Articolo 2 della Legge 5 luglio 1951, n. 519
Articolo 1
Versione
27 luglio 1951
Art. 2.
Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti nelle note alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 , verra' effettuato con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1 gennaio 1953.

Entrata in vigore il 27 luglio 1951