TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 20216 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 20216 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 20254 trattenuto in decisione alla udienza del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 23 ottobre 2024, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale RO P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ulpiano n. 29 presso lo studio dell'avv. Erika Giovannetti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della società per atto di Persona_1 Per_2
, notaio in Roma, in data 22 giugno 2022, rep. 180124 racc. 12.348
[...]
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente passato per la notifica a mezzo pec in data 29
settembre 2022 e depositato il giorno 13 dicembre 2022 aveva proposto Parte_1
opposizione ex articolo 615 cpc avverso la cartella di pagamento 09720120237191478,
asseritamente notificata il giorno 6 luglio 2012, e relativa a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale elevate nel 2012, della cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della notifica della intimazione di pagamento 097202290353335089
notificata a mezzo pec in data 2 agosto 2022 il 1 marzo 2022 e relativa ad una pluralità di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento.
A fondamento della opposizione, limitata alla sola cartella di pagamento impugnata, aveva dedotto la intervenuta decadenza per non essere stata notificata la cartella di pagamento oltre il termine di due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 35 bis introdotto con la legge 244/2007, la mancata notifica della cartella di pagamento, i vizi della cartella di pagamento, la mancata sottoscrizione del titolo esecutivo e degli estremi del titolo esecutivo stesso, la mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti il mancato deposito della cartella di pagamento e la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981.
Si era costituita la eccependo il frazionamento del RO
credito in quanto la opponente aveva proposto separata opposizione avverso ciascuna cartella di pagamento contenuta nella intimazione di pagamento notificata, la inammissibilità della contestazione proposta in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento non essendo stato introdotto il giudizio nel confronti dell'Ente che la aveva emessa, la inammissibilità della opposizione essendo stata notificata regolarmente la
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 2 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
cartella di pagamento impugnata il 6 luglio 2014 a mezzo posta ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 603/1972 con raccomandata consegnata al portiere, la tardività della opposizione inquanto essendo stata notificata la intimazione di pagamento in data 20 luglio 2022 la opposizione era stata proposta solo il 20 settembre 2022 malgrado la non applicabilità al processo esecutivo della sospensione feriale dei termini, la infondatezza della prescrizione dedotta ritenendo che il termine di prescrizione fosse stato sospeso per effetto della legislazione emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid 19 e fosse stato interrotto con la notifica della intimazione di pagamento 097201669004279277 notificata ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973, 60 del d.P.R. 633/1970 e 139 cpc al portienre con spoedizione dell'avviso di avvenuta consegna al destinatario con raccomandata semplice in data 19 agosto 2016, intimazione di pagamento 09720179018827278 con consegna a mezzo posta in data 21 febbraio 2017 con consegna della raccomandata al portiere ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 603/1972.
Ha prodotto la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione.
Non si erano costituiti il e la ritualmente intimati ed Controparte_2 Controparte_3
è stata dichiarata contumace la sola . Controparte_3
Il giudice aveva ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_4
Il Giudice di pace di Roma, ha respinto la opposizione con sentenza n. 13787/2023 ed ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio sia in favore della RO
.
[...]
In particolare ha evidenziato che la opposizione ex articolo 617 in relazione alla notifica delle la cartella di pagamento doveva essere proposta nel termine di decadenza ed al
Tribunale di Roma, ha dedotto che relativamente al credito per mancato pagamento della quota per la contribuzione alla retta delle refezione scolastica doveva essere proposta nei
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 3 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
confronti dell'Ente credito mentre l'opponente aveva rivolto la propria contestazione solo avverso in concessionario per la riscossione. In relazione al credito vantato dalla CP_3
ha dedotto la inammissibilità per essere stata notificata la cartella di pagamento e
[...]
la non verificazione della prescrizione per essere stati notificati atti interruttivi della prescrizione oltre alla intervenuta a sospensione della prescrizione per effetto della legislazione emergenziale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il nei confronti della sola Pt_1 [...]
evidenziando come la giurisprudenza della corte di cassazione avesse RO
ritenuto la inesistenza di un litisconsorzio necessario tra concessionario ed Ente creditore in relazione alla contestazione relativa alla intervenuta prescrizione, deducendo di aver correttamente citato nel giudizio di primo grado il solo concessionario per la riscossione sul quale gravava l'onere di chiamare in giudizio l'Ente creditore.
Ha dedotto la erroneità della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittime e perfezionate le notifica eseguite della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione in quanto in caso di mancata consegna doveva essere spedita raccomandata con ricevuta di ritorno per l'avviso ritenendo invalida la consegna al portiere della raccomandata ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 603/1972, non ritenendo che la cd posta privata potesse procedere a notifica.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello RO
evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti posti in essere dall'Ente creditore.
Ha dedotto che la opposizione in primo grado era stata introdotta anche in relazione a vizi di merito degli atti di accertamento ed in questi casi era necessaria la presente di tale Ente.
Di conseguenza sussisteva la carenza di legittimazione passiva del concessionario in relazione agli atti posti in essere dagli Enti creditori.
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 4 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha ribadito la tardività della opposizione proposta essendo stata provata la rituale notifica della cartella di pagamento e la insussistenza della prescrizione essendo stati correttamente notificati atti interruttivi della prescrizione. Ha ribadito la inapplicabilità della decadenza di cui all'articolo 25 del d.P.R. 603/1972
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 23
ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre precisare che l'attore ha limitato l'appello unicamente alla
[...]
, pur essendo stato notificato l'atto di citazione anche alla RO
Prefettura di Roma in relazione al verbale emesso dalla stessa e fosse stata disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto tra i crediti era CP_4
compreso anche quello relativo al mancato pagamento della quota di contribuzione per la refezione scolastica dei figli.
Di conseguenza l'appello verte unicamente in relazione alla opposizione proposta in relazione alla notifica della cartella di pagamento ed alla intervenuta prescrizione essendo stata limitata la impugnazione alla sola RO
Per quanto riguarda le censure proposte dall'appellante osserva il giudicante che l'oggetto della opposizione non era la intimazione di pagamento, pacificamente consegnata il 20
gennaio 2020, ma la circostanza che attraverso la stessa era stata conosciuta la esistenza della cartella di pagamento impugnata ai fini della deducibilità della mancata notifica della stessa, ed era stata dedotta la prescrizione.
Premesso che la opposizione era stata proposta tempestivamente in relazione al termine di decadenza di cui all'articolo 617 cpc occorre esaminare la modalità di notifica della stessa.
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 5 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Al riguardo osserva il giudicante che era in discussione il rapporto intercorrente tra la generale possibilità di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, la disciplina relativa alla contestazione dei vizi di notifica dei verbali di accertamento per la quale è ora applicabile il ricorso di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e quella relativa ai vizi della cartella, compresa la notifica, trova applicazione il disposto dell'articolo 617 cpc. Inoltre, nel caso di specie l'atto di citazione poteva essere fatto valere anche come opposizione agli atti esecutivi se introdotto entro i venti giorni dalla notifica o come ricorso ex articolo 7 del decreto legislativo
150/2011 se depositato entro 30 giorni dalla notifica del primo atto con il quale l'attore sia venuto a conoscenza della esistenza di un credito vantato nei suoi confronti, da indentificarsi, sulla base della prospettazione della parte, nella data di consegna della intimazione di pagamento.
Sotto questo aspetto la opposizione era stata proposta come opposizione recuperatoria ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2011, ai sensi dell'articolo 617 cpc per i vizi delle cartelle di pagamento compresa la notifica e ai sensi dell'articolo 615 in relazione alla prescrizione ed alla applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981.
Parte attrice ha dedotto di aver ricevuto la intimazione di pagamento il 20 luglio 2022
passando l'atti di citazione per la notifica a mezzo pec il 20 settembre 2022 e depositato in giudizio l'atto il 13 dicembre 2022.
Di conseguenza, nel caso di specie era in discussione il rapporto tra la generale possibilità
di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, e quanto previsto per dedurre i vizi della cartella di pagamento e della notifica dei verbali di accertamento.
Sul punto la cassazione ha cercato di fornire i criteri per distinguere quando sia esperibile ciascuna opposizione tenendo conto che la mancata opposizione nei termini di cui
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 6 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
all'articolo 22 della legge 689/1981 (ora 7 del decreto legislativo 150/2011) comporta la decadenza per la proposizione di opposizioni avverso il verbale di accertamento e la conseguente inoppugnabilità dello stesso, mentre in relazione alla cartella di pagamento deve essere introdotta la opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla ricezione dell'atto.
Infatti, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, come ricordato anche dal giudice di primo grado,: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del
1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre
nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565; Cass.
Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3035; Cass. Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695; Cass. Sez. I, 4
agosto 2000, n. 10270), determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare,
nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione -
all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt.
615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 7 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. II, 22 febbraio
2010, n. 4139; Cass. Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180).
Si deve, pertanto, ritenere che attraverso la proposizione della opposizione alla esecuzione l'opponente non possa superare inoppugnabilità che si è formata sul verbale di accertamento proprio per la sua scelta, una volta conosciuta l'esistenza del verbale di accertamento, di non proporre l'opposizione di cui all'articolo 22 della legge 689/1981
oppure di proporre la opposizione alla esecuzione comunque nel rispetto di tale termine proprio per evitare che sul verbale di accertamento si formi l'inoppugnabilità.
Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata.
(Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui “Qualora infatti sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del
1981, dovendosi consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (vedi Cass. 9180/06; Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010, n.
21793; Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565).
D'altra parte la corte di cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 8 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è
quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt.
22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e
15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale "quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli", sicché l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla Legge n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione" (v. anche
Cass. Sez. VI – III, ord. 21 dicembre 2012 e Cass. Sez. VI – III, ord. 7 giugno 2013, n.
14496).(Cass. Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1985)
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. III, 16
giugno 2016, n. 12412) secondo la quale i vizi denunciati con l'opposizione a cartella esattoriale attengono, per un verso alla tutela c.d. recuperatoria, vale a dire a quella accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della strada, qualora deduca di non avere ricevuto la notificazione del relativo verbale e di non essere stata perciò in condizioni di contestare il merito della sanzione. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi, appunto, di omessa notificazione dei verbali di accertamento e di conseguente decadenza dell'amministrazione dal diritto di iscrivere a ruolo le somme corrispondenti.
Per altro verso, i vizi relativi alla regolarità formale del procedimento avviato dal concessionario per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 9 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sono denunciabili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi di mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e di mancata allegazione alla cartella esattoriale dei verbali di accertamento e di mancata notifica delle cartelle stesse.
Costituisce, infine, materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. la denuncia da parte dell'opponente di fatti sopravvenuti alla formazione (o alla definitività)
del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale quali la prescrizione o la applicazione dell'articolo 27 della legge 689/1981 (Cass. Sez. VI-III, 22 dicembre 2017, n.
30774).
L'orientamento prevalso presso la Corte di Cassazione è stato quello per il quale in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21043/13).
Tuttavia, quest'ultimo orientamento è stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, intitolato “dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada”, che prevede, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 10 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
risiede all'estero). Ai sensi dell'art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” che è quella del 6 ottobre 2011.
Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada,
l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, e soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.
Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Resta peraltro immutato, e va qui ribadito, l'altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo cui possono essere fatti valere con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale (cfr. già Cass. S.U. n. 562/2000; nello stesso senso, tra le tante, anche
Cass. S.U. n. 489/2000 e Cass. n. 4891/06, n. 24215/09, n.21793/10) e la mancata notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa;
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 11 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
men che meno la mancata notificazione del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione.
Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e 204 codice della strada (con il termine valido a seguito della entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011 n. 150) in relazione alla mancata notifica del verbale di accertamento, in parte nella opposizione agli atti esecutivi relativamente ai dedotti vizi di notifica della cartella ed alla opposizione ex articolo 615 cpc in relazione alla eccezione di prescrizione.
Di conseguenza in relazione alla notifica dei verbali di accertamento la opposizione doveva essere proposta con deposito dell'atto nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 204
del codice della strada decorrenti dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria ed il rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale che deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544; Cass. Sez. U., 13 luglio 2000, n. 491; Cass. Sez. VI- III,
21 dicembre 2012, n. 23891) senza che possa formarsi un giudicato interno.
Tale orientamento ha trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada,
va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2017, n. 22082)
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 12 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Fatta questa premessa osserva il giudicante che nel presente giudizio di appello è in contestazione la notifica della cartella di pagamento e, di conseguenza la opposizione doveva essere proposta nel termine di 20 giorni dalla consegna della intimazione di pagamento avvenuta il 20 luglio 2022 a mezzo pec e quindi entro il 9 agosto 2022, on trovando applicazione, trattandosi di opposizioni interna al processo esecutivo, la sospensione feriale dei termini. Essendo stato passato l'atto per la notifica il giorno 20
settembre 2022 la notifica era tardiva per la proposizione della opposizione.
In ogni caso osserva il giudicante per completezza di esame che la cartella di pagamento
09720120237191478 risulta essere stata regolarmente consegnata il 6 luglio 2014 a mezzo posta ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 603/1972 con raccomandata consegnata al portiere.
Infatti osserva il giudicante, al solo fine di chiarezza espositiva che la disciplina applicabile per la consegna delle cartelle di pagamento che, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R.
602/1973 è regolato sulla base di disposizioni in parte derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, dal momento che il concessionario oltre ad avvalersi della notifica a mezzo del messo di conciliazione il quale può procedere anche alla notifica a mezzo posta non rientrando il concessionario tra i soggetti autorizzati alla notifica postale ai sensi della legge
890/1982, può procedere alla consegna della cartella anche a mezzo della ordinaria posta raccomandata, senza che sia applicabile la disciplina della legge 890/1982. Infatti, qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma
1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,
senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 13 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente,
dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (Cass. Sez. V, 18 novembre 2016, n. 23511).
Inoltre In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Cass. Sez. VI -V, ord. 24
luglio 2014, n. 16949) Infatti la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 14 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è
stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (cfr Cass. Sez. V, 27 maggio 2011, n. 11708).
D'altra parte sempre la corte di cassazione ha ribadito che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973 precede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella indicata nella prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché va cassata la sentenza con cui il giudice ha ritenuto invalida la notifica sull'erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente. Sarebbe stato necessario l'invio di una seconda raccomandata. (cfr Cass. Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1304)
Nel caso di specie trattandosi di cartella spedita direttamente dal concessionario ai sensi della seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973, non trovavano applicazione le disposizioni della legge 890/1982 e quindi la stessa si era perfezionata con la consegna al portiere non essendo richiesta alcuna altra attività per il perfezionamento della stessa, essendo evidente che il riferimento operato dalla corte di cassazione alla necessità dell'invio della seconda raccomandata non può che essere riferito al caso in cui nel verificare le modalità di consegna della cartella di pagamento impugnata si fosse accertato che era stata effettuata ai sensi della legge 890/1982, circostanza da escludere nel caso di specie in cui la notifica era stata posta in essere dal concessionario
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 15 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
direttamente, concessionario che, diversamente non avrebbe potuto procedere alla notifica a mezzo posta non rientrando tra i soggetti che possono richiedere tale notifica.
Per quanto riguarda la consegna della cartella di pagamento in questione osserva il giudicante che in relazione alla stessa risulta essere stata eseguita una consegna a mezzo posta ordinaria raccomandata al portiere, autorizzato al ritiro della corrispondenza ordinaria, ai sensi dell'articolo 31 del d.m. 2001.
Trattandosi di raccomandata ordinaria, inoltre, tale attività non era più riservata a
[...]
alla quale era riservato la sola notifica ai sensi della legge 892/1990 che, come si è CP_5
appena evidenziato non è applicabile alla spedizione della cartella di pagamento direttamente dal concessionario della riscossione, attività che può essere espletata mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento ai sensi, come si è detto, del dm 2001 e successive modificazioni.
Di conseguenza il temine per la proposizione della opposizione ex articoilo 617 cpc era decorso fin dal 2014.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione, essendo la avvenuta consegna della cartella di pagamento in data 6 luglio 2014, detto termine si era interrotto in tale data e si sarebbe integrato il 6 luglio 2019.
Tuttavia la ha depositato due atti interruttivi della RO
prescrizione costituita da due intimazione di pagamento: la n. 097201669004279277
notificata ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973, 60 del d.P.R. 633/1970 e 139 cpc al portiere con spedizione dell'avviso di avvenuta consegna al destinatario con raccomandata semplice in data 19 agosto 2016 come previsto dall'articolo 139 e confermato dalla corte di cassazione che ha ritenuto sufficiente la spedizione della raccomandata semplice essenso comunque entrato l'atto nella sfera di disponibilità del destinatario aveno il portiere l'obblgo di consegnare la posta e ritenendo giustificata la differenza con la disciplina prevista
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 16 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dall'articolo 140 cp ove è specificamente previsto l'invio di una raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, differenza spiegata dalla corte di cassazione con il fatto che l'atto non risulta essere affatto pervenuto nella sfera di possibile influenza del destinatario, e intimazione di pagamento 09720179018827278 con consegna a mezzo posta in data 21
febbraio 2017 con consegna della raccomandata al portiere ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 603/1972.
Di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 21 febbraio 2022.
Da tale data, quindi, era ripreso a decorrere il termine di prescrizione che sarebbe scaduto il 21 febbraio 2022 se non fosse stato sospeso l'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021.
Il termine, infatti, è rimasto sospeso per 17 mesi e di conseguenza il termine di prescrizione, che ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021, veniva a scadere ben oltre il
2 dicembre 2022.
Infatti, occorre considerare che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 17 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 18 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 19 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 20 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il
31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 21 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
E' appena il caso di evidenziare la non applicabilità del comma 35 bis dell'articolo 3 del d.l.
30 novembre 2005 n. 203 convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 inserito con l'articolo 1, comma 153 della legge 244/2006.
Tale norma prevede, infatti il divieto a decorrere per gli agenti della riscossione di agire per il recupero di crediti le cui cartelle di pagamento non siano state notificate entro due anni.
Tuttavia, tale norma non è a regime ma è relativa ad una situazione particolare. Infatti, la stessa disposizione prevede che trovi applicazione solo per le cartelle di pagamento per le quali alla data della acquisizione da parte della della quota di CP_6 Controparte_7
maggioranza delle società concessionarie del servizio nazionale di riscossione, attività da svolgere entro l'ottobre 2006.
Di conseguenza si tratta di una disposizione destinata a decongestionare il numero di cartelle d porre in esecuzione da parte della nuova società di Riscossione che prendeva il posto di quelle precedenti, disposizione non riproposta nei successivi mutamenti posti in essere dal Legislatore in relazione alla organizzazione preposta alla riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
Di conseguenza detta disposizione non era applicabile nel caso di specie trattandosi di ruolo emesso nel 2014 per il quale trovava applicazione il solo termine di prescrizione ex articolo 28 della legge 689/1981.
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 22 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e, per l'effetto, deve essere confermatala sentenza impugnata previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 13787/2023 previa integrazione della motivazione.
condanna a rimborsare alla le spese del Parte_1 RO
presente grado di giudizio, spese che liquida, in euro 1.500, di cui euro 1.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15.
Così deciso in Roma, il giorno 26 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 23 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 20216 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 20254 trattenuto in decisione alla udienza del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 23 ottobre 2024, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale RO P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ulpiano n. 29 presso lo studio dell'avv. Erika Giovannetti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della società per atto di Persona_1 Per_2
, notaio in Roma, in data 22 giugno 2022, rep. 180124 racc. 12.348
[...]
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente passato per la notifica a mezzo pec in data 29
settembre 2022 e depositato il giorno 13 dicembre 2022 aveva proposto Parte_1
opposizione ex articolo 615 cpc avverso la cartella di pagamento 09720120237191478,
asseritamente notificata il giorno 6 luglio 2012, e relativa a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale elevate nel 2012, della cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della notifica della intimazione di pagamento 097202290353335089
notificata a mezzo pec in data 2 agosto 2022 il 1 marzo 2022 e relativa ad una pluralità di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento.
A fondamento della opposizione, limitata alla sola cartella di pagamento impugnata, aveva dedotto la intervenuta decadenza per non essere stata notificata la cartella di pagamento oltre il termine di due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 35 bis introdotto con la legge 244/2007, la mancata notifica della cartella di pagamento, i vizi della cartella di pagamento, la mancata sottoscrizione del titolo esecutivo e degli estremi del titolo esecutivo stesso, la mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti il mancato deposito della cartella di pagamento e la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981.
Si era costituita la eccependo il frazionamento del RO
credito in quanto la opponente aveva proposto separata opposizione avverso ciascuna cartella di pagamento contenuta nella intimazione di pagamento notificata, la inammissibilità della contestazione proposta in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento non essendo stato introdotto il giudizio nel confronti dell'Ente che la aveva emessa, la inammissibilità della opposizione essendo stata notificata regolarmente la
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 2 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
cartella di pagamento impugnata il 6 luglio 2014 a mezzo posta ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 603/1972 con raccomandata consegnata al portiere, la tardività della opposizione inquanto essendo stata notificata la intimazione di pagamento in data 20 luglio 2022 la opposizione era stata proposta solo il 20 settembre 2022 malgrado la non applicabilità al processo esecutivo della sospensione feriale dei termini, la infondatezza della prescrizione dedotta ritenendo che il termine di prescrizione fosse stato sospeso per effetto della legislazione emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid 19 e fosse stato interrotto con la notifica della intimazione di pagamento 097201669004279277 notificata ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973, 60 del d.P.R. 633/1970 e 139 cpc al portienre con spoedizione dell'avviso di avvenuta consegna al destinatario con raccomandata semplice in data 19 agosto 2016, intimazione di pagamento 09720179018827278 con consegna a mezzo posta in data 21 febbraio 2017 con consegna della raccomandata al portiere ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 603/1972.
Ha prodotto la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione.
Non si erano costituiti il e la ritualmente intimati ed Controparte_2 Controparte_3
è stata dichiarata contumace la sola . Controparte_3
Il giudice aveva ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_4
Il Giudice di pace di Roma, ha respinto la opposizione con sentenza n. 13787/2023 ed ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio sia in favore della RO
.
[...]
In particolare ha evidenziato che la opposizione ex articolo 617 in relazione alla notifica delle la cartella di pagamento doveva essere proposta nel termine di decadenza ed al
Tribunale di Roma, ha dedotto che relativamente al credito per mancato pagamento della quota per la contribuzione alla retta delle refezione scolastica doveva essere proposta nei
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 3 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
confronti dell'Ente credito mentre l'opponente aveva rivolto la propria contestazione solo avverso in concessionario per la riscossione. In relazione al credito vantato dalla CP_3
ha dedotto la inammissibilità per essere stata notificata la cartella di pagamento e
[...]
la non verificazione della prescrizione per essere stati notificati atti interruttivi della prescrizione oltre alla intervenuta a sospensione della prescrizione per effetto della legislazione emergenziale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il nei confronti della sola Pt_1 [...]
evidenziando come la giurisprudenza della corte di cassazione avesse RO
ritenuto la inesistenza di un litisconsorzio necessario tra concessionario ed Ente creditore in relazione alla contestazione relativa alla intervenuta prescrizione, deducendo di aver correttamente citato nel giudizio di primo grado il solo concessionario per la riscossione sul quale gravava l'onere di chiamare in giudizio l'Ente creditore.
Ha dedotto la erroneità della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittime e perfezionate le notifica eseguite della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione in quanto in caso di mancata consegna doveva essere spedita raccomandata con ricevuta di ritorno per l'avviso ritenendo invalida la consegna al portiere della raccomandata ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 603/1972, non ritenendo che la cd posta privata potesse procedere a notifica.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello RO
evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti posti in essere dall'Ente creditore.
Ha dedotto che la opposizione in primo grado era stata introdotta anche in relazione a vizi di merito degli atti di accertamento ed in questi casi era necessaria la presente di tale Ente.
Di conseguenza sussisteva la carenza di legittimazione passiva del concessionario in relazione agli atti posti in essere dagli Enti creditori.
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 4 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha ribadito la tardività della opposizione proposta essendo stata provata la rituale notifica della cartella di pagamento e la insussistenza della prescrizione essendo stati correttamente notificati atti interruttivi della prescrizione. Ha ribadito la inapplicabilità della decadenza di cui all'articolo 25 del d.P.R. 603/1972
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 23
ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre precisare che l'attore ha limitato l'appello unicamente alla
[...]
, pur essendo stato notificato l'atto di citazione anche alla RO
Prefettura di Roma in relazione al verbale emesso dalla stessa e fosse stata disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto tra i crediti era CP_4
compreso anche quello relativo al mancato pagamento della quota di contribuzione per la refezione scolastica dei figli.
Di conseguenza l'appello verte unicamente in relazione alla opposizione proposta in relazione alla notifica della cartella di pagamento ed alla intervenuta prescrizione essendo stata limitata la impugnazione alla sola RO
Per quanto riguarda le censure proposte dall'appellante osserva il giudicante che l'oggetto della opposizione non era la intimazione di pagamento, pacificamente consegnata il 20
gennaio 2020, ma la circostanza che attraverso la stessa era stata conosciuta la esistenza della cartella di pagamento impugnata ai fini della deducibilità della mancata notifica della stessa, ed era stata dedotta la prescrizione.
Premesso che la opposizione era stata proposta tempestivamente in relazione al termine di decadenza di cui all'articolo 617 cpc occorre esaminare la modalità di notifica della stessa.
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 5 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Al riguardo osserva il giudicante che era in discussione il rapporto intercorrente tra la generale possibilità di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, la disciplina relativa alla contestazione dei vizi di notifica dei verbali di accertamento per la quale è ora applicabile il ricorso di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e quella relativa ai vizi della cartella, compresa la notifica, trova applicazione il disposto dell'articolo 617 cpc. Inoltre, nel caso di specie l'atto di citazione poteva essere fatto valere anche come opposizione agli atti esecutivi se introdotto entro i venti giorni dalla notifica o come ricorso ex articolo 7 del decreto legislativo
150/2011 se depositato entro 30 giorni dalla notifica del primo atto con il quale l'attore sia venuto a conoscenza della esistenza di un credito vantato nei suoi confronti, da indentificarsi, sulla base della prospettazione della parte, nella data di consegna della intimazione di pagamento.
Sotto questo aspetto la opposizione era stata proposta come opposizione recuperatoria ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2011, ai sensi dell'articolo 617 cpc per i vizi delle cartelle di pagamento compresa la notifica e ai sensi dell'articolo 615 in relazione alla prescrizione ed alla applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981.
Parte attrice ha dedotto di aver ricevuto la intimazione di pagamento il 20 luglio 2022
passando l'atti di citazione per la notifica a mezzo pec il 20 settembre 2022 e depositato in giudizio l'atto il 13 dicembre 2022.
Di conseguenza, nel caso di specie era in discussione il rapporto tra la generale possibilità
di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, e quanto previsto per dedurre i vizi della cartella di pagamento e della notifica dei verbali di accertamento.
Sul punto la cassazione ha cercato di fornire i criteri per distinguere quando sia esperibile ciascuna opposizione tenendo conto che la mancata opposizione nei termini di cui
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 6 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
all'articolo 22 della legge 689/1981 (ora 7 del decreto legislativo 150/2011) comporta la decadenza per la proposizione di opposizioni avverso il verbale di accertamento e la conseguente inoppugnabilità dello stesso, mentre in relazione alla cartella di pagamento deve essere introdotta la opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla ricezione dell'atto.
Infatti, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, come ricordato anche dal giudice di primo grado,: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del
1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre
nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565; Cass.
Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3035; Cass. Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695; Cass. Sez. I, 4
agosto 2000, n. 10270), determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare,
nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione -
all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt.
615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 7 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. II, 22 febbraio
2010, n. 4139; Cass. Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180).
Si deve, pertanto, ritenere che attraverso la proposizione della opposizione alla esecuzione l'opponente non possa superare inoppugnabilità che si è formata sul verbale di accertamento proprio per la sua scelta, una volta conosciuta l'esistenza del verbale di accertamento, di non proporre l'opposizione di cui all'articolo 22 della legge 689/1981
oppure di proporre la opposizione alla esecuzione comunque nel rispetto di tale termine proprio per evitare che sul verbale di accertamento si formi l'inoppugnabilità.
Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata.
(Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui “Qualora infatti sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del
1981, dovendosi consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (vedi Cass. 9180/06; Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010, n.
21793; Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565).
D'altra parte la corte di cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 8 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è
quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt.
22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e
15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale "quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli", sicché l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla Legge n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione" (v. anche
Cass. Sez. VI – III, ord. 21 dicembre 2012 e Cass. Sez. VI – III, ord. 7 giugno 2013, n.
14496).(Cass. Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1985)
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. III, 16
giugno 2016, n. 12412) secondo la quale i vizi denunciati con l'opposizione a cartella esattoriale attengono, per un verso alla tutela c.d. recuperatoria, vale a dire a quella accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della strada, qualora deduca di non avere ricevuto la notificazione del relativo verbale e di non essere stata perciò in condizioni di contestare il merito della sanzione. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi, appunto, di omessa notificazione dei verbali di accertamento e di conseguente decadenza dell'amministrazione dal diritto di iscrivere a ruolo le somme corrispondenti.
Per altro verso, i vizi relativi alla regolarità formale del procedimento avviato dal concessionario per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 9 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sono denunciabili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi di mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e di mancata allegazione alla cartella esattoriale dei verbali di accertamento e di mancata notifica delle cartelle stesse.
Costituisce, infine, materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. la denuncia da parte dell'opponente di fatti sopravvenuti alla formazione (o alla definitività)
del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale quali la prescrizione o la applicazione dell'articolo 27 della legge 689/1981 (Cass. Sez. VI-III, 22 dicembre 2017, n.
30774).
L'orientamento prevalso presso la Corte di Cassazione è stato quello per il quale in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21043/13).
Tuttavia, quest'ultimo orientamento è stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, intitolato “dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada”, che prevede, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 10 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
risiede all'estero). Ai sensi dell'art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” che è quella del 6 ottobre 2011.
Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada,
l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, e soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.
Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Resta peraltro immutato, e va qui ribadito, l'altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo cui possono essere fatti valere con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale (cfr. già Cass. S.U. n. 562/2000; nello stesso senso, tra le tante, anche
Cass. S.U. n. 489/2000 e Cass. n. 4891/06, n. 24215/09, n.21793/10) e la mancata notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa;
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 11 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
men che meno la mancata notificazione del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione.
Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e 204 codice della strada (con il termine valido a seguito della entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011 n. 150) in relazione alla mancata notifica del verbale di accertamento, in parte nella opposizione agli atti esecutivi relativamente ai dedotti vizi di notifica della cartella ed alla opposizione ex articolo 615 cpc in relazione alla eccezione di prescrizione.
Di conseguenza in relazione alla notifica dei verbali di accertamento la opposizione doveva essere proposta con deposito dell'atto nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 204
del codice della strada decorrenti dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria ed il rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale che deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544; Cass. Sez. U., 13 luglio 2000, n. 491; Cass. Sez. VI- III,
21 dicembre 2012, n. 23891) senza che possa formarsi un giudicato interno.
Tale orientamento ha trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada,
va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2017, n. 22082)
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 12 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Fatta questa premessa osserva il giudicante che nel presente giudizio di appello è in contestazione la notifica della cartella di pagamento e, di conseguenza la opposizione doveva essere proposta nel termine di 20 giorni dalla consegna della intimazione di pagamento avvenuta il 20 luglio 2022 a mezzo pec e quindi entro il 9 agosto 2022, on trovando applicazione, trattandosi di opposizioni interna al processo esecutivo, la sospensione feriale dei termini. Essendo stato passato l'atto per la notifica il giorno 20
settembre 2022 la notifica era tardiva per la proposizione della opposizione.
In ogni caso osserva il giudicante per completezza di esame che la cartella di pagamento
09720120237191478 risulta essere stata regolarmente consegnata il 6 luglio 2014 a mezzo posta ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 603/1972 con raccomandata consegnata al portiere.
Infatti osserva il giudicante, al solo fine di chiarezza espositiva che la disciplina applicabile per la consegna delle cartelle di pagamento che, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R.
602/1973 è regolato sulla base di disposizioni in parte derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, dal momento che il concessionario oltre ad avvalersi della notifica a mezzo del messo di conciliazione il quale può procedere anche alla notifica a mezzo posta non rientrando il concessionario tra i soggetti autorizzati alla notifica postale ai sensi della legge
890/1982, può procedere alla consegna della cartella anche a mezzo della ordinaria posta raccomandata, senza che sia applicabile la disciplina della legge 890/1982. Infatti, qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma
1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,
senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 13 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente,
dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (Cass. Sez. V, 18 novembre 2016, n. 23511).
Inoltre In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Cass. Sez. VI -V, ord. 24
luglio 2014, n. 16949) Infatti la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 14 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è
stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (cfr Cass. Sez. V, 27 maggio 2011, n. 11708).
