Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/03/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1599/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1599/2024, avente ad oggetto:
Altri contratti atipici, riservata in decisione all'udienza del 17.2.2025, promossa da:
(CF: ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Angelo Abbate (CF: ), elettivamente domiciliata C.F._1
in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv.to Anna Candida Vivenzio (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliato in Via Roma N. 67 83020 Pago del Vallo di Lauro, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 12
, Controparte_2
(c.f. ) rapp. e difeso dall' Avv. Francesco Iannaccone (c.f.: P.IVA_3 [...]
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, P.zza C.F._3
Perugini n.4.
ALTRA PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc. la soc. conveniva in Parte_1
giudizio il nonchè il Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 12 deducendo di gestire una comunità alloggio per l'accoglienza ai minori CP_2
allontanati dalle famiglie, denominata Wonderland, sita nel Comune di Giugliano in
Campania alla Via Madonnelle n.13, ove era stata ospitata la minore di origine rumena , nata il [...]. Deduceva ancora che, con Persona_1
decreto prot. 3314 del 14.11.2022, il Sindaco del Comune di disponeva CP_1
l'allontanamento della citata minore dalla famiglia per la sua collocazione in idonee strutture e che in data 15.11.2022, a mezzo di personale del Controparte_2
la minore veniva affidata alle cure della ricorrente, così
[...]
come si evince dal verbale sottoscritto dall'assistente sociale Persona_2
collaboratrice del . Deduceva ancora che i costi del servizio erano fissati in CP_2
€ 75,00 giornalieri oltre Iva al 5% e che fino al 31.12.2022 erano stati regolarmente pagati dal , ma che per il periodo successivo, e cioè fino al Controparte_1
27.6.2023 data dell'abbandono della struttura da parte della minore ospitata, nelle more diventata maggiorenne, non aveva ricevuto alcun pagamento nonostante i solleciti inviati.
Si costituiva parte resistente contestando in diritto la Controparte_1
domanda, deducendo sostanzialmente l'assenza di un contratto scritto tra le parti, la cui presenza, a base del rapporto invocato dal ricorrente per conseguire il pagamento di quanto richiesto, fosse necessaria trattandosi nel caso di specie di ente pubblico.
Si costituiva l'altra parte resistente Controparte_2
deducendo in particolare la propria carenza di legittimazione passiva, sulla
[...]
pagina 3 di 12 base della terzietà tra le parti, ponendosi esso solo quale intermediario esecutore del disposto della richiamata determina del , nella sua qualità di socio Controparte_1
aderente al . CP_2
Ciò posto in fatto, va preliminarmente detto in ordine alla eccepita carenza di legittimazione attiva avanzata da entrambe le parti resistenti;
essa risulta essere smentita dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio in quanto versata dalle stesse parti eccipienti e, in particolare, dalla determina n. 314 del 28/12/2022 del
. Con essa, l'Ente eccipiente disponeva il pagamento della somma Controparte_1
di € 3.528,75 da imputarsi al competente capitolo del bilancio di previsione c.e.f. per il pagamento della retta giornaliera pari ad euro 75,00 più IVA al 5% per n. 1 minore alla società cooperativa Onlus Terra Terra, con sede legale alla via Corree di Sopra 1,
Marano di Napoli.
Va altrettanto risolto positivamente l'esame circa la procedibilità della domanda,
conseguente all'eccezione del resistente , in relazione al mancato Controparte_1
preliminare esperimento del procedimento di negoziazione assistita, definito nelle more del giudizio con esito negativo.
Verificata e, quindi, accertata la procedibilità dell'azione e la legittimazione delle parti nel presente giudizio, l'esame si concentra sulla eccepita mancanza di un regolare contratto per le prestazioni effettuate tra il Comune affidante e la Coop. Pt_1
affidataria della minore, per cui veniva richiesto il costo delle stesse.
pagina 4 di 12 La disciplina generale della forma dei contratti pubblici è contenuta nel decreto sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. n.
2440/1923), all'articolo 16 (i contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale
delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato
quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento), ed all'articolo 17 (i
contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo
indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura
privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
con atto separato di
obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza,
secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali).
Secondo tale disciplina, dunque, tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando quest'ultima agisce iure privatorum, richiedono la forma scritta ad
substantiam.
In particolare, è richiesta la forma pubblica amministrativa (art. 16), ma sono fatte salve le deroghe di cui all'art. 17 che consente, in caso di trattativa privata, la stipula a mezzo di scrittura privata ed anche la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza.
