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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/02/2026, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1095/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 326/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione ROinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6768/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 21/05/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300000927000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220164173558000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220164173558000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220164173558000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013002144/2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013001873/2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 769/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300000927000 emessa dalla ADER con pec il 20/7/2023 per l'importo di
€ 48.965,45.
L'atto impugnato segue plurime cartelle di pagamento e avvisi di accertamento.
Il ricorrente contesta in particolare n. 1 cartella di pagamento e n. 4 avvisi di accertamento. Ritiene l'atto nullo per omessa/inesistente notifica degli atti prodromici;
inesistenza giuridica dell'atto impugnato perché pervenuto da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
difetto di motivazione;
omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
decorrenza della prescrizione quinquennale.
L'ADER in fase di costituzione si oppone;
produce la prova delle notifiche degli atti presupposti. Precisa che il termine quinquennale si applica solo ai tributi degli Enti comunali;
per i restanti che riguardano crediti erariali si applica la prescrizione decennale.
Si costituisce l'AGE Direz. RO.le con intervento volontario.
Precisa che gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 6768/2024 accoglie parzialmente il ricorso. Rigetta nel resto.
Ritiene non provata la notifica egli avvisi di accertamento n. 130 anno 2015 per la TARI per l'importo di e
113,42 e l'avviso di accertamento n. 139 anno 2016 per la TARI per l'importo di € 219,50.
Per la cartella di pagamento n. 09720220164173558000 anno 2017 e 2018 per IVA e imposta sostitutiva locazione immobili;
per l'avviso di accertamento TK7013002144/2017 anno 2012 per IRPEF e addizionale regionale;
per l'avviso di accertamento TK7013001873/2020 anno 2015 per IRPEF e add. Reg.le non sono decorsi i termini prescrizionali tenuto conto della sospensione dei termini dal 8/3/2020 al 31/8/2021 per l'emergenza Covid-19.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contiene tutti gli elementi necessari di conoscenza per il contribuente.
La ricevuta di consegna e di accettazione dell'atto notificato via pec costituiscono prova della avvenuta conoscenza dell'atto.
Relativamente ai criteri di calcolo degli interessi nella cartella sono indicate l'imposta, le sanzioni e gli interessi con indicazione delle percentuali applicate.
Avverso tale sentenza Ricorrente_1 propone appello. Eccepisce:
1- Relativamente alle notifiche degli atti prodromici all'atto impugnato:
- la cartella n. 09720220164173558000 è inesistente in quanto notificata da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri;
- l'avviso di accertamento n. TK7013002144/2017 è stato asseritamente notificato il 7/8/2017 a mezzo raccomandata. Non risulta prodotta la raccomandata informativa ( CAD) data la irreperibilità relativa del contribuente;
- l'avviso di accertamento n. TK7013001873/2020 è stato asseritamente notificato via pec, ma non viene fornita prova dalla quale risulta l'avvenuta notificazione;
è stata depositata una mera copia cartacea.
Pertanto ritiene che gli atti prodromici non sono mai stati notificati e/o validamente notificati al ricorrente la cui esistenza è sorta solo con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria la quale è nulla per inesistenza degli atti presupposti.
2- Sugli atti interruttivi della prescrizione essi sono stati notificati da un indirizzo pec non contenuto nei registri ufficiali. L'intimazione di pagamento n. 09720239015159534000 l'Ufficio non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica, ma una mera copia cartacea.
3- In merito alla prescrizione in assenza di atti interruttivi è ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
4- Inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria pervenuta da un indirizzo pec non contenuto in alcun registro pubblico, tale situazione configura un vizio che determina l'inesistenza della notificazione.
5- L'atto impugnato è illegittimo per omessa motivazione;
risulta insufficiente a comprendere i motivi che hanno portato l'Ufficio ad iscrivere a ruolo le somme intimate.
6- L'atto è illegittimo relativamente al calcolo degli interessi. Non viene indicato il tasso ed i giorni utilizzati per il calcolo degli stessi.
Chiede la riforma della sentenza impugnata;
l'accoglimento dell'appello; la condanna alle spese oltre oneri.
L'appellata ADER in sede di controdeduzioni ritiene l'appello inammissibile per infondatezza e per carenza di interesse ad agire.
Si oppone sulla eccezione della mancata notifica degli atti presupposti all'atto impugnato.
