Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2002, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAL UFFICIO COPIE Reg. gen. N° 3168/1999 Udienza dell'11 dicembre 2001 0 22 15 /02 Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Oggetto: actio confessoria servitutis. per diritti 1.55 il 1.5 FEB. 2002 IL CANCELLIERE NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Con 5392 SEZIONE SECONDA CIVILE Пер. 617Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO SPADONE Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ROSARIO DE JULIO Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere 0 E VARIE-DCV 0 0 Dott. ETTORE BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NI, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Caterina da Siena n. 46, presso l'avv. Giuseppe Greco, che lo difende in forza di mandato in atti:
- ricorrente -
contro
TI RI e RI MA, domiciliati ex lege in Roma. presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesi dall'avv. Gioacchino della Pietra in forza di mandato in atti;
controricorrenti – 3168 1999 AN TT e HI. Udienza dell'11 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 1684/01 2 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 11 marzo 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
udits l'avv. Giuseppe GRECO;
Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26 aprile 1986 IO TT ed MA HI esponevano di essere proprietari di un appartamento nel caseggiato di Villa Roccaromana, sito in Napoli alla via Posillipo n. 38/a; che il complesso immobiliare confinava con Villa Grottaromana, posta al civico 38 della stessa via;
che TO AN, avente causa da AT VA e altri per atto per notar laccarino del 3 aprile 1980, aveva intrapreso nell'ambito della Villa Grottaromana la costruzione abusiva di alcuni vani con opere modificative dell'edilizia preesistente, ed i vigili urbani, con verbale del 24 luglio 1986, avevano proceduto al sequestro del cantiere e alla denunzia del AN al Pretore di Napoli, dinanzi al quale era pendente procedimento penale;
che le opere intraprese dal AN, oltre ad integrare reato, costituivano violazione dei diritti soggettivi di essi istanti. risultanti da ben due atti transattivi stipulati negli anni 1965 e 1980 dal dante causa del AN. Ciò premesso convenivano il AN dinanzi al Tribunale di Napoli per sentir ordinare la demolizione dei manufatti abusivamente costruiti. con la riduzione allo stato pristino e condanna eventuale al risarcimento dei danni. Costituitosi, il convenuto resisteva alla domanda. eccependo la insussistenza delle violazioni addebitategli, e quindi il tribunale. con sentenza del 5 ottobre 1991, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite. 3168 1999 AN TT e HI. Udienza dell'11 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 3 Avendo i soccombenti proposto impugnazione, alla quale resisteva il AN, la Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'11 marzo 1998. parzialmente riformando la decisione di primo grado condannava l'appellato alla demolizione del corpo di fabbrica costituito dal terrazzo di mq. 65 con sottostante vano libero. realizzato nel giardino antistante l'appartamento sito alla via Posillipo n. 38 bis, come descritto alle pagg. 16. 17 e 19 della relazione di consulenza tecnica dell'ing. Nicola Vosa. Confermava nel resto. La corte rilevava, per quanto qui interessa, che gli attori avevano denunciato la violazione, con le opere intraprese dal convenuto, dei loro diritti soggettivi riconosciuti da due atti transattivi stipulati nel 1965 e nel 1980, producendo in particolare la scrittura privata del 30 aprile 1980 con la quale i danti causa del AN si erano obbligati a non realizzare nella villa Grottaromana ulteriori costruzioni oltre quelle esistenti. individuate nella planimetria allegata alla transazione. Avevano prodotto inoltre fotografie riproducenti lo stato dei luoghi. A fronte di ciò il tribunale avrebbe dovuto ispezione dei ammettere i mezzi istruttori ripetutamente richiesti dagli attori poiché occorreva raffrontare le luoghi e soprattutto consulenza tecnica - costruzioni esistenti nella proprietà AN al momento della proposizione del giudizio con quelle esistenti precedentemente, e tale verifica richiedeva specifiche cognizioni tecniche. La c.t.u. era stata quindi espletata nel giudizio di appello, e si era così accertato che il AN aveva, tra l'altro, realizzato nella parte antistante il proprio appartamento un nuovo corpo di fabbrica in cemento armato, costituito