I citati articoli della legge di contabilità pubblica non rientrano tra quelle disposizioni abrogate con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/2006 (vigente ratione
temporis) elencate nell'art. 256 del citato provvedimento normativo. pagina 5 di 12 Né detti articoli possono dirsi abrogati tacitamente o implicitamente per incompatibilità con nuove disposizioni (art.11 comma 13 d.lgs.n. 163/2006) o perché
la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore per il principio del tempus regit actum.
E' pacifico in Giurisprudenza (ex multis Cass. 18/02/1995 n. 1760) che l'incompatibilità si verifica solo quando tra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché
dall'applicazione ed osservanza della nuova legge, necessariamente deriva la disapplicazione o inosservanza dell'altra.
Ed invero, il comma 13 dell'art. 11 d.lgs. n. 163/2006 si limita ad elencare tutte le possibili forme del contratto di appalto, dall'atto pubblico alla forma elettronica,
mentre gli articoli del R.D. del 1923 disegnano un sistema, applicabile a tutti i contratti pubblici, che stabilisce in quali casi deve essere rispettata ogni diversa forma del contratto.
Né può ritenersi che il comma 13 dell'art. 11 suddetto sia provvisto di una propria autonoma forza precettiva in ordine all'intera materia della forma dei contratti pubblici, che invece continua ad essere regolata dal R.D. n. 2440/1923.
A quanto sopra, si aggiunge la disposizione del D. Lgs. n. 165/2001 (T.U. sul
pubblico impiego) unanimamente condivisa, con cui si attribuisce ai Dirigenti sia il potere gestorio sia quello di obbligare l'Ente verso l'esterno.
pagina 6 di 12 Il caso di specie rientra a pieno titolo in un legittimo rapporto negoziale fonte di obbligazione per la parte pubblica, che ad oggi è inadempiente per ciò che riguarda il pagamento del corrispettivo di opere e servizi regolarmente prestati e certificati con i previsti documenti contabili, che ne attestano l'utilità dichiarata dell'operato del creditore e del fatto che l'ente si sia avvalso della prestazione. Inoltre, esso trova collocazione e sostegno normativo nelle facoltà e nei poteri riconosciuti all'ente pubblico con l'art. 176 commi 1 e 2 (Provvedimenti in casi di somma urgenza) del
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.
163/2006” il quale stabilisce, tra l'altro, che “In circostanze di somma urgenza che
non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il
tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla
redazione del verbale di cui all'articolo 175, la immediata esecuzione dei lavori entro
il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato
di pregiudizio alla pubblica incolumità” e che “L'esecuzione dei lavori di somma
urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico” …omissis.
Ed ancora, Cass. sez. III, 22/06/2005, n. 13385: “Per l'esistenza del contratto
con la p.a. è essenziale che la manifestazione della volontà dell'ente, in forma scritta,
emani dall'organo autorizzato a rappresentarlo, sì che la conclusione del contratto
non può desumersi da atti provenienti da organi preposti ad altri servizi, ma aventi
contenuto e finalità diversi, o da fatti concludenti”.
pagina 7 di 12 Da quanto esposto nel ricorso, si apprezza in fatto la natura della prestazione di servizio pubblico essenziale eseguita dalla ricorrente, che consisteva nell'assicurare l'immediato ricovero della minore presso la propria struttura, per un programmato breve lasso di tempo tale da configurare, nel caso di specie, quello della cosiddetta qualificata e non generica urgenza “tale da potersi ritenere fondamentalmente che il
rinvio dell'intervento per il tempo necessario all'approvazione del contratto
comprometterebbe, con grave pregiudizio dell'interesse pubblico, la tempestività e
l'efficacia dell'intervento stesso” (Corte dei Conti, sez. contr. 23/01/1986 n 1625).
Alla luce di quanto esposto, si può fondatamente concludere che il caso di specie rientra a pieno titolo in un legittimo rapporto negoziale, fonte di obbligazione per la parte pubblica, che ad oggi è inadempiente per ciò che riguarda il pagamento del corrispettivo di opere e servizi regolarmente prestati e certificati con i confacenti documenti contabili, che attestano l'utilità dell'operato del creditore e del fatto che l'ente si sia avvalso della prestazione.
D'altro canto, diversamente non potrebbe sostenersi visto che la legislazione annovera anche la facoltà dell'ente pubblico di ingiungere coattivamente l'esecuzione di prestazioni d'urgenza nel caso non ci sia una determinazione consensuale, ferma restando la facoltà dell'appaltatore di formulare riserva, individuando così un'ipotesi ancor più radicale di fonte di obbligazione, la cui genesi non è riconducibile al negozio contrattuale il cui elemento essenziale è la volontà delle parti.
Dell'attività nel senso sopra esposto, ne sono solide fondamenta gli atti del pagina 8 di 12 , tutti indirizzati verso l'assenso al rapporto instaurato con la Controparte_1 [...]
(cfr. relazioni , determina pagamento fattura alla Parte_1 CP_2
resistente per il periodo 15.11.22/31.12.2022), finalizzati a favorire quando dedotto a sostegno della propria domanda da parte della ricorrente, come veri e propri “facta
concludentia” da leggersi nel contesto quali particolari comportamenti che, valutati congiuntamente al contesto in cui vengono tenuti ed a circostanze che li accompagnano, assumono un significato, alla stregua del significato giuridicamente attribuito ad essi, che va oltre il comportamento tenuto nell'occasione dell'Ente
comunale.
Inoltre, nemmeno corrisponde al vero che il non avesse Controparte_1
previsto contabilmente la spesa, atteso che il periodo di assistenza liquidato con la richiamata determina n. 314 del 28/12/2022, faceva espressa imputazione al competente capitolo del bilancio di previsione c.e.f., per cui si presume che quel tipo di spesa fosse già contabilizzato anche nel previsionale per l'anno 2023. In tale direzione vanno anche letti gli atti del Comune resistente che si adoperava presso la per lo stanziamento di maggiori fondi proprio per l'assistenza ai Controparte_3
minori non affidati ai genitori.
Il Comune di , pertanto, avrebbe dovuto revocare l'ordine di assistenza CP_1
della minore presso la struttura della ricorrente, opponendo così un titolo contrario a quello emesso con l'ordinanza sindacale n. 3314 del 14.11.2022, con cui delegava il
Consorzio Servizi Sociali Vallo di Lauro e Baianese a collocare presso idonea pagina 9 di 12 struttura la minore, ordinanza che costituisce tutt'oggi, per tutti motivi sopra esposti,
il titolo legittimante la richiesta di rimborso delle prestazione dei servizi effettuati in favore del non solo per il periodo liquidato, ma anche per tutto quello CP_1
successivo fino al 27.6.2023.
L'omissione del nel non prevedere l'impegno di spesa per il Controparte_1
periodo di mantenimento della minore nella struttura successivo a quello 15.11.2022/
31.12.2022, regolarmente liquidato, non può ricadere a carico della Controparte_4
che, mancando un provvedimento di revoca dell'affidamento, continuava
[...]
regolarmente ad assistere la minore che, una volta divenuta maggiorenne, si allontanava volontariamente dalla struttura facendo ritorno presso la casa materna.
Stante quanto esposto, la domanda va accolta nei confronti del CP_1
con tutte le conseguenze.
[...]
In ordine alla posizione del Consorzio Servizi Sociali Vallo di Lauro e Baianese,
cui aderisce il , va detto che, nella vicenda giudiziaria in esame, Controparte_1
esso si poneva in funzione strumentale rispetto alla politica assistenziale dell'Ente,
non risultando in capo ad esso alcuna potestà decisionale in ordine all'adozione dei provvedimenti a favore dei minori disagiati, essendo la propria opera statutariamente limitata all'esercizio associato di funzioni socio-assistenziali, socio-educative, socio-
sanitarie e, più in generale, la gestione di servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti consorziati. Alla luce di tanto, va perciò dichiarata la sua legittimazione passiva nel presente giudizio. pagina 10 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza del in favore della Controparte_1
ricorrente ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M.
10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla
Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria.
All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307)
nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
Sussistono fondati elementi per dichiarare compensate le spese di lite tra la ricorrente ed il Consorzio Servizi Sociali Vallo di Lauro e Baianese, nonché tra quest'ultimo ed il . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Parte_1
nei confronti del e del Consorzio Servizi Sociali Vallo di
[...] Controparte_1
Lauro e Baianese, così provvede: pagina 11 di 12 - In accoglimento della domanda di parte ricorrente condanna il CP_1
al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di
[...]
euro 14.017,50, oltre interessi moratori ed D.lgs. 231/02 dalla data delle singole prestazioni mensili;
- Dichiara la carenza di legittimazione del Consorzio Servizi Sociali Vallo di
Lauro e Baianese;
- Condanna altresì il a rimborsare alla ricorrente le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 3.376,00, per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge;
- Dichiara compensate le spese di lite tra la ricorrente ed il Consorzio Servizi
Sociali Vallo di Lauro e Baianese, nonché tra quest'ultimo ed il CP_1
.
[...]
Aversa, 22/03/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 12 di 12