TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6150 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10937/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10937/2023 promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Roma, alla Parte_1 C.F._1 via Francesco De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'Avv. Saverio Cosi, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Portici (NA), alla via G. Poli n. 33/35, presso lo studio dell'Avv. Rossella Veber, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27.3.2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 4419/2023 del Giudice di Pace di Roma pubblicata il 17.2.2023 e ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: riformare la sentenza e dichiarare la nullità dei provvedimenti contenuti nelle pretese allegate al presente ricorso in appello, per tutti i motivi ivi racchiusi”. A seguito di decreto giudiziale di differimento della prima udienza per il 14.11.2023, si
è costituita nel presente giudizio di gravame l' (di seguito Controparte_2 CP_3
in data 10.7.2023, formulando le seguenti conclusioni: “Nel merito rigettare l'atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto la Sentenza del Giudice di Pace di Roma
Pagina 1 n. 4419/2023; 2) Condannare, parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Successivamente il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 18.9.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza in cui ha trattenuto la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello avverso la sentenza n. 4419/2023 del Giudice di Pace di Roma pubblicata il 17.2.2023, proposto da , è incentrato sulla censura di omessa pronuncia del giudice di primo Parte_1
grado in ordine alla prescrizione e sulla eventuale inesistenza delle notifiche delle cartelle impugnate. Parte appellante ha esposto di essere venuta a conoscenza della propria posizione solo a seguito di una verifica degli eventuali carichi pendenti, scoprendo così di avere numerosi carichi pendenti relativi a sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada. Dopo aver chiesto invano lo sgravio in sede stragiudiziale, in sede di primo grado aveva chiesto l'annullamento del diniego di sgravio emesso dall' e degli atti sottesi. si è costituita nel CP_3 CP_3
presente giudizio di gravame, rilevando la manifesta infondatezza inammissibilità, improcedibilità
e, comunque, la palese infondatezza dell'appello in quanto le cartelle potevano essere impugnate solo ai sensi dell'art. 615 e 617 c.p.c., asserendo che il non ha mai proposto alcuna Pt_1
impugnazione contro le cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, ritualmente e tempestivamente notificate, pertanto, il ricorrente aveva impugnato l'estratto di ruolo che non era autonomamente impugnabile privo di qualunque autenticità, mancante della sottoscrizione e che non può essere considerato in alcun modo come un'intimazione di pagamento. La difesa di in CP_3
comparsa conclusionale, ha segnalato che “il Legislatore, nell'intento di regolare la materia, ha, col
D.L. 21/10/2021 n°. 146, conv. con mod. nella L. 17/12/2021 n°. 215, sancito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. L'art. 3 bis di tale legge, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, infatti, modifica l'art. 12 del D.P.R. 602/1973, inserendovi l'art. 4 bis, e stabilisce che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n°. 50, oppure per la riscossione di somme alla stessa dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 18/01/2008 n°. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o, infine, per la perdita di un
Pagina 2 beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La difesa di ha segnalato altresì che CP_3
“Con successivo e recente intervento sul punto le Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza n.
26283/2022 non solo non hanno rinvenuto in tale sopravvenuta normativa profili di illegittimità costituzionale, ma l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pur non tributari (art. 17 e 18
D.Lgs n. 46/99 per i contributi;
art 27 Legge 689/1981 per violazioni al Codice della Strada e delle sanzioni amministrative)”. Ancora la difesa di ha precisato sul punto che “le Sezioni Unite CP_3
hanno enunciato il seguente principio di diritto: In tema di riscossione a mezzo ruolo. L'art. 3 bis del D. Legislativo 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione della Legge 17/12/2021, n.
215, con quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestatamente infondate le questioni di legittimità incostituzionale della norma , in riferimento agli artt.