La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata via pec all'indirizzo del destinatario che deve risultare dai registri INI PEC* come precisa l'art. 26 del DPR 602/73; la norma nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente.
Sulla carenza di prova dell'avviso di accertamento n. TK7013002144/2017 l'ADER precisa che è stata depositata la documentazione attestante la compiuta giacenza. La notificazione è avvenuta tramite consegna diretta a mezzo PT dell'atto impositivo;
trova in tal caso applicazione la norma relativa al servizio postale ordinario senza intermediazione dell' ufficiale giudiziario ( art. 14 L. 890/82)
La notificazione si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avvenuta giacenza.
Sull'avviso di accertamento n. . TK7013001873/2020 esso è stato notificato via pec, ma non sono state sollevate alcuna contestazione di non conformità della copia prodotta all'originale; viene depositaata una mera copia cartacea.
Relativamente alla decorrenza dei termini prescrizionali la cartella di pagamento n. 09720220164173558000 notificata via pec il 20/10/2022 ha per oggetto imposta IVA e imposta sostitutiva locazione immobili anni
2017/2018; il termine di prescrizione è decennale ( art. 78 DPR 131/86).
Per gli avvisi di accertamento che hanno per oggetto IRPEF anni 2012 e 2015 notificati il 7/8/2017 e 10/5/2021 si applica il termine di prescrizione decennale.
Hanno fatto seguito atti interruttivi della prescrizione rispettivamente avviso di intimazione n.
09720189083570326000 e preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900019514000 notificati via pec il 11/9/2018 e 25/3/2019.
Si oppone a tuttr le ulteriori eccezioni sollevate dall'appellante.
Chiede il rigetto dell'appello; spesw a favore del difensore antistatario;
la conferma della sentenza impugnata.
L'appellata AGE Direz. RO.le Roma II controdeduce;
contesta i motivi dell'appello prodotto dal Sig. Ricorrente_1. Tutti gli atti prodromici all'atto impugnato sono stati correttamente notificati.
Chiede il rigetto dell'appello; le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202300000927000 notificata con pec da ADER il 20/7/2023 per l'importo di euro 48.965,45.che segue alcuni atti quali:
- Cartella di pagamento n. 09720220164173558000 notificata con pec il 20/10/2022 per IVA e imposta sostitutiva sulle locazioni immobili anni 2017/2018 per euro 12.455,97
- Avviso di accertamento n. TK7013002144/2017 notificata con raccomandata il 7/8/2017 per Irpef addizionali regionale e comunale anno 2012 per importo complessivo di euro 11.563,53
- Avviso di accertamento n. TK7013001873/2020; notificato con pec il 10/5/2021 per Irpef anno 2015 e addizionali regionale e comunale di importo di euro 23.273,17;
- Avviso di accertamento n. 130; anno di imposta 2015 per Tari, di importo complessivo di euro 113,42
- Avviso di accertamento n. 139; anno di imposta 2016 per Tari di importo complessivo di euro 219,5. Il ricorrente si oppone alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rilevando l'omessa/inesistente notifica degli atti presupposti che non sono mai pervenuti al ricorrente .
Contesta le notifiche degli atti avvenuti tramite pec non inserita nei pubblici registri;
la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
la decorrenza dei termini prescrizionali.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 6768/2024 accoglie parzialmente il ricorso relativamente agli avvisi di accertamento n.130 e 139 anni 2016 e 2016 per TARI emessi dal Comune di San
Nominativo_1 dei Cavalieri.le cui notifiche non risultano provate. L'atto impugnato è stato preceduto dalla regolare notifica di atti prodromici costituiti dalla cartella n. 09720220164173558000 e dagli avvisi di n.
TK7013002144/2017 e n. TK7013001873/2020 cui sono seguiti ulteriori atti interruttivi.
In fase di appello il Sig. Ricorrente_1, eccepisce:
1- relativamente alle notifiche degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria,
l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento in quanto pervenuta da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
il mancato deposito della raccomandata informativa per l'avviso di accertamento n.
TK7013002144/2017 notificato con raccomandata per temporanea assenza del contribuente;
la mancata prova che attesti l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento n. TK7013001873/2020 avvenuta via pec poiché risulta solo una copia cartacea non conforme asseritamente riconducibile alla ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata.
2- Relativamente agli atti interruttivi consistenti in avviso di intimazione e fermo amministrativo ne contesta la notifica avvenuta via pec da un indirizzo non inserito nei pubblici registri .
