittimità delle annotazioni contenute nel
LUL. È noto che il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, cit., stabilisce quale soglia minima di retribuzione imponibile quella stabilita "da leggi, regolamenti o contratti
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale,
ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di
importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
Come evidenziato dalla Suprema Corte (v. in motivazione Cass. n. 801/2012 e Cass.
6817/2003), in tema di pagamento dei contributi secondo il minimale, occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni unite n. 11199 del 29 luglio 2002, che, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che "l'importo della
retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può
essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un
determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. Minimale contributivo
secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto
previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. 7 dicembre
1989, n. 389".
La legge determina quindi un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore.
È pertanto la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e, per scelta legislativa, questo parametro viene ritenuto il più
idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. La retribuzione contributiva è stata, quindi, ancorata a una nozione di retribuzione
"virtuale", poiché la retribuzione stabilita dal contratto collettivo non è sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente, la quale può essere legittimamente inferiore nel caso in cui non sia obbligatoria l'applicazione di contrattazione collettiva di diritto comune.
La regola del minimale contributivo deriva, infatti, dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato su un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro (v. Cass. n. 15120 del 2019, laddove si specifica espressamente in motivazione che "tale principio opera, contrariamente a
quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sia con riferimento all'ammontare della
retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a
parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione
collettiva o dal contratto individuale se superiore").
Vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione
(..) imponibile non inferiore a quella minima (e') necessaria per l'assolvimento degli
oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in
quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore,
i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo
soddisfare le suddette esigenze".
Nel particolare settore dell'edilizia, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341
del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo ("I
datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad
assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione
commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale
stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di
attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di
altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto
mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette...") inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione - con disposizione, avente chiara finalità antielusiva,
che è stata ritenuta dalla Suprema Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass. n. 10134 del
26/04/2018, e ancora, da ultimo, Cass. n. 4690 del 18/2/2019).
In proposito, è stato dunque escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva (v. Cass. n.
21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011). La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti.
Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa,
però, che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro, così rimodulando anche l'obbligazione contributiva,
considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo.
Per cui la citata Cass. n. 15120 del 2019 - superando l'orientamento dell'isolata Cass. n.
24109/2018 - ha concluso nel senso che "la soluzione adottata nel caso dalla Corte
territoriale è dunque conforme a diritto, considerato che l'esenzione dall'obbligo
contributivo era nel caso sostenuta dal datore di lavoro sulla base della necessità di
adeguare la contribuzione alla prestazione effettivamente resa, nella ritenuta
inesistenza di un "minimale mensile" di riferimento, senza specificazione della
derivazione delle assenze (che si riferivano determinate sia da calo di lavoro sia da
necessità personali dei lavoratori) da ipotesi legali o contrattuali di sospensione della
prestazione". Prova ne sia che il minimale contributivo di cui al D.L. n. 244 del 1995,
art. 29, cit., non trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui non sia dovuta, in
dipendenza del rapporto di lavoro, né alcuna prestazione lavorativa, né alcuna
retribuzione-corrispettivo, ossia nei casi di sospensione del sinallagma funzionale del
contratto di lavoro: e ciò sia che si versi nelle ipotesi tipiche di cui all'art. 29, cit. (e
cioè di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, v. sopra), sia che occorra
qualcuna di quelle ulteriori e innominate ipotesi di sospensione "necessitata" ascrivibili all'interpretazione estensiva che della disposizione cit. ha dato la Suprema Corte, al
fine di evitare disparità di trattamento tra imprese edili soggette o meno all'intervento
della cassa integrazione guadagni (così Cass. n. 5233 del 2007, cui hanno dato
continuità, tra le tante, Cass. nn. 9805 del 2011 e 11337 del 2018), purché le une o le
altre siano state previamente comunicate agli enti previdenziali, ai fini degli opportuni
controlli (comunicazione, tra l'altro qui mancante).
Di recente la Suprema Corte ha ribadito che "non sussiste alcuna possibilità per i datori
di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa
presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione
relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione
effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e
oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente
previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal
contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della
prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante
da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal
contratto collettivo medesimo... la forza maggiore non imputabile al datore di lavoro,
pur potendo liberare il lavoratore dall'obbligo della prestazione ed il datore di lavoro
dall'obbligo di corrispondere la retribuzione, non acquista rilevanza ai fini della
determinazione dell'obbligazione contributiva se non in quanto vi sia una clausola del
contratto collettivo di settore che attribuisca alla "forza maggiore" la qualità di causa
di sospensione del rapporto di lavoro" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4676 del 22/02/2021).
