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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1215/2020
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SIMONCELLI ILARIA avv Staniscia in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. NETTIS LEONARDO presente
L'avv Nettis si dichiara antistatario
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1215 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Simoncelli Parte_1 C.F._1
(C.F.: – PEC: ) ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 20, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Nettis Controparte_1 C.F._3
(C.F.: - PEC: ) ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il suo studio in Roma, in Via Luigi Pulci, 3, giusta procura in atti;
- APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 25/02/2020 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 15538/2019, pubblicata in data 25/07/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 49000/2015, promosso da Parte_1
e nei confronti di . Parte_2 Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“1.Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'avv. esponeva di aver introdotto Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma, su mandato del convenuto un giudizio nei confronti Controparte_1 di e della al fine di conseguirne la condanna al risarcimento del Controparte_2 CP_3 danno subito dal proprio assistito in un sinistro stradale;
che tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 6904/2003 con cui era stata parzialmente accolta la domanda attorea e, su mandato del aveva proposto appello avverso la suindicata pronuncia;
che il con il patrocinio CP_1 CP_1 dell'avv. Staniscia aveva presentato ricorso ex legge n. 89/2001 innanzi alla Corte di Appello di
Perugia; che tale giudizio si era concluso con il decreto n. 381/2013 con cui era stata accolta la domanda attorea;
che nulla era stato corrisposto all'avv. Staniscia per l'attività svolta, mentre l'avv. aveva percepito un modesto acconto per coprire le spese. Concludevano chiedendo la Pt_1 condanna del convenuto al pagamento dei compensi professionali dovuti in ragione dell'attività difensiva svolta. Si costituiva il convenuto il quale, in primo luogo, evidenziava di non aver conferito alcun mandato all'avv. avendo incaricato l'avv. Staniscia di promuovere per suo conto il Pt_1 giudizio innanzi al Tribunale di Roma. A tale riguardo il convenuto osservava di aver firmato una procura alle liti in bianco che era stata successivamente abusivamente riempita con l'indicazione del nominativo dell'avv. in luogo di quello dell'avv. Staniscia;
che l'avv. Staniscia, definito il Pt_1 giudizio di primo grado, lo aveva contattato convincendolo a proporre appello avverso tale sentenza nella misura in cui non era stata integralmente accolta la domanda risarcitoria;
che la controparte, rendendosi inadempiente alle obbligazioni cui era tenuto, aveva invece impugnato la pronuncia di primo grado esclusivamente con riguardo al capo relativo alle spese in difformità rispetto a quanto concordato con il cliente, proponendo un'impugnativa pregiudizievole e totalmente infondata senza dare al cliente la dovuta informativa in ordine al cambiamento della strategia difensiva concordata e senza renderlo edotto dei rischi di insuccesso dell'impugnativa proposta;
che nessun mandato era stato conferito all'avv. Staniscia con riguardo al giudizio svoltosi innanzi alla Corte di appello di
Perugia. Precisava le conclusioni chiedendo, previa sospensione del giudizio in ragione del procedimento penale che sarebbe stato instaurato a seguito di denuncia da lui proposta, "dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza della domanda attorea relativa alla richiesta di oneri professionali da parte dell'Avv. per assistenza e consulenza procedimento Parte_2 innanzi alla Corte D'appello di Perugia ex L 89/90 (legge Pinto) di cui decreto n. 381/13 per mancata dimostrazione probatoria dei fatti dedotti in giudizio, indeterminatezza della domanda sia sotto profilo dell'an che del quantum debeatur;
- accertare e dichiarare che unico responsabile del rapporto di mandato professionale intercorso è l'Avv. e non l'Avv. Parte_2 Parte_1 con conseguente dichiarazione di nullità del mandato a lei conferito. b. In via principale: rigettare la domanda attorea perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
c.
In via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale ex art. 1460 cc. Per inadempimento nonché per responsabilità professionale delle parti attrici e per l'effetto, dichiarare la non debenza di alcunché a titolo di oneri professionali;
d. In via ancor più subordinata, nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito delle parti attrici, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce degli elementi di fatto e di diritto a sostegno delle eccezioni della presente difesa, e. In via riconvenzionale, accertato e dichiarato che il sig. ha subito un danno CP_1 patrimoniale a causa e per causa degli odierni attori come specificato nelle premesse, si chiede la condanna al pagamento a favore del convenuto della somma provvisoriamente quantificata in €
4.000,00 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, di cui € 1.700,00 a titolo di restituzione dell'indebita somma corrisposta all'Avv. a titolo competente Parte_2 professionali per mandato professionale conferito per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale nei confronti della sig.ra e della per meo assegno n.0643598338-06 Controparte_2 CP_3 nonché il risarcimento del danno subito dal sg. a titolo di inadempimento contrattuale e CP_1 responsabilità professionale quantificato provvisoriamente in € 2.300,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di £giustizia a carico dell'Avv. Staniscia ovvero dell'Avv. Parte_1 qualora venga confermata la legittimità del conferimento del mandato di quest'ultima"”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “ogni contraria istanza disattesa:
- liquidato come in motivazione il compenso spettante in favore dell'avv. per l'opera Pt_1 svolta nel giudizio R.G.N. 10224/1998 e detratto l'acconto di €. 1.700,00 versato, - condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di € 1.306,91 oltre IVA e cassa CP_1 Parte_1 avvocati come per legge da calcolarsi sulla somma di € 3.006,91 e interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
- rigetta la domanda proposta dall'avv. per il pagamento di un compenso Pt_1 professionale per l'opera svolta nel giudizio RGN 3364/2004 innanzi alla Corte d'Appello di Roma;
- rigetta le domande riconvenzionali di risarcimento del danno e di risoluzione del contratto proposte dall'attore; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- compensa nel rapporto tra la e il convenuto le spese di lite;
- rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione Pt_1 delle spese di giudizio nel rapporto tra il convenuto e l'avv. Staniscia.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma parziale dell'appellata sentenza, condannare parte appellata, - riformata la statuizione del Tribunale capitolino che ha illegittimamente accolto una improponibile eccezione di compensazione svolta dal convenuto - al pagamento degli onorari maturati in capo all'attrice per l'opera professionale svolta in favore del convenuto anche per la fase di gravame definita con la sentenza n. 1376/2011 della C.A. di Roma. Condannare, in goni caso, il sig. ad una somma superiore di quanto liquidata all'attrice in primo grado, nonché Controparte_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi all'appellante”.