3- La decorrenza dei termini di prescrizione quinquennale in assenza di notifica di validi atti interruttivi della prescrizione applicabile agli avvisi portati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
4- inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria proveniente da indirizzo pec non contenuto in alcun pubblico registri.
5- Illegittimità dell'atto per omessa motivazione.
6- illegittimità dell'atto in quanto non indica il tasso e i giorni utilizzati per il calcolo degli interessi pretesi.
L'ADER e l'AGE Direz. RO.le di Roma II in fase di controdeduzioni si oppongono alle eccezioni sollevate dall'appellante chiedendone il rigetto e le spese.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello non meritevole di accoglimento e pertanto deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicitati.
Le eccezioni dell'appellante sul punto 1 sono infondate.
La cartella n. 09720220164173558000 è stata regolarmente notificata via pec. Il 20/10/2022
La consolidata giurisprudenza della Cassazione con ordinanza 6015/2023 ha aderito a quanto affermato dalle Sezioni Unite (18 maggio 2022, n. 15979), affermando in modo chiaro che «in tema di notificazione a mezzo Pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto». senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del DLgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di noti che digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
I principi espressi nell'ordinanza hanno trovato successiva conferma in successive decisioni (si vedano, tra le più recenti, ordinanze n. 19677/2024, n. 26682/2024, n. 30842/2024 e n. 31705/2024), con cui i giudici di legittimità, in termini sostanzialmente analoghi, hanno ritenuto valida la notificazione proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici registri ove il destinatario sia stato in grado di «svolgere compiutamente le proprie difese» e che l'eventuale nullità (non ricorrendo, invero, alcuna ipotesi di inesistenza) sarebbe in ogni caso sanata dal raggiungimento dello scopo, ex articolo 156 del Codice di procedura civile.
L'avviso di accertamento n. TK7013002144/2017 è stato regolarmente notificato in data 7/8/2017 direttamente per posta con raccomandata n. n°7666408740-3 spedita in data 27/07/2017 all'indirizzo di residenza del destinatario, risultante da verifica anagrafica per temporanea assenza del contribuente risulta inviata la raccomandata informativa n. 668080054127, con la quale avvisava la controparte del deposito dell'atto presso l'Ufficio Postale (C.A.D.). L'atto non veniva ritirato nei dieci giorni successivi e la notifica si perfezionava ai sensi dell'art. 8 L. n. 890/1982, per compiuta giacenza.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025, intervenendo in tema di rappresentanza processuale e notifica diretta dell'atto impositivo, ha riaffermato il principio secondo cui “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n.
12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010).”
I giudici di Indirizzo_1 hanno ribadito il principio secondo cui “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973 (Cass. n.
10131 del 2020).
Né questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma
2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”
(Cass. sez. un. n. 10012 del 2021); questo principio riguarda la notifica a mezzo posta, “quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo” secondo la legge n. 890 del 1982
L'avviso di accertamento n. TK7013001873/2020 è stato regolarmente notificato con pec in data
10/05/2021come da ricevuta di consegna depositata in atti. Il rilievo che la ricevuta di consegna sia una fotocopia non conforme all'originale non trova pregio.
I più recenti interventi della Corte di cassazione hanno fugato qualsivoglia dubbio circa la legittimità della notifica di un atto impositivo attraverso Pec, con l'atto stesso allegato in formato .pdf anziché .p7m.
In particolare – continua il Collegio – le sentenze della Cassazione nn. 3805 e 10266, entrambe del 2018, nell'equiparare i formati menzionati ai fini della validità della trasmissione del file tramite Pec, hanno stabilito che: “secondo il diritto dell'Ue e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.
Conseguentemente, la notifica della cartella tramite Pec, mediante l'uso del file in formato pdf, appare idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso.
La Corte ritiene pertanto che tale documento sia sufficiente a dimostrare l'avvenuta consegna dell'avviso di accertamento. Peraltro la parte non ha formalizzato alcun disconoscimento della copia dall'originale mediante una chiara e puntuale dichiarazione.
Le eccezioni dell'appellante sul punto 2 sono infondate.
Gli atti interruttivi della prescrizione consistenti nell' avviso di Intimazione di pagamento n.
09720189083570326000 notificata in data 11.9.18 ; nel preavviso di fermo amministrativo n.
09780201900019514000 notificato in data 25.3.19, nell'avviso di Intimazione di pagamento n.
