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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8291 del 2024, vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...]
E
Parte_2 nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'Avv. Tiziana Bongo
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso di aver contratto matrimonio in Roma in Parte_1 Parte_2 data 11 ottobre 2009 e che con convenzione di negoziazione assistita del 18 settembre
2023 hanno concluso accordo di separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) La ex casa coniugale, sita in Roma (RM), in Largo Pietro Piraino n. 20 è stata promessa in vendita e sarà rilasciata entro e non oltre il 30 settembre
2024.
2) I figli minori , e restano affidati in via Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella di lei abitazione, che sarà individuata a Roma, nei quartieri limitrofi a quelli dove è sita la casa coniugale.
3) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana continueranno ad essere assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse delle figlie in merito.
4) Posto che essi genitori in sede hanno concordato che il padre potesse esercitare il proprio diritto di visita presso la casa coniugale, i genitori si danno atto che dal giorno successivo a quello della vendita della casa coniugale ciascun genitore terrà i figli nel proprio periodo di competenze presso la propria abitazione secondo il seguente calendario, che tiene conto dei turni di lavoro del padre:
- due giorni infrasettimanali, dal lunedì pomeriggio sino al mercoledì mattino, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori;
- a weekend alternati, in un periodo di volta in volta concordato con la madre, in base ai turni di lavoro del padre ovvero dal sabato mattina alla domenica sera se dovesse essere libero nel weekend di sua competenza
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, le minori staranno con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del
24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre - dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, le minori trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, le minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
4.4) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che i figli svolgano i compiti scolastici e avrà cura di accompagnarli ove abbiano necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia dei minori, il genitore che le ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare i minori ai quali va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita dei minori, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso.
7) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti dei figli saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
8) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e del fatto che la madre percepisce l'intero importo dell'assegno unico e universale -pari ad euro 1.200-
, il signor entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà alla Parte_1 signora € 600,00 (euro seicento,zerozero), a titolo di concorso Parte_2
con la madre nel mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante versamento sul conto bancario indicato o al domicilio della signora Parte_2
8.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
8.2) Come da accordi raggiunti in sede di separazione e ben compresi da essi genitori, gli stessi concordano altresì che qualora l'assegno unico per i figli a carico subisse una modifica peggiorativa, l'assegno di mantenimento per i figli versato dal padre subirà un aumento di importo corrispondente al 50% della differenza tra l'importo dell'assegno unico per i figli a carico percepito alla data della sottoscrizione dell'accordo di separazione -euro 1.100- e quello del nuovo assegno unico per i figli.
8.3) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese con carattere prevedibile e frequenza significativa: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato ad inizio anno scolastico, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
spese per la baby sitter già presente nel menage familiare prima della separazione.
9) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
9.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse delle figlie, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il 17 dicembre
2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti:
a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori- sede;
c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico.
Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesta la previa concertazione” quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
9.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse delle figlie e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
9.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per le figlie potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
10) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del
50% tra i genitori.
11) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per la quale è stata sostenuta la spesa.
12) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%. 13) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla conclusione della negoziazione assistita per accordo della separazione personale. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse della prole minore, il
Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dall' oggetto del presente giudizio, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del Matrimonio contratto in Roma in data 11 ottobre 2009 dai sig.ri nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] alle condizioni di cui in parte motiva;
Pt_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 00514, parte 2, serie
A05);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa TA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8291 del 2024, vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...]
E
Parte_2 nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'Avv. Tiziana Bongo
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso di aver contratto matrimonio in Roma in Parte_1 Parte_2 data 11 ottobre 2009 e che con convenzione di negoziazione assistita del 18 settembre
2023 hanno concluso accordo di separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) La ex casa coniugale, sita in Roma (RM), in Largo Pietro Piraino n. 20 è stata promessa in vendita e sarà rilasciata entro e non oltre il 30 settembre
2024.
2) I figli minori , e restano affidati in via Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella di lei abitazione, che sarà individuata a Roma, nei quartieri limitrofi a quelli dove è sita la casa coniugale.
3) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana continueranno ad essere assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse delle figlie in merito.
4) Posto che essi genitori in sede hanno concordato che il padre potesse esercitare il proprio diritto di visita presso la casa coniugale, i genitori si danno atto che dal giorno successivo a quello della vendita della casa coniugale ciascun genitore terrà i figli nel proprio periodo di competenze presso la propria abitazione secondo il seguente calendario, che tiene conto dei turni di lavoro del padre:
- due giorni infrasettimanali, dal lunedì pomeriggio sino al mercoledì mattino, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori;
- a weekend alternati, in un periodo di volta in volta concordato con la madre, in base ai turni di lavoro del padre ovvero dal sabato mattina alla domenica sera se dovesse essere libero nel weekend di sua competenza
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, le minori staranno con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del
24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre - dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, le minori trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, le minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
4.4) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che i figli svolgano i compiti scolastici e avrà cura di accompagnarli ove abbiano necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia dei minori, il genitore che le ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare i minori ai quali va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita dei minori, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso.
7) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti dei figli saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
8) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e del fatto che la madre percepisce l'intero importo dell'assegno unico e universale -pari ad euro 1.200-
, il signor entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà alla Parte_1 signora € 600,00 (euro seicento,zerozero), a titolo di concorso Parte_2
con la madre nel mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante versamento sul conto bancario indicato o al domicilio della signora Parte_2
8.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
8.2) Come da accordi raggiunti in sede di separazione e ben compresi da essi genitori, gli stessi concordano altresì che qualora l'assegno unico per i figli a carico subisse una modifica peggiorativa, l'assegno di mantenimento per i figli versato dal padre subirà un aumento di importo corrispondente al 50% della differenza tra l'importo dell'assegno unico per i figli a carico percepito alla data della sottoscrizione dell'accordo di separazione -euro 1.100- e quello del nuovo assegno unico per i figli.
8.3) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese con carattere prevedibile e frequenza significativa: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato ad inizio anno scolastico, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
spese per la baby sitter già presente nel menage familiare prima della separazione.
9) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
9.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse delle figlie, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il 17 dicembre
2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti:
a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori- sede;
c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico.
Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesta la previa concertazione” quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
9.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse delle figlie e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
9.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per le figlie potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
10) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del
50% tra i genitori.
11) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per la quale è stata sostenuta la spesa.
12) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%. 13) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla conclusione della negoziazione assistita per accordo della separazione personale. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse della prole minore, il
Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dall' oggetto del presente giudizio, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del Matrimonio contratto in Roma in data 11 ottobre 2009 dai sig.ri nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] alle condizioni di cui in parte motiva;
Pt_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 00514, parte 2, serie
A05);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa TA EN