3,24,101,104,113,117 Cost, quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. Sulla possibilità di impugnare autonomamente le risultanze dell'estratto di ruolo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta effettivamente con la recente Sentenza n. 26283 del 6-9-2022 che, rispetto all'impugnativa non scaturita da inoltro di cartella di pagamento ma basata sul contenuto dell'estratto di ruolo (come quella in oggetto di causa), ha chiarito che la stessa è ammissibile soltanto nel caso in cui ricorrano le seguenti tre condizioni, ovvero nel caso in cui dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio o la perdita di un beneficio per il debitore con riferimento alla partecipazione a procedura d'appalto (articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), oppure nel caso di riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, oppure in caso di perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso di specie, nessuna delle suddette tre condizioni è stata prospettata dalla difesa parte attrice in primo grado e parte appellante nel presente giudizio. Pertanto, non essendo nel caso di specie configurabile l'interesse ex art. 100 c.p.c. all'impugnazione diretta o autonoma dell'estratto di ruolo, va confermata la sentenza appellata. Tenuto conto che non è stato proposto appello incidentale sulle spese della sentenza di primo grado, tenuto conto che l'appello proposto da
è infondato e che è stato proposto nell'anno 2023, ovvero successivamente alla Parte_1
normativa di cui al D.L. 21/10/2021 n°. 146, conv. con mod. nella L. 17/12/2021 n° 215, nonché successivamente alla Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022, le spese del presente giudizio di gravame seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo,
Pagina 3 in base al valore della causa, ai parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, all'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da . Conferma la sentenza appellata n. 4419/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Roma pubblicata in data 17.2.2023. Condanna al pagamento Parte_1
delle spese del presente giudizio di gravame liquidate in € 3400,00 per compensi di avvocato oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 con attribuzione ex art. 93
c.p.c. all'Avv. Rossella Veber per richiesta fattane qualificandosi procuratore antistatario. Dichiara sussistente la condizione di soccombenza di ai fini dell'applicazione del disposto Parte_1 di cui all'art. 13 comma 1 quater del vigente D.P.R. n. 115 del 2002 per il pagamento ed il recupero del doppio del contributo unificato.
Roma, 24-4-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10937/2023 promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Roma, alla Parte_1 C.F._1 via Francesco De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'Avv. Saverio Cosi, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Portici (NA), alla via G. Poli n. 33/35, presso lo studio dell'Avv. Rossella Veber, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27.3.2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 4419/2023 del Giudice di Pace di Roma pubblicata il 17.2.2023 e ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: riformare la sentenza e dichiarare la nullità dei provvedimenti contenuti nelle pretese allegate al presente ricorso in appello, per tutti i motivi ivi racchiusi”. A seguito di decreto giudiziale di differimento della prima udienza per il 14.11.2023, si
è costituita nel presente giudizio di gravame l' (di seguito Controparte_2 CP_3
in data 10.7.2023, formulando le seguenti conclusioni: “Nel merito rigettare l'atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto la Sentenza del Giudice di Pace di Roma
Pagina 1 n. 4419/2023; 2) Condannare, parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Successivamente il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 18.9.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza in cui ha trattenuto la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello avverso la sentenza n. 4419/2023 del Giudice di Pace di Roma pubblicata il 17.2.2023, proposto da , è incentrato sulla censura di omessa pronuncia del giudice di primo Parte_1
grado in ordine alla prescrizione e sulla eventuale inesistenza delle notifiche delle cartelle impugnate. Parte appellante ha esposto di essere venuta a conoscenza della propria posizione solo a seguito di una verifica degli eventuali carichi pendenti, scoprendo così di avere numerosi carichi pendenti relativi a sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada. Dopo aver chiesto invano lo sgravio in sede stragiudiziale, in sede di primo grado aveva chiesto l'annullamento del diniego di sgravio emesso dall' e degli atti sottesi. si è costituita nel CP_3 CP_3
presente giudizio di gravame, rilevando la manifesta infondatezza inammissibilità, improcedibilità
e, comunque, la palese infondatezza dell'appello in quanto le cartelle potevano essere impugnate solo ai sensi dell'art. 615 e 617 c.p.c., asserendo che il non ha mai proposto alcuna Pt_1
impugnazione contro le cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, ritualmente e tempestivamente notificate, pertanto, il ricorrente aveva impugnato l'estratto di ruolo che non era autonomamente impugnabile privo di qualunque autenticità, mancante della sottoscrizione e che non può essere considerato in alcun modo come un'intimazione di pagamento. La difesa di in CP_3
comparsa conclusionale, ha segnalato che “il Legislatore, nell'intento di regolare la materia, ha, col
D.L. 21/10/2021 n°. 146, conv. con mod. nella L. 17/12/2021 n°. 215, sancito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. L'art. 3 bis di tale legge, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, infatti, modifica l'art. 12 del D.P.R. 602/1973, inserendovi l'art. 4 bis, e stabilisce che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n°. 50, oppure per la riscossione di somme alla stessa dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 18/01/2008 n°. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o, infine, per la perdita di un
Pagina 2 beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La difesa di ha segnalato altresì che CP_3
“Con successivo e recente intervento sul punto le Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza n.
26283/2022 non solo non hanno rinvenuto in tale sopravvenuta normativa profili di illegittimità costituzionale, ma l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pur non tributari (art. 17 e 18
D.Lgs n. 46/99 per i contributi;
art 27 Legge 689/1981 per violazioni al Codice della Strada e delle sanzioni amministrative)”. Ancora la difesa di ha precisato sul punto che “le Sezioni Unite CP_3
hanno enunciato il seguente principio di diritto: In tema di riscossione a mezzo ruolo. L'art. 3 bis del D. Legislativo 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione della Legge 17/12/2021, n.
215, con quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestatamente infondate le questioni di legittimità incostituzionale della norma , in riferimento agli artt.
3,24,101,104,113,117 Cost, quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. Sulla possibilità di impugnare autonomamente le risultanze dell'estratto di ruolo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta effettivamente con la recente Sentenza n. 26283 del 6-9-2022 che, rispetto all'impugnativa non scaturita da inoltro di cartella di pagamento ma basata sul contenuto dell'estratto di ruolo (come quella in oggetto di causa), ha chiarito che la stessa è ammissibile soltanto nel caso in cui ricorrano le seguenti tre condizioni, ovvero nel caso in cui dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio o la perdita di un beneficio per il debitore con riferimento alla partecipazione a procedura d'appalto (articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), oppure nel caso di riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, oppure in caso di perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso di specie, nessuna delle suddette tre condizioni è stata prospettata dalla difesa parte attrice in primo grado e parte appellante nel presente giudizio. Pertanto, non essendo nel caso di specie configurabile l'interesse ex art. 100 c.p.c. all'impugnazione diretta o autonoma dell'estratto di ruolo, va confermata la sentenza appellata. Tenuto conto che non è stato proposto appello incidentale sulle spese della sentenza di primo grado, tenuto conto che l'appello proposto da
è infondato e che è stato proposto nell'anno 2023, ovvero successivamente alla Parte_1
normativa di cui al D.L. 21/10/2021 n°. 146, conv. con mod. nella L. 17/12/2021 n° 215, nonché successivamente alla Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022, le spese del presente giudizio di gravame seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo,
Pagina 3 in base al valore della causa, ai parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, all'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da . Conferma la sentenza appellata n. 4419/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Roma pubblicata in data 17.2.2023. Condanna al pagamento Parte_1
delle spese del presente giudizio di gravame liquidate in € 3400,00 per compensi di avvocato oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 con attribuzione ex art. 93
c.p.c. all'Avv. Rossella Veber per richiesta fattane qualificandosi procuratore antistatario. Dichiara sussistente la condizione di soccombenza di ai fini dell'applicazione del disposto Parte_1 di cui all'art. 13 comma 1 quater del vigente D.P.R. n. 115 del 2002 per il pagamento ed il recupero del doppio del contributo unificato.
Roma, 24-4-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4