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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 15247/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Avola ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo via G.
Galilei n. 9, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante protempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE ex art 22 e ss.
LEGGE 689/81)
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 3 gennaio 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
1 ❖ Annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI/002750969 (PROT.
INPS.5500.25/09/2024.0789510).
❖ Condanna l' a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in CP_1
euro 1.190,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' proponendo CP_1
opposizione avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. O1/002750969 (PROT.
.5500.25/09/2024.0789510) notificata il 4.10.2024 con la quale l'ente CP_1 previdenziale le intimava il pagamento (entro 30 giorni) del complessivo importo di €
8.866,55 (di cui € 8.857,50 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n 463 del 1983, accertata in riferimento all'annualità 2021 ed € 9,05
a titolo di spese).
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento eccependo, oltre al difetto di motivazione, l'inosservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in fase cautelare l'ente il quale, pur contestando la fondatezza del ricorso, non si CP_2
opponeva alla chiesta istanza cautelare rappresentando che la sanzione irrogata era in corso di riesame da parte della Sede.
Con successive note autorizzate del 2.1.2025 l'ente previdenziale comunicava l'intervenuto annullamento della sanzione giusto provvedimento in autotutela recante la seguente motivazione: “[..] Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario
(Pratica Sisco 4567/24/CO/1) ha promosso opposizione all'ordinanza di ingiunzione in oggetto relativa alla sanzione amministrativa accertata con atto prot.
5500.04/01/2024.0007713 notificato il 23/02/2024 per l'annualità 2021. CP_1
L'istante, tra i motivi del ricorso, contesta la mancata osservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981. Data l'impossibilità di addurre
e provare le ragioni che non hanno consentito il rispetto del termine di novanta giorni, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28335/2024,si propone l'annullamento della suddetta ordinanza”.
2 La causa, di natura documentale, assunta in riserva all' udienza del 3 gennaio
2025 tenuta in modalità cartolare per l'esame della richiesta cautelare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, sulla scorta della congiunta richiesta delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Invero, sulla base di quanto dichiarato e documentato dall'ente previdenziale e delle incontestate allegazioni in atti (l'ente previdenziale ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela), risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In base al principio di soccombenza virtuale le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo - tenuto conto dell'attività espletata e con applicazione della riduzione prevista dall'art. 4 comma 4 del DM 55/2014 (stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 3 gennaio 2025
Il Giudice O
Claudia Gentile
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