D'altra parte sempre la corte di cassazione ha ribadito che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973 precede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella indicata nella prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché va cassata la sentenza con cui il giudice ha ritenuto invalida la notifica sull'erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente. Sarebbe stato necessario l'invio di una seconda raccomandata. (cfr Cass. Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1304)
Nel caso di specie trattandosi di cartella spedita direttamente dal concessionario ai sensi della seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973, non trovavano applicazione le disposizioni della legge 890/1982 e quindi la stessa si era perfezionata con la consegna al portiere non essendo richiesta alcuna altra attività per il perfezionamento della stessa, essendo evidente che il riferimento operato dalla corte di cassazione alla necessità dell'invio della seconda raccomandata non può che essere riferito al caso in cui nel verificare le modalità di consegna della cartella di pagamento impugnata si fosse accertato che era stata effettuata ai sensi della legge 890/1982, circostanza da escludere nel caso di specie in cui la notifica era stata posta in essere dal concessionario
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 15 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
direttamente, concessionario che, diversamente non avrebbe potuto procedere alla notifica a mezzo posta non rientrando tra i soggetti che possono richiedere tale notifica.
Per quanto riguarda la consegna della cartella di pagamento in questione osserva il giudicante che in relazione alla stessa risulta essere stata eseguita una consegna a mezzo posta ordinaria raccomandata al portiere, autorizzato al ritiro della corrispondenza ordinaria, ai sensi dell'articolo 31 del d.m. 2001.
Trattandosi di raccomandata ordinaria, inoltre, tale attività non era più riservata a
[...]
alla quale era riservato la sola notifica ai sensi della legge 892/1990 che, come si è CP_5
appena evidenziato non è applicabile alla spedizione della cartella di pagamento direttamente dal concessionario della riscossione, attività che può essere espletata mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento ai sensi, come si è detto, del dm 2001 e successive modificazioni.
Di conseguenza il temine per la proposizione della opposizione ex articoilo 617 cpc era decorso fin dal 2014.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione, essendo la avvenuta consegna della cartella di pagamento in data 6 luglio 2014, detto termine si era interrotto in tale data e si sarebbe integrato il 6 luglio 2019.
Tuttavia la ha depositato due atti interruttivi della RO
prescrizione costituita da due intimazione di pagamento: la n. 097201669004279277
notificata ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973, 60 del d.P.R. 633/1970 e 139 cpc al portiere con spedizione dell'avviso di avvenuta consegna al destinatario con raccomandata semplice in data 19 agosto 2016 come previsto dall'articolo 139 e confermato dalla corte di cassazione che ha ritenuto sufficiente la spedizione della raccomandata semplice essenso comunque entrato l'atto nella sfera di disponibilità del destinatario aveno il portiere l'obblgo di consegnare la posta e ritenendo giustificata la differenza con la disciplina prevista
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 16 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dall'articolo 140 cp ove è specificamente previsto l'invio di una raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, differenza spiegata dalla corte di cassazione con il fatto che l'atto non risulta essere affatto pervenuto nella sfera di possibile influenza del destinatario, e intimazione di pagamento 09720179018827278 con consegna a mezzo posta in data 21
febbraio 2017 con consegna della raccomandata al portiere ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 603/1972.
Di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 21 febbraio 2022.
Da tale data, quindi, era ripreso a decorrere il termine di prescrizione che sarebbe scaduto il 21 febbraio 2022 se non fosse stato sospeso l'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021.
Il termine, infatti, è rimasto sospeso per 17 mesi e di conseguenza il termine di prescrizione, che ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021, veniva a scadere ben oltre il
2 dicembre 2022.
Infatti, occorre considerare che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 17 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 18 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 19 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 20 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il
31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 21 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
E' appena il caso di evidenziare la non applicabilità del comma 35 bis dell'articolo 3 del d.l.
30 novembre 2005 n. 203 convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 inserito con l'articolo 1, comma 153 della legge 244/2006.
Tale norma prevede, infatti il divieto a decorrere per gli agenti della riscossione di agire per il recupero di crediti le cui cartelle di pagamento non siano state notificate entro due anni.
Tuttavia, tale norma non è a regime ma è relativa ad una situazione particolare. Infatti, la stessa disposizione prevede che trovi applicazione solo per le cartelle di pagamento per le quali alla data della acquisizione da parte della della quota di CP_6 Controparte_7
maggioranza delle società concessionarie del servizio nazionale di riscossione, attività da svolgere entro l'ottobre 2006.
Di conseguenza si tratta di una disposizione destinata a decongestionare il numero di cartelle d porre in esecuzione da parte della nuova società di Riscossione che prendeva il posto di quelle precedenti, disposizione non riproposta nei successivi mutamenti posti in essere dal Legislatore in relazione alla organizzazione preposta alla riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
Di conseguenza detta disposizione non era applicabile nel caso di specie trattandosi di ruolo emesso nel 2014 per il quale trovava applicazione il solo termine di prescrizione ex articolo 28 della legge 689/1981.
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 22 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e, per l'effetto, deve essere confermatala sentenza impugnata previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 13787/2023 previa integrazione della motivazione.
condanna a rimborsare alla le spese del Parte_1 RO
presente grado di giudizio, spese che liquida, in euro 1.500, di cui euro 1.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15.
Così deciso in Roma, il giorno 26 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 20216 ANNO 2024 Pag. 23 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale