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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1291/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
EN MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1291/2025 R.G. promossa da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
GR (NA) il 29 novembre 1971; rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Montanari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, via P.C. Cadoppi n. 12
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] il 26 Controparte_1 C.F._2 luglio 1975; rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Occhinegro come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via
Volturno n. 6
- convenuto - con l'intervento del
1 di 7 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_1 [...]
, disponendo che i coniugi potranno vivere separati con P_
l'obbligo del mutuo rispetto e ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza negli appositi registri;
2) autorizzare la IG.ra a trasferirsi insieme al figlio Pt_1
EN a Napoli presso l'abitazione della di lei madre;
3) disporre l'affidamento condiviso del figlio EN, con residenza
e collocazione prevalente presso la madre;
4) disporre il diritto per il padre di vedere e tenere con sé EN ogni volta che lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del ragazzo, e in ogni caso:
- a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro e non oltre il
31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni EN potrà rimanere con il papà una settimana a decorrere dal 24 dicembre sino al 31 dicembre, mentre l'anno successivo potrà trascorrere con EN una settimana a partire dal 1° gennaio sino al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, EN potrà rimanere con il papà tre giorni consecutivi da concordare di anno in anno con la madre;
2 di 7 5) disporre l'obbligo per il IG. di versare alla Controparte_1 madre, IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio EN, la somma mensile di € 180,00, da rivalutarsi annualmente su base
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
6) disporre che l'assegno di frequenza spettante al minore ed erogato dall' continui ad essere percepito dalla madre che CP_2 continuerà ad utilizzarlo per le spese necessarie al minore. Il padre verrà debitamente informato delle spese sostenute di cui verrà trasmessa la relativa documentazione;
7) disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla IG.ra ; Parte_1
8) disporre a carico del IG. l'obbligo di versare Controparte_1 alla IG.ra , a titolo di assegno per il Parte_1 mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT;
9) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra Controparte_1 [...]
il 50% delle somme portate dal conto corrente bancario Pt_1 allo stesso intestato alla data del 10/07/2025, corrispondente ad
€ 1.800,00, e dunque tre tranches da € 600,00 ciascuna, di cui la prima da versare alla data odierna, la seconda entro il
15/08/2025 e la terza entro il 15/09/2025;
10) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 Parte_1 chiedeva la separazione con addebito al marito , Controparte_1
l'autorizzazione a trasferirsi a Napoli con il loro figlio EN (nato il
12 febbraio 2011), l'affidamento condiviso del minore, il collocamento prevalente dello stesso presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un assegno per il mantenimento del coniuge in misura pari ad € 500,00 al mese, nonché un contributo per il mantenimento
3 di 7 del figlio in misura pari ad € 600,00 al mese, oltre al 60% delle spese straordinarie.
2. Costituito con comparsa depositata in data 10 giugno 2025,
si associava alle domande di separazione e di Controparte_1 affidamento condiviso del figlio, ma, oltre ad opporsi alla domanda di addebito ed al riconoscimento di un assegno per il mantenimento del coniuge, chiedeva, in via principale, il collocamento prevalente del minore presso di sé, offrendo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 250,00 al mese, oltre alla suddivisione a metà dell'assegno unico e di quello di invalidità a favore del figlio, e, in subordine, il collocamento prevalente del minore presso la madre a
Napoli, suggerendo un calendario di visite ed offrendo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 280,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione a favore dell'attrice dell'assegno unico e di quello di invalidità per il figlio.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 16 aprile 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 10 luglio 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori, dando atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo la pronuncia immediata di sentenza, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Napoli il 21 giugno 2007.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente
4 di 7 dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
5 di 7 2. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sui loro rapporti patrimoniali e sulle ulteriori questioni.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi P_
, nato a [...] il [...], ed , nata a
[...] Parte_1
OR DE GR (NA) il 29 novembre 1971, unitisi in matrimonio a
Napoli in data 21 giugno 2007 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2007 parte I numero 37;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto degli ulteriori accordi anche patrimoniali intercorsi tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
6 di 7 Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di conIGlio della Prima
Sezione Civile, in data 10 luglio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
EN MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1291/2025 R.G. promossa da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
GR (NA) il 29 novembre 1971; rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Montanari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, via P.C. Cadoppi n. 12
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] il 26 Controparte_1 C.F._2 luglio 1975; rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Occhinegro come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via
Volturno n. 6
- convenuto - con l'intervento del
1 di 7 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_1 [...]
