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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 24/02/2026, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1709/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6193/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 743/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 12 e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFP01349847374 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
1 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (VEDI QUANTO RIPORTATO IN MOTIVAZIONE)
Resistente/Appellato: (VEDI QUANTO RIPORTATO IN MOTIVAZIONE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta ha proposto appello avverso la sentenza nr. 743\12\2025, pronunciata il 17\2\2025 e depositata il 21\2\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, in composizione Resistente_1monocratica, ha accolto il ricorso proposto da nei confronti dell' avviso di liquidazione n. TFP/01349847374 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta, notificato in data 05.08.2024 con il quale si intimava al ricorrente, in qualità di dichiarante ed in solido con gli altri eredi, il pagamento di complessivi €. 1.371,15 a titolo di imposte dovute in autoliquidazione poiché “le agevolazioni previste dall'art. 69 della L. 342/2000 sarebbero state richieste oltre il termine di cui all'art. 31 del TUS 346/1990, ovvero 12 mesi dopo l'apertura della Nominativo_1successione” del sig. , deceduto in Sessa Aurunca in data 02.12.2006. Gli importi richiesti, come detto, sono conseguenti la dichiarazione di successione del Nominativo_1sig. , protocollo telematico n. 23113009565448638 del 24.11.2023, Resistente_1nella quale l'erede , figlio del ricorrente, viene indicato come destinatario dei benefici prima casa a parere dell'Ente non riconoscibili in quanto la successione è stata presentata ben oltre un anno dall'apertura della stessa del 02.12.2006.
Nella motivazione della impugnata sentenza i giudici di prime cure, dopo aver rigettato alcune eccezioni preliminari relative all'obbligo del contraddittorio preventivo e alla motivazione dell'atto impugnato, nel merito rilevavano che secondo la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 14088/2004), una dichiarazione di successione tardiva non è invalida, ma semplicemente soggetta a sanzioni pecuniarie per il ritardo. 2 In tali circostanze, è necessario integrare o presentare ex novo la dichiarazione di successione, anche se sono trascorsi più di cinque anni. La regolarizzazione della situazione è indispensabile per evitare problematiche future, sia fiscali che legali, legate alla provenienza dell'immobile. L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 66/E del 2024, ha anche ribadito la possibilità di rettificare dichiarazioni già presentate tramite atti integrativi successivi. Questo significa che, qualora nell'atto iniziale non siano state richieste le agevolazioni "prima casa", è possibile intervenire successivamente per sanare la situazione e beneficiare comunque delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Di conseguenza hanno accolto il ricorso del contribuente.
Nell'atto di appello l'Agenzia impugnante ha ribadito la correttezza e legittimità dell'avviso emesso, in quanto, in relazione al termine per la richiesta di agevolazione prima casa, questa va riconosciuta in sede di liquidazione della prima dichiarazione di successione qualora, sebbene presentata oltre il termine previsto dall'art. 31, comma 1, del TUS, non sia successiva alla notifica dell'avviso di accertamento di ufficio (art.33, comma 1 TUS) o, in mancanza, al termine di decadenza dall'azione di accertamento della omessa dichiarazione. Nella fattispecie per cui è causa, sebbene presentata oltre il termine previsto dall'art. 31, comma 1, del TUS, la presentazione della dichiarazione di successione risulta comunque successiva al termine di decadenza dall'azione di accertamento della omessa dichiarazione. Pertanto, l'Ufficio accertatore ha correttamente operato, poiché nella fattispecie trattasi di richiesta dell'agevolazione in un momento successivo al termine per la presentazione della dichiarazione di successione, poiché la presentazione della dichiarazione di successione è avvenuta oltre i 5 anni dall'apertura della successione, e quindi successivamente al termine di decadenza dall'azione di accertamento della omessa dichiarazione. Pertanto, in virtù della violazione del suddetto termine decadenziale, l'Amministrazione è risultata impossibilitata al controllo sostanziale dei requisiti richiesti ai fini della spettanza dell'agevolazione prima casa. Rappresentava l'A.F. che erano trascorsi 6 anni ed 1 giorno, che corrispondono ai cinque anni del termine di decadenza dall'azione di accertamento per l'omessa dichiarazione che decorrono dal termine ordinario (1 anno) di presentazione della dichiarazione omessa ai sensi dell'art. 27, comma 4, del TUS. Solo dopo lo spirare dell'anno, infatti, l'Ufficio può procedere all'accertamento delle imposte e ad irrogare le sanzioni per l'omessa dichiarazione. Ed infatti la 3 dichiarazione di successione del sig. Nominativo_1, deceduto il 02.12.2006, è stata presentata presso la D. P. di Caserta il 30.11.2023. Concludeva chiedendo di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Non risulta costituito il contribuente appellato.
