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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/10/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 250 /2024
La Corte di Appello di Bari
Sezione lavoro
definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, con ricorso depositato in data 5.4.2024 da avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Bari in data 05.10.2023 nei confronti di , nonché sull'appello CP_1 incidentale proposto da quest'ultimo con memoria del 06.03.2025 avverso la medesima sentenza, così provvede:
accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'inclusione, a decorrere dal 18.7.2007 , nella base di calcolo CP_1
della retribuzione goduta nei periodi di ferie della indennità di diaria e trasferta in misura piena, indennità fuori nastro, indennità di disponibilità, premio produttività, ore scorta, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute nei limiti di 24 giorni annui;
condanna la al pagamento delle differenze retributive maturate per i detti titoli e con le dette CP_2
decorrenze, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
condanna la società appellante a rifondere al lavoratore un terzo delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per l'intero in E 1.100,00 per il primo grado e in E 1.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
compensa tra le parti i residui due terzi di dette spese.
Così deciso in Bari, il 9 ottobre 2025
Il Presidente
dott.ssa Ernesta Tarantino
La Corte di Appello di Bari
Sezione lavoro
definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, con ricorso depositato in data 5.4.2024 da avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Bari in data 05.10.2023 nei confronti di , nonché sull'appello CP_1 incidentale proposto da quest'ultimo con memoria del 06.03.2025 avverso la medesima sentenza, così provvede:
accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'inclusione, a decorrere dal 18.7.2007 , nella base di calcolo CP_1
della retribuzione goduta nei periodi di ferie della indennità di diaria e trasferta in misura piena, indennità fuori nastro, indennità di disponibilità, premio produttività, ore scorta, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute nei limiti di 24 giorni annui;
condanna la al pagamento delle differenze retributive maturate per i detti titoli e con le dette CP_2
decorrenze, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
condanna la società appellante a rifondere al lavoratore un terzo delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per l'intero in E 1.100,00 per il primo grado e in E 1.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
compensa tra le parti i residui due terzi di dette spese.
Così deciso in Bari, il 9 ottobre 2025
Il Presidente
dott.ssa Ernesta Tarantino