TRIB
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/05/2024, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 8780/2023 R.G. instaurato da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Parte_5
rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Fezzi, Maurizio Borali e Daniele
Santagostino, domicilio eletto in Milano, via Serbelloni n. 4,
RICORRENTI
contro
, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo De Fazio, Franco Toffoletto, Raffaele De
Luca Tamaio e Valeria Moriggi, domicilio eletto in Milano, via Rovello n. 12,
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive, apprendistato, scatti di anzianità.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1 [...]
, e hanno convenuto in Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 giudizio, avanti al Tribunale di Milano, sezione Lavoro, perché Controparte_1
venissero accolte le seguenti domande:
“NEL MERITO
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento aziendale, consistito nel mancato
riconoscimento del periodo di apprendistato al fine della maturazione degli scatti di anzianità
dei ricorrenti;
2. conseguentemente, condannare la società a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi a
titolo di differenze retributive maturate sino al 30.6.2023:
€ 3.234,64 Pt_2
€ 3.234,64 Pt_1
€ 2.294,60 Pt_3
€ 3.550,08 Pt_5
€ 3.136,88 Pt_4
3. condannare la società convenuta alla rifusione dei compensi professionali e delle spese,
compreso il contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si è costituita ritualmente contestando in fatto e in diritto le pretese CP_1
avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Fallita la conciliazione, la causa, vertente su questione di diritto, è stata discussa con modalità da remoto senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto, i ricorrenti hanno lavorato e lavorano tuttora alle dipendenze della società
convenuta, da ultimo presso il punto vendita di via Rubattino, a Milano, con inquadramento al liv. 4° del CCNL Terziario, Distribuzione e Eervizi.
I ricorrenti sono stati tutti assunti con contratto di apprendistato della durata di 36
mesi (Fedele, o 48 mesi ( , Veronesi;
docc. 1 – 5), alle seguenti Pt_1 Pt_3 Pt_4
date:
- 11/9/2003 Pt_1
- 3/5/2006 Pt_4
2 - 20/6/2005 Pt_3
- 16/1/2006 Pt_5
- 23/1/2003; Pt_2
Il CCNL Terziario, applicato al rapporto di lavoro, prevede e ha sempre previsto dieci scatti di anzianità triennali.
Da una verifica sulle buste paga (docc. 6 - 10), effettuata tramite l'O.S. , CP_2
i ricorrenti hanno riscontrato che il primo scatto di anzianità è stato loro riconosciuto a partire da tre anni dopo la trasformazione dei rispettivi contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato e, segnatamente:
- dal 1/9/2009 Pt_1
- dal 1/9/2012 Pt_4
- dal 1/1/2012 Pt_3
- dal 1/9/2012 Pt_5
- dal 1/1/2009. Pt_2
I ricorrenti espongono che se, invece, la società avesse considerato utili ai fini della maturazione degli scatti anche gli anni relativi al contratto di apprendistato, il primo scatto sarebbe stato loro riconosciuto nelle seguenti date:
- dal 1/10/2006 Pt_1
- dal 1/6/2009 Pt_4
- dal 1/7/2008 Pt_3
- dal 1/2/2009 Pt_5
- dal 1/2/2006. Pt_2
L'illegittima condotta datoriale ha comportato anche il ritardato riconoscimento di tutti gli scatti successivi, con conseguente maturazione di differenze retributive
(docc. 11 – 15).
La questione del mancato riconoscimento degli scatti di anzianità nei periodi di apprendistato è stata ripetutamente sollevata dalle O.S. in occasione di vari incontri a
3 livello sindacale ove è stata richiesta la corretta quantificazione degli importi dovuti a titolo di scatti, anche per i ricorrenti.
In data 13 luglio 2022, la società ha dichiarato di avere deciso di rivedere la propria decisione in virtù della quale “negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL,
non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di
anzianità” (doc. 16).
Di conseguenza, la società si è impegnata a riconoscere a ciascun lavoratore coinvolto a) “a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed
un superminimo assorbibile di € 20,00 (venti//00) lordi mensili”; b) un importo una tantum
di 700 euro lordi, per i rapporti di lavoro a tempo pieno e riparametrati per il part time, “come
differenze retributive”.
I ricorrenti si sono visti quindi attribuire lo scatto di anzianità mancante ed hanno ricevuto il superminimo assorbibile e l'una tantum, che ha però coperto solo parzialmente le differenze retributive maturate.
Nel comunicato aziendale non è in alcun modo specificato che l'accettazione di tali importi avrebbe comportato la rinuncia ad eventuali diritti pregressi e l'erogazione non è stata condizionata alla sottoscrizione di alcun accordo individuale che prevedesse una rinuncia alle differenze retributive maturate;
da qui, l'instaurazione del presente giudizio.
La società convenuta ha contestato l'ammissibilità delle pretese avversarie sul presupposto che quanto corrisposto a titolo di superminimo e di una tantum assorbisse ogni ulteriore pretesa.
Ha inoltre ha eccepito l'infondatezza di ogni rivendicazione, la parziale prescrizione e, comunque, l'erroneità dei conteggi che non avrebbero tenuto conto di quanto effettivamente percepito.
Così delineata la fattispecie, il ricorso è fondato e va accolto.
4 Reputa infatti chi scrive di condividere e voler dare continuità alla recente sentenza n. 1384/2024 resa da questo Tribunale in causa del tutto analoga, instaurata sempre nei confronti di da colleghi degli odierni ricorrenti;
pronuncia qui CP_1
richiamata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cp.c.
Nella cennata sentenza viene in primo luogo affrontato il profilo dell'efficacia del comunicato del 13 luglio 2022 mediante il quale ha comunicato ai CP_1
dipendenti di non aver, fino a quel momento, considerato il periodo formativo dell'apprendistato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, in forza di sua interpretazione del CCNL ma di avere ripensato a tale decisione, essendo ora disponibile a riconoscere lo scatto mancante, a pagare una somma una tantum per differenze retributive e a riconoscere un super minimo assorbibile.
Secondo la prospettazione attorea, il comunicato equivale a riconoscimento, da parte della società, di un errore interpretativo, non avendo l'accettazione, da parte dei lavoratori, loro, delle somme ricevute in pagamento, alcun effetto preclusivo rispetto alla rivendicazione di altre differenze.
invece, richiamando l'art. 1333 c.c., ritiene essersi perfezionato un CP_1
contratto che impedisce la pretesa di ulteriori somme.
È pacifico in causa che il comunicato sia stato emesso dopo una serie di confronti tra e le organizzazioni sindacali che, a più riprese, hanno rivendicato il CP_1
computo, nell'anzianità di servizio, del periodo di apprendistato.
Ciò premesso, la tesi di parte resistente che vuole attribuire al comunicato valore di proposta contrattuale, non persuade.
Va condiviso l'assunto del citato precedente laddove afferma che il comunicato pare
“a ben vedere più frutto di un riesame, di una rimeditazione rispetto ad un precedente
orientamento, che una proposta suscettibile di un'accettazione o di un rifiuto. Poco importa
che il ripensamento sia avvenuto dopo le richieste sindacali e che, quindi, non sia stato
spontaneo, ma sollecitato…Non vi è dubbio che, dal tenore letterale del testo, si evinca che
5 ha inteso cambiare orientamento e attribuire al periodo di apprendistato valore CP_1
ai fini degli scatti di anzianità oltre che riconoscere delle somme.
È pacifico che i lavoratori abbiano accettato di buon grado il ripensamento datoriale e non
abbiano rifiutato o offerto di restituire le somme che si sono visti accreditare in busta paga”.
Non pare peraltro obiettivamente sostenibile che tale condotta possa essere intesa alla stregua di accettazione con rinuncia ad ulteriori pretese afferenti al medesimo titolo.
Invero “Il comportamento serbato dai lavoratori avrebbe potuto aver tale efficacia laddove
fosse stato dedotto che le trattative ed i confronti sindacali avessero previsto che, in caso di
revirement della società, i lavoratori avrebbero rinunciato a pretendere altro…Di tali
condizioni, tuttavia, non vi è alcuna evidenza, né le parti ne fanno cenno alcuno. Specie la
società che sostiene il carattere contrattuale del comunicato e la sua portata transattiva.
Non ritenendo che tale documento possa essere inteso quale proposta contrattuale, ma solo
quale impegno della società a seguito di un ripensamento e che l'inerzia dei lavoratori, che non
hanno restituito le somme ricevute, non possa avere valore preclusivo, in termini astratti, le
attuali rivendicazioni dei lavoratori possono dirsi ammissibili e proponibili”.
Venendo ora alla possibilità o meno di computare il periodo dell'apprendistato ai fini del riconoscimento degli scatti di anzianità, si rammenta che nel caso concreto la società datrice ha riconosciuto, in favore dei ricorrenti, il primo scatto di anzianità
escludendo il periodo dell'apprendistato e, pertanto, con tre anni di ritardo.
La disciplina del computo dell'anzianità di servizio nei rapporti di apprendistato oggetto di causa è stata, originariamente, disciplinata dall'art. 19 L. n. 25/1955;
disposizione non espressamente abrogata dal d. lgs. n. 276 del 2003 e soppressa,
come riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass. 20103/17, Cass. 6428/18), solo a decorrere dal 25.10.2011, a seguito dell'abrogazione dell'intera legge n. 25 del 1955 ad opera dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 167 del 2011 (“Ferma restando la disciplina di
regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente
6 decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”).
La riforma dell'apprendistato contenuta nel d. lgs. 276/2003 non si è sostituita integralmente alla precedente disciplina, con un apparato normativo autonomo,
completo ed estraneo alla previgente normativa.
Conferma testuale di ciò si rinviene sia nell'art. 85 del D. Lgs. n. 276/2003, che ha abrogato espressamente solo alcune disposizioni della legge n. 25 del 1955
riguardanti profili specifici che in questa sede non rilevano - artt. 2, comma 2, 3 e 11,
lettera l) - sia dall'art. 47 del medesimo decreto legislativo (“In attesa della
regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad
applicarsi la vigente normativa in materia”), quale previsione transitoria, volta ad evitare vuoti normativi in relazione ai profili della nuova tipologia contrattuale, demandati alla successiva regolamentazione regionale e collettiva, che ha comunque fatto salva la previgente disciplina ed è venuta meno solo a seguito del D. Lgs. n. 167/2011 (che ha abrogato l'intera legge n. 25 del 1955, nelle parti ancora vigenti, unitamente agli artt. 47-53 d. lgs. 276/2003).
Fino al 25.10.2011, la disciplina dell'anzianità contenuta nell'art. 19 L. n. 25/1955 ha mantenuto pieno vigore e non può ritenersi investita da alcun processo di delegificazione, sulla scorta delle disposizioni introdotte dall'art. 49, commi 5 e 5 bis,
D. Lgs. n. 276/2003.
I due commi in questione recitano:
“5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
7 a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno
centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della
articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla
capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina
dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”.
Come si evince dal tenore letterale delle norme, la delega “transitoria” alle fonti collettive contenuta nel comma 5 bis –peraltro introdotto solo con il d. l. 35/2005
conv. in L. n. 80/2005, in epoca successiva alla stipula dei contratti oggetto del presente giudizio - era espressamente limitata, quanto all'oggetto, alla
“regolamentazione dei profili formativi” del nuovo tipo di apprendistato professionalizzante, affidata dal precedente comma 5 dell'art. 49 D. Lgs. n. 276/2003 a
Regioni e Province Autonome.
L'intervento dei contratti collettivi, a norma del comma 5 bis, era riservato ai nuovi contratti di apprendistato professionalizzante e, in ogni caso, non poteva incidere su aspetti diversi ed estranei ai suddetti “profili formativi”, tra i quali, per quanto rileva in questa sede, gli effetti economici dell'anzianità di servizio maturata in pendenza dei rapporti di apprendistato.
8 Ne deriva che, nella specie, la disciplina di tali effetti in relazione ai contratti dei ricorrenti stipulati tra il 2003 e il 2006, va individuata nell'art. 19 L. n. 25/1955, quale disciplina temporalmente applicabile.
Quanto poi alla portata dell'art. 19 medesimo, vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20074 del 2010 in merito alla natura imperativa della norma, laddove questa, analogamente alla disposizione in tema di contratti di formazione-lavoro oggetto dello scrutinio diretto della S.C. (art. 3 d.l. 726/1984, conv.
in l. 863/1984), include espressamente nell'anzianità di servizio il periodo di lavoro prestato nel corso del rapporto di apprendistato (“Qualora al termine del periodo
d'apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto
in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove d'idoneità ed il periodo di
apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”.
Come ritenuto dalle SS. UU. nella citata pronuncia (cui si sono conformate diverse decisioni della giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe alla presente: cfr. tra altre C. A. Milano citata in ricorso;
C. App. Milano 804/2019, C. App. Milano
896/2019, C. App. Venezia 574/2018), l'equiparazione al servizio ordinario ai fini dell'anzianità, formulata in termini generali, è diretta a “riequilibrare” la condizione di minore stabilità intrinseca del rapporto di apprendistato, allo scopo di assicurare adeguata tutela alla formazione acquisita durante tale periodo anche a vantaggio del datore di lavoro, e ad evitare forme di discriminazione vietata ai danni dei lavoratori in ragione della pregressa formazione (cfr. Cass. 18045/2015, Cass. 13496/2014).
Nel periodo di vigenza, fino al 25.10.2011, l'art. 19 non era pertanto derogabile dalla contrattazione collettiva.
Posto dunque che, nello specifico, la maturazione degli scatti avrebbe dovuto avvenire, per tutti i ricorrenti, prima del 2011, ai medesimi va applicata la disposizione di cui all'art. 19 citato.
9 Quanto poi alla distinzione prospettata dalla società tra anzianità di servizio e scatti di anzianità, seppur possa ritenersi pacifico il trattarsi di due istituti autonomi, non da meno gli scatti rappresentano un effetto dell'anzianità che non può essere intesa alla stregua del mero scorrere del tempo, dovendo invece valere ai fini degli scatti medesimi.
La valorizzazione del periodo di apprendistato, ai fini degli scatti di anzianità, deriva direttamente dalla legge che, in quanto imperativa, non accetta deroga alcuna della contrattazione collettiva.
Venendo ora al quantum, all'udienza di discussione del 04/04/2024, la difesa dei ricorrenti ha ridotto le somme indicate in ricorso in ragione di quanto sin qui ricevuto dai ricorrenti (euro 200,00 in meno quanto ai ricorrenti Pt_1 Pt_2
e euro 126,30 in meno quanto al ricorrente ). Pt_5 Pt_4 Pt_3
La società ha contestato ogni debenza sull'assunto che, nel corso del rapporto, i ricorrenti avrebbero ricevuto maggiorazioni domenicali superiori alle percentuali contrattuali e premi, sicchè dovrebbe trovare applicazione la clausola contrattuale contenuta in ogni singolo contratto che così recita:
«l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di
differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva,
nazionale ed aziendale”. Come già evidenziato nel citato precedente “La clausola è
contenuta in ogni contratto individuale, quindi esiste sin dall'inizio del rapporto”.
Si osserva che il presente giudizio è stato proposto non in quanto non siano mai stati riconosciuti gli scatti di anzianità, ma perché non ne sono stati riconosciuti tanti quanti i ricorrenti pretendono.
Se la società avesse ritenuto che la clausola in esame impedisse la maturazione degli scatti e le conseguenti differenze retributive, non li avrebbe concessi, seppur, come dicono i ricorrenti, in ritardo e non avrebbe emesso il comunicato del 13 luglio.
10 Sulla base del comportamento serbato dalla società, si ritiene che la volontà del datore di lavoro non sia stata nel senso di ritenere il riconoscimento degli scatti e delle differenze retributive precluse della clausola invocata.
Le riduzioni indicate dalla difesa di parte ricorrente tengono conto delle somme frattanto percepite il che consente di superare l'ulteriore rilievo avversario.
Quanto all'eccepita prescrizione, non si condivide la tesi datoriale circa la la decorrenza della stessa.
Si rammenta che dal 18 luglio 2012 è entrata in vigore la l. n. 92/92 che ha modificato la tutela reale di cui all'art. 18 st. lav., prescrivendo, al comma 5, ipotesi di tutela di tipo solo indennitario senza possibilità di reintegrazione.
E' orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso quello che ritiene che la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto vada verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di metus del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto ove questo fosse stato riconosciuto dalle parti sin dal suo inizio come avente modalità che il giudice, con un giudizio ex post, riconosce applicando la disciplina legale (cfr.
Cass. 23227/2004).
La giurisprudenza della locale Corte d'Appello (sentenze n. 285/2019, n. 646/2019, n.
650/2019) nega la prescrizione delle differenze di retribuzione per i crediti maturati nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della Legge Fornero nel luglio 2012.
Richiamato il principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.63/1966 (pronunciata sul regime precedente all'art.18 L.300/1970), anche nel vigore del successivo regime di tutela reale ex art.18 cit., la giurisprudenza di legittimità
continuava a ritenere decisivo il concreto atteggiarsi del rapporto, dal punto di vista della percezione soggettiva del lavoratore.
11 In tale prospettiva, è decisivo considerare che le modifiche introdotte dalla L. 92/2012
all'art. 18 L. 300/1970 hanno differenziato e depotenziato il regime della tutela reale,
introducendo ipotesi (comma 5) in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è ormai solo di natura indennitaria.
Emerge, di conseguenza l'incertezza oggettiva circa la protezione assicurata dalla legge in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo;
incertezza che, a sua volta, determina nel lavoratore una situazione psicologica che potrebbe spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato.
Il lavoratore torna dunque a trovarsi in una situazione di “metus”, come antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 18 nel 1970, motivo per il quale, dopo il luglio 2012, riprende vigore il principio di diritto fissato, in origine, dalla Corte
Costituzionale nel 1966 nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 2948 c.c. che consentiva il decorso del termine di prescrizione durante il rapporto di lavoro,
argomentando che pur non essendovi ostacoli giuridici a detto decorso “vi sono
tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto
a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a
rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento..”.
Anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di “metus” del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass.4520/2000, e conformi fra le molte Cass. 23277/2004, Cass.1717/2009, Cass.12553/2014, Cass.22172/2017).
12 Più recentemente, con la nota sentenza n. 26246/2022, la Corte di Cassazione ha così
sancito: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della
legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è
assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto
di lavoro” (Cass. n. 26246/2022).
Tutto ciò considerato, tenuto conto che i rapporti sono ancora in corso, l'eccezione risulta infondata.
Possono quindi essere riconosciute ai ricorrenti le seguenti somme:
euro 3.134,64 Parte_1
euro 3.134,64 Parte_2
euro 2.168,30 Parte_3
euro 3.350,08 Parte_5
euro 2.936,88; Parte_4
il tutto oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta il diritto dei ricorrenti all'integrale riconoscimento del periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità;
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle seguenti somme:
euro 3.134,64 Parte_1
euro 3.134,64 Parte_2
euro 2.168,30 Parte_3
euro 3.350,08 Parte_5
13 euro 2.936,88 Parte_4
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti,
liquidate in complessivi euro 5.618,50 di cui euro 118,50 per contributo unificato ed euro 5.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza
Milano, 04/04/2024
Il giudice
Francesca Saioni
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 8780/2023 R.G. instaurato da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Parte_5
rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Fezzi, Maurizio Borali e Daniele
Santagostino, domicilio eletto in Milano, via Serbelloni n. 4,
RICORRENTI
contro
, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo De Fazio, Franco Toffoletto, Raffaele De
Luca Tamaio e Valeria Moriggi, domicilio eletto in Milano, via Rovello n. 12,
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive, apprendistato, scatti di anzianità.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1 [...]
, e hanno convenuto in Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 giudizio, avanti al Tribunale di Milano, sezione Lavoro, perché Controparte_1
venissero accolte le seguenti domande:
“NEL MERITO
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento aziendale, consistito nel mancato
riconoscimento del periodo di apprendistato al fine della maturazione degli scatti di anzianità
dei ricorrenti;
2. conseguentemente, condannare la società a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi a
titolo di differenze retributive maturate sino al 30.6.2023:
€ 3.234,64 Pt_2
€ 3.234,64 Pt_1
€ 2.294,60 Pt_3
€ 3.550,08 Pt_5
€ 3.136,88 Pt_4
3. condannare la società convenuta alla rifusione dei compensi professionali e delle spese,
compreso il contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si è costituita ritualmente contestando in fatto e in diritto le pretese CP_1
avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Fallita la conciliazione, la causa, vertente su questione di diritto, è stata discussa con modalità da remoto senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto, i ricorrenti hanno lavorato e lavorano tuttora alle dipendenze della società
convenuta, da ultimo presso il punto vendita di via Rubattino, a Milano, con inquadramento al liv. 4° del CCNL Terziario, Distribuzione e Eervizi.
I ricorrenti sono stati tutti assunti con contratto di apprendistato della durata di 36
mesi (Fedele, o 48 mesi ( , Veronesi;
docc. 1 – 5), alle seguenti Pt_1 Pt_3 Pt_4
date:
- 11/9/2003 Pt_1
- 3/5/2006 Pt_4
2 - 20/6/2005 Pt_3
- 16/1/2006 Pt_5
- 23/1/2003; Pt_2
Il CCNL Terziario, applicato al rapporto di lavoro, prevede e ha sempre previsto dieci scatti di anzianità triennali.
Da una verifica sulle buste paga (docc. 6 - 10), effettuata tramite l'O.S. , CP_2
i ricorrenti hanno riscontrato che il primo scatto di anzianità è stato loro riconosciuto a partire da tre anni dopo la trasformazione dei rispettivi contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato e, segnatamente:
- dal 1/9/2009 Pt_1
- dal 1/9/2012 Pt_4
- dal 1/1/2012 Pt_3
- dal 1/9/2012 Pt_5
- dal 1/1/2009. Pt_2
I ricorrenti espongono che se, invece, la società avesse considerato utili ai fini della maturazione degli scatti anche gli anni relativi al contratto di apprendistato, il primo scatto sarebbe stato loro riconosciuto nelle seguenti date:
- dal 1/10/2006 Pt_1
- dal 1/6/2009 Pt_4
- dal 1/7/2008 Pt_3
- dal 1/2/2009 Pt_5
- dal 1/2/2006. Pt_2
L'illegittima condotta datoriale ha comportato anche il ritardato riconoscimento di tutti gli scatti successivi, con conseguente maturazione di differenze retributive
(docc. 11 – 15).
La questione del mancato riconoscimento degli scatti di anzianità nei periodi di apprendistato è stata ripetutamente sollevata dalle O.S. in occasione di vari incontri a
3 livello sindacale ove è stata richiesta la corretta quantificazione degli importi dovuti a titolo di scatti, anche per i ricorrenti.
In data 13 luglio 2022, la società ha dichiarato di avere deciso di rivedere la propria decisione in virtù della quale “negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL,
non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di
anzianità” (doc. 16).
Di conseguenza, la società si è impegnata a riconoscere a ciascun lavoratore coinvolto a) “a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed
un superminimo assorbibile di € 20,00 (venti//00) lordi mensili”; b) un importo una tantum
di 700 euro lordi, per i rapporti di lavoro a tempo pieno e riparametrati per il part time, “come
differenze retributive”.
I ricorrenti si sono visti quindi attribuire lo scatto di anzianità mancante ed hanno ricevuto il superminimo assorbibile e l'una tantum, che ha però coperto solo parzialmente le differenze retributive maturate.
Nel comunicato aziendale non è in alcun modo specificato che l'accettazione di tali importi avrebbe comportato la rinuncia ad eventuali diritti pregressi e l'erogazione non è stata condizionata alla sottoscrizione di alcun accordo individuale che prevedesse una rinuncia alle differenze retributive maturate;
da qui, l'instaurazione del presente giudizio.
La società convenuta ha contestato l'ammissibilità delle pretese avversarie sul presupposto che quanto corrisposto a titolo di superminimo e di una tantum assorbisse ogni ulteriore pretesa.
Ha inoltre ha eccepito l'infondatezza di ogni rivendicazione, la parziale prescrizione e, comunque, l'erroneità dei conteggi che non avrebbero tenuto conto di quanto effettivamente percepito.
Così delineata la fattispecie, il ricorso è fondato e va accolto.
4 Reputa infatti chi scrive di condividere e voler dare continuità alla recente sentenza n. 1384/2024 resa da questo Tribunale in causa del tutto analoga, instaurata sempre nei confronti di da colleghi degli odierni ricorrenti;
pronuncia qui CP_1
richiamata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cp.c.
Nella cennata sentenza viene in primo luogo affrontato il profilo dell'efficacia del comunicato del 13 luglio 2022 mediante il quale ha comunicato ai CP_1
dipendenti di non aver, fino a quel momento, considerato il periodo formativo dell'apprendistato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, in forza di sua interpretazione del CCNL ma di avere ripensato a tale decisione, essendo ora disponibile a riconoscere lo scatto mancante, a pagare una somma una tantum per differenze retributive e a riconoscere un super minimo assorbibile.
Secondo la prospettazione attorea, il comunicato equivale a riconoscimento, da parte della società, di un errore interpretativo, non avendo l'accettazione, da parte dei lavoratori, loro, delle somme ricevute in pagamento, alcun effetto preclusivo rispetto alla rivendicazione di altre differenze.
invece, richiamando l'art. 1333 c.c., ritiene essersi perfezionato un CP_1
contratto che impedisce la pretesa di ulteriori somme.
È pacifico in causa che il comunicato sia stato emesso dopo una serie di confronti tra e le organizzazioni sindacali che, a più riprese, hanno rivendicato il CP_1
computo, nell'anzianità di servizio, del periodo di apprendistato.
Ciò premesso, la tesi di parte resistente che vuole attribuire al comunicato valore di proposta contrattuale, non persuade.
Va condiviso l'assunto del citato precedente laddove afferma che il comunicato pare
“a ben vedere più frutto di un riesame, di una rimeditazione rispetto ad un precedente
orientamento, che una proposta suscettibile di un'accettazione o di un rifiuto. Poco importa
che il ripensamento sia avvenuto dopo le richieste sindacali e che, quindi, non sia stato
spontaneo, ma sollecitato…Non vi è dubbio che, dal tenore letterale del testo, si evinca che
5 ha inteso cambiare orientamento e attribuire al periodo di apprendistato valore CP_1
ai fini degli scatti di anzianità oltre che riconoscere delle somme.
È pacifico che i lavoratori abbiano accettato di buon grado il ripensamento datoriale e non
abbiano rifiutato o offerto di restituire le somme che si sono visti accreditare in busta paga”.
Non pare peraltro obiettivamente sostenibile che tale condotta possa essere intesa alla stregua di accettazione con rinuncia ad ulteriori pretese afferenti al medesimo titolo.
Invero “Il comportamento serbato dai lavoratori avrebbe potuto aver tale efficacia laddove
fosse stato dedotto che le trattative ed i confronti sindacali avessero previsto che, in caso di
revirement della società, i lavoratori avrebbero rinunciato a pretendere altro…Di tali
condizioni, tuttavia, non vi è alcuna evidenza, né le parti ne fanno cenno alcuno. Specie la
società che sostiene il carattere contrattuale del comunicato e la sua portata transattiva.
Non ritenendo che tale documento possa essere inteso quale proposta contrattuale, ma solo
quale impegno della società a seguito di un ripensamento e che l'inerzia dei lavoratori, che non
hanno restituito le somme ricevute, non possa avere valore preclusivo, in termini astratti, le
attuali rivendicazioni dei lavoratori possono dirsi ammissibili e proponibili”.
Venendo ora alla possibilità o meno di computare il periodo dell'apprendistato ai fini del riconoscimento degli scatti di anzianità, si rammenta che nel caso concreto la società datrice ha riconosciuto, in favore dei ricorrenti, il primo scatto di anzianità
escludendo il periodo dell'apprendistato e, pertanto, con tre anni di ritardo.
La disciplina del computo dell'anzianità di servizio nei rapporti di apprendistato oggetto di causa è stata, originariamente, disciplinata dall'art. 19 L. n. 25/1955;
disposizione non espressamente abrogata dal d. lgs. n. 276 del 2003 e soppressa,
come riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass. 20103/17, Cass. 6428/18), solo a decorrere dal 25.10.2011, a seguito dell'abrogazione dell'intera legge n. 25 del 1955 ad opera dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 167 del 2011 (“Ferma restando la disciplina di
regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente
6 decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”).
La riforma dell'apprendistato contenuta nel d. lgs. 276/2003 non si è sostituita integralmente alla precedente disciplina, con un apparato normativo autonomo,
completo ed estraneo alla previgente normativa.
Conferma testuale di ciò si rinviene sia nell'art. 85 del D. Lgs. n. 276/2003, che ha abrogato espressamente solo alcune disposizioni della legge n. 25 del 1955
riguardanti profili specifici che in questa sede non rilevano - artt. 2, comma 2, 3 e 11,
lettera l) - sia dall'art. 47 del medesimo decreto legislativo (“In attesa della
regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad
applicarsi la vigente normativa in materia”), quale previsione transitoria, volta ad evitare vuoti normativi in relazione ai profili della nuova tipologia contrattuale, demandati alla successiva regolamentazione regionale e collettiva, che ha comunque fatto salva la previgente disciplina ed è venuta meno solo a seguito del D. Lgs. n. 167/2011 (che ha abrogato l'intera legge n. 25 del 1955, nelle parti ancora vigenti, unitamente agli artt. 47-53 d. lgs. 276/2003).
Fino al 25.10.2011, la disciplina dell'anzianità contenuta nell'art. 19 L. n. 25/1955 ha mantenuto pieno vigore e non può ritenersi investita da alcun processo di delegificazione, sulla scorta delle disposizioni introdotte dall'art. 49, commi 5 e 5 bis,
D. Lgs. n. 276/2003.
I due commi in questione recitano:
“5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
7 a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno
centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della
articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla
capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina
dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”.
Come si evince dal tenore letterale delle norme, la delega “transitoria” alle fonti collettive contenuta nel comma 5 bis –peraltro introdotto solo con il d. l. 35/2005
conv. in L. n. 80/2005, in epoca successiva alla stipula dei contratti oggetto del presente giudizio - era espressamente limitata, quanto all'oggetto, alla
“regolamentazione dei profili formativi” del nuovo tipo di apprendistato professionalizzante, affidata dal precedente comma 5 dell'art. 49 D. Lgs. n. 276/2003 a
Regioni e Province Autonome.
L'intervento dei contratti collettivi, a norma del comma 5 bis, era riservato ai nuovi contratti di apprendistato professionalizzante e, in ogni caso, non poteva incidere su aspetti diversi ed estranei ai suddetti “profili formativi”, tra i quali, per quanto rileva in questa sede, gli effetti economici dell'anzianità di servizio maturata in pendenza dei rapporti di apprendistato.
8 Ne deriva che, nella specie, la disciplina di tali effetti in relazione ai contratti dei ricorrenti stipulati tra il 2003 e il 2006, va individuata nell'art. 19 L. n. 25/1955, quale disciplina temporalmente applicabile.
Quanto poi alla portata dell'art. 19 medesimo, vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20074 del 2010 in merito alla natura imperativa della norma, laddove questa, analogamente alla disposizione in tema di contratti di formazione-lavoro oggetto dello scrutinio diretto della S.C. (art. 3 d.l. 726/1984, conv.
in l. 863/1984), include espressamente nell'anzianità di servizio il periodo di lavoro prestato nel corso del rapporto di apprendistato (“Qualora al termine del periodo
d'apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto
in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove d'idoneità ed il periodo di
apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”.
Come ritenuto dalle SS. UU. nella citata pronuncia (cui si sono conformate diverse decisioni della giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe alla presente: cfr. tra altre C. A. Milano citata in ricorso;
C. App. Milano 804/2019, C. App. Milano
896/2019, C. App. Venezia 574/2018), l'equiparazione al servizio ordinario ai fini dell'anzianità, formulata in termini generali, è diretta a “riequilibrare” la condizione di minore stabilità intrinseca del rapporto di apprendistato, allo scopo di assicurare adeguata tutela alla formazione acquisita durante tale periodo anche a vantaggio del datore di lavoro, e ad evitare forme di discriminazione vietata ai danni dei lavoratori in ragione della pregressa formazione (cfr. Cass. 18045/2015, Cass. 13496/2014).
Nel periodo di vigenza, fino al 25.10.2011, l'art. 19 non era pertanto derogabile dalla contrattazione collettiva.
Posto dunque che, nello specifico, la maturazione degli scatti avrebbe dovuto avvenire, per tutti i ricorrenti, prima del 2011, ai medesimi va applicata la disposizione di cui all'art. 19 citato.
9 Quanto poi alla distinzione prospettata dalla società tra anzianità di servizio e scatti di anzianità, seppur possa ritenersi pacifico il trattarsi di due istituti autonomi, non da meno gli scatti rappresentano un effetto dell'anzianità che non può essere intesa alla stregua del mero scorrere del tempo, dovendo invece valere ai fini degli scatti medesimi.
La valorizzazione del periodo di apprendistato, ai fini degli scatti di anzianità, deriva direttamente dalla legge che, in quanto imperativa, non accetta deroga alcuna della contrattazione collettiva.
Venendo ora al quantum, all'udienza di discussione del 04/04/2024, la difesa dei ricorrenti ha ridotto le somme indicate in ricorso in ragione di quanto sin qui ricevuto dai ricorrenti (euro 200,00 in meno quanto ai ricorrenti Pt_1 Pt_2
e euro 126,30 in meno quanto al ricorrente ). Pt_5 Pt_4 Pt_3
La società ha contestato ogni debenza sull'assunto che, nel corso del rapporto, i ricorrenti avrebbero ricevuto maggiorazioni domenicali superiori alle percentuali contrattuali e premi, sicchè dovrebbe trovare applicazione la clausola contrattuale contenuta in ogni singolo contratto che così recita:
«l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di
differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva,
nazionale ed aziendale”. Come già evidenziato nel citato precedente “La clausola è
contenuta in ogni contratto individuale, quindi esiste sin dall'inizio del rapporto”.
Si osserva che il presente giudizio è stato proposto non in quanto non siano mai stati riconosciuti gli scatti di anzianità, ma perché non ne sono stati riconosciuti tanti quanti i ricorrenti pretendono.
Se la società avesse ritenuto che la clausola in esame impedisse la maturazione degli scatti e le conseguenti differenze retributive, non li avrebbe concessi, seppur, come dicono i ricorrenti, in ritardo e non avrebbe emesso il comunicato del 13 luglio.
10 Sulla base del comportamento serbato dalla società, si ritiene che la volontà del datore di lavoro non sia stata nel senso di ritenere il riconoscimento degli scatti e delle differenze retributive precluse della clausola invocata.
Le riduzioni indicate dalla difesa di parte ricorrente tengono conto delle somme frattanto percepite il che consente di superare l'ulteriore rilievo avversario.
Quanto all'eccepita prescrizione, non si condivide la tesi datoriale circa la la decorrenza della stessa.
Si rammenta che dal 18 luglio 2012 è entrata in vigore la l. n. 92/92 che ha modificato la tutela reale di cui all'art. 18 st. lav., prescrivendo, al comma 5, ipotesi di tutela di tipo solo indennitario senza possibilità di reintegrazione.
E' orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso quello che ritiene che la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto vada verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di metus del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto ove questo fosse stato riconosciuto dalle parti sin dal suo inizio come avente modalità che il giudice, con un giudizio ex post, riconosce applicando la disciplina legale (cfr.
Cass. 23227/2004).
La giurisprudenza della locale Corte d'Appello (sentenze n. 285/2019, n. 646/2019, n.
650/2019) nega la prescrizione delle differenze di retribuzione per i crediti maturati nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della Legge Fornero nel luglio 2012.
Richiamato il principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.63/1966 (pronunciata sul regime precedente all'art.18 L.300/1970), anche nel vigore del successivo regime di tutela reale ex art.18 cit., la giurisprudenza di legittimità
continuava a ritenere decisivo il concreto atteggiarsi del rapporto, dal punto di vista della percezione soggettiva del lavoratore.
11 In tale prospettiva, è decisivo considerare che le modifiche introdotte dalla L. 92/2012
all'art. 18 L. 300/1970 hanno differenziato e depotenziato il regime della tutela reale,
introducendo ipotesi (comma 5) in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è ormai solo di natura indennitaria.
Emerge, di conseguenza l'incertezza oggettiva circa la protezione assicurata dalla legge in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo;
incertezza che, a sua volta, determina nel lavoratore una situazione psicologica che potrebbe spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato.
Il lavoratore torna dunque a trovarsi in una situazione di “metus”, come antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 18 nel 1970, motivo per il quale, dopo il luglio 2012, riprende vigore il principio di diritto fissato, in origine, dalla Corte
Costituzionale nel 1966 nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 2948 c.c. che consentiva il decorso del termine di prescrizione durante il rapporto di lavoro,
argomentando che pur non essendovi ostacoli giuridici a detto decorso “vi sono
tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto
a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a
rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento..”.
Anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di “metus” del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass.4520/2000, e conformi fra le molte Cass. 23277/2004, Cass.1717/2009, Cass.12553/2014, Cass.22172/2017).
12 Più recentemente, con la nota sentenza n. 26246/2022, la Corte di Cassazione ha così
sancito: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della
legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è
assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto
di lavoro” (Cass. n. 26246/2022).
Tutto ciò considerato, tenuto conto che i rapporti sono ancora in corso, l'eccezione risulta infondata.
Possono quindi essere riconosciute ai ricorrenti le seguenti somme:
euro 3.134,64 Parte_1
euro 3.134,64 Parte_2
euro 2.168,30 Parte_3
euro 3.350,08 Parte_5
euro 2.936,88; Parte_4
il tutto oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta il diritto dei ricorrenti all'integrale riconoscimento del periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità;
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle seguenti somme:
euro 3.134,64 Parte_1
euro 3.134,64 Parte_2
euro 2.168,30 Parte_3
euro 3.350,08 Parte_5
13 euro 2.936,88 Parte_4
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti,
liquidate in complessivi euro 5.618,50 di cui euro 118,50 per contributo unificato ed euro 5.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza
Milano, 04/04/2024
Il giudice
Francesca Saioni
14