§ 5. — L' appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
10/07/2020 ha eccepito, in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 cpc.
Nel merito ha spiegato appello incidentale ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta: - confermare per quanto non oggetto di appello incidentale la sentenza di primo grado pubblicata in data 25 luglio 2019 dal Tribunale di Roma n. 15538/2019; - dichiarare inammissibile ex art. 342 e 345 del c.p.c. o, in subordine, rigettare l'appello proposto da Parte_1
e le domande proposte con tale appello in quanto infondato in fatto e diritto;
- in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado resa in data 25 luglio 2019 dal Tribunale di Roma n. 15538/2019 nella parte in cui statuisce l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale ex art. 1460 c.c. per inadempimento nonché per responsabilità professionale dell'Avv. e per l'effetto, dichiarare la non Parte_1 debenza di alcunché a titolo di oneri professionali per i giudizi RG. 10224/98 presso il Tribunale Di
Roma e RG. 3364/04 presso la Corte D'appello di Roma e condannare l'appellante al pagamento della somma di € 1.700,00 a titolo di restituzione della somma corrisposta a titolo competenze professionali per mandato professionale conferito per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale nei confronti della sig.ra e della per mezzo assegno n. 0643598338-06; Controparte_2 CP_3
- in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado resa in data 25 luglio
2019 dal Tribunale di Roma n. 15538/2019 nella parte in cui statuisce il rigetto della domanda risarcitoria in via riconvenzionale proposta dal sig. accertare e dichiarare il diritto Controparte_1 al risarcimento del danno subito da parte del sig. per inadempimento contrattuale e Controparte_1 responsabilità professionale dell'appellante e, per l'effetto, condannare l'Avv. al Parte_1 pagamento della somma quantificata provvisoriamente in € 2.300,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno subito dal sig. per CP_1 inadempimento contrattuale e responsabilità professionale dell'appellante; - In ogni caso: rigettare la domanda dell'appellante avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — L'appello principale si articola in tre motivi.
§ 8.1. — Il primo motivo dell'appello principale è rubricato: “VIOLAZIONE ART. 83 - 84 cpc
- 2697 cc - VIZIO DI MOTIVAZIONE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “3.1. Ciò posto si osserva che con la domanda introduttiva di giudizio l'avv. ha altresì chiesto la condanna del convenuto al pagamento del Pt_1 compenso dovutole per l'attività difensiva svolta nell'ambito del giudizio instaurato innanzi alla
Corte d'Appello di Roma con l'impugnativa proposta avverso la sentenza n. 6904/2003 con cui era stato definito il giudizio R.G.N. 10224/1998.
A tale riguardo si osserva in primo luogo che la menzionata sentenza di primo grado è stata impugnata dall'avv. quale difensore dell'odierno convenuto, unicamente con riguardo al Pt_1 capo con cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite, con richiesta, in riforma della sentenza impugnata, di condanna delle convenute alla relativa refusione con distrazione in favore del procuratore antistatario.
A fronte ditale richiesta il convenuto ha evidenziato che, definito il giudizio di primo grado, era stato contattato dall'avv. Staniscia e su consiglio di quest'ultimo lo aveva incaricato di impugnare la sentenza di primo grado con riguardo alle statuizioni con cui il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda così da ottenere, in riforma della pronuncia di primo grado, l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria proposta. Il convenuto ha, quindi, tra l'altro, evidenziato che, nell'impugnare la sentenza di primo grado esclusivamente con riguardo al capo relativo alle spese di lite, l'avvocato aveva attuato una strategia difensiva diversa rispetto a quella con lui concordata, non autorizzata, senza essere stato informato di tale scelta difensiva che doveva essere considerata errata e per lui pregiudizievole.
In ragione di tali circostanze il convenuto ha sollevato eccezione di inadempimento e ha altresì domandato la risoluzione del contratto d'opera professionale.
Invero, l'eccezione di inadempimento sollevata da parte convenuta è fondata e merita di essere accolta.
A tale riguardo va premesso che deve essere tenuta distinta la procura alle liti, quale negozio unilaterale, con la quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, dal contratto di patrocinio con cui il legale viene incaricato, secondo lo schema del mandato, di svolgere l'opera professionale in favore della parte (cfr. Cass. n. 14276 dell'8.06.2017 e n. 13963 del
16.06.2006).
In particolare, se la legittimazione del difensore a rappresentare la parte in giudizio trae fondamento della procura alle liti rilasciatagli, è il contratto di patrocinio che disciplina il rapporto interno tra l'avvocato e il suo assistito così che il diritto del difensore al compenso per l'opera svolta trova fondamento nel contratto che lo lega al proprio cliente.
Ciò posto si osserva che nel caso di specie l'atto di appello proposto dall'avv. non Pt_1 reca alcuna procura alle liti né in calce né a margine tanto vero che il potete rappresentativo dell'avvocato nel procedimento di appello ha tratto fondamento dalla procura rilasciata a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado con cui il aveva incaricato la professionista CP_1 di rappresentarlo e difenderlo "in ogni stato e grado del presente giudizio".
Tanto premesso va rilevato che l'avv. in sede di interrogatorio formale, Pt_1 specificamente richiesta di riferire in ordine all'incarico professionale ricevuto con riguardo al giudizio di appello e, in particolare, a fronte della domanda se "pubblicata la sentenza di primo grado, il sig. veniva contattato dall'Avv. , il quale lo rendeva edotto CP_1 Parte_2 dell'accoglimento parziale della domanda di risarcimento proposta e consigliava di proporre appello al fine di vedere riconosciuto interamente il. risarcimento richiesto, consiglio che accettava", ha confermato la circostanza, precisando unicamente di aver agito unitamente all'avv. Staniscia (cfr. verbale dell'udienza del 17.01.2018 in cui la ha risposto alla domanda cli cui si discute "sì, Pt_1 ma ciò è stato fatto insieme da me da Staniscia").
Invero, alla luce di tale dichiarazione deve ritenersi accertato che, con riguardo al giudizio di appello, l'incarico professionale conferito aveva ad oggetto l'impugnativa nel merito della sentenza e che l'appello proposto, con riguardo esclusivo al capo relativo alle spese non era stato concordato con il cliente, ma costituiva il frutto di un'iniziativa unilateralmente assunta dal difensore che si era discostata dall'incarico ricevuto.
Deve dunque ritenersi che l'attività difensiva espletata nel giudizio di appello ecceda i limiti del mandato e giustifichi il rifiuto di pagamento del compenso professionale, trattandosi di prestazioni non richieste e dunque sotto tale aspetto estranee al mandato, in ciò valutato che non risulta neanche essere stato dedotto nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. entro il quale deve essere definito il thema decidendum che il convenuto, pienamente consapevole del contenuto dell'atto di appello, aveva ratificato l'operato del suo avvocato”.
Deduce l'appellante che “se è vero che l'impugnazione nel merito coinvolge, automaticamente, la statuizione sulle spese, è anche vero che l'eventuale incarico ad impugnare il merito della decisione di primo grado, contenga, in sé, il mandato (implicito) ad impugnare la statuizione anche sulle spese di lite con la conseguenza che, anche da un punto di vista di "volontà espressa o implicita" del conferente la procura ad litem, il conferimento di incarico ad impugnare la sentenza nel merito contenga quello di impugnare la statuizione sulle spese”.
Il motivo è infondato.
Invero il aveva manifestato al suo difensore l'interesse ad impugnare la sentenza di CP_1 primo grado per ottenere un maggiore risarcimento del danno.
Tale indicazione è stata disattesa, ingiustificatamente, dal difensore che, in tal modo, si è reso inadempiente al mandato ricevuto.
Deve osservarsi al riguardo che, se la procura rilasciata in primo grado conferiva anche il potere di rappresentanza in grado di appello tuttavia, trattandosi di impugnazione, il difensore avrebbe dovuto tener conto della volontà espressa dal suo cliente.
Ciò non è avvenuto e pertanto il difensore non ha diritto al compenso per tale fase.
§ 8.2. — Il secondo motivo dell'appello principale è rubricato: “VIOLAZIONE ART. 91 cpc.”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Definendo la presente sentenza tutte le domande inerenti il rapporto tra il convenuto e l'avv. deve provvedersi alla Pt_1 regolamentazione delle spese di lite relative a tale rapporto che vanno compensate attesa la reciproca soccombenza e il ridotto valore dell'accolto”.
Deduce l'appellante che: “Con riguardo alla domanda attorea, la stessa ha subito una riduzione nel quantum, con condanna del sig. al pagamento della somma di € 1.306,91, CP_1 mentre, tutte domande RICONVENZIONALI di parte convenuta, sia con riguardo al risarcimento del danno che di risoluzione del contratto sono state respinte (pag. 13 sentenza gravata). Orbene, la situazione di soccombenza del convenuto male si concilia con la statuizione di compensazione”.
Il motivo è infondato.
Invero “In tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito” (Cass. Sez. 5, 17/04/2019, n. 10685,
Rv. 653541 - 01).
Inoltre, seppure non costituisca il presupposto della soccombenza neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, tuttavia, il giudice può tenerne conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese. (Cass. Sez. 1,
23/06/2000, n. 8532, Rv. 537937 - 01).
Nel caso di specie appunto la sensibile riduzione della pretesa attorea ha consentito la compensazione delle spese di lite.
§ 8.3. — Il terzo motivo dell'appello principale è rubricato: “VIOLAZIONE DELL'ART. 1186 cc. - 2697 CC E 112 CPC SULL'IMPUTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA SOMMA DI E.
1.700,00”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “2.3. Tanto esposto si osserva che parte attrice nell'atto introduttivo di giudizio ha allegato di aver ricevuto dalla controparte un acconto di cui non ha indicato l'ammontare. Invero, ritiene il giudicante che tale acconto debba ritenersi corrispondere all'importo di € 1.700,00, indicato dal Convenuto nel costituirsi in giudizio, come versato a titolo di anticipazioni per il giudizio di cui i discute, in ciò valutato che, a fronte di tale specifica allegazione, la convenuta non ha sollevato contestazione alcuna omettendo di indicare un diverso importo dell'acconto ricevuto, senza che sia necessario in questa sede indagare la ragione per la quale l'assegno sia stato emesso in favore di altro legale dello stesso studio, una volta ritenuto incontestato che sia stato versato per il procedimento di cui si controverte.
Tale acconto va detratto dall'importo dovuto come sopra liquidato al netto delle somme dovute per IVA e cassa avvocati non risultando emessa alcuna fattura così che residua la somma di
€ 1.306,91 oltre IVA e cassa avvocati da calcolare sull'importo di € 3.006,91, al cui pagamento in favore dell'avv. il convenuto va condannato”. Pt_1
Deduce l'appellante che “Orbene, a prescindere dalla richiamata imputazione di pagamento fatta dal sig. il pagamento ad un soggetto diverso dal creditore non libera il debitore a CP_1 meno che questo ultimo fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma, altresì, che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens”.
Il motivo non coglie nel segno.
Infatti, l'attrice ha riconosciuto di aver ricevuto un acconto mentre il convenuto ha dedotto di aver versato la somma di € 1.700,00 con assegno intestato all'avvocato Staniscia.
Il versamento di quest'ultima somma non è stata oggetto di contestazione specifica e pertanto può essere riferita all'acconto che l'appellante dichiara di aver ricevuto.
Dunque, il Tribunale ha correttamente valorizzato la non contestazione di tale pagamento nel giudizio di primo grado che pertanto deve ritenersi riconosciuto.
L'assegno è stato poi consegnato all'avvocato Staniscia coniuge dell'avvocato e Pt_1 pertanto deve ritenersi che sia entrato nella disponibilità di quest'ultima.
§ 9. — L'appello incidentale proposto da è, a sua volta, articolato in tre motivi. Controparte_1
Esso è tempestivo essendo stato proposto nella comparsa di risposta depositata in data 10.07.2020, venti giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione (30.07.2020).
§ 9.1. — Il primo motivo dell'appello incidentale è rubricato “ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA RIGETTATO LA DOMANDE DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PROPOSTE DAL CONVENUTO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “3.2. Non può invece essere accolta la domanda di risoluzione del contratto che va considerata inammissibile, avendo il contratto di patrocinio esaurito i suoi effetti a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in ragione dell'omessa impugnativa della pronuncia resa dalla Corte di Appello di Roma, con conseguente carenza di interesse ad agire del convenuto.
Peraltro, tale domanda non appare meritevole di essere accolta, dovendo essere considerati gli esiti del giudizio di primo grado favorevoli al convenuto la cui domanda risarcitoria, sia pure parzialmente, ha trovato accoglimento”.
Deduce l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto che “le contestazioni mosse dal sig. non muovono solo in ragione dell'omessa impugnativa della pronuncia resa dalla Corte CP_1 di appello di Roma” ma anche dalla violazione degli obblighi professionali da parte del difensore.
Questi infatti non avrebbe dovuto proporre un appello privo di possibilità di essere accolto e, comunque, avrebbe dovuto informare il proprio assistito sia sulle scarse possibilità di successo che sul cambiamento di strategia processuale nonché sull'esito sfavorevole del giudizio ai fini di un'eventuale impugnazione”.
Il motivo è infondato.
Deve rilevarsi che il Tribunale ha evidenziato che il mandato professionale si era ormai esaurito e che il giudizio di primo grado aveva avuto un esito comunque positivo per l'attore.
Per quanto concerne il giudizio d'appello il aveva dato incarico di impugnare la CP_1 sentenza anche per la parte relativa al mancato riconoscimento totale del diritto al risarcimento danni.
Non vi è prova che tale domanda sarebbe stata accolta.
La compensazione delle spese nel giudizio di primo grado era comunque opinabile talché non possono ravvisarsi profili di negligenza professionale nell'impugnazione sul punto.
§ 9.2. — Il secondo motivo dell'appello incidentale è così rubricato “SUI MOTIVI
DELL'APPELLO INCIDENTALE. - A. IN VIA INCIDENTALE ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA RIGETTATO LA DOMANDE DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PROPOSTE DAL CONVENUTO. - B. IN VIA
INCIDENTALE ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI
HA RIGETTATO LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO DANNO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “4. Tanto esposto si osserva che il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto, in via riconvenzionale, anche la condanna della controparte al risarcimento del danno arrecatogli per la condotta omissiva inadempiente tenuta consistita nella mancata proposizione dell'impugnativa avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma al fine di censurare nel merito la pronuncia di primo grado e, quindi, del danno cagionatogli per aver proposto appello unicamente con riguardo alle statuizioni relative alla compensazione delle spese di lite. Sul punto il convenuto ha evidenziato che tale impugnativa, palesemente infondata, era stata per lui pregiudizievole.
Invero, al riguardo si osserva che grava sulla parte che lamenta di aver subito un pregiudizio in ragione dell'inadempimento della controparte, dare prova del danno subito e del nesso eziologico esistente tra tale danno e l'inadempimento dedotto (cfr Cass, n, 20812 del 20.08.2018 nonché Cass.
n. 11901 del 7.08.2002 in cui è evidenziato che "in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore,
l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un' attività professionale" nonché in termini Cass. n. 2638 del 5.02.2013 in cui è precisato che "la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa propositore di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva o omissiva, ed il risultato derivatone").
Invero, nel caso di specie il convenuto non hi ottemperato al proprio onere processuale non avendo neanche allegato le ragioni per le quali la sentenza n. 6904/2003 meritava di essere censurata e, dunque, i rilievi che avrebbero dovuto essere sollevati, proponendo appello avverso la decisione con cui era stata solo in parte accolta la domanda risarcitoria proposta.
In ragione di tale omessa allegazione deve essere respinta la domanda risarcitoria proposta.
Si osserva infine che il convenuto non ha dato prova del danno sofferto in ragione dell'impugnativa proposta dall'avv. che, in violazione dei limiti del mandato conferitole, Pt_1 aveva proposto appello avverso le statuizioni della sentenza n. 6904/2003 con esclusivo riguardo al capo relativo alle spese.
Al riguardo si osserva che è mancata la prova del danno sofferto non avendo il né CP_1 allegato né dimostrato di aver versato la somma al cui pagamento a titolo di spese di lite era stato condannato con la sentenza n. 1376/2011 con cui la Corte di Appello aveva rigettato l'impugnativa”.
Deduce l'appellante incidentale che “L'appellante non solo ha deciso di superare i limiti del mandato conferito impugnando il capo della sentenza solo sulle spese di giudizio, ma altresì ha impedito definitivamente al Sig. sia di proporre l'appello nel merito - mezzo non più CP_1 esperibile- che il diritto - anche se di difficile proposizione alla luce dei motivi di appello formulati dall'appellante- di impugnazione innanzi al Corte di Cassazione, non ottemperando in alcun modo ai propri doveri e obblighi giuridici, tra cui anche il dovere di adeguata informazione, dissuasione e comprensione dei rischi”.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse nel punto che precede.
Il non ha poi provato che un'eventuale impugnazione della sentenza di appello in CP_1
Cassazione avrebbe avuto concrete possibilità di successo.
Neppure vi è prova del pagamento delle spese di lite del giudizio innanzi alla Corte d'Appello.
§ 10. — In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale debbono essere respinti.
§ 11. — La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
§ 12. — L' appellante principale ed incidentale sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma
1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e quello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza definitiva n. 15538/2019 emessa dal Controparte_1
Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. respinge l'appello incidentale;
3. spese di lite compensate;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di e di Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Roma il 10 settembre 2025
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 1215/2020
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SIMONCELLI ILARIA avv Staniscia in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. NETTIS LEONARDO presente
L'avv Nettis si dichiara antistatario
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1215 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Simoncelli Parte_1 C.F._1
(C.F.: – PEC: ) ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 20, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Nettis Controparte_1 C.F._3
(C.F.: - PEC: ) ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il suo studio in Roma, in Via Luigi Pulci, 3, giusta procura in atti;
- APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 25/02/2020 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 15538/2019, pubblicata in data 25/07/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 49000/2015, promosso da Parte_1
e nei confronti di . Parte_2 Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“1.Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'avv. esponeva di aver introdotto Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma, su mandato del convenuto un giudizio nei confronti Controparte_1 di e della al fine di conseguirne la condanna al risarcimento del Controparte_2 CP_3 danno subito dal proprio assistito in un sinistro stradale;
che tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 6904/2003 con cui era stata parzialmente accolta la domanda attorea e, su mandato del aveva proposto appello avverso la suindicata pronuncia;
che il con il patrocinio CP_1 CP_1 dell'avv. Staniscia aveva presentato ricorso ex legge n. 89/2001 innanzi alla Corte di Appello di
Perugia; che tale giudizio si era concluso con il decreto n. 381/2013 con cui era stata accolta la domanda attorea;
che nulla era stato corrisposto all'avv. Staniscia per l'attività svolta, mentre l'avv. aveva percepito un modesto acconto per coprire le spese. Concludevano chiedendo la Pt_1 condanna del convenuto al pagamento dei compensi professionali dovuti in ragione dell'attività difensiva svolta. Si costituiva il convenuto il quale, in primo luogo, evidenziava di non aver conferito alcun mandato all'avv. avendo incaricato l'avv. Staniscia di promuovere per suo conto il Pt_1 giudizio innanzi al Tribunale di Roma. A tale riguardo il convenuto osservava di aver firmato una procura alle liti in bianco che era stata successivamente abusivamente riempita con l'indicazione del nominativo dell'avv. in luogo di quello dell'avv. Staniscia;
che l'avv. Staniscia, definito il Pt_1 giudizio di primo grado, lo aveva contattato convincendolo a proporre appello avverso tale sentenza nella misura in cui non era stata integralmente accolta la domanda risarcitoria;
che la controparte, rendendosi inadempiente alle obbligazioni cui era tenuto, aveva invece impugnato la pronuncia di primo grado esclusivamente con riguardo al capo relativo alle spese in difformità rispetto a quanto concordato con il cliente, proponendo un'impugnativa pregiudizievole e totalmente infondata senza dare al cliente la dovuta informativa in ordine al cambiamento della strategia difensiva concordata e senza renderlo edotto dei rischi di insuccesso dell'impugnativa proposta;
che nessun mandato era stato conferito all'avv. Staniscia con riguardo al giudizio svoltosi innanzi alla Corte di appello di
Perugia. Precisava le conclusioni chiedendo, previa sospensione del giudizio in ragione del procedimento penale che sarebbe stato instaurato a seguito di denuncia da lui proposta, "dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza della domanda attorea relativa alla richiesta di oneri professionali da parte dell'Avv. per assistenza e consulenza procedimento Parte_2 innanzi alla Corte D'appello di Perugia ex L 89/90 (legge Pinto) di cui decreto n. 381/13 per mancata dimostrazione probatoria dei fatti dedotti in giudizio, indeterminatezza della domanda sia sotto profilo dell'an che del quantum debeatur;
- accertare e dichiarare che unico responsabile del rapporto di mandato professionale intercorso è l'Avv. e non l'Avv. Parte_2 Parte_1 con conseguente dichiarazione di nullità del mandato a lei conferito. b. In via principale: rigettare la domanda attorea perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
c.
In via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale ex art. 1460 cc. Per inadempimento nonché per responsabilità professionale delle parti attrici e per l'effetto, dichiarare la non debenza di alcunché a titolo di oneri professionali;
d. In via ancor più subordinata, nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito delle parti attrici, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce degli elementi di fatto e di diritto a sostegno delle eccezioni della presente difesa, e. In via riconvenzionale, accertato e dichiarato che il sig. ha subito un danno CP_1 patrimoniale a causa e per causa degli odierni attori come specificato nelle premesse, si chiede la condanna al pagamento a favore del convenuto della somma provvisoriamente quantificata in €
4.000,00 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, di cui € 1.700,00 a titolo di restituzione dell'indebita somma corrisposta all'Avv. a titolo competente Parte_2 professionali per mandato professionale conferito per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale nei confronti della sig.ra e della per meo assegno n.0643598338-06 Controparte_2 CP_3 nonché il risarcimento del danno subito dal sg. a titolo di inadempimento contrattuale e CP_1 responsabilità professionale quantificato provvisoriamente in € 2.300,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di £giustizia a carico dell'Avv. Staniscia ovvero dell'Avv. Parte_1 qualora venga confermata la legittimità del conferimento del mandato di quest'ultima"”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “ogni contraria istanza disattesa:
- liquidato come in motivazione il compenso spettante in favore dell'avv. per l'opera Pt_1 svolta nel giudizio R.G.N. 10224/1998 e detratto l'acconto di €. 1.700,00 versato, - condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di € 1.306,91 oltre IVA e cassa CP_1 Parte_1 avvocati come per legge da calcolarsi sulla somma di € 3.006,91 e interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
- rigetta la domanda proposta dall'avv. per il pagamento di un compenso Pt_1 professionale per l'opera svolta nel giudizio RGN 3364/2004 innanzi alla Corte d'Appello di Roma;
- rigetta le domande riconvenzionali di risarcimento del danno e di risoluzione del contratto proposte dall'attore; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- compensa nel rapporto tra la e il convenuto le spese di lite;
- rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione Pt_1 delle spese di giudizio nel rapporto tra il convenuto e l'avv. Staniscia.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma parziale dell'appellata sentenza, condannare parte appellata, - riformata la statuizione del Tribunale capitolino che ha illegittimamente accolto una improponibile eccezione di compensazione svolta dal convenuto - al pagamento degli onorari maturati in capo all'attrice per l'opera professionale svolta in favore del convenuto anche per la fase di gravame definita con la sentenza n. 1376/2011 della C.A. di Roma. Condannare, in goni caso, il sig. ad una somma superiore di quanto liquidata all'attrice in primo grado, nonché Controparte_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi all'appellante”.
§ 5. — L' appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
10/07/2020 ha eccepito, in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 cpc.
Nel merito ha spiegato appello incidentale ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta: - confermare per quanto non oggetto di appello incidentale la sentenza di primo grado pubblicata in data 25 luglio 2019 dal Tribunale di Roma n. 15538/2019; - dichiarare inammissibile ex art. 342 e 345 del c.p.c. o, in subordine, rigettare l'appello proposto da Parte_1
e le domande proposte con tale appello in quanto infondato in fatto e diritto;
- in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado resa in data 25 luglio 2019 dal Tribunale di Roma n. 15538/2019 nella parte in cui statuisce l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale ex art. 1460 c.c. per inadempimento nonché per responsabilità professionale dell'Avv. e per l'effetto, dichiarare la non Parte_1 debenza di alcunché a titolo di oneri professionali per i giudizi RG. 10224/98 presso il Tribunale Di
Roma e RG. 3364/04 presso la Corte D'appello di Roma e condannare l'appellante al pagamento della somma di € 1.700,00 a titolo di restituzione della somma corrisposta a titolo competenze professionali per mandato professionale conferito per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale nei confronti della sig.ra e della per mezzo assegno n. 0643598338-06; Controparte_2 CP_3
- in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado resa in data 25 luglio
2019 dal Tribunale di Roma n. 15538/2019 nella parte in cui statuisce il rigetto della domanda risarcitoria in via riconvenzionale proposta dal sig. accertare e dichiarare il diritto Controparte_1 al risarcimento del danno subito da parte del sig. per inadempimento contrattuale e Controparte_1 responsabilità professionale dell'appellante e, per l'effetto, condannare l'Avv. al Parte_1 pagamento della somma quantificata provvisoriamente in € 2.300,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno subito dal sig. per CP_1 inadempimento contrattuale e responsabilità professionale dell'appellante; - In ogni caso: rigettare la domanda dell'appellante avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — L'appello principale si articola in tre motivi.
§ 8.1. — Il primo motivo dell'appello principale è rubricato: “VIOLAZIONE ART. 83 - 84 cpc
- 2697 cc - VIZIO DI MOTIVAZIONE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “3.1. Ciò posto si osserva che con la domanda introduttiva di giudizio l'avv. ha altresì chiesto la condanna del convenuto al pagamento del Pt_1 compenso dovutole per l'attività difensiva svolta nell'ambito del giudizio instaurato innanzi alla
Corte d'Appello di Roma con l'impugnativa proposta avverso la sentenza n. 6904/2003 con cui era stato definito il giudizio R.G.N. 10224/1998.
A tale riguardo si osserva in primo luogo che la menzionata sentenza di primo grado è stata impugnata dall'avv. quale difensore dell'odierno convenuto, unicamente con riguardo al Pt_1 capo con cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite, con richiesta, in riforma della sentenza impugnata, di condanna delle convenute alla relativa refusione con distrazione in favore del procuratore antistatario.
A fronte ditale richiesta il convenuto ha evidenziato che, definito il giudizio di primo grado, era stato contattato dall'avv. Staniscia e su consiglio di quest'ultimo lo aveva incaricato di impugnare la sentenza di primo grado con riguardo alle statuizioni con cui il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda così da ottenere, in riforma della pronuncia di primo grado, l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria proposta. Il convenuto ha, quindi, tra l'altro, evidenziato che, nell'impugnare la sentenza di primo grado esclusivamente con riguardo al capo relativo alle spese di lite, l'avvocato aveva attuato una strategia difensiva diversa rispetto a quella con lui concordata, non autorizzata, senza essere stato informato di tale scelta difensiva che doveva essere considerata errata e per lui pregiudizievole.
In ragione di tali circostanze il convenuto ha sollevato eccezione di inadempimento e ha altresì domandato la risoluzione del contratto d'opera professionale.
Invero, l'eccezione di inadempimento sollevata da parte convenuta è fondata e merita di essere accolta.
A tale riguardo va premesso che deve essere tenuta distinta la procura alle liti, quale negozio unilaterale, con la quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, dal contratto di patrocinio con cui il legale viene incaricato, secondo lo schema del mandato, di svolgere l'opera professionale in favore della parte (cfr. Cass. n. 14276 dell'8.06.2017 e n. 13963 del
16.06.2006).
In particolare, se la legittimazione del difensore a rappresentare la parte in giudizio trae fondamento della procura alle liti rilasciatagli, è il contratto di patrocinio che disciplina il rapporto interno tra l'avvocato e il suo assistito così che il diritto del difensore al compenso per l'opera svolta trova fondamento nel contratto che lo lega al proprio cliente.
Ciò posto si osserva che nel caso di specie l'atto di appello proposto dall'avv. non Pt_1 reca alcuna procura alle liti né in calce né a margine tanto vero che il potete rappresentativo dell'avvocato nel procedimento di appello ha tratto fondamento dalla procura rilasciata a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado con cui il aveva incaricato la professionista CP_1 di rappresentarlo e difenderlo "in ogni stato e grado del presente giudizio".
Tanto premesso va rilevato che l'avv. in sede di interrogatorio formale, Pt_1 specificamente richiesta di riferire in ordine all'incarico professionale ricevuto con riguardo al giudizio di appello e, in particolare, a fronte della domanda se "pubblicata la sentenza di primo grado, il sig. veniva contattato dall'Avv. , il quale lo rendeva edotto CP_1 Parte_2 dell'accoglimento parziale della domanda di risarcimento proposta e consigliava di proporre appello al fine di vedere riconosciuto interamente il. risarcimento richiesto, consiglio che accettava", ha confermato la circostanza, precisando unicamente di aver agito unitamente all'avv. Staniscia (cfr. verbale dell'udienza del 17.01.2018 in cui la ha risposto alla domanda cli cui si discute "sì, Pt_1 ma ciò è stato fatto insieme da me da Staniscia").
Invero, alla luce di tale dichiarazione deve ritenersi accertato che, con riguardo al giudizio di appello, l'incarico professionale conferito aveva ad oggetto l'impugnativa nel merito della sentenza e che l'appello proposto, con riguardo esclusivo al capo relativo alle spese non era stato concordato con il cliente, ma costituiva il frutto di un'iniziativa unilateralmente assunta dal difensore che si era discostata dall'incarico ricevuto.
Deve dunque ritenersi che l'attività difensiva espletata nel giudizio di appello ecceda i limiti del mandato e giustifichi il rifiuto di pagamento del compenso professionale, trattandosi di prestazioni non richieste e dunque sotto tale aspetto estranee al mandato, in ciò valutato che non risulta neanche essere stato dedotto nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. entro il quale deve essere definito il thema decidendum che il convenuto, pienamente consapevole del contenuto dell'atto di appello, aveva ratificato l'operato del suo avvocato”.
Deduce l'appellante che “se è vero che l'impugnazione nel merito coinvolge, automaticamente, la statuizione sulle spese, è anche vero che l'eventuale incarico ad impugnare il merito della decisione di primo grado, contenga, in sé, il mandato (implicito) ad impugnare la statuizione anche sulle spese di lite con la conseguenza che, anche da un punto di vista di "volontà espressa o implicita" del conferente la procura ad litem, il conferimento di incarico ad impugnare la sentenza nel merito contenga quello di impugnare la statuizione sulle spese”.
Il motivo è infondato.
Invero il aveva manifestato al suo difensore l'interesse ad impugnare la sentenza di CP_1 primo grado per ottenere un maggiore risarcimento del danno.
Tale indicazione è stata disattesa, ingiustificatamente, dal difensore che, in tal modo, si è reso inadempiente al mandato ricevuto.
Deve osservarsi al riguardo che, se la procura rilasciata in primo grado conferiva anche il potere di rappresentanza in grado di appello tuttavia, trattandosi di impugnazione, il difensore avrebbe dovuto tener conto della volontà espressa dal suo cliente.
Ciò non è avvenuto e pertanto il difensore non ha diritto al compenso per tale fase.
§ 8.2. — Il secondo motivo dell'appello principale è rubricato: “VIOLAZIONE ART. 91 cpc.”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Definendo la presente sentenza tutte le domande inerenti il rapporto tra il convenuto e l'avv. deve provvedersi alla Pt_1 regolamentazione delle spese di lite relative a tale rapporto che vanno compensate attesa la reciproca soccombenza e il ridotto valore dell'accolto”.
Deduce l'appellante che: “Con riguardo alla domanda attorea, la stessa ha subito una riduzione nel quantum, con condanna del sig. al pagamento della somma di € 1.306,91, CP_1 mentre, tutte domande RICONVENZIONALI di parte convenuta, sia con riguardo al risarcimento del danno che di risoluzione del contratto sono state respinte (pag. 13 sentenza gravata). Orbene, la situazione di soccombenza del convenuto male si concilia con la statuizione di compensazione”.
Il motivo è infondato.
Invero “In tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito” (Cass. Sez. 5, 17/04/2019, n. 10685,
Rv. 653541 - 01).
Inoltre, seppure non costituisca il presupposto della soccombenza neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, tuttavia, il giudice può tenerne conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese. (Cass. Sez. 1,
23/06/2000, n. 8532, Rv. 537937 - 01).
Nel caso di specie appunto la sensibile riduzione della pretesa attorea ha consentito la compensazione delle spese di lite.
§ 8.3. — Il terzo motivo dell'appello principale è rubricato: “VIOLAZIONE DELL'ART. 1186 cc. - 2697 CC E 112 CPC SULL'IMPUTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA SOMMA DI E.
1.700,00”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “2.3. Tanto esposto si osserva che parte attrice nell'atto introduttivo di giudizio ha allegato di aver ricevuto dalla controparte un acconto di cui non ha indicato l'ammontare. Invero, ritiene il giudicante che tale acconto debba ritenersi corrispondere all'importo di € 1.700,00, indicato dal Convenuto nel costituirsi in giudizio, come versato a titolo di anticipazioni per il giudizio di cui i discute, in ciò valutato che, a fronte di tale specifica allegazione, la convenuta non ha sollevato contestazione alcuna omettendo di indicare un diverso importo dell'acconto ricevuto, senza che sia necessario in questa sede indagare la ragione per la quale l'assegno sia stato emesso in favore di altro legale dello stesso studio, una volta ritenuto incontestato che sia stato versato per il procedimento di cui si controverte.
Tale acconto va detratto dall'importo dovuto come sopra liquidato al netto delle somme dovute per IVA e cassa avvocati non risultando emessa alcuna fattura così che residua la somma di
€ 1.306,91 oltre IVA e cassa avvocati da calcolare sull'importo di € 3.006,91, al cui pagamento in favore dell'avv. il convenuto va condannato”. Pt_1
Deduce l'appellante che “Orbene, a prescindere dalla richiamata imputazione di pagamento fatta dal sig. il pagamento ad un soggetto diverso dal creditore non libera il debitore a CP_1 meno che questo ultimo fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma, altresì, che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens”.
Il motivo non coglie nel segno.
Infatti, l'attrice ha riconosciuto di aver ricevuto un acconto mentre il convenuto ha dedotto di aver versato la somma di € 1.700,00 con assegno intestato all'avvocato Staniscia.
Il versamento di quest'ultima somma non è stata oggetto di contestazione specifica e pertanto può essere riferita all'acconto che l'appellante dichiara di aver ricevuto.
Dunque, il Tribunale ha correttamente valorizzato la non contestazione di tale pagamento nel giudizio di primo grado che pertanto deve ritenersi riconosciuto.
L'assegno è stato poi consegnato all'avvocato Staniscia coniuge dell'avvocato e Pt_1 pertanto deve ritenersi che sia entrato nella disponibilità di quest'ultima.
§ 9. — L'appello incidentale proposto da è, a sua volta, articolato in tre motivi. Controparte_1
Esso è tempestivo essendo stato proposto nella comparsa di risposta depositata in data 10.07.2020, venti giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione (30.07.2020).
§ 9.1. — Il primo motivo dell'appello incidentale è rubricato “ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA RIGETTATO LA DOMANDE DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PROPOSTE DAL CONVENUTO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “3.2. Non può invece essere accolta la domanda di risoluzione del contratto che va considerata inammissibile, avendo il contratto di patrocinio esaurito i suoi effetti a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in ragione dell'omessa impugnativa della pronuncia resa dalla Corte di Appello di Roma, con conseguente carenza di interesse ad agire del convenuto.
Peraltro, tale domanda non appare meritevole di essere accolta, dovendo essere considerati gli esiti del giudizio di primo grado favorevoli al convenuto la cui domanda risarcitoria, sia pure parzialmente, ha trovato accoglimento”.
Deduce l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto che “le contestazioni mosse dal sig. non muovono solo in ragione dell'omessa impugnativa della pronuncia resa dalla Corte CP_1 di appello di Roma” ma anche dalla violazione degli obblighi professionali da parte del difensore.
Questi infatti non avrebbe dovuto proporre un appello privo di possibilità di essere accolto e, comunque, avrebbe dovuto informare il proprio assistito sia sulle scarse possibilità di successo che sul cambiamento di strategia processuale nonché sull'esito sfavorevole del giudizio ai fini di un'eventuale impugnazione”.
Il motivo è infondato.
Deve rilevarsi che il Tribunale ha evidenziato che il mandato professionale si era ormai esaurito e che il giudizio di primo grado aveva avuto un esito comunque positivo per l'attore.
Per quanto concerne il giudizio d'appello il aveva dato incarico di impugnare la CP_1 sentenza anche per la parte relativa al mancato riconoscimento totale del diritto al risarcimento danni.
Non vi è prova che tale domanda sarebbe stata accolta.
La compensazione delle spese nel giudizio di primo grado era comunque opinabile talché non possono ravvisarsi profili di negligenza professionale nell'impugnazione sul punto.
§ 9.2. — Il secondo motivo dell'appello incidentale è così rubricato “SUI MOTIVI
DELL'APPELLO INCIDENTALE. - A. IN VIA INCIDENTALE ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA RIGETTATO LA DOMANDE DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PROPOSTE DAL CONVENUTO. - B. IN VIA
INCIDENTALE ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI
HA RIGETTATO LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO DANNO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “4. Tanto esposto si osserva che il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto, in via riconvenzionale, anche la condanna della controparte al risarcimento del danno arrecatogli per la condotta omissiva inadempiente tenuta consistita nella mancata proposizione dell'impugnativa avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma al fine di censurare nel merito la pronuncia di primo grado e, quindi, del danno cagionatogli per aver proposto appello unicamente con riguardo alle statuizioni relative alla compensazione delle spese di lite. Sul punto il convenuto ha evidenziato che tale impugnativa, palesemente infondata, era stata per lui pregiudizievole.
Invero, al riguardo si osserva che grava sulla parte che lamenta di aver subito un pregiudizio in ragione dell'inadempimento della controparte, dare prova del danno subito e del nesso eziologico esistente tra tale danno e l'inadempimento dedotto (cfr Cass, n, 20812 del 20.08.2018 nonché Cass.
n. 11901 del 7.08.2002 in cui è evidenziato che "in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore,
l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un' attività professionale" nonché in termini Cass. n. 2638 del 5.02.2013 in cui è precisato che "la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa propositore di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva o omissiva, ed il risultato derivatone").
Invero, nel caso di specie il convenuto non hi ottemperato al proprio onere processuale non avendo neanche allegato le ragioni per le quali la sentenza n. 6904/2003 meritava di essere censurata e, dunque, i rilievi che avrebbero dovuto essere sollevati, proponendo appello avverso la decisione con cui era stata solo in parte accolta la domanda risarcitoria proposta.
In ragione di tale omessa allegazione deve essere respinta la domanda risarcitoria proposta.
Si osserva infine che il convenuto non ha dato prova del danno sofferto in ragione dell'impugnativa proposta dall'avv. che, in violazione dei limiti del mandato conferitole, Pt_1 aveva proposto appello avverso le statuizioni della sentenza n. 6904/2003 con esclusivo riguardo al capo relativo alle spese.
Al riguardo si osserva che è mancata la prova del danno sofferto non avendo il né CP_1 allegato né dimostrato di aver versato la somma al cui pagamento a titolo di spese di lite era stato condannato con la sentenza n. 1376/2011 con cui la Corte di Appello aveva rigettato l'impugnativa”.
Deduce l'appellante incidentale che “L'appellante non solo ha deciso di superare i limiti del mandato conferito impugnando il capo della sentenza solo sulle spese di giudizio, ma altresì ha impedito definitivamente al Sig. sia di proporre l'appello nel merito - mezzo non più CP_1 esperibile- che il diritto - anche se di difficile proposizione alla luce dei motivi di appello formulati dall'appellante- di impugnazione innanzi al Corte di Cassazione, non ottemperando in alcun modo ai propri doveri e obblighi giuridici, tra cui anche il dovere di adeguata informazione, dissuasione e comprensione dei rischi”.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse nel punto che precede.
Il non ha poi provato che un'eventuale impugnazione della sentenza di appello in CP_1
Cassazione avrebbe avuto concrete possibilità di successo.
Neppure vi è prova del pagamento delle spese di lite del giudizio innanzi alla Corte d'Appello.
§ 10. — In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale debbono essere respinti.
§ 11. — La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
§ 12. — L' appellante principale ed incidentale sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma
1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e quello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza definitiva n. 15538/2019 emessa dal Controparte_1
Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. respinge l'appello incidentale;
3. spese di lite compensate;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di e di Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Roma il 10 settembre 2025
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli