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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/05/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 3264/2022, avente ad oggetto separazione giudiziale
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] – C.F Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Calata del Ponticello a Marechiaro n. 31, presso lo studio dell'Avv. Michele Arnone, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate il 17.11.2024 per lo svolgimento dell'udienza del 18.11.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore del ricorrente insisteva nuovamente per la revoca della disposizione del contributo posto a carico del dal Presidente del Tribunale, dal momento che Parte_1
1 la detta disposizione era intervenuta in assenza di qualsivoglia richiesta da parte della e, in ogni caso, tenuto in considerazione il brevissimo periodo del matrimonio e CP_1 della situazione reddituale del ricorrente.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 17.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2022 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dalla moglie. Precisava di aver contratto matrimonio civile con in data 12.09.2019 e che dal rapporto con la resistente non Controparte_1 erano nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che i coniugi, per insanabile incompatibilità di carattere e incomprensioni non avevano più un' unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro era divenuta insostenibile la convivenza presso la stessa abitazione coniugale.
Tanto premesso, l'istante chiedeva unicamente la pronuncia di separazione dalla coniuge, adottando ogni e qualsiasi provvedimento consequenziale
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale del 23.02.2023, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente, il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti temporanei, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
un assegno mensile pari ad euro 140,00. CP_1
All'udienza del 22.05.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che non vi era prova in atti della notifica alla parte resistente dell'ordinanza presidenziale resa in data 27.02.2023 entro il termine perentorio ivi fissato ai sensi dell'art. 709, primo comma, c.p.c. e rilevato, inoltre, che non risultava depositata in via telematica neanche la notifica alla controparte del decreto di fissazione dell'udienza innanzi al Presidente per la data del 23.02.2023, il G.I. rinviava la causa all'udienza del
04.10.2023 per la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, invitando parte ricorrente a versare in atti, in via telematica, la notifica effettuata alla resistente per l'udienza Presidenziale del 23.02.2023, nonché quella da effettuarsi ai sensi dell'art. 709, primo comma, c.p.c..
All'udienza del 04.10.2023, il procuratore del ricorrente rappresentava che la resistente risultava irreperibile anche all'anagrafe come da Controparte_1 certificato di cancellazione anagrafica e di aver effettuato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sia la notifica del ricorso per separazione, sia la notifica del verbale di udienza presidenziale
2 entro la data ivi fissata del 17.04.2023, depositata nuovamente in via telematica in data
03.10.2023; l'avv. Arnone chiedeva, inoltre, la revoca del provvedimento reso all'udienza presidenziale del 23.02.2023 con il quale era stato previsto un assegno di mantenimento nei confronti della resistente in quanto non vi era alcuna domanda in tal senso, essendo quest'ultima contumace, e chiedeva la decisione della causa;
il G.I. si riservava.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di cui sopra, il G.I. dichiarava nulla la notifica del verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente di cui all'art. 709
c.p.c. effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 23.03.2023 e per l'effetto disponeva la rinnovazione della predetta notifica nei confronti di entro il termine Controparte_1 perentorio del 12.12.2023, previa verifica della residenza della convenuta in base a certificato aggiornato rilasciato dal Comune di ultima residenza, ovvero Torre
Annunziata, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 21.02.2024, poi differita al 28.05.2024.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che parte ricorrente aveva provveduto a rinnovare la notifica nei confronti di , dell'ordinanza resa in sede presidenziale, entro il Controparte_1 termine perentorio del 12.12.2023 sulla scorta della certificazione anagrafica aggiornata rilasciata dal Comune di Torre Annunziata, quale comune di ultima residenza della convenuta, e che aveva provveduto al deposito telematico dell'atto rinotificato in data
22.11.2023 il G.I. rinviava la causa all'udienza del 18.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dello scambio di note scritte per l'udienza del 18.11.2024 su citato, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. mandava al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M. prestava parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data
17.02.2025.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di non Controparte_1 costituitasi in giudizio sebbene ritualmente citata (cfr ricorso per separazione giudiziale notificato in data 21.11.2022 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a seguito di irreperibilità all'ultimo indirizzo di residenza noto, depositato in via telematica in data 03.10.2023, e successiva notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale effettuata tramite Ufficiale Giudiziario in data 10.11.2023 al nuovo indirizzo di residenza in Torre Annunziata, via Casa Comunale n. 1, a mani di impiegato addetto alla ricezione degli atti, atto depositato in data 21.11.2023).
Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
3 Ed invero, da quanto dedotto da parte ricorrente e di fatto non contestato da parte resistente, rimasta contumace, tra i coniugi è venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale per cui, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151
c.c. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Quanto ai provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla va disposto in ordine al mantenimento della moglie , in quanto la parte legittimata a Controparte_1 far valere tale diritto (la stessa) non si è costituita nel presente giudizio e non ha CP_1 spiegato, dunque, domanda in tal senso.
Va, pertanto, revocata, con decorrenza dalla data dell'ordinanza del 27.02.2023, la statuizione assunta all'esito dell'udienza presidenziale e con la quale si è posto a carico del ricorrente un obbligo di mantenimento in favore della moglie.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia della resistente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato Palermo il Parte_1
05.09.1990) e (nata a [...] il [...]); Controparte_1
b) revoca, con decorrenza dalla data del provvedimento, l'ordinanza presidenziale resa in data 27.02.2023 nella parte in cui dispone a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento alla moglie;
.
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 31 parte I, ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2019);
d) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 11.03.2025 in camera di consiglio
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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