Ebbene, alla stregua di tali principi, le censure della società ricorrente avverso il contenuto del verbale ispettivo, con riferimento specifico alla legittimità/veridicità delle annotazioni contenute nel LUL ed al conseguente ammontare della contribuzione versata appaiono infondate.
Infatti, la stessa società ricorrente ha giustificato tali annotazioni affermando testualmente che “le ore di assenze attengono a permessi non retribuiti verbalmente richiesti dalle stesse dipendenti, per proprie esigenze familiari e personali, accordate dal legale rappresentante ”. Parte_1
Orbene, va innanzitutto osservato che si è accertato dalla consultazione del LUL in sede ispettiva che queste assenze, oltre che numericamente consistenti, sono spalmate su di un arco temporale alquanto esteso ed hanno riguardato l'intero personale in servizio presso la sede operativa di CI ( 4 dipendenti). A ciò si aggiunga che il CCNL
Commercio prevede ipotesi ben definite per consentire ai lavoratori dipendenti di far fronte ad esigenze personali o familiari, ed inoltre le uniche assenze rilevanti ( per sottrarsi all'obbligo contributivo) sono quelle per aspettativa non retribuita e permessi sindacali non retribuiti.
L' , inoltre, nel corso dell'accesso ispettivo, ha raccolto le dichiarazioni delle CP_1
dipendenti rinvenuti in loco, tra cui e Persona_2 Persona_1 Per_3
le quali hanno tutte concordemente dichiarato di non essersi mai assentate, di
[...]
non aver mai fruito di permessi, di non essere state mai destinatarie di procedimenti disciplinari.
Orbene, la valenza probatoria di tali dichiarazioni sottende la più generale questione del rilievo probatorio attribuibile ai verbali di accertamento dell' . È noto che i verbali CP_1
di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati, e fanno pertanto fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni che questi attesti di aver ricevuto dalle parti (Cass. Sez. L, Sentenza n.
23800 del 07/11/2014 (Rv. 633239 - 01), mentre, la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
rispetto a tali apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, e liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice che, per l'intrinseco contenuto e per gli elementi da cui trae origine, può ritenerlo attendibile in assenza di una prova contraria (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14965 del 06/09/2012 (Rv. 623620 - 01) e idoneo e sufficiente come prova a fondare la decisione, da solo o in concorso con altri elementi (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 15073 del 06/06/2008 (Rv. 603639 - 01); in senso conf. Corte d'Appello di Torino, sent. n. 145/2017 i pubbl. il 21.3.2017).
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese agli ispettori dalle tre dipendenti appaiono estremamente attendibili, in quanto precise e concordanti e perché rese nell'immediatezza degli accertamenti ispettivi e, dunque, scevre da qualsiasi sospetto di condizionamento, vertenti su circostanze oggetto di diretta percezione da parte del dichiarante e come tali idonee e sufficienti a fondare il convincimento del Giudicante, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Al di là di tali considerazioni, già sulla base della stessa prospettazione difensiva attorea, le assenze non retribuite annotate nel LUL- anche ove effettive - vanno ricondotte ad una consensuale sospensione del sinallagma contrattuale al di fuori delle
CP_ ipotesi previste dal CCNL e come tali non opponibili all ed irrilevanti ai fini della riduzione del minimale contributivo.
Al di fuori delle ipotesi contrattualmente e legalmente contemplate, la mancata percezione della retribuzione in caso di assenza o permessi, ancorché concordata tra datore di lavoro e dipendente non può influire sul calcolo dell'obbligazione contributiva che, in virtù della già richiamata disposizione contenuta nell'art 1 l. 389/89, non può essere inferiore a quella prevista “da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore
a quello previsto dal contratto collettivo”.
Va esclusa la libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Tanto acclarato, quanto al computo dei contributi evasi, nel verbale gli ispettori hanno indicato che tali omissioni contributive attenevano alla posizione delle dipendenti
, e (cfr. pag. 3 verbale Persona_1 Persona_3 Persona_4 ispettivo). Tuttavia, alla successiva pagina 4 è stato calcolato l'imponibile omesso per la posizione di e anzichè Persona_3 Persona_4 Persona_2 Per_1
[...]