09720239015159534 notificata in data 14/02/2023 sono stati regolarmente notificati via pec. Le contestazioni dell'appellante sulla inesistenza di tali notifiche eseguite da un indirizzo pec non risultante dai publlici registri non trovano pregio valgono le conclusioni già esposte da questa Corte di cui al punto n. 1
Anche l'eccezione sollevata dall'appellante sul punto n. 3 è infondata.
Secondo l'appellante sono decorsi i termini di prescrizione quinquennale applicabili agli atti presupposti all'atto impugnato in assenza di valide notifiche degli atti interruttivi.
La Corte precisa che gli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria portano in rilievo tributi erariali per i quali si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.,in particolare:
- la cartella di pagamento n. . 09720220164173558000 ha per oggetto imposta IVA e imposta sostitutiva per immobili ( art. 78 del DPR 131/86) anni 2017/2018 emessa regolarmente con pec il 20/10/2022 per le quali non è decorso il termine di prescrizione decennale. Peraltro La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce atto interruttivo della prescrizione.
- L'avviso di accertamento n. TK7013002144/2017 ha per oggetto imposta Irpef anno 2012 emesso regolarmente in data 7/8/2017 con raccomandata per compiuta giacenza per il quale non è decorso il termine di prescrizione decennale. Peraltro a tale atto sono seguiti intimazione di pagamento n.
09720189083570326000 notificata in data 11.09.18 , il preavviso di fermo amministrativo n.
09780201900019514000 notificato in data 25.03.19; intimazione di pagamento n. 09720239015159534 notificata in data 14/02/2023 che hanno interrotto i termini prescrizionali.
- L'avviso di accertamento n. TK7013001873/2020 ha per oggetto imposta Irpef anno 2015 emesso regolarmente via pec in data 10/5/2021 per il quale non è decorso il termine di prescrizione decennale.
Peraltro a tale atto ha fatto seguito la notifica dell'intimazione n. 09720239015159534 notificata in data
14/2/2023.
La Suprema corte, con l'ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025, ha ribadito il principio secondo cui ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, giungendo ad affermare che "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo".
Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale
(Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019)" (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014; Cass. n.
16232 del 2020)”.
La ratio del ragionamento giudiziale sottende, quanto all'imposta di registro, all'espresso disposto di cui all'articolo 78 del Dpr n. 131/1986, che ne dispone la prescrizione decennale e, quanto alle altre imposte dirette, all'assenza di un'espressa previsione normativa, con conseguente applicabilità dell'articolo 2946 cc, non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, cc "in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (Cassazione n. 12740/2022).
Anche le eccezioni dell'appellante sul punto n. 4 sono infondate.
l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria proveniente da indirizzo pec non contenuto in alcun pubblico registri sollevata dall'appellante non trova pregio.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata correttamente notificata via pec in data 20/7/2023 dalla ADER.Valgono le conclusioni già esposte da questa Corte di cui al punto n. 1.
Le eccezioni dell'appellante sul punto n. 5 sono infondate.
L'appellante considera non assolto l'onere motivazionale dell'atto impugnato. Tale asserzione non trova pregio.
La Corte di Cassazione (Ordinanza 17 settembre 2025, n. 25456) ha affermato che l'onere di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77comma 2-bis D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (c.d. preavviso di ipoteca) è assolto con l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente intende procedere alla iscrizione di ipoteca, mentre la specificazione degli immobili su cui cade la misura cautelare deve essere contenuta nella successiva comunicazione di iscrizione di ipoteca avvenuta.
La Corte ha, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l.
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca» - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all' an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare».
l'eccezione sollevata dall'appellante sulla illegittimità dell'atto impugnato in quanto non indica il tasso e i giorni utilizzati per il calcolo degli interessi è infondata.
Nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si fa riferimento alle comunicazioni inviate in precedenza dagli enti impositori riportanti la quantificazione del dovuto. La impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva.
Inoltre, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questo Giudice, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613).
In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo.
In applicazione di tale principio di diritto, questa Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione omunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria successiva ad un atto prodromico, oggetto di gravame, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi' l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati.
L'appello va rigettato le spese a carico della parte soccombente
P.Q.M.
La Corte rigetta appello. Liquida le spese in € 3.964,00 oltre oneri a favore dell'avv..Difensore_3 antistatario dell'Ader ed in € 3.964,00 a favore Direz. RO.le Roma II .
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraiola
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 326/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione ROinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6768/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 21/05/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300000927000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220164173558000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220164173558000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220164173558000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013002144/2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013001873/2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 769/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300000927000 emessa dalla ADER con pec il 20/7/2023 per l'importo di
€ 48.965,45.
L'atto impugnato segue plurime cartelle di pagamento e avvisi di accertamento.
Il ricorrente contesta in particolare n. 1 cartella di pagamento e n. 4 avvisi di accertamento. Ritiene l'atto nullo per omessa/inesistente notifica degli atti prodromici;
inesistenza giuridica dell'atto impugnato perché pervenuto da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
difetto di motivazione;
omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
decorrenza della prescrizione quinquennale.
L'ADER in fase di costituzione si oppone;
produce la prova delle notifiche degli atti presupposti. Precisa che il termine quinquennale si applica solo ai tributi degli Enti comunali;
per i restanti che riguardano crediti erariali si applica la prescrizione decennale.
Si costituisce l'AGE Direz. RO.le con intervento volontario.
Precisa che gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 6768/2024 accoglie parzialmente il ricorso. Rigetta nel resto.
Ritiene non provata la notifica egli avvisi di accertamento n. 130 anno 2015 per la TARI per l'importo di e
113,42 e l'avviso di accertamento n. 139 anno 2016 per la TARI per l'importo di € 219,50.
Per la cartella di pagamento n. 09720220164173558000 anno 2017 e 2018 per IVA e imposta sostitutiva locazione immobili;
per l'avviso di accertamento TK7013002144/2017 anno 2012 per IRPEF e addizionale regionale;
per l'avviso di accertamento TK7013001873/2020 anno 2015 per IRPEF e add. Reg.le non sono decorsi i termini prescrizionali tenuto conto della sospensione dei termini dal 8/3/2020 al 31/8/2021 per l'emergenza Covid-19.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contiene tutti gli elementi necessari di conoscenza per il contribuente.
La ricevuta di consegna e di accettazione dell'atto notificato via pec costituiscono prova della avvenuta conoscenza dell'atto.
Relativamente ai criteri di calcolo degli interessi nella cartella sono indicate l'imposta, le sanzioni e gli interessi con indicazione delle percentuali applicate.
Avverso tale sentenza Ricorrente_1 propone appello. Eccepisce:
1- Relativamente alle notifiche degli atti prodromici all'atto impugnato:
- la cartella n. 09720220164173558000 è inesistente in quanto notificata da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri;
- l'avviso di accertamento n. TK7013002144/2017 è stato asseritamente notificato il 7/8/2017 a mezzo raccomandata. Non risulta prodotta la raccomandata informativa ( CAD) data la irreperibilità relativa del contribuente;
- l'avviso di accertamento n. TK7013001873/2020 è stato asseritamente notificato via pec, ma non viene fornita prova dalla quale risulta l'avvenuta notificazione;
è stata depositata una mera copia cartacea.
Pertanto ritiene che gli atti prodromici non sono mai stati notificati e/o validamente notificati al ricorrente la cui esistenza è sorta solo con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria la quale è nulla per inesistenza degli atti presupposti.
2- Sugli atti interruttivi della prescrizione essi sono stati notificati da un indirizzo pec non contenuto nei registri ufficiali. L'intimazione di pagamento n. 09720239015159534000 l'Ufficio non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica, ma una mera copia cartacea.
3- In merito alla prescrizione in assenza di atti interruttivi è ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
4- Inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria pervenuta da un indirizzo pec non contenuto in alcun registro pubblico, tale situazione configura un vizio che determina l'inesistenza della notificazione.
5- L'atto impugnato è illegittimo per omessa motivazione;
risulta insufficiente a comprendere i motivi che hanno portato l'Ufficio ad iscrivere a ruolo le somme intimate.
6- L'atto è illegittimo relativamente al calcolo degli interessi. Non viene indicato il tasso ed i giorni utilizzati per il calcolo degli stessi.
Chiede la riforma della sentenza impugnata;
l'accoglimento dell'appello; la condanna alle spese oltre oneri.
L'appellata ADER in sede di controdeduzioni ritiene l'appello inammissibile per infondatezza e per carenza di interesse ad agire.
Si oppone sulla eccezione della mancata notifica degli atti presupposti all'atto impugnato.