da un terrazzo della superficie di circa mq. 65 e da sottostante struttura vuota, con un volume aggiuntivo di circa mc. 200, ricavato da preesistente terreno 3168/1999 AN TT e HI. Udienza dell'11 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. naturale terrazzato degradante verso il mare, costituente violazione della servitù non aedificandi costituita sul suo fondo. In proposito era infondata l'eccezione dell'appellato secondo cui la domanda di demolizione era inammissibile perché il diritto del privato ad ottenere la riduzione in pristino ricorre solo nell'ipotesi di violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni fissate dal codice civile e dagli strumenti urbanistici locali e non anche nell'ipotesi di violazione delle norme dettate a tutela del paesaggio, in cui al privato è riconosciuto solo il diritto al risarcimento del danno. Con la transazione sopra ricordata, infatti, era stata costituita a carico del fondo del т AN una servitù di inedificazione, i cui titolari erano legittimati ex art. 1079 c.c. ы ad agire in giudizio con azione reale non solo per fare cessare eventuali impedimenti o turbative, ma anche per chiedere la rimessione in pristino, oltre al risarcimento del danno. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il AN, per tre motivi di ricorso, cui resistono i coniugi TT - HI con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112. 324 c.p.c.. 872, 873, 907. 1027, 1058. 1079 c.c., nonché l'omessa motivazione della sentenza su punti decisivi. il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe mutato d'ufficio il titolo costitutivo della domanda proposta dai coniugi TT. ritenendo che la stessa fosse volta a tutelare una servitù volontaria mentre invece, come risultava dalle conclusioni rassegnate nell'atto di appello. costoro avevano proposto un'azione diretta ad assicurare agli appellanti il godimento dell'amenità 3168 1999 AN TT e HI. Udienza dell'11 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 105 dei luoghi e del panorama, con riguardo quindi alla disciplina relativa alla distanza per le vedute, e non a quella tra costruzioni. La differenza tra le due azioni era assai netta, e neppure alla parte sarebbe stato consentito mutare domanda. Il ricorrente denunzia poi, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione sotto altro profili - degli artt. 872. 873, 907 c.c. e l'omessa motivazione su altri punti decisivi. sostenendo che la corte avrebbe arbitrariamente disposto la riduzione in pristino, sebbene l'azione degli attori fosse diretta ad assicurarsi il godimento dell'amenità dei luoghi con riguardo alla फ libertà di veduta. L'art. 872 c.c., infatti, nel disciplinare le conseguenze della violazione delle norme di edilizia, oltre a prevedere espressamente il diritto al risarcimento del danno a favore della parte danneggiata, riserva alla stessa la facoltà di chiedere anche la riduzione in pristino solo quando si tratti della violazione delle norme contenute nella sezione successiva, cioè la sezione VI del capo II del libro II, in cui è compreso l'art. 907, disciplinante le distanze delle costruzioni dalle vedute. I due motivi di cui sopra, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente, ed entrambi disattesi, in quanto infondati. Premesso, infatti, che l'interpretazione della domanda e la qualificazione dell'azione proposta dalla parte attrice sono compito del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità purché sorretta, come nel caso di specie, da motivazione esauriente e priva di contraddizioni. occorre rilevare che anche dalla parte espositiva della sentenza impugnata risulta chiaramente che la corte di appello ha correttamente individuato in quella proposta dai coniugi TT / 3168 1999 AN TT e HI. Udienza dell'11 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio, 6 HI una actio confessoria servitutis fatta valere nei confronti del AN, per non avere costui rispettato gli accordi scaturenti dai due atti di transazione stipulati rispettivamente nel 1965 e nel 1980 con i danti causa dell'attuale ricorrente, con i quali questi ultimi si erano obbligati a non realizzare altre costruzioni oltre quelle già esistenti. indicate nella cartina allegata alla seconda transazione. Non si vede, quindi, come possa sostenersi che l'azione di cui trattasi fosse finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze minime di legge in materia di vedute. Se ciò fosse vero, infatti, il richiamo degli atti di transazione in questione - oggi controricorrenti non avrebbe alcun senso, e tanto meno gli attori avrebbero avuto motivo di invocare i diritti loro garantiti dai suddetti atti. Che poi mediante il rispetto delle servitù costituite a favore del proprio immobile gli attori perseguissero il fine di garantirsi la veduta del panorama ed il godimento della amenità dei luoghi è innegabile, ma ciò non incideva certamente sulla qualificazione dell'azione dagli stessi proposta. La costituzione di servitù di inedificazione, o altius non tollendi è infatti il più delle volte finalizzata al conseguimento di tale risultato. Dalle cose sin qui dette risulta chiaramente che i TT / HI avevano certamente il diritto di chiedere ed ottenere la demolizione dell'opera costruita dal AN in violazione della servitù volontaria costituita con i due atti transattivi innanzi citati. in forza del disposto dell'ultima parte dell'art. 1079 c.c.. e non certo dell'art. 872 c.c., che nel caso di specie non trovava applicazione. contrariamente a quanto sostiene il ricorrente. Infine, con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., 1027. 1058, 1079 e 1065 c.c.. nonché 3168 1999 AN TT e HI. Udienza dell'11 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 7 l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere la corte di appello erroneamente individuato la costituzione di una servitus inaedificandi nella scrittura di transazione del 19 marzo 1980. trascritta il 30 aprile 1980. laddove le parti avevano invece inteso costituire un diritto personale. a contenuto meramente obbligatorio, come affermato dagli stessi attori. Peraltro, secondo il ricorrente, anche volendo accedere alla tesi della costituzione di una servitù volontaria, la sentenza risultava censurabile per avere omesso qualsiasi valutazione in ordine alla effettiva sussistenza di una violazione degli obblighi gravanti su esso ricorrente. Infatti con la scrittura del 1980 il diritto attribuito ai condomini di Villa Roccaromana era stato previsto per garantire agli stessi una visuale libera e panoramica. per cui il giudice di merito non poteva 1 4 6 esimersi dal commisurare la reale incidenza delle opere in contestazione rispetto allo scopo dei patti limitativi. Invece la corte di appello non aveva speso una sola parola per chiarire per quali ragioni il manufatto in contestazione impediva quella visuale libera e panoramica che le parti si erano proposte di salvaguardare. Anche questo motivo deve essere rigettato. Il ricorrente contesta l'interpretazione data dalla corte di appello all'atto di transazione del 1980 limitandosi a denunziare la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, ma senza spiegare quali sarebbero le norme violate ed in che cosa consisterebbero le lamentate violazioni, rendendo in tal modo impossibile una verifica del fondamento delle proprie affermazioni. Sostiene poi che quella costituita con tali transazioni, ed in particolare con quella del 1980, non sarebbe stata una vera servitù non aedificandi a favore del fondo dei coniugi TT. quanto piuttosto una obbligazione di carattere personale assunta dai suoi 3168 1999 AN TT e HI. Udienza dell'11 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 8 danti causa nei confronti dei suddetti vicini, ma anche su tale punto non fornisce chiarimenti, né riporta nel ricorso le espressioni del documento dalle quali sarebbe possibile trarre tale convincimento. E poi singolare che il ricorrente sostenga che, anche volendo ammettere che nella specie sia stata costituita una servitù di non edificazione. la corte avrebbe dovuto accertare comunque se la nuova costruzione effettivamente limitava il godimento del panorama da parte dei proprietari del fondo attiguo, come se invece di una servitù di non aedificandi si fosse trattato di una servitù che faceva divieto di limitare la vista del panorama dal fondo contiguo. In tal modo il ricorrente confonde il contenuto della servitù con le finalità che le parti si propongono di conseguire dando vita alla stessa. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in £.252.600 (€ 130.46) oltre a £.
4.000.000 per onorari. (€ 2065,83) Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, l'11 dicembre 2001. U p Misggio est. 1097 120.11 LEST 20, 66 Урологи IL CANCELLIERE C1 Francesco TA TOT 149,77 112100 DEC AT UR CANCELLERIA Roma 15 FEB. 2002 Ро6т 1611+7 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE OF 3168-1999 AN TT e HIantenco TA Udienza dell'11 dicembre 2001. Presiden Spadone: relatore Riggio.