Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
1509 /2023
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.1509/23 R .G. tra rappresentato e difeso dall'avvocato Wladimiro Cimaduomo presso il cui Parte_1 studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dal dott.Stefano Rozza, funzionario
RESISTENTE
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle GPS II fascia e GI III fascia valide per il biennio 2022/24 per le classi di concorso A017 (disegno e storia dell'arte) e
A001 (arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado) e, per la classe di concorso A017, ha dichiarato il possesso, oltre che del prescritto titolo di studio, di 24
CFU.
Nominato dal 5 settembre 2022 al 31 agosto 2023 per la classe di concorso A001 presso l'IC di Ponzano Veneto, in occasione della verifica, da parte del D.S., dei titoli dichiarati ha inviato, il 20 febbraio 2023, il certificato rilasciato da relativo ai 24 Pt_1 CP_4
CFU e, nell'aprile successivo, ha consegnato due documenti, apparentemente provenienti dall'Università “ ” costituenti “certificati di equipollenza” dei corsi e Parte_2
e rilasciati dalla “Sapienza” medesima..
L , prontamente interpellata dal D.S., ha comunicato che i due documenti di cui Parte_3 sopra erano falsi e che la neanche rilasciava equipollenze;
e a maggio 2023 Pt_2
l'Ufficio Centrale del Ministero ha comunicato al D.S. di Ponzano che non CP_4 era -.diversamente dalla dicitura apposta sul certificato consegnato dal docente- ente accreditato al . CP_1
A quanto sopra è seguita la contestazione disciplinare mossa a per avere Pt_1 consegnato le dichiarazioni di equipollenza apparentemente provenienti dalla “Sapienza”
e da tale ateneo disconosciute.
si è difeso facendo pervenire una memoria scritta e all'esito del procedimento Pt_1 Cont l ha irrogato la sanzione della sospensione dal 4 luglio al 31 agosto 2023 (data di cessazione del contratto in essere) per avere “posto in essere atti di particolare gravità non conformi alle responsabilità ed ai doveri inerenti la funzione docente, ovvero per avere consegnato in data 14/4/23 all'IC di Ponzano Veneto due certificazioni di equipollenza dell'Università Sapienza di Roma afferenti ai 24 CFU che si sono rilevate non veritiere”; ciò ai sensi dell'art. 495 lett. A e 494 lett. A d.lgs 297/94. Cont Con provvedimento del 4 luglio 2023, infine, l ha disposto l'esclusione di dalle Pt_1
GPS per la classe di concorso A017 per mancanza dei 24 CFU.
2. Con il presente ricorso impugna sia la sanzione disciplinare che l'esclusione Pt_1 dalle graduatorie assumendo –in sostanza- di non avere mai commesso alcun falso e di essere stato, al contrario, vittima dell'azione truffaldina dell'ente che aveva rilasciato i 24
CFU, dopo peraltro regolari studi e regolari esami;
oltre ad avere consegnato i certificati dell'Università nel convincimento che essi fossero autentici. Pt_2
Il si è costituito difendendo i provvedimenti impugnati. CP_1
3. Il ricorso non è accoglibile per le ragioni che seguono.
Va in primo luogo precisato che mentre il provvedimento disciplinare ha chiaramente sanzionato la consegna delle dichiarazioni di equipollenza apparentemente provenienti dall'Università Sapienza (si veda il testo sopra riportato) e non ha preso esplicita posizione sulla validità del certificato di “ in partnership con UNIMORFE CP_4
INTERNATIONAL UNIVERSITY –Ente accreditato al n. 15452” (tale è l'intestazione CP_8 che si legge nel certificato dei 24 CFU), il provvedimento di esclusione dalle GPS limitatamente alla classe di concorso A017 non è un provvedimento sanzionatorio e si fonda esclusivamente sulla ritenuta assenza di validità del certificato rilasciato da “
[...]
in partnership con UNIMORFE INTERNATIONAL UNIVERSITY –Ente CP_4 accreditato al n. 15452”, senza che rilevanza alcuna esplichino le “dichiarazioni di CP_8 equipollenza”. Va in secondo luogo precisato che non è stato accusato di avere formato egli Pt_1 stesso i documenti apparentemente rilasciati dall'Università Sapienza, ma solo di avere tali dichiarazioni false consegnato per, evidentemente, avvalersene.