, disponendo che i coniugi potranno vivere separati con P_
l'obbligo del mutuo rispetto e ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza negli appositi registri;
2) autorizzare la IG.ra a trasferirsi insieme al figlio Pt_1
EN a Napoli presso l'abitazione della di lei madre;
3) disporre l'affidamento condiviso del figlio EN, con residenza
e collocazione prevalente presso la madre;
4) disporre il diritto per il padre di vedere e tenere con sé EN ogni volta che lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del ragazzo, e in ogni caso:
- a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro e non oltre il
31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni EN potrà rimanere con il papà una settimana a decorrere dal 24 dicembre sino al 31 dicembre, mentre l'anno successivo potrà trascorrere con EN una settimana a partire dal 1° gennaio sino al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, EN potrà rimanere con il papà tre giorni consecutivi da concordare di anno in anno con la madre;
2 di 7 5) disporre l'obbligo per il IG. di versare alla Controparte_1 madre, IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio EN, la somma mensile di € 180,00, da rivalutarsi annualmente su base
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
6) disporre che l'assegno di frequenza spettante al minore ed erogato dall' continui ad essere percepito dalla madre che CP_2 continuerà ad utilizzarlo per le spese necessarie al minore. Il padre verrà debitamente informato delle spese sostenute di cui verrà trasmessa la relativa documentazione;
7) disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla IG.ra ; Parte_1
8) disporre a carico del IG. l'obbligo di versare Controparte_1 alla IG.ra , a titolo di assegno per il Parte_1 mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT;
9) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra Controparte_1 [...]
il 50% delle somme portate dal conto corrente bancario Pt_1 allo stesso intestato alla data del 10/07/2025, corrispondente ad
€ 1.800,00, e dunque tre tranches da € 600,00 ciascuna, di cui la prima da versare alla data odierna, la seconda entro il
15/08/2025 e la terza entro il 15/09/2025;
10) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 Parte_1 chiedeva la separazione con addebito al marito , Controparte_1
l'autorizzazione a trasferirsi a Napoli con il loro figlio EN (nato il
12 febbraio 2011), l'affidamento condiviso del minore, il collocamento prevalente dello stesso presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un assegno per il mantenimento del coniuge in misura pari ad € 500,00 al mese, nonché un contributo per il mantenimento
3 di 7 del figlio in misura pari ad € 600,00 al mese, oltre al 60% delle spese straordinarie.
2. Costituito con comparsa depositata in data 10 giugno 2025,
si associava alle domande di separazione e di Controparte_1 affidamento condiviso del figlio, ma, oltre ad opporsi alla domanda di addebito ed al riconoscimento di un assegno per il mantenimento del coniuge, chiedeva, in via principale, il collocamento prevalente del minore presso di sé, offrendo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 250,00 al mese, oltre alla suddivisione a metà dell'assegno unico e di quello di invalidità a favore del figlio, e, in subordine, il collocamento prevalente del minore presso la madre a
Napoli, suggerendo un calendario di visite ed offrendo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 280,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione a favore dell'attrice dell'assegno unico e di quello di invalidità per il figlio.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 16 aprile 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 10 luglio 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori, dando atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo la pronuncia immediata di sentenza, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Napoli il 21 giugno 2007.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente
4 di 7 dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
5 di 7 2. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sui loro rapporti patrimoniali e sulle ulteriori questioni.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi P_
, nato a [...] il [...], ed , nata a
[...] Parte_1
OR DE GR (NA) il 29 novembre 1971, unitisi in matrimonio a
Napoli in data 21 giugno 2007 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2007 parte I numero 37;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto degli ulteriori accordi anche patrimoniali intercorsi tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
6 di 7 Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di conIGlio della Prima
Sezione Civile, in data 10 luglio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
7 di 7