Orbene, alla luce della documentazione esaminata dagli ispettori e di quella prodotta in giudizio dalla stessa società ricorrente è possibile affermare che le irregolarità contributive riscontrate (ore di assenze ingiustificate e non retribuite) riguardavano le posizioni di tutte e quattro le uniche dipendenti della società ricorrente , ovvero Per_3
, e . Infatti , per
[...] Persona_4 Persona_2 Persona_1
entrambe le sorelle come si evince dalle buste paga in atti e dallo stesso Per_1
prospetto delle assenze non retribuite elaborato dalla società ricorrente dal 2014 al 2019, inserito in ricorso, risultato svariate ore di assenze non retribuite al mese.
Tuttavia, gli ispettori nella tabella - facente parte integrante del verbale- si sono limitati a conteggiare l'importo contributivo omesso solo relativamente alla posizione di e non anche di Persona_2 Parte_2
Si evidenzia per completezza che i giorni di assenza e le corrispondenti ore indicate dalla società ricorrente in relazione a ( lavorando tale dipendente in Persona_2
base al contratto per 4 ore giornaliere ) corrispondono a quelle riportate dagli ispettori nella tabella a pag 5 del verbale, a conferma della circostanza che la posizione esaminata nella tabella a pag. 5 è effettivamente quella della dipendente Per_2
e che dunque gli ispettori hanno semplicemente omesso il conteggio
[...]
dell'omissione contributiva per Parte_2
Fatta tale precisazione, il conteggio contenuto nel Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione nr. 2018 004454/DDL del 13.05.2019 appare corretto. Moltiplicando la paga oraria indicata, per le ore di assenza riportate, gli ispettori hanno ottenuto l'imponibile previdenziale omesso, sul quale è stato poi calcolato l'addebito contributivo, come dettagliatamente illustrato nei successivi prospetti allegati al verbale.
Né sono state sollevate in ricorso ulteriore specifiche contestazioni rispetto a tali prospetti, sempre relativi alle tre dipendenti, , e Persona_2 Persona_3 [...]
. Persona_4 Pertanto, sulla scorta di tale verbale ispettivo l'importo complessivamente dovuto
CP_ all' dalla società ricorrente è pari ad euro 35.573,60 di cui euro 21.684,99 a titolo di omesso versamento contributi ed euro 12.888,61 a titolo di somme aggiuntive come riportato negli ulteriori prospetti allegati al verbale, e sulla cui base è stato poi emesso l'avviso di addebito impugnato per il complessivo 36.527,91 relativamente al periodo da aprile 2014 a gennaio 2019.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni il ricorso va rigettato e va revocata l'ordinanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato n. 312 2019 0002778713000.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/44, tenuto conto del valore della controversia di natura previdenziale ricompreso nello scaglione di valore fino a
52.000,00, senza conteggiare l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
A) Rigetta il ricorso
CP_ B) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 3291,00 , oltre accessori di legge.
Così deciso in Nola, 11.06.2025
IL GL dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., all'udienza di discussione del 11.06.2025 , mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 397/2020 R.G.
TRA in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti De Feo Irene e Grella Gianfranco
Ricorrente
E
in persona del suo rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv.to Elisa Nannucci
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 22.01.2020 la società ricorrente in epigrafe, operante nel settore del commercio alimentare, con sede operativa in CI alla Via Bifulco n. 9 premetteva: di aver ricevuto notifica dall' , in data 14.12.2019 CP_1
dell'avviso di addebito n. 312 2019 0002778713000 con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di euro 36.527,91 a titolo di evasione contributiva relativamente al periodo da aprile 2014 a gennaio 2019 ; che tale avviso di addebito traeva origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr 2018 004454 del 13.05.2019, relativo all'accesso ispettivo del 20.2.2019 presso la sede operativa della che, nel corso di tale accesso erano stati acquisiti dagli Parte_1 Pt_1
ispettori i seguenti documenti : il LUL relativo al periodo dal marzo 2014 al febbraio
2019, i contratti di lavoro dei dipendenti e raccolte le dichiarazioni dei dipendenti presenti all'atto dell'accesso ( ovvero e Persona_1 Persona_2 Per_3
); che, all'esito delle verifiche, erano state contestate le seguenti violazioni:
[...]
l'aver realizzato una riduzione sistematica ed ingiustificata dell'orario di lavoro, annotando sul LUL svariate ore di assenze prive di giustificazione, in assenza di provvedimenti disciplinari, determinando, in tal modo, conseguenze sul calcolo dell'imponibile contributivo e pagando, dunque, contributi in misura inferiore al dovuto, in contrasto con l'art 1 l. 389/1989; che tale evasione contributiva atteneva alle posizioni delle dipendenti e Persona_1 Persona_3 Persona_4 che, per effetto delle violazioni riscontrate, l' ordinava, per mezzo del verbale CP_1
impugnato, alla società ricorrente, il pagamento, a titolo di recupero, non solo dei contributi evasi ma anche delle agevolazioni contributive di cui la società, illegittimamente, aveva fruito in relazione alla sola posizione delle dipendenti Per_3
e nonché a titolo di sanzioni conseguenti, della
[...] Persona_4
complessiva somma di euro 35.573,60 di cui euro 21.684,99 a titolo di omesso versamento contributi ed euro 12.888,61 a titolo di somme aggiuntive.
A sostegno dell'opposizione, la società ricorrente, in primo luogo, ribadiva, la correttezza e l'effettività delle annotazioni contenute nel LUL che riportavano le assenze dei dipendenti, escludendo qualsiasi finalità fraudolenta, deducendo che si trattava di assenza che le lavoratici aveva concordato verbalmente con il datore di lavoro per poter sopperire ad esigenze personali e familiari. Evidenziava, inoltre, una contraddittorietà contenuta nel verbale ispettivo, in quanto benchè gli ispettori avessero riferite tali evasioni contributive alle posizioni delle dipendenti , Persona_3 [...]
e nelle tabelle per la determinazione dell'omissione Persona_4 Persona_1
contributiva era stata presa in esame la posizione di e non di Persona_2 Per_1
[...]
Tutto ciò premesso, evocava dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., chiedendo di far: CP_1
“accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo oggetto del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. 2018004454 DDL del 13.5.2019 e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 312 2019
00027787 13 000, assumendo ogni e conseguenziale provvedimento per l'annullamento CP_ e la revoca di quest'ultimo , dichiarando che nulla è dovuto all dalla società ricorrente per le causali in atti, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona CP_1
del suo legale rappresentante p.t., che, sulla base di argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza, con vittoria delle spese.
All'udienza del 7.4.2021 la causa veniva rinviata per impedimento del giudice assegnatario del fascicolo, dott.ssa Naldi, all'udienza del 27.10.2021, che veniva rinviata per carico di ruolo all'udienza del 23.2.2022. Quest'ultima udienza veniva rinviata d'ufficio per impedimento della dott.ssa Naldi all'udienza del 29.06.2022. In tale udienza veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto e la causa veniva rinviata all'udienza del 10.05.2023 per discussione .
Disposto un ulteriore rinvio dell' udienza del 10.05.2023 alla successiva udienza del
26.3.2025 e poi di quest'ultima all'udienza del 8.10.2025 per carico di ruolo, con decreto del Presidente del Tribunale di Nola n. 59/2025 del 7.4.2025 il giudizio veniva scardinato dal ruolo della dott.ssa Naldi ed assegnata alla Scrivente. Con decreto del
16.4.2025 veniva anticipata e fissata per la discussione l'udienza del 12.06.2025. In tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il GL decideva la causa mediante sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata
La ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
312 2019 0002778713000 con il quale le veniva richiesto il pagamento dell'importo di euro 36.527,91 a titolo di evasione contributiva relativamente al periodo da aprile 2014
a gennaio 2019.
Preliminarmente si osserva che tale opposizione, che come si vedrà meglio in prosieguo verte unicamente sui motivi inerenti il merito dell'obbligo contributivo, è tempestiva in quanto proposta nel termine di giorni 40 dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 14.12.2019 ( data deposito ricorso 22.01.2020).
Nel merito, si osserva che tale avviso di addebito trae origine dal Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2018004454/DDL del 13.05.2019 relativo all'accesso ispettivo svolto dall' in data 20.2.2019 presso la sede operativa della CP_1 [...]
sita in CI alla Via Bifulco n.
9. L' resistente a Parte_1 CP_2
seguito dell'accertamento delle violazioni commesse dalla società ricorrente, ha proceduto al recupero dei contributi inevasi e delle agevolazioni contributive fruite,
nonché all'irrogazione di sanzioni.
Più nel dettaglio, come si evince dalla lettura del verbale ispettivo prodotto in giudizio dalla parte ricorrente, l' , nel corso dell'ispezione, che attiene al periodo dal CP_1
1.3.2014 al 20.2.2019, sulla base della documentazione acquisita durante l'accesso ispettivo (LUL relativo al periodo da marzo 2104 a febbraio 2019, contratti di lavoro dei dipendenti, dichiarazioni dei dipendenti presenti all'accesso Persona_3
e ha constatato la fittizietà di talune annotazioni Persona_2 Persona_1
contenute nel LUL, riportanti un cospicuo numero di ore di assenze non retributive,
prive di alcuna giustificazione ed in assenza di procedimenti disciplinari, che hanno comportato il versamento, a titolo di contributi, di una somma inferiore rispetto a quella dovuta, in violazione dell'art 1 l. 389/89.
Ebbene, la società ricorrente ha censurato l'operato degli ispettori deducendo di aver regolarmente versato i contributi dovuti, calcolati in base alla retribuzione effettivamente versata, in virtù della asserita legittimità delle annotazioni contenute nel
LUL. È noto che il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, cit., stabilisce quale soglia minima di retribuzione imponibile quella stabilita "da leggi, regolamenti o contratti
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale,
ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di
importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
Come evidenziato dalla Suprema Corte (v. in motivazione Cass. n. 801/2012 e Cass.
6817/2003), in tema di pagamento dei contributi secondo il minimale, occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni unite n. 11199 del 29 luglio 2002, che, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che "l'importo della
retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può
essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un
determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. Minimale contributivo
secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto
previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. 7 dicembre
1989, n. 389".
La legge determina quindi un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore.
È pertanto la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e, per scelta legislativa, questo parametro viene ritenuto il più
idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. La retribuzione contributiva è stata, quindi, ancorata a una nozione di retribuzione
"virtuale", poiché la retribuzione stabilita dal contratto collettivo non è sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente, la quale può essere legittimamente inferiore nel caso in cui non sia obbligatoria l'applicazione di contrattazione collettiva di diritto comune.
La regola del minimale contributivo deriva, infatti, dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato su un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro (v. Cass. n. 15120 del 2019, laddove si specifica espressamente in motivazione che "tale principio opera, contrariamente a
quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sia con riferimento all'ammontare della
retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a
parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione
collettiva o dal contratto individuale se superiore").
Vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione
(..) imponibile non inferiore a quella minima (e') necessaria per l'assolvimento degli
oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in
quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore,
i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo
soddisfare le suddette esigenze".
Nel particolare settore dell'edilizia, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341
del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo ("I
datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad
assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione
commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale
stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di
attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di
altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto
mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette...") inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione - con disposizione, avente chiara finalità antielusiva,
che è stata ritenuta dalla Suprema Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass. n. 10134 del
26/04/2018, e ancora, da ultimo, Cass. n. 4690 del 18/2/2019).
In proposito, è stato dunque escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva (v. Cass. n.
21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011). La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti.
Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa,
però, che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro, così rimodulando anche l'obbligazione contributiva,
considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo.
Per cui la citata Cass. n. 15120 del 2019 - superando l'orientamento dell'isolata Cass. n.
24109/2018 - ha concluso nel senso che "la soluzione adottata nel caso dalla Corte
territoriale è dunque conforme a diritto, considerato che l'esenzione dall'obbligo
contributivo era nel caso sostenuta dal datore di lavoro sulla base della necessità di
adeguare la contribuzione alla prestazione effettivamente resa, nella ritenuta
inesistenza di un "minimale mensile" di riferimento, senza specificazione della
derivazione delle assenze (che si riferivano determinate sia da calo di lavoro sia da
necessità personali dei lavoratori) da ipotesi legali o contrattuali di sospensione della
prestazione". Prova ne sia che il minimale contributivo di cui al D.L. n. 244 del 1995,
art. 29, cit., non trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui non sia dovuta, in
dipendenza del rapporto di lavoro, né alcuna prestazione lavorativa, né alcuna
retribuzione-corrispettivo, ossia nei casi di sospensione del sinallagma funzionale del
contratto di lavoro: e ciò sia che si versi nelle ipotesi tipiche di cui all'art. 29, cit. (e
cioè di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, v. sopra), sia che occorra
qualcuna di quelle ulteriori e innominate ipotesi di sospensione "necessitata" ascrivibili all'interpretazione estensiva che della disposizione cit. ha dato la Suprema Corte, al
fine di evitare disparità di trattamento tra imprese edili soggette o meno all'intervento
della cassa integrazione guadagni (così Cass. n. 5233 del 2007, cui hanno dato
continuità, tra le tante, Cass. nn. 9805 del 2011 e 11337 del 2018), purché le une o le
altre siano state previamente comunicate agli enti previdenziali, ai fini degli opportuni
controlli (comunicazione, tra l'altro qui mancante).
Di recente la Suprema Corte ha ribadito che "non sussiste alcuna possibilità per i datori
di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa
presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione
relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione
effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e
oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente
previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal
contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della
prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante
da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal
contratto collettivo medesimo... la forza maggiore non imputabile al datore di lavoro,
pur potendo liberare il lavoratore dall'obbligo della prestazione ed il datore di lavoro
dall'obbligo di corrispondere la retribuzione, non acquista rilevanza ai fini della
determinazione dell'obbligazione contributiva se non in quanto vi sia una clausola del
contratto collettivo di settore che attribuisca alla "forza maggiore" la qualità di causa
di sospensione del rapporto di lavoro" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4676 del 22/02/2021).
Ebbene, alla stregua di tali principi, le censure della società ricorrente avverso il contenuto del verbale ispettivo, con riferimento specifico alla legittimità/veridicità delle annotazioni contenute nel LUL ed al conseguente ammontare della contribuzione versata appaiono infondate.
Infatti, la stessa società ricorrente ha giustificato tali annotazioni affermando testualmente che “le ore di assenze attengono a permessi non retribuiti verbalmente richiesti dalle stesse dipendenti, per proprie esigenze familiari e personali, accordate dal legale rappresentante ”. Parte_1
Orbene, va innanzitutto osservato che si è accertato dalla consultazione del LUL in sede ispettiva che queste assenze, oltre che numericamente consistenti, sono spalmate su di un arco temporale alquanto esteso ed hanno riguardato l'intero personale in servizio presso la sede operativa di CI ( 4 dipendenti). A ciò si aggiunga che il CCNL
Commercio prevede ipotesi ben definite per consentire ai lavoratori dipendenti di far fronte ad esigenze personali o familiari, ed inoltre le uniche assenze rilevanti ( per sottrarsi all'obbligo contributivo) sono quelle per aspettativa non retribuita e permessi sindacali non retribuiti.
L' , inoltre, nel corso dell'accesso ispettivo, ha raccolto le dichiarazioni delle CP_1
dipendenti rinvenuti in loco, tra cui e Persona_2 Persona_1 Per_3
le quali hanno tutte concordemente dichiarato di non essersi mai assentate, di
[...]
non aver mai fruito di permessi, di non essere state mai destinatarie di procedimenti disciplinari.
Orbene, la valenza probatoria di tali dichiarazioni sottende la più generale questione del rilievo probatorio attribuibile ai verbali di accertamento dell' . È noto che i verbali CP_1
di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati, e fanno pertanto fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni che questi attesti di aver ricevuto dalle parti (Cass. Sez. L, Sentenza n.
23800 del 07/11/2014 (Rv. 633239 - 01), mentre, la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
rispetto a tali apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, e liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice che, per l'intrinseco contenuto e per gli elementi da cui trae origine, può ritenerlo attendibile in assenza di una prova contraria (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14965 del 06/09/2012 (Rv. 623620 - 01) e idoneo e sufficiente come prova a fondare la decisione, da solo o in concorso con altri elementi (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 15073 del 06/06/2008 (Rv. 603639 - 01); in senso conf. Corte d'Appello di Torino, sent. n. 145/2017 i pubbl. il 21.3.2017).
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese agli ispettori dalle tre dipendenti appaiono estremamente attendibili, in quanto precise e concordanti e perché rese nell'immediatezza degli accertamenti ispettivi e, dunque, scevre da qualsiasi sospetto di condizionamento, vertenti su circostanze oggetto di diretta percezione da parte del dichiarante e come tali idonee e sufficienti a fondare il convincimento del Giudicante, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Al di là di tali considerazioni, già sulla base della stessa prospettazione difensiva attorea, le assenze non retribuite annotate nel LUL- anche ove effettive - vanno ricondotte ad una consensuale sospensione del sinallagma contrattuale al di fuori delle
CP_ ipotesi previste dal CCNL e come tali non opponibili all ed irrilevanti ai fini della riduzione del minimale contributivo.
Al di fuori delle ipotesi contrattualmente e legalmente contemplate, la mancata percezione della retribuzione in caso di assenza o permessi, ancorché concordata tra datore di lavoro e dipendente non può influire sul calcolo dell'obbligazione contributiva che, in virtù della già richiamata disposizione contenuta nell'art 1 l. 389/89, non può essere inferiore a quella prevista “da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore
a quello previsto dal contratto collettivo”.
Va esclusa la libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Tanto acclarato, quanto al computo dei contributi evasi, nel verbale gli ispettori hanno indicato che tali omissioni contributive attenevano alla posizione delle dipendenti
, e (cfr. pag. 3 verbale Persona_1 Persona_3 Persona_4 ispettivo). Tuttavia, alla successiva pagina 4 è stato calcolato l'imponibile omesso per la posizione di e anzichè Persona_3 Persona_4 Persona_2 Per_1
[...]
Orbene, alla luce della documentazione esaminata dagli ispettori e di quella prodotta in giudizio dalla stessa società ricorrente è possibile affermare che le irregolarità contributive riscontrate (ore di assenze ingiustificate e non retribuite) riguardavano le posizioni di tutte e quattro le uniche dipendenti della società ricorrente , ovvero Per_3
, e . Infatti , per
[...] Persona_4 Persona_2 Persona_1
entrambe le sorelle come si evince dalle buste paga in atti e dallo stesso Per_1
prospetto delle assenze non retribuite elaborato dalla società ricorrente dal 2014 al 2019, inserito in ricorso, risultato svariate ore di assenze non retribuite al mese.
Tuttavia, gli ispettori nella tabella - facente parte integrante del verbale- si sono limitati a conteggiare l'importo contributivo omesso solo relativamente alla posizione di e non anche di Persona_2 Parte_2
Si evidenzia per completezza che i giorni di assenza e le corrispondenti ore indicate dalla società ricorrente in relazione a ( lavorando tale dipendente in Persona_2
base al contratto per 4 ore giornaliere ) corrispondono a quelle riportate dagli ispettori nella tabella a pag 5 del verbale, a conferma della circostanza che la posizione esaminata nella tabella a pag. 5 è effettivamente quella della dipendente Per_2
e che dunque gli ispettori hanno semplicemente omesso il conteggio
[...]
dell'omissione contributiva per Parte_2
Fatta tale precisazione, il conteggio contenuto nel Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione nr. 2018 004454/DDL del 13.05.2019 appare corretto. Moltiplicando la paga oraria indicata, per le ore di assenza riportate, gli ispettori hanno ottenuto l'imponibile previdenziale omesso, sul quale è stato poi calcolato l'addebito contributivo, come dettagliatamente illustrato nei successivi prospetti allegati al verbale.
Né sono state sollevate in ricorso ulteriore specifiche contestazioni rispetto a tali prospetti, sempre relativi alle tre dipendenti, , e Persona_2 Persona_3 [...]
. Persona_4 Pertanto, sulla scorta di tale verbale ispettivo l'importo complessivamente dovuto
CP_ all' dalla società ricorrente è pari ad euro 35.573,60 di cui euro 21.684,99 a titolo di omesso versamento contributi ed euro 12.888,61 a titolo di somme aggiuntive come riportato negli ulteriori prospetti allegati al verbale, e sulla cui base è stato poi emesso l'avviso di addebito impugnato per il complessivo 36.527,91 relativamente al periodo da aprile 2014 a gennaio 2019.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni il ricorso va rigettato e va revocata l'ordinanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato n. 312 2019 0002778713000.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/44, tenuto conto del valore della controversia di natura previdenziale ricompreso nello scaglione di valore fino a
52.000,00, senza conteggiare l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
A) Rigetta il ricorso
CP_ B) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 3291,00 , oltre accessori di legge.
Così deciso in Nola, 11.06.2025
IL GL dott.ssa Daniela Ammendola