La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata via pec all'indirizzo del destinatario che deve risultare dai registri INI PEC* come precisa l'art. 26 del DPR 602/73; la norma nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente.
Sulla carenza di prova dell'avviso di accertamento n. TK7013002144/2017 l'ADER precisa che è stata depositata la documentazione attestante la compiuta giacenza. La notificazione è avvenuta tramite consegna diretta a mezzo PT dell'atto impositivo;
trova in tal caso applicazione la norma relativa al servizio postale ordinario senza intermediazione dell' ufficiale giudiziario ( art. 14 L. 890/82)
La notificazione si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avvenuta giacenza.
Sull'avviso di accertamento n. . TK7013001873/2020 esso è stato notificato via pec, ma non sono state sollevate alcuna contestazione di non conformità della copia prodotta all'originale; viene depositaata una mera copia cartacea.
Relativamente alla decorrenza dei termini prescrizionali la cartella di pagamento n. 09720220164173558000 notificata via pec il 20/10/2022 ha per oggetto imposta IVA e imposta sostitutiva locazione immobili anni
2017/2018; il termine di prescrizione è decennale ( art. 78 DPR 131/86).
Per gli avvisi di accertamento che hanno per oggetto IRPEF anni 2012 e 2015 notificati il 7/8/2017 e 10/5/2021 si applica il termine di prescrizione decennale.
Hanno fatto seguito atti interruttivi della prescrizione rispettivamente avviso di intimazione n.
09720189083570326000 e preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900019514000 notificati via pec il 11/9/2018 e 25/3/2019.
Si oppone a tuttr le ulteriori eccezioni sollevate dall'appellante.
Chiede il rigetto dell'appello; spesw a favore del difensore antistatario;
la conferma della sentenza impugnata.
L'appellata AGE Direz. RO.le Roma II controdeduce;
contesta i motivi dell'appello prodotto dal Sig. Ricorrente_1. Tutti gli atti prodromici all'atto impugnato sono stati correttamente notificati.
Chiede il rigetto dell'appello; le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202300000927000 notificata con pec da ADER il 20/7/2023 per l'importo di euro 48.965,45.che segue alcuni atti quali:
- Cartella di pagamento n. 09720220164173558000 notificata con pec il 20/10/2022 per IVA e imposta sostitutiva sulle locazioni immobili anni 2017/2018 per euro 12.455,97
- Avviso di accertamento n. TK7013002144/2017 notificata con raccomandata il 7/8/2017 per Irpef addizionali regionale e comunale anno 2012 per importo complessivo di euro 11.563,53
- Avviso di accertamento n. TK7013001873/2020; notificato con pec il 10/5/2021 per Irpef anno 2015 e addizionali regionale e comunale di importo di euro 23.273,17;
- Avviso di accertamento n. 130; anno di imposta 2015 per Tari, di importo complessivo di euro 113,42
- Avviso di accertamento n. 139; anno di imposta 2016 per Tari di importo complessivo di euro 219,5. Il ricorrente si oppone alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rilevando l'omessa/inesistente notifica degli atti presupposti che non sono mai pervenuti al ricorrente .
Contesta le notifiche degli atti avvenuti tramite pec non inserita nei pubblici registri;
la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
la decorrenza dei termini prescrizionali.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 6768/2024 accoglie parzialmente il ricorso relativamente agli avvisi di accertamento n.130 e 139 anni 2016 e 2016 per TARI emessi dal Comune di San
Nominativo_1 dei Cavalieri.le cui notifiche non risultano provate. L'atto impugnato è stato preceduto dalla regolare notifica di atti prodromici costituiti dalla cartella n. 09720220164173558000 e dagli avvisi di n.
TK7013002144/2017 e n. TK7013001873/2020 cui sono seguiti ulteriori atti interruttivi.
In fase di appello il Sig. Ricorrente_1, eccepisce:
1- relativamente alle notifiche degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria,
l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento in quanto pervenuta da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
il mancato deposito della raccomandata informativa per l'avviso di accertamento n.
TK7013002144/2017 notificato con raccomandata per temporanea assenza del contribuente;
la mancata prova che attesti l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento n. TK7013001873/2020 avvenuta via pec poiché risulta solo una copia cartacea non conforme asseritamente riconducibile alla ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata.
2- Relativamente agli atti interruttivi consistenti in avviso di intimazione e fermo amministrativo ne contesta la notifica avvenuta via pec da un indirizzo non inserito nei pubblici registri .
3- La decorrenza dei termini di prescrizione quinquennale in assenza di notifica di validi atti interruttivi della prescrizione applicabile agli avvisi portati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
4- inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria proveniente da indirizzo pec non contenuto in alcun pubblico registri.
5- Illegittimità dell'atto per omessa motivazione.
6- illegittimità dell'atto in quanto non indica il tasso e i giorni utilizzati per il calcolo degli interessi pretesi.
L'ADER e l'AGE Direz. RO.le di Roma II in fase di controdeduzioni si oppongono alle eccezioni sollevate dall'appellante chiedendone il rigetto e le spese.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello non meritevole di accoglimento e pertanto deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicitati.
Le eccezioni dell'appellante sul punto 1 sono infondate.
La cartella n. 09720220164173558000 è stata regolarmente notificata via pec. Il 20/10/2022
La consolidata giurisprudenza della Cassazione con ordinanza 6015/2023 ha aderito a quanto affermato dalle Sezioni Unite (18 maggio 2022, n. 15979), affermando in modo chiaro che «in tema di notificazione a mezzo Pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto». senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del DLgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di noti che digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
I principi espressi nell'ordinanza hanno trovato successiva conferma in successive decisioni (si vedano, tra le più recenti, ordinanze n. 19677/2024, n. 26682/2024, n. 30842/2024 e n. 31705/2024), con cui i giudici di legittimità, in termini sostanzialmente analoghi, hanno ritenuto valida la notificazione proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici registri ove il destinatario sia stato in grado di «svolgere compiutamente le proprie difese» e che l'eventuale nullità (non ricorrendo, invero, alcuna ipotesi di inesistenza) sarebbe in ogni caso sanata dal raggiungimento dello scopo, ex articolo 156 del Codice di procedura civile.
L'avviso di accertamento n. TK7013002144/2017 è stato regolarmente notificato in data 7/8/2017 direttamente per posta con raccomandata n. n°7666408740-3 spedita in data 27/07/2017 all'indirizzo di residenza del destinatario, risultante da verifica anagrafica per temporanea assenza del contribuente risulta inviata la raccomandata informativa n. 668080054127, con la quale avvisava la controparte del deposito dell'atto presso l'Ufficio Postale (C.A.D.). L'atto non veniva ritirato nei dieci giorni successivi e la notifica si perfezionava ai sensi dell'art. 8 L. n. 890/1982, per compiuta giacenza.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025, intervenendo in tema di rappresentanza processuale e notifica diretta dell'atto impositivo, ha riaffermato il principio secondo cui “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n.
12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010).”
I giudici di Indirizzo_1 hanno ribadito il principio secondo cui “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973 (Cass. n.
10131 del 2020).
Né questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma
2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”
(Cass. sez. un. n. 10012 del 2021); questo principio riguarda la notifica a mezzo posta, “quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo” secondo la legge n. 890 del 1982
L'avviso di accertamento n. TK7013001873/2020 è stato regolarmente notificato con pec in data
10/05/2021come da ricevuta di consegna depositata in atti. Il rilievo che la ricevuta di consegna sia una fotocopia non conforme all'originale non trova pregio.
I più recenti interventi della Corte di cassazione hanno fugato qualsivoglia dubbio circa la legittimità della notifica di un atto impositivo attraverso Pec, con l'atto stesso allegato in formato .pdf anziché .p7m.
In particolare – continua il Collegio – le sentenze della Cassazione nn. 3805 e 10266, entrambe del 2018, nell'equiparare i formati menzionati ai fini della validità della trasmissione del file tramite Pec, hanno stabilito che: “secondo il diritto dell'Ue e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.
Conseguentemente, la notifica della cartella tramite Pec, mediante l'uso del file in formato pdf, appare idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso.
La Corte ritiene pertanto che tale documento sia sufficiente a dimostrare l'avvenuta consegna dell'avviso di accertamento. Peraltro la parte non ha formalizzato alcun disconoscimento della copia dall'originale mediante una chiara e puntuale dichiarazione.
Le eccezioni dell'appellante sul punto 2 sono infondate.
Gli atti interruttivi della prescrizione consistenti nell' avviso di Intimazione di pagamento n.
09720189083570326000 notificata in data 11.9.18 ; nel preavviso di fermo amministrativo n.
09780201900019514000 notificato in data 25.3.19, nell'avviso di Intimazione di pagamento n.