Sotto il profilo puramente oggettivo l'evidenza probatoria disponibile impone di affermare come certa la falsità delle dichiarazioni di equipollenza che, oltre a non essere neanche contestata dal ricorrente, è senz'altro dimostrata dall'inequivoco disconoscimento di provenienza effettuato dall'Università Sapienza.
Mentre, per quanto riguarda i 24 CFU non necessariamente di falsità si tratta ma di mancanza di validità agli specifici fini di inserimento della II fascia GPS, mancanza di validità che l'assenza di accreditamento dell'ente presso il , dallo Controparte_1 stesso attestata come da dichiarazione in atti, rende indubitabile. CP_1
Posto che l'assenza di validità del certificato dei 24 CFU (che anche il ricorrente, comunque, riconosce, come dimostrato dalla denuncia sporta contro l'ente e dall'essersi attivato per conseguire nuovamente lo stesso titolo, secondo le allegazioni in atti) è sufficiente a legittimare (anzi, a rendere doverosa) la cancellazione dalle GPS per la classe di concorso per la quale il titolo era (incontestatamente) necessario senza che sia necessario indagare sull'elemento soggettivo, quanto, invece, alla sanzione disciplinare non può non rilevarsi che il contesto generale nel quale è avvenuta la consegna delle false dichiarazioni di equipollenza, e le difese stesse rassegnate, giustificano la risposta disciplinare.
Non può, invero, non osservarsi che pure a fronte della complessiva estrema opacità della vicenda (il mancato accreditamento dell'ente da parte del Ministero nonostante l'opposta dichiarazione contenuta nell'intestazione del certificato, addirittura corredata dal numero che l'accreditamento avrebbe contrassegnato;
il disconoscimento da parte dell'Università delle dichiarazioni di equipollenza dal ricorrente consegnate al D.S.) il ricorrente non ha ritenuto di dover nemmeno minimamente esporre fatti capaci di dimostrare la propria buona fede, ossia riferire in quale sede o forma fossero stati da lui seguiti i corsi per i CFU, dove, con quale forma e con quali insegnanti avesse sostenuto e superato gli esami, quali –almeno minimi- accertamenti egli avesse effettuato per assicurarsi sulla serietà dell'ente e sulla conseguente validità legale del diploma che andava a conseguire.
Venendo a considerare più da vicino il preciso oggetto della contestazione disciplinare,
non ha, in effetti, neanche spiegato dove, come e quando fosse venuto in Pt_1 possesso delle dichiarazioni di equipollenza (solo in sede di note conclusive, ed alla luce della specifica contestazione del Ministero, afferma, assai genericamente, che gli erano state consegnate da , senza ulteriori specificazioni sulla persona fisica, oltre CP_4
a tempi e luoghi); e si noti che i certificati di equipollenza consegnati presentano grossolanità (una per tutte: ”visto quanto stabilito dal Processo di bologna (1999)” che si legge nel preambolo di uno dei due falsi certificati) poco conciliabili con la provenienza dal prestigioso ateneo ed, altresì, che l'equipollenza è attribuita agli “esami organizzati da
Unimorfe International university Ente Spagnolo”, sulla cui inerenza rispetto al corso di studi in ipotesi realmente (che mai ha citato la Spagna) avrebbe dovuto senz'altro Pt_1 interrogarsi prima di avvalersi dei documenti.
Pertanto, acclarata la falsità dei documenti di cui si è avvalso, esistenti già a priori Pt_1 evidenti elementi di allarme, insussistenti, a posteriori, spiegazioni atte a delineare uno scenario ragionevolmente compatibile con l'incolpevole errore, tutti i dati di fatto convergono nel delineare, se non la consapevolezza del ricorrente di utilizzare documenti falsi, almeno l'accettazione del rischio che un tanto accadesse;
e, in ogni caso, una negligenza e trascuratezza rispetto ai basilari doveri di collaborazione, lealtà, rispetto della legalità e trasparenza che, particolarmente gravi se predicati per chi esercita la delicata funzione educativa, sono tali da integrare la previsione del (richiamato) art. 494
TU Scuola (“La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio…”), anche nella sua forma aggravata ex
(richiamato) art. 495 (“
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese
a sei mesi è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità”).
La condanna alle spese ex art. 152 disp att. cpc seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del che liquida in CP_1
€2400,00 per competenze professionali oltre oneri se dovuti.
Treviso,15/1/2025 Il G.L.