All'esito della udienza questa Corte decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di stabilire se L'agevolazione “prima casa” possa essere richiesta anche oltre il termine ordinario di dodici mesi dalla data di apertura della successione, occorre preliminarmente effettuare una ricognizione della normativa in materia.
L'articolo 69 comma 3 della L. 342/2000 testualmente recita “3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131” Nessun termine decadenziale risulta, quindi, da detta norma. A mente dell'art. 31 del T.U. 346/90 la denunzia di successione va presentata entro un anno dall'apertura di questa. Il ritardo nella presentazione non la rende invalida ma comporta, a mente dell'art. 50 del DLgs. 346/90, le sanzioni previste della maggiore imposta dovuta. È, altresì, pacifico alla stregua dell'art. 27 di detto Testo Unico che decorso il termine di cinque anni dall'apertura della successione la tardiva presentazione della denunzia comporta l'esclusione delle sanzioni ferme le imposte dovute. Se ne ricava che la denunzia di successione è sempre presentabile. La ricognizione di tale normativa non fa alcun riferimento alla decadenza dai benefici prevista dall'art. 69 comma 3 L. 342/2000 per il caso di tardiva presentazione della denunzia. In punto di logica va osservato che il beneficio prima casa non ha limitazioni temporali nel senso che sussistendo i requisiti
4 voluti da dall'art. 1 comma 1, quinto periodo della tariffa parte prima nota II bis del DPR 131/86 è sempre possibile richiederlo con un atto di acquisto inter vivos. Appare illogico ritenere che non può fruirsi di tale beneficio sol perché la dichiarazione di successione avvenga oltre l'anno dall'apertura della stessa se è vero che questa può essere presentata in qualsivoglia tempo salvo le sanzioni previste. Va, pertanto, per tali motivi il ricorso accolto ed annullato l'atto impugnato in difetto di una esplicita norma decadenziale ricavabile dalla normativa succitata.
L'art. 69, c.4, della Legge 342/2000 stabilisce che il contribuente possa invocare detti benefici facendone espressa richiesta nella dichiarazione di successione del de cuius;
tuttavia nè questa legge, nè altre disposizioni normative fissano a pena di decadenza i termini oltre i quali non è consentito al contribuente farne richiesta.
Nel T.U.S. (Testo Unico sulle successioni e donazioni) è puntualmente ed esaustivamente disciplinata la fattispecie della dichiarazione di successione tardivamente presentata oltre 5 anni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della dichiarazione di successione, ossia oltre 6 anni dal decesso del de cuius. Si fa riferimento all'art. 27, comma 6 del T.U.S., nonchè alle disposizioni dei precedenti commi n. 2-3-5 dello stesso art. 27; disposizioni che disciplinano sia la fase della presentazione (prevista come possibile anche dopo i 6 anni dal decesso), sia la fase dell'accertamento e liquidazione dell'imposta. Trattasi di un tipo legale e normato di dichiarazione successoria tardiva, che ogni contribuente è facultato ad utilizzare quando e come vuole, nell'ambito della sua autonomia privata. Perciò sia la Agenzia delle Entrate, sia ogni interprete non può rifiutarsi di prendere atto di questa realtà normativa.
Non si vede perché il contribuente non avrebbe potuto chiedere ed ottenere l'invocato beneficio di cui al citato art. 69 della L. nr. 342\2000, che non contiene alcun termine perentorio per la richiesta di agevolazione in caso di bene pervenuto per via successoria. Né ha alcuna rilevanza il carattere di stretta interpretazione di tale norma agevolativa. Non può certo confondersi un canone interpretativo con una integrazione della norma apponendo un termine che non c'è. Si tratterrebbe evidentemente di un abuso di diritto, o meglio di una interpretazione creativa in malam partem.
5 Peraltro nella fattispecie in esame risulta che l'avviso di liquidazione n. TFP/01349847374 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta, venne notificato in data 05.08.2024. Con esso veniva intimato al contribuente, in qualità di dichiarante ed in solido con gli altri eredi, il pagamento di complessivi €. 1.371,15 a titolo di imposte dovute in autoliquidazione poiché “le agevolazioni previste dall'art. 69 della L. 342/2000 sarebbero state richieste oltre il termine di cui all'art. 31 del TUS 346/1990, ovvero 12 mesi dopo l'apertura della successione” del sig. Nom_1, deceduto in Sessa Aurunca in data 02.12.2006. Orbene la dichiarazione (tardiva ) di successione è avvenuta in data 24\11\2023, dunque in epoca antecedente alla notifica dell'avviso originariamente impugnato, sicchè anche sotto tale aspetto risulta smentita la tesi dell'Ufficio.
Pertanto è infondato l'appello della Agenzia e va respinto.
Non viene adottata alcuna disposizione in ordine alle spese considerato che l'appellato non risulta costituito
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Napoli, lì 17 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6193/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 743/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 12 e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFP01349847374 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
1 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (VEDI QUANTO RIPORTATO IN MOTIVAZIONE)
Resistente/Appellato: (VEDI QUANTO RIPORTATO IN MOTIVAZIONE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta ha proposto appello avverso la sentenza nr. 743\12\2025, pronunciata il 17\2\2025 e depositata il 21\2\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, in composizione Resistente_1monocratica, ha accolto il ricorso proposto da nei confronti dell' avviso di liquidazione n. TFP/01349847374 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta, notificato in data 05.08.2024 con il quale si intimava al ricorrente, in qualità di dichiarante ed in solido con gli altri eredi, il pagamento di complessivi €. 1.371,15 a titolo di imposte dovute in autoliquidazione poiché “le agevolazioni previste dall'art. 69 della L. 342/2000 sarebbero state richieste oltre il termine di cui all'art. 31 del TUS 346/1990, ovvero 12 mesi dopo l'apertura della Nominativo_1successione” del sig. , deceduto in Sessa Aurunca in data 02.12.2006. Gli importi richiesti, come detto, sono conseguenti la dichiarazione di successione del Nominativo_1sig. , protocollo telematico n. 23113009565448638 del 24.11.2023, Resistente_1nella quale l'erede , figlio del ricorrente, viene indicato come destinatario dei benefici prima casa a parere dell'Ente non riconoscibili in quanto la successione è stata presentata ben oltre un anno dall'apertura della stessa del 02.12.2006.
Nella motivazione della impugnata sentenza i giudici di prime cure, dopo aver rigettato alcune eccezioni preliminari relative all'obbligo del contraddittorio preventivo e alla motivazione dell'atto impugnato, nel merito rilevavano che secondo la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 14088/2004), una dichiarazione di successione tardiva non è invalida, ma semplicemente soggetta a sanzioni pecuniarie per il ritardo. 2 In tali circostanze, è necessario integrare o presentare ex novo la dichiarazione di successione, anche se sono trascorsi più di cinque anni. La regolarizzazione della situazione è indispensabile per evitare problematiche future, sia fiscali che legali, legate alla provenienza dell'immobile. L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 66/E del 2024, ha anche ribadito la possibilità di rettificare dichiarazioni già presentate tramite atti integrativi successivi. Questo significa che, qualora nell'atto iniziale non siano state richieste le agevolazioni "prima casa", è possibile intervenire successivamente per sanare la situazione e beneficiare comunque delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Di conseguenza hanno accolto il ricorso del contribuente.
Nell'atto di appello l'Agenzia impugnante ha ribadito la correttezza e legittimità dell'avviso emesso, in quanto, in relazione al termine per la richiesta di agevolazione prima casa, questa va riconosciuta in sede di liquidazione della prima dichiarazione di successione qualora, sebbene presentata oltre il termine previsto dall'art. 31, comma 1, del TUS, non sia successiva alla notifica dell'avviso di accertamento di ufficio (art.33, comma 1 TUS) o, in mancanza, al termine di decadenza dall'azione di accertamento della omessa dichiarazione. Nella fattispecie per cui è causa, sebbene presentata oltre il termine previsto dall'art. 31, comma 1, del TUS, la presentazione della dichiarazione di successione risulta comunque successiva al termine di decadenza dall'azione di accertamento della omessa dichiarazione. Pertanto, l'Ufficio accertatore ha correttamente operato, poiché nella fattispecie trattasi di richiesta dell'agevolazione in un momento successivo al termine per la presentazione della dichiarazione di successione, poiché la presentazione della dichiarazione di successione è avvenuta oltre i 5 anni dall'apertura della successione, e quindi successivamente al termine di decadenza dall'azione di accertamento della omessa dichiarazione. Pertanto, in virtù della violazione del suddetto termine decadenziale, l'Amministrazione è risultata impossibilitata al controllo sostanziale dei requisiti richiesti ai fini della spettanza dell'agevolazione prima casa. Rappresentava l'A.F. che erano trascorsi 6 anni ed 1 giorno, che corrispondono ai cinque anni del termine di decadenza dall'azione di accertamento per l'omessa dichiarazione che decorrono dal termine ordinario (1 anno) di presentazione della dichiarazione omessa ai sensi dell'art. 27, comma 4, del TUS. Solo dopo lo spirare dell'anno, infatti, l'Ufficio può procedere all'accertamento delle imposte e ad irrogare le sanzioni per l'omessa dichiarazione. Ed infatti la 3 dichiarazione di successione del sig. Nominativo_1, deceduto il 02.12.2006, è stata presentata presso la D. P. di Caserta il 30.11.2023. Concludeva chiedendo di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Non risulta costituito il contribuente appellato.
All'esito della udienza questa Corte decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di stabilire se L'agevolazione “prima casa” possa essere richiesta anche oltre il termine ordinario di dodici mesi dalla data di apertura della successione, occorre preliminarmente effettuare una ricognizione della normativa in materia.
L'articolo 69 comma 3 della L. 342/2000 testualmente recita “3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131” Nessun termine decadenziale risulta, quindi, da detta norma. A mente dell'art. 31 del T.U. 346/90 la denunzia di successione va presentata entro un anno dall'apertura di questa. Il ritardo nella presentazione non la rende invalida ma comporta, a mente dell'art. 50 del DLgs. 346/90, le sanzioni previste della maggiore imposta dovuta. È, altresì, pacifico alla stregua dell'art. 27 di detto Testo Unico che decorso il termine di cinque anni dall'apertura della successione la tardiva presentazione della denunzia comporta l'esclusione delle sanzioni ferme le imposte dovute. Se ne ricava che la denunzia di successione è sempre presentabile. La ricognizione di tale normativa non fa alcun riferimento alla decadenza dai benefici prevista dall'art. 69 comma 3 L. 342/2000 per il caso di tardiva presentazione della denunzia. In punto di logica va osservato che il beneficio prima casa non ha limitazioni temporali nel senso che sussistendo i requisiti
4 voluti da dall'art. 1 comma 1, quinto periodo della tariffa parte prima nota II bis del DPR 131/86 è sempre possibile richiederlo con un atto di acquisto inter vivos. Appare illogico ritenere che non può fruirsi di tale beneficio sol perché la dichiarazione di successione avvenga oltre l'anno dall'apertura della stessa se è vero che questa può essere presentata in qualsivoglia tempo salvo le sanzioni previste. Va, pertanto, per tali motivi il ricorso accolto ed annullato l'atto impugnato in difetto di una esplicita norma decadenziale ricavabile dalla normativa succitata.
L'art. 69, c.4, della Legge 342/2000 stabilisce che il contribuente possa invocare detti benefici facendone espressa richiesta nella dichiarazione di successione del de cuius;
tuttavia nè questa legge, nè altre disposizioni normative fissano a pena di decadenza i termini oltre i quali non è consentito al contribuente farne richiesta.
Nel T.U.S. (Testo Unico sulle successioni e donazioni) è puntualmente ed esaustivamente disciplinata la fattispecie della dichiarazione di successione tardivamente presentata oltre 5 anni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della dichiarazione di successione, ossia oltre 6 anni dal decesso del de cuius. Si fa riferimento all'art. 27, comma 6 del T.U.S., nonchè alle disposizioni dei precedenti commi n. 2-3-5 dello stesso art. 27; disposizioni che disciplinano sia la fase della presentazione (prevista come possibile anche dopo i 6 anni dal decesso), sia la fase dell'accertamento e liquidazione dell'imposta. Trattasi di un tipo legale e normato di dichiarazione successoria tardiva, che ogni contribuente è facultato ad utilizzare quando e come vuole, nell'ambito della sua autonomia privata. Perciò sia la Agenzia delle Entrate, sia ogni interprete non può rifiutarsi di prendere atto di questa realtà normativa.
Non si vede perché il contribuente non avrebbe potuto chiedere ed ottenere l'invocato beneficio di cui al citato art. 69 della L. nr. 342\2000, che non contiene alcun termine perentorio per la richiesta di agevolazione in caso di bene pervenuto per via successoria. Né ha alcuna rilevanza il carattere di stretta interpretazione di tale norma agevolativa. Non può certo confondersi un canone interpretativo con una integrazione della norma apponendo un termine che non c'è. Si tratterrebbe evidentemente di un abuso di diritto, o meglio di una interpretazione creativa in malam partem.
5 Peraltro nella fattispecie in esame risulta che l'avviso di liquidazione n. TFP/01349847374 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta, venne notificato in data 05.08.2024. Con esso veniva intimato al contribuente, in qualità di dichiarante ed in solido con gli altri eredi, il pagamento di complessivi €. 1.371,15 a titolo di imposte dovute in autoliquidazione poiché “le agevolazioni previste dall'art. 69 della L. 342/2000 sarebbero state richieste oltre il termine di cui all'art. 31 del TUS 346/1990, ovvero 12 mesi dopo l'apertura della successione” del sig. Nom_1, deceduto in Sessa Aurunca in data 02.12.2006. Orbene la dichiarazione (tardiva ) di successione è avvenuta in data 24\11\2023, dunque in epoca antecedente alla notifica dell'avviso originariamente impugnato, sicchè anche sotto tale aspetto risulta smentita la tesi dell'Ufficio.
Pertanto è infondato l'appello della Agenzia e va respinto.
Non viene adottata alcuna disposizione in ordine alle spese considerato che l'appellato non risulta costituito
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Napoli, lì 17 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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