09720239015159534 notificata in data 14/02/2023 sono stati regolarmente notificati via pec. Le contestazioni dell'appellante sulla inesistenza di tali notifiche eseguite da un indirizzo pec non risultante dai publlici registri non trovano pregio valgono le conclusioni già esposte da questa Corte di cui al punto n. 1
Anche l'eccezione sollevata dall'appellante sul punto n. 3 è infondata.
Secondo l'appellante sono decorsi i termini di prescrizione quinquennale applicabili agli atti presupposti all'atto impugnato in assenza di valide notifiche degli atti interruttivi.
La Corte precisa che gli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria portano in rilievo tributi erariali per i quali si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.,in particolare:
- la cartella di pagamento n. . 09720220164173558000 ha per oggetto imposta IVA e imposta sostitutiva per immobili ( art. 78 del DPR 131/86) anni 2017/2018 emessa regolarmente con pec il 20/10/2022 per le quali non è decorso il termine di prescrizione decennale. Peraltro La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce atto interruttivo della prescrizione.
- L'avviso di accertamento n. TK7013002144/2017 ha per oggetto imposta Irpef anno 2012 emesso regolarmente in data 7/8/2017 con raccomandata per compiuta giacenza per il quale non è decorso il termine di prescrizione decennale. Peraltro a tale atto sono seguiti intimazione di pagamento n.
09720189083570326000 notificata in data 11.09.18 , il preavviso di fermo amministrativo n.
09780201900019514000 notificato in data 25.03.19; intimazione di pagamento n. 09720239015159534 notificata in data 14/02/2023 che hanno interrotto i termini prescrizionali.
- L'avviso di accertamento n. TK7013001873/2020 ha per oggetto imposta Irpef anno 2015 emesso regolarmente via pec in data 10/5/2021 per il quale non è decorso il termine di prescrizione decennale.
Peraltro a tale atto ha fatto seguito la notifica dell'intimazione n. 09720239015159534 notificata in data
14/2/2023.
La Suprema corte, con l'ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025, ha ribadito il principio secondo cui ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, giungendo ad affermare che "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo".
Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale
(Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019)" (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014; Cass. n.
16232 del 2020)”.
La ratio del ragionamento giudiziale sottende, quanto all'imposta di registro, all'espresso disposto di cui all'articolo 78 del Dpr n. 131/1986, che ne dispone la prescrizione decennale e, quanto alle altre imposte dirette, all'assenza di un'espressa previsione normativa, con conseguente applicabilità dell'articolo 2946 cc, non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, cc "in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (Cassazione n. 12740/2022).
Anche le eccezioni dell'appellante sul punto n. 4 sono infondate.
l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria proveniente da indirizzo pec non contenuto in alcun pubblico registri sollevata dall'appellante non trova pregio.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata correttamente notificata via pec in data 20/7/2023 dalla ADER.Valgono le conclusioni già esposte da questa Corte di cui al punto n. 1.
Le eccezioni dell'appellante sul punto n. 5 sono infondate.
L'appellante considera non assolto l'onere motivazionale dell'atto impugnato. Tale asserzione non trova pregio.
La Corte di Cassazione (Ordinanza 17 settembre 2025, n. 25456) ha affermato che l'onere di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77comma 2-bis D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (c.d. preavviso di ipoteca) è assolto con l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente intende procedere alla iscrizione di ipoteca, mentre la specificazione degli immobili su cui cade la misura cautelare deve essere contenuta nella successiva comunicazione di iscrizione di ipoteca avvenuta.
La Corte ha, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l.
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca» - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all' an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare».
l'eccezione sollevata dall'appellante sulla illegittimità dell'atto impugnato in quanto non indica il tasso e i giorni utilizzati per il calcolo degli interessi è infondata.
Nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si fa riferimento alle comunicazioni inviate in precedenza dagli enti impositori riportanti la quantificazione del dovuto. La impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva.
Inoltre, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questo Giudice, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613).
In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo.
In applicazione di tale principio di diritto, questa Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione omunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria successiva ad un atto prodromico, oggetto di gravame, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi' l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati.
L'appello va rigettato le spese a carico della parte soccombente
P.Q.M.
La Corte rigetta appello. Liquida le spese in € 3.964,00 oltre oneri a favore dell'avv..Difensore_3 antistatario dell'Ader ed in € 3.964,00 a favore Direz. RO.le Roma II .
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraiola