Articolo 56 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 55Articolo 57
Versione
23 maggio 1999
Art. 56.
(Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 , e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